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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TARGIA NC, Presidente
OL NC, Relatore
SERAFINI CLAUDIA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 338/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montefiascone - Largo Plebiscito N. 1 01027 Montefiascone VT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 26 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 27 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 28 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 31 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 548/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente : accogliere il ricorso ed in subordine applicare alle sanzioni irrogate l'istituto della continuazione
Resistente : -------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con unico ricorso iscritto a ruolo in data 28.5.2025 la srl Ricorrente_1,assistita e rappresentata come in atti, impugnava gli avvisi di accertamento in epigrafe notificati dal Comune di Montefiascone e relativi alla TARI per gli anni dal 20128 al 2023. Nel ricorso si eccepisce la carenza di motivazione degli avvisi,l'intervenuta prescrizione per l'annualità 2018 ed in subordine l'applicazione alla fattispecie dell'istituto della continuazione per le sanzioni irrogate, contestualmente ad ogni avviso di accertamento. Il Comune di Montefiascone non si è costituito in giudizio. Nelle more dell'udienza di discussione del ricorso, parte ricorrente depositava memorie a conferma delle eccezioni rilevate. La sospensiva richiesta veniva respinta per mancanza dei requisiti di legge e all'udienza del 15.12.2025 la Corte decideva di accogliere il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di carente motivazione degli atti di accertamento in esame viene condivisa. Ed invero gli atti notificati ,come giustamente evidenziato nel ricorso,rappresentano anche per questo Giudice ,solamente un elenco di somme richieste a titolo di Tari,sanzioni ed interessi per ogni anno di imposta ,senza alcun ulteriore elemento per consentire un controllo anche approssimativo di quanto liquidato dall'Ente Locale.
In particolare nessun riferimento ai dati catastali ed alla rendita catastale che costutuisce uno degli elementi sostanziali per l'imposta richiesta. A ciò il Comune avrebbe potuto sopperire costituendosi nel presente giudizio , depositando riferimenti esplicativi e documentazione a supporto del proprio operato. Quanto sopra ed il conseguente annullamento degli avvisi impugnati, esonera il Collegio dall'esame degli ulteriori motivi di ricorso. Il Comune di Montefiascone soccombente va condannato alla refusione delle spese del giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese che liquida in euro 900,00 oltre oneri di legge.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TARGIA NC, Presidente
OL NC, Relatore
SERAFINI CLAUDIA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 338/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montefiascone - Largo Plebiscito N. 1 01027 Montefiascone VT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 26 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 27 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 28 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 31 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 548/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente : accogliere il ricorso ed in subordine applicare alle sanzioni irrogate l'istituto della continuazione
Resistente : -------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con unico ricorso iscritto a ruolo in data 28.5.2025 la srl Ricorrente_1,assistita e rappresentata come in atti, impugnava gli avvisi di accertamento in epigrafe notificati dal Comune di Montefiascone e relativi alla TARI per gli anni dal 20128 al 2023. Nel ricorso si eccepisce la carenza di motivazione degli avvisi,l'intervenuta prescrizione per l'annualità 2018 ed in subordine l'applicazione alla fattispecie dell'istituto della continuazione per le sanzioni irrogate, contestualmente ad ogni avviso di accertamento. Il Comune di Montefiascone non si è costituito in giudizio. Nelle more dell'udienza di discussione del ricorso, parte ricorrente depositava memorie a conferma delle eccezioni rilevate. La sospensiva richiesta veniva respinta per mancanza dei requisiti di legge e all'udienza del 15.12.2025 la Corte decideva di accogliere il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di carente motivazione degli atti di accertamento in esame viene condivisa. Ed invero gli atti notificati ,come giustamente evidenziato nel ricorso,rappresentano anche per questo Giudice ,solamente un elenco di somme richieste a titolo di Tari,sanzioni ed interessi per ogni anno di imposta ,senza alcun ulteriore elemento per consentire un controllo anche approssimativo di quanto liquidato dall'Ente Locale.
In particolare nessun riferimento ai dati catastali ed alla rendita catastale che costutuisce uno degli elementi sostanziali per l'imposta richiesta. A ciò il Comune avrebbe potuto sopperire costituendosi nel presente giudizio , depositando riferimenti esplicativi e documentazione a supporto del proprio operato. Quanto sopra ed il conseguente annullamento degli avvisi impugnati, esonera il Collegio dall'esame degli ulteriori motivi di ricorso. Il Comune di Montefiascone soccombente va condannato alla refusione delle spese del giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese che liquida in euro 900,00 oltre oneri di legge.