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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 17/12/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2796/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento al n. 2796/2024 tra nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...]3 DOVADOLA, con il patrocinio C.F._1 dell'avv. MUSILE TANZI FRANCESCA, elettivamente domiciliata presso il difensore ricorrente
Nei confronti di nato a [...] il [...] (C.F. ), residente CP_1 C.F._2 in VIA DANTE ALIGHIERI 1 DOVADOLA, con il patrocinio dell'avv. PLACHESI PIETRO, elettivamente domiciliato presso il difensore
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui alle note di trattazione scritta depositate in data 14 luglio 2025 per come di seguito integralmente trascritte: '' 1. I figli minori e sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori e rimangono Per_1 Persona_2
collocati prevalentemente con la madre, I genitori eserciteranno di Parte_2 comune accordo la responsabilità genitoriale, assumendo insieme le decisioni per i figli relative alla crescita, educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle esigenze, delle pagina 1 di 6 capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi, impegnandosi a relazionarsi costruttivamente con riguardo a dette questioni di maggior importanza ed all'organizzazione e gestione dei figli minori.
2. Il padre frequenterà i figli il pomeriggio del martedì dall'uscita della scuola alla mattina del mercoledì, quando li riaccompagnerà all'istituto scolastico di appartenenza (eventualmente con pernotto presso l'abitazione dei nonni) o alle ore 12 circa durante il periodo estivo e i venerdì alternati (quando il fine settimana non è di competenza del padre) dalle ore 18 circa, sino al sabato alle ore 12 circa;
i fine settimana alternati, dal sabato alle ore 16 circa, al lunedì quando il padre riporterà i figli a scuola;
15 giorni (anche non consecutivi) durante le vacanze estive;
una settimana anche non consecutiva durante il periodo natalizio alternando ogni anno il giorno di Natale ed il capodanno;
3 giorni durante le vacanze pasquali con festività alternate. Le ricorrenze, quali i compleanni dei figli minori, potranno anche essere festeggiati insieme, laddove possibile o verranno concordati tra i genitori.
3. Entrambi i genitori, nei rispettivi periodi di frequentazione dovranno favorire i contatti telefonici con l'altro genitore e comunicarsi eventuali spostamenti, laddove fuori regione.
4. Con riguardo alla regolamentazione del mantenimento economico dei minori e , come da accordi raggiunti in data Per_1 Per_2
08.07.25, il padre verserà - entro il giorno 15 di ogni mese a partire dal mese di luglio 2025 , la somma di €200,00 per ogni figlio (€400,00 complessivi), somma soggetta a rivalutazione annuale in aumento secondo gli indici ISTAT.
5. Le parti convengono che ciascuno dovrà contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per i figli e Per_2
come elencate secondo lo schema di cui all'art.15) del “Protocollo di intesa sulla Per_1 gestione dei processi in materia di famiglia” (operativo presso il Tribunale di Forlì e sottoscritto in data 09.06.2017 dal Presidente del Tribunale di Forlì, dal Consiglio dell'Ordine
Avvocati e dal Comitato Pari Opportunità di Forlì), che fanno proprio e che di seguito si trascrive integralmente, con l'aggiunta delle integrazioni indicate al successivo punto 6): 1)
Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche per trattamenti sanitari (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche/specialistiche entro € 75,00 a prestazione ovvero presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico pagina 2 di 6 curante, e prodotti di parafarmacia connessi a patologie croniche. 2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche oltre € 75,00 a prestazione, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
b) visite in libera professione, trattamenti sanitari specialistici (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e interventi chirurgici in libera professione;
c) cure non convenzionali 3) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e oneri imposti da istituti pubblici per scuole d'infanzia e di istruzione di primo e di secondo grado;
b) tasse ed oneri imposti da università pubbliche per la durata prevista del corso di laurea prescelto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico per studenti da e per la scuola fino al completamento del percorso ordinario di studio di primo e secondo grado e per la durata prevista del corso di laurea;
f) mensa scolastica ed universitaria (quest'ultima solo nel caso di frequenza di università fuori sede per un costo medio di euro 12,00 al giorno); g) alloggio presso la sede universitaria per la durata prevista del corso di laurea, nel caso in cui la facoltà prescelta sia fuori dalle Province di Forlì-Cesena, Bologna, Ravenna, Rimini, non raggiungibile quindi agevolmente con il trasporto pubblico, ovvero in regione per comprovate necessità oggettive;
h) pre/dopo-scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, accettati da entrambi i genitori. Spese scolastiche e parascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) rette scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) rette universitarie in istituti privati;
d) alloggio presso le sedi universitarie non rientranti nella regione di residenza;
e) baby sitter (se necessaria per la cura delle minori); f) gite scolastiche con pernottamento;
g) corsi di recupero e lezioni private. Spese ludico/sportive/ ricreative: a) non sono da concordare le spese sportive comprensive dell'abbigliamento (divisa/attrezzatura), dell'iscrizione e/o abbonamento, relative ad un'unica attività per ogni figlio, se compatibili con le capacità economiche dei genitori, e comunque una attività che comporti una spesa entro €100 l'anno; b) la frequentazione di ulteriori attività sportive e di attività ludiche e ricreative è subordinata al preventivo accordo tra i genitori e, in difetto, è ad esclusivo carico del genitore, che ha provveduto all'iscrizione della/delle figlie. 6.
Ad integrazione di detto regolamento, le parti convengono che siano aggiunte alle spese pagina 3 di 6 straordinarie summenzionate (sulle quali servirà il consenso di entrambi i genitori) anche le seguenti future possibili spese: la paghetta settimanale o mensile per ogni figlio che i genitori concorderanno di concedere;
le spese per l'acquisto ed il mantenimento di computer;
telefoni cellulari e relativo abbonamento/ricarica; strumenti elettronici in genere;
spese per il conseguimento della patente di guida e per l'acquisto di ciclomotori e autoveicoli e relativo carburante.
7. I ricorrenti concordano che l'assegno unico universale per i figli a carico, erogato dall' ed attualmente percepito in misura integrale dalla sig.ra CP_2 Parte_2 continui ad essere percepito interamente dalla predetta, così come pure ogni altro eventuale contributo di natura pubblica dovesse essere riconosciuto in relazione e nell'interesse dei figli ed il sig. rinuncia a chiederne la restituzione il 50%.
8. Ai fini fiscali, i figli e CP_1 Per_1
saranno a carico di entrambi i genitori al 50% 9. Le spese legali del giudizio sono Per_2 compensate tra le parti con rinuncia dei difensori al vincolo della solidarietà.''
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.12.2024, ha adito il Tribunale di Forlì Parte_2
chiedendo la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli minori
(nata il [...]) e (nato il [...]), avuti dalla relazione con Per_1 Per_2 CP_1
iniziata nel 2009 e sfociata in convivenza dal gennaio 2013 presso l'abitazione di
[...] proprietà della ricorrente in Dovadola.
Dal ricorso emerge che la convivenza si è interrotta il 31.01.2020, allorquando il sig. ha CP_1
lasciato l'abitazione familiare. La ricorrente deduce che, da tale data sino alla fine del 2023, il padre si sarebbe disinteressato della vita quotidiana dei figli, limitandosi a sporadici incontri nel fine settimana e al versamento di un contributo mensile di € 600,00, oltre a talune spese straordinarie. Viene altresì riferito che il resistente non avrebbe mai organizzato pernotti, vacanze o partecipato agli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori. La ricorrente segnala due episodi occorsi nel 2023, in cui i figli sarebbero stati morsi dal cane di proprietà del padre, con conseguenti cure mediche e spese non rimborsate.
A partire da novembre 2023, il sig. avrebbe manifestato la volontà di ampliare i tempi di CP_1 frequentazione, imponendo pernotti presso l'abitazione della propria compagna, priva – secondo la ricorrente – di spazi adeguati per i minori. Contestualmente, il resistente avrebbe pagina 4 di 6 ridotto unilateralmente il contributo al mantenimento da € 600,00 a € 300,00 mensili, rifiutando di corrispondere alcune spese straordinarie.
Si è costituito con comparsa depositata in data 27.5.2025, il quale ha contestato CP_1
integralmente le allegazioni avversarie, deducendo che la crisi di coppia sarebbe stata determinata da comportamenti della ricorrente e che egli non avrebbe mai abbandonato improvvisamente la casa familiare, avendo preannunciato la propria decisione. Il resistente ha dedotto di aver sempre mantenuto un rapporto costante e affettuoso con i figli, compatibilmente con gli impegni lavorativi, e di aver corrisposto regolarmente la somma di € 600,00 mensili, intesa come onnicomprensiva di spese ordinarie e straordinarie, sino alla ridefinizione consensuale intervenuta nel novembre 2023, quando – a fronte di un ampliamento dei tempi di permanenza dei minori presso il padre – il contributo sarebbe stato ridotto a € 300,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
Quanto alla situazione economica, il resistente riferisce di percepire un reddito netto di circa €
1.800,00 mensili, gravato da spese per la ristrutturazione dell'immobile di Montemaggiore, destinato a divenire abitazione stabile per sé e per i figli.
Ha chiesto che venga disposto l'affidamento condiviso con collocazione paritaria dei minori presso entrambi i genitori e che, in caso di accoglimento di tale regime, ciascun genitore provveda direttamente alle spese ordinarie nei periodi di permanenza, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie;
in subordine, ha proposto la corresponsione di € 200,00 mensili (€
100,00 per ciascun figlio) oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 8.7.2025 il giudice formulava proposta transattiva, le parti prestavano il consenso e i procuratori delle parti chiedevano un breve rinvio al fine di formalizzare l'accordo raggiunto. All'udienza del 17.9.2025, svolta in modalità cartolare, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come da foglio depositato in data 14.7.2025 e pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, visto l'intervento del Pubblico Ministero in data 13.12.2024, il
Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Tribunale che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti e al recepimento delle condizioni concordate, anche di carattere economico, che risultano conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico.
Le spese di lite dovranno essere compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando,
-recepisce l'accordo raggiunto tra le parti, come da condizioni sopra trascritte e dispone in conformità;
-compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 12/12/2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. dott.ssa Alessandra Medi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento al n. 2796/2024 tra nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...]3 DOVADOLA, con il patrocinio C.F._1 dell'avv. MUSILE TANZI FRANCESCA, elettivamente domiciliata presso il difensore ricorrente
Nei confronti di nato a [...] il [...] (C.F. ), residente CP_1 C.F._2 in VIA DANTE ALIGHIERI 1 DOVADOLA, con il patrocinio dell'avv. PLACHESI PIETRO, elettivamente domiciliato presso il difensore
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui alle note di trattazione scritta depositate in data 14 luglio 2025 per come di seguito integralmente trascritte: '' 1. I figli minori e sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori e rimangono Per_1 Persona_2
collocati prevalentemente con la madre, I genitori eserciteranno di Parte_2 comune accordo la responsabilità genitoriale, assumendo insieme le decisioni per i figli relative alla crescita, educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle esigenze, delle pagina 1 di 6 capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi, impegnandosi a relazionarsi costruttivamente con riguardo a dette questioni di maggior importanza ed all'organizzazione e gestione dei figli minori.
2. Il padre frequenterà i figli il pomeriggio del martedì dall'uscita della scuola alla mattina del mercoledì, quando li riaccompagnerà all'istituto scolastico di appartenenza (eventualmente con pernotto presso l'abitazione dei nonni) o alle ore 12 circa durante il periodo estivo e i venerdì alternati (quando il fine settimana non è di competenza del padre) dalle ore 18 circa, sino al sabato alle ore 12 circa;
i fine settimana alternati, dal sabato alle ore 16 circa, al lunedì quando il padre riporterà i figli a scuola;
15 giorni (anche non consecutivi) durante le vacanze estive;
una settimana anche non consecutiva durante il periodo natalizio alternando ogni anno il giorno di Natale ed il capodanno;
3 giorni durante le vacanze pasquali con festività alternate. Le ricorrenze, quali i compleanni dei figli minori, potranno anche essere festeggiati insieme, laddove possibile o verranno concordati tra i genitori.
3. Entrambi i genitori, nei rispettivi periodi di frequentazione dovranno favorire i contatti telefonici con l'altro genitore e comunicarsi eventuali spostamenti, laddove fuori regione.
4. Con riguardo alla regolamentazione del mantenimento economico dei minori e , come da accordi raggiunti in data Per_1 Per_2
08.07.25, il padre verserà - entro il giorno 15 di ogni mese a partire dal mese di luglio 2025 , la somma di €200,00 per ogni figlio (€400,00 complessivi), somma soggetta a rivalutazione annuale in aumento secondo gli indici ISTAT.
5. Le parti convengono che ciascuno dovrà contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per i figli e Per_2
come elencate secondo lo schema di cui all'art.15) del “Protocollo di intesa sulla Per_1 gestione dei processi in materia di famiglia” (operativo presso il Tribunale di Forlì e sottoscritto in data 09.06.2017 dal Presidente del Tribunale di Forlì, dal Consiglio dell'Ordine
Avvocati e dal Comitato Pari Opportunità di Forlì), che fanno proprio e che di seguito si trascrive integralmente, con l'aggiunta delle integrazioni indicate al successivo punto 6): 1)
Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche per trattamenti sanitari (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche/specialistiche entro € 75,00 a prestazione ovvero presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico pagina 2 di 6 curante, e prodotti di parafarmacia connessi a patologie croniche. 2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche oltre € 75,00 a prestazione, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
b) visite in libera professione, trattamenti sanitari specialistici (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e interventi chirurgici in libera professione;
c) cure non convenzionali 3) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e oneri imposti da istituti pubblici per scuole d'infanzia e di istruzione di primo e di secondo grado;
b) tasse ed oneri imposti da università pubbliche per la durata prevista del corso di laurea prescelto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico per studenti da e per la scuola fino al completamento del percorso ordinario di studio di primo e secondo grado e per la durata prevista del corso di laurea;
f) mensa scolastica ed universitaria (quest'ultima solo nel caso di frequenza di università fuori sede per un costo medio di euro 12,00 al giorno); g) alloggio presso la sede universitaria per la durata prevista del corso di laurea, nel caso in cui la facoltà prescelta sia fuori dalle Province di Forlì-Cesena, Bologna, Ravenna, Rimini, non raggiungibile quindi agevolmente con il trasporto pubblico, ovvero in regione per comprovate necessità oggettive;
h) pre/dopo-scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, accettati da entrambi i genitori. Spese scolastiche e parascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) rette scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) rette universitarie in istituti privati;
d) alloggio presso le sedi universitarie non rientranti nella regione di residenza;
e) baby sitter (se necessaria per la cura delle minori); f) gite scolastiche con pernottamento;
g) corsi di recupero e lezioni private. Spese ludico/sportive/ ricreative: a) non sono da concordare le spese sportive comprensive dell'abbigliamento (divisa/attrezzatura), dell'iscrizione e/o abbonamento, relative ad un'unica attività per ogni figlio, se compatibili con le capacità economiche dei genitori, e comunque una attività che comporti una spesa entro €100 l'anno; b) la frequentazione di ulteriori attività sportive e di attività ludiche e ricreative è subordinata al preventivo accordo tra i genitori e, in difetto, è ad esclusivo carico del genitore, che ha provveduto all'iscrizione della/delle figlie. 6.
Ad integrazione di detto regolamento, le parti convengono che siano aggiunte alle spese pagina 3 di 6 straordinarie summenzionate (sulle quali servirà il consenso di entrambi i genitori) anche le seguenti future possibili spese: la paghetta settimanale o mensile per ogni figlio che i genitori concorderanno di concedere;
le spese per l'acquisto ed il mantenimento di computer;
telefoni cellulari e relativo abbonamento/ricarica; strumenti elettronici in genere;
spese per il conseguimento della patente di guida e per l'acquisto di ciclomotori e autoveicoli e relativo carburante.
7. I ricorrenti concordano che l'assegno unico universale per i figli a carico, erogato dall' ed attualmente percepito in misura integrale dalla sig.ra CP_2 Parte_2 continui ad essere percepito interamente dalla predetta, così come pure ogni altro eventuale contributo di natura pubblica dovesse essere riconosciuto in relazione e nell'interesse dei figli ed il sig. rinuncia a chiederne la restituzione il 50%.
8. Ai fini fiscali, i figli e CP_1 Per_1
saranno a carico di entrambi i genitori al 50% 9. Le spese legali del giudizio sono Per_2 compensate tra le parti con rinuncia dei difensori al vincolo della solidarietà.''
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.12.2024, ha adito il Tribunale di Forlì Parte_2
chiedendo la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli minori
(nata il [...]) e (nato il [...]), avuti dalla relazione con Per_1 Per_2 CP_1
iniziata nel 2009 e sfociata in convivenza dal gennaio 2013 presso l'abitazione di
[...] proprietà della ricorrente in Dovadola.
Dal ricorso emerge che la convivenza si è interrotta il 31.01.2020, allorquando il sig. ha CP_1
lasciato l'abitazione familiare. La ricorrente deduce che, da tale data sino alla fine del 2023, il padre si sarebbe disinteressato della vita quotidiana dei figli, limitandosi a sporadici incontri nel fine settimana e al versamento di un contributo mensile di € 600,00, oltre a talune spese straordinarie. Viene altresì riferito che il resistente non avrebbe mai organizzato pernotti, vacanze o partecipato agli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori. La ricorrente segnala due episodi occorsi nel 2023, in cui i figli sarebbero stati morsi dal cane di proprietà del padre, con conseguenti cure mediche e spese non rimborsate.
A partire da novembre 2023, il sig. avrebbe manifestato la volontà di ampliare i tempi di CP_1 frequentazione, imponendo pernotti presso l'abitazione della propria compagna, priva – secondo la ricorrente – di spazi adeguati per i minori. Contestualmente, il resistente avrebbe pagina 4 di 6 ridotto unilateralmente il contributo al mantenimento da € 600,00 a € 300,00 mensili, rifiutando di corrispondere alcune spese straordinarie.
Si è costituito con comparsa depositata in data 27.5.2025, il quale ha contestato CP_1
integralmente le allegazioni avversarie, deducendo che la crisi di coppia sarebbe stata determinata da comportamenti della ricorrente e che egli non avrebbe mai abbandonato improvvisamente la casa familiare, avendo preannunciato la propria decisione. Il resistente ha dedotto di aver sempre mantenuto un rapporto costante e affettuoso con i figli, compatibilmente con gli impegni lavorativi, e di aver corrisposto regolarmente la somma di € 600,00 mensili, intesa come onnicomprensiva di spese ordinarie e straordinarie, sino alla ridefinizione consensuale intervenuta nel novembre 2023, quando – a fronte di un ampliamento dei tempi di permanenza dei minori presso il padre – il contributo sarebbe stato ridotto a € 300,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
Quanto alla situazione economica, il resistente riferisce di percepire un reddito netto di circa €
1.800,00 mensili, gravato da spese per la ristrutturazione dell'immobile di Montemaggiore, destinato a divenire abitazione stabile per sé e per i figli.
Ha chiesto che venga disposto l'affidamento condiviso con collocazione paritaria dei minori presso entrambi i genitori e che, in caso di accoglimento di tale regime, ciascun genitore provveda direttamente alle spese ordinarie nei periodi di permanenza, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie;
in subordine, ha proposto la corresponsione di € 200,00 mensili (€
100,00 per ciascun figlio) oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 8.7.2025 il giudice formulava proposta transattiva, le parti prestavano il consenso e i procuratori delle parti chiedevano un breve rinvio al fine di formalizzare l'accordo raggiunto. All'udienza del 17.9.2025, svolta in modalità cartolare, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come da foglio depositato in data 14.7.2025 e pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, visto l'intervento del Pubblico Ministero in data 13.12.2024, il
Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Tribunale che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti e al recepimento delle condizioni concordate, anche di carattere economico, che risultano conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico.
Le spese di lite dovranno essere compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando,
-recepisce l'accordo raggiunto tra le parti, come da condizioni sopra trascritte e dispone in conformità;
-compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 12/12/2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. dott.ssa Alessandra Medi
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