TRIBACQUE
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza 04/12/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Superiore delle Acque Pubbliche |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche nelle persone dei signori:
Dott. NI TR SE Presidente
Dott. Mauro Criscuolo Consigliere di Cassazione
Dott.ssa Rossana Giannaccari Consigliere di Cassazione
Dott.ssa IL TA Consigliere di Stato- Rel.
Dott. Giorgio Manca Consigliere di Stato
Dott. Sebastiano Zafarana Consigliere di Stato
Dott. Ing. Francesco Napolitano Esperto tecnico
GIUDICI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso in sede di legittimità, iscritto al n. R.G. 48/2023, vertito
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre- CP_1
sentata e difesa, dagli avvocati Lorenzo Parola, Andrea Leonforte e Ilaria
Conte, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Conte in Roma, via
EN NO NT 99;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente pro tempore, rappre- Controparte_2
sentata e difesa dagli avv. Alessandro Gianelli, Maria Lucia Tamborino e 2
ND IT, con domicilio eletto in Roma via Bertoloni n. 35 presso lo studio dell'avv. Emanuela Quici.
RESISTENTE
PROVINCIA DI BERGAMO;
CITTÀ Controparte_3
, non costituite in giudizio
[...]
OGGETTO: ANNULLAMENTO
- della deliberazione della Giunta regionale della Lombardia XI/7717 del 28
dicembre 2022 di prosecuzione temporanea delle concessioni scadute condi-
zionata al pagamento del canone, del sovracanone, del canone aggiuntivo,
dell'obbligo di cessione gratuita e agli obblighi di manutenzione;
- del decreto n. 9101 del 19 giugno 2023 di determinazione delle somme dovute a titolo di canone aggiuntivo per l'anno 2023, impugnato con i motivi aggiunti;
Visti il ricorso e i motivi aggiunti con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione della Controparte_2
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di rinuncia depositato il 15 aprile 2025;
Relatore, nella udienza collegiale del 26 novembre 2025, il cons. IL Al-
tavista;
Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue:
Con il presente ricorso la società , titolare nella Regione CP_1 CP_2
di tre grandi derivazioni idroelettriche scadute nel 2010, ha impugnato la de-
liberazione della Giunta regionale XI/7717 del 28 dicembre 2022, con cui è
stata disposta la prosecuzione delle grandi derivazioni scadute alle condizioni 3
del pagamento del canone cd. binomio, del sovracanone, del canone aggiun-
tivo, dell'obbligo di cessione gratuita di energia, nonché di obblighi di ma-
nutenzione. Ha esposto di avere già presentato numerosi ricorsi avverso le richieste di pagamento dei canoni aggiuntivi nonché avverso l'obbligo di ces-
sione gratuita di energia;
ha lamentato l'illegittimità derivata della delibera impugnata e ha formulato autonome censure di violazione di legge ed ec-
cesso di potere. Ha dedotto altresì l'illegittimità costituzionale e eurounitaria dell'art. 31 della legge regionale n. 23 del 2019 e dell'art.12 commi 1 quin-
quies e 1 septies dell'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999.
Con i motivi aggiunti ha impugnato il decreto n. 9101 del 19 giugno 2023
con cui sono state determinate le somme dovute a titolo di canone aggiuntivo per l'anno 2023, lamentandone l'illegittimità derivata e censurandolo in via autonoma per vari profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituita in giudizio la sostenendo l'infondatezza Controparte_2
delle censure e richiamando la giurisprudenza del Tribunale Superiore sui precedenti ricorsi.
Il 15 aprile 2025 la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, con accettazione della Regione e notifica alle CP_2
parti non costituite.
All'udienza collegiale del 26 novembre 2025 entrambe le parti hanno dato atto della rinuncia e il giudizio è stato trattenuto in decisione.
Ai sensi dell'art. 208 del r.d. 1775 del 1933, “Per tutto ciò che non sia rego-
lato dalle disposizioni del presente titolo si osservano le norme del codice di
procedura civile, dell'ordinamento e del regolamento giudiziario, approvati
coi regi decreti 6 dicembre 1865, n. 262699, e 14 dicembre 1865, n. 2641, e 4
delle successive leggi modificatrici ed integratrici, in quanto siano applica-
bili nonché, pei ricorsi previsti nell'art. 143, le norme del titolo III, capo II,
del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, delle leggi sul consiglio di Stato”.
Tale rinvio deve essere ora riferito, per i giudizi di legittimità, al codice del processo amministrativo (Cass. civ., Sez. Unite, 31 maggio 2023, n. 15281;
13 ottobre 2017, n. 24146), che all'art. 84 prevede: “la parte può rinunciare
al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione
sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e de-
positata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e do-
cumentata nel relativo verbale.
Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo
che il Collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle.
La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima
dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppon-
gono, il processo si estingue.
Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può
desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ri-
corso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della so-
pravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa”.
L'art. 35 comma 2 lettera c) c.p.a. prevede che il giudice dichiari estinto il giudizio per rinuncia.
Tali disposizioni devono ritenersi applicabili al presente giudizio, in assenza di specifica disciplina del R.d. 11 dicembre 1933, n. 1735, in forza del sopra richiamato rinvio formale operato dall'art. 208 del detto Regio decreto all'al-
lora vigente Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, R.d. 26 giugno 5
1924, n. 1054.
La giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato, con principi applicabili anche al presente giudizio, che il processo amministrativo è un processo di parti e quindi vige il principio della piena disponibilità dell'inte-
resse al ricorso, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può di-
chiarare di non avere interesse al giudizio (Cons. Stato, Sez. VI, 25 febbraio
2019, n. 1271, n. 1275; Sezione II, 13 dicembre 2021, n. 8270; id. Sezione
II, 28 settembre 2021, n. 6526).
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti il 15 aprile 2025, notificato alle parti non costituite ed espressamente accettata dalla Regione;
inoltre entrambe le parti costituite hanno dato atto a verbale della rinuncia sia davanti al giudice delegato non-
ché all'udienza collegiale del 26 novembre 2025.
Ritiene dunque il Collegio che possa procedersi alla dichiarazione di estin-
zione del giudizio ai sensi degli artt. 35 e 84 comma 3 c.p.a..
Infine, poiché, ai sensi dell'art. 84 c.p.a., resta attribuito al giudice il potere di regolamentazione delle spese del giudizio, in linea generale poste a carico della parte rinunciante, il Collegio ritiene di procedere alla integrale compen-
sazione delle spese del giudizio, in relazione alla particolarità delle questioni poste dalla controversia e all'accettazione della rinuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 novembre 2025 6
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL TA NI TR M. SE