TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/07/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 1058/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1058/2025 V.G. promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
difesi come in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso e ribadite nelle note di trascrizione scritta depositate in data 12 e 14 maggio 2025.
Conclusione del P.M.: “Voglia il Tribunale accogliere il ricorso”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I ricorrenti hanno proposto ricorso cumulativo per la separazione consensuale e lo scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.12, 473-bis.47 e 473-bis.49 c.p.c. e hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“1. I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita a Venezia, Dorsoduro 735/A, viene assegnata all'avv. alle condizioni e termini Parte_1 di cui infra, con tutti gli arredi ivi esistenti per continuare ad abitarvi insieme al figlio, con pagamento a carico del dott. Parte_2 delle utenze, spese condominiali e polizza, spese straordinarie gravanti sull'immobile e di manutenzione relative agli
[...] elettrodomestici della cucina/lavanderia, del vano-reparto caldaia/autoclave posto nella soffitta, della pavimentazione alla veneziana, termostati e dell'impianto di aria condizionata.
I suddetti interventi di manutenzione dovranno essere preventivamente riconosciuti come necessari e quindi autorizzati dal marito che, peraltro, avrà diritto di fare intervenire tecnici di propria fiducia ai quali richiedere anche il preventivo dei lavori.
I coniugi convengono che la moglie rilascerà l'immobile alla data del 31 dicembre 2027 con possibilità di un'unica proroga al 31 dicembre 2028 a semplice richiesta della stessa previo asporto dei propri beni ed effetti personali.
Il rilascio verrà effettuato indipendentemente dal raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio che potrà Per_1 continuare ad abitare nella casa familiare di proprietà del padre, quando questi vi rientrerà.
3. Il dott. a decorrere dal mese di gennaio 2025, verserà, a titolo di contributo diretto al Parte_2 mantenimento ordinario del figlio (sino alla sua autosufficienza economica) mediante bonifico bancario nel c/c n. 009822 Per_1 intestato allo stesso acceso presso Banco BPM – Venezia Ag. 11 San Marco, Campo Manin (iban
[...]), la somma di € 500,00 (cinquecento), entro il primo giorno di ogni mese, somma da rivalutarsi secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di gennaio 2026; per ulteriori esigenze di mantenimento vi provvederà direttamente il padre in accordo con il figlio.
4. Il dott. a decorrere dal mese di gennaio 2025 e sino alla sua autosufficienza economica, provvederà Parte_2
a pagare integralmente tutte le spese straordinarie in favore del figlio come dettagliate dall'art. 16 del “Protocollo d'intesa Per_1 per la trattazione dei giudizio in materia di famiglia e delle persone” siglato in data 20.9.19 da aversi qui per trascritto che si allega (doc. 12), ivi incluse le rette dell' (o altra eventualmente prescelta dal figlio analoga a Controparte_1 quella attualmente frequentata) nonché la quota del canone di locazione dell'immobile sito a Milano e le utenze dell'alloggio.
5. Nell'ottica di riequilibrio degli assetti conseguenti alla loro separazione, il dott. si obbliga a Parte_2 corrispondere alla moglie la somma di € 15.000,00 (quindicimila) - somma che verrà versata contestualmente al deposito delle note di trattazione scritta che terranno luogo all'udienza per la comparizione delle parti, a mente anche della regolamentazione delle questioni economiche che viene disciplinata dal punto 5) delle condizioni di divorzio più oltre esplicitate.
6. La moglie continuerà a beneficiare della copertura sanitaria dirigenti Fasdac, sia in forma diretta con le strutture convenzionate, che in forma indiretta, fino a che la stessa sarà attiva in suo favore come da regolamento Fasdac, ovvero fino allo scioglimento del vincolo coniugale (decadendo da quel momento il beneficio) con rimborso da parte del marito alla moglie delle somme che il fondo accrediterà nell'iban del dott. quale dirigente iscritto o, in accordo tra i coniugi e sempre Parte_2 con riferimento alle prestazioni oggetto di copertura assicurativa, con pagamento diretto della prestazione sanitaria da parte del marito beneficiario del rimborso e pagamento da parte della moglie della eventuale franchigia.”
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n.
151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso.
Considerato che con il ricorso i ricorrenti hanno proposto domande cumulate di separazione e di scioglimento del matrimonio, si provvederà con separata ordinanza per la remissione della causa avanti a Giudice delegato e fissazione dell'udienza ai sensi degli artt. 473 bis – 49 e 279 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e congiuntisi Parte_1 Parte_2 in matrimonio in data 07/08/2009, matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Venezia al n. 102, parte I, Uff. 1, dell'anno 2009;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accori intervenuti tra le parti.
- Provvede con separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 03/07/2025
Il Presidente estensore dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 1058/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1058/2025 V.G. promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
difesi come in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso e ribadite nelle note di trascrizione scritta depositate in data 12 e 14 maggio 2025.
Conclusione del P.M.: “Voglia il Tribunale accogliere il ricorso”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I ricorrenti hanno proposto ricorso cumulativo per la separazione consensuale e lo scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.12, 473-bis.47 e 473-bis.49 c.p.c. e hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“1. I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita a Venezia, Dorsoduro 735/A, viene assegnata all'avv. alle condizioni e termini Parte_1 di cui infra, con tutti gli arredi ivi esistenti per continuare ad abitarvi insieme al figlio, con pagamento a carico del dott. Parte_2 delle utenze, spese condominiali e polizza, spese straordinarie gravanti sull'immobile e di manutenzione relative agli
[...] elettrodomestici della cucina/lavanderia, del vano-reparto caldaia/autoclave posto nella soffitta, della pavimentazione alla veneziana, termostati e dell'impianto di aria condizionata.
I suddetti interventi di manutenzione dovranno essere preventivamente riconosciuti come necessari e quindi autorizzati dal marito che, peraltro, avrà diritto di fare intervenire tecnici di propria fiducia ai quali richiedere anche il preventivo dei lavori.
I coniugi convengono che la moglie rilascerà l'immobile alla data del 31 dicembre 2027 con possibilità di un'unica proroga al 31 dicembre 2028 a semplice richiesta della stessa previo asporto dei propri beni ed effetti personali.
Il rilascio verrà effettuato indipendentemente dal raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio che potrà Per_1 continuare ad abitare nella casa familiare di proprietà del padre, quando questi vi rientrerà.
3. Il dott. a decorrere dal mese di gennaio 2025, verserà, a titolo di contributo diretto al Parte_2 mantenimento ordinario del figlio (sino alla sua autosufficienza economica) mediante bonifico bancario nel c/c n. 009822 Per_1 intestato allo stesso acceso presso Banco BPM – Venezia Ag. 11 San Marco, Campo Manin (iban
[...]), la somma di € 500,00 (cinquecento), entro il primo giorno di ogni mese, somma da rivalutarsi secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di gennaio 2026; per ulteriori esigenze di mantenimento vi provvederà direttamente il padre in accordo con il figlio.
4. Il dott. a decorrere dal mese di gennaio 2025 e sino alla sua autosufficienza economica, provvederà Parte_2
a pagare integralmente tutte le spese straordinarie in favore del figlio come dettagliate dall'art. 16 del “Protocollo d'intesa Per_1 per la trattazione dei giudizio in materia di famiglia e delle persone” siglato in data 20.9.19 da aversi qui per trascritto che si allega (doc. 12), ivi incluse le rette dell' (o altra eventualmente prescelta dal figlio analoga a Controparte_1 quella attualmente frequentata) nonché la quota del canone di locazione dell'immobile sito a Milano e le utenze dell'alloggio.
5. Nell'ottica di riequilibrio degli assetti conseguenti alla loro separazione, il dott. si obbliga a Parte_2 corrispondere alla moglie la somma di € 15.000,00 (quindicimila) - somma che verrà versata contestualmente al deposito delle note di trattazione scritta che terranno luogo all'udienza per la comparizione delle parti, a mente anche della regolamentazione delle questioni economiche che viene disciplinata dal punto 5) delle condizioni di divorzio più oltre esplicitate.
6. La moglie continuerà a beneficiare della copertura sanitaria dirigenti Fasdac, sia in forma diretta con le strutture convenzionate, che in forma indiretta, fino a che la stessa sarà attiva in suo favore come da regolamento Fasdac, ovvero fino allo scioglimento del vincolo coniugale (decadendo da quel momento il beneficio) con rimborso da parte del marito alla moglie delle somme che il fondo accrediterà nell'iban del dott. quale dirigente iscritto o, in accordo tra i coniugi e sempre Parte_2 con riferimento alle prestazioni oggetto di copertura assicurativa, con pagamento diretto della prestazione sanitaria da parte del marito beneficiario del rimborso e pagamento da parte della moglie della eventuale franchigia.”
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n.
151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso.
Considerato che con il ricorso i ricorrenti hanno proposto domande cumulate di separazione e di scioglimento del matrimonio, si provvederà con separata ordinanza per la remissione della causa avanti a Giudice delegato e fissazione dell'udienza ai sensi degli artt. 473 bis – 49 e 279 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e congiuntisi Parte_1 Parte_2 in matrimonio in data 07/08/2009, matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Venezia al n. 102, parte I, Uff. 1, dell'anno 2009;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accori intervenuti tra le parti.
- Provvede con separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 03/07/2025
Il Presidente estensore dott. Alessandro Cabianca