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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/07/2025, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3973/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Giudice onorario dott.ssa Antonia De Nicolo', in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 24/07/2025, tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico contestuale, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3973/2025 R.G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERRERO Parte_1 C.F._1 UMBERTO RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAIMO SARAH CP_1 P.IVA_1 RESISTENTE
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/04/2025 , premesso di aver Parte_1 presentato domanda amministrativa volta all'accertamento del proprio stato di invalidità e di essere stata riconosciuta invalida nella misura del 40%, ha dedotto di aver diritto al riconoscimento di uno stato invalidante utile ai fini dell'ottenimento dell'assegno di invalidità civile.
L' , costituendosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e CP_1
l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
In data odierna, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
pagina 1 di 3 La domanda va dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire.
Costituisce principio giurisprudenziale assolutamente consolidato quello secondo cui, pur ammettendosi la possibilità di richiedere una pronuncia di accertamento circa la sussistenza del diritto alla erogazione di una determinata prestazione previdenziale od assistenziale, non è invece consentita la possibilità di agire per il riconoscimento del mero status di invalido.
Un conto, infatti, è chiedere di accertarsi – previa verifica della sussistenza di una determinata condizione di invalidità – la sussistenza del diritto all'ottenimento di una prestazione, altro conto è chiedere l'accertamento di una mera situazione di infermità.
Le pronunce di accertamento, in altri termini, possono avere ad oggetto diritti e non condizioni di fatto. Il principio, a mero titolo esemplificativo, è espresso da Cass. n.9681/2003;
Cass. n. 13892/2002; Cass. n.15607/2004.
Nel caso di specie, l ha eccepito il difetto dell'interesse ad agire del ricorrente per CP_1 il superamento del limite reddituale utile all'ottenimento del beneficio richiesto.
Tale eccezione è fondata.
Infatti, dall'attestazione dell'Agenzia delle Entrate relativo ai redditi dell'anno 2024, prodotto dallo stesso ricorrente, si evince che il reddito non esente per quell'anno è pari ad €6.171,00, superiore al limite di legge.
Poichè, pur trattandosi di accertamento tecnico preventivo relativo al requisito sanitario, non può prescindersi dall'accertamento dei presupposti generali dell'azione ed in particolare dell'interesse ad agire, va rilevato che nel caso di specie, in assenza del requisito reddituale,
l'accertamento del requisito sanitario non corrisponde ad un reale e concreto interesse della parte.
In applicazione dell'art.100 c.p.c., la domanda va quindi dichiarata inammissibile.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio devono essere dichiarate irripetibili, poichè parte ricorrente ha versato in atti la dichiarazione sostitutiva di certificazione reddituale ai sensi dell'art.42 comma 11 del d.l. n. 269/03.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato il 11/04/2025 , nella causa iscritta al n. 3973 /2025 R.G.A.C. CP_1 così provvede: dichiara inammissibile la domanda;
spese irripetibili.
Foggia, 24/07/2025 pagina 2 di 3 Il Giudice
Antonia De Nicolo'
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Giudice onorario dott.ssa Antonia De Nicolo', in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 24/07/2025, tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico contestuale, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3973/2025 R.G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERRERO Parte_1 C.F._1 UMBERTO RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAIMO SARAH CP_1 P.IVA_1 RESISTENTE
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/04/2025 , premesso di aver Parte_1 presentato domanda amministrativa volta all'accertamento del proprio stato di invalidità e di essere stata riconosciuta invalida nella misura del 40%, ha dedotto di aver diritto al riconoscimento di uno stato invalidante utile ai fini dell'ottenimento dell'assegno di invalidità civile.
L' , costituendosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e CP_1
l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
In data odierna, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
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pagina 1 di 3 La domanda va dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire.
Costituisce principio giurisprudenziale assolutamente consolidato quello secondo cui, pur ammettendosi la possibilità di richiedere una pronuncia di accertamento circa la sussistenza del diritto alla erogazione di una determinata prestazione previdenziale od assistenziale, non è invece consentita la possibilità di agire per il riconoscimento del mero status di invalido.
Un conto, infatti, è chiedere di accertarsi – previa verifica della sussistenza di una determinata condizione di invalidità – la sussistenza del diritto all'ottenimento di una prestazione, altro conto è chiedere l'accertamento di una mera situazione di infermità.
Le pronunce di accertamento, in altri termini, possono avere ad oggetto diritti e non condizioni di fatto. Il principio, a mero titolo esemplificativo, è espresso da Cass. n.9681/2003;
Cass. n. 13892/2002; Cass. n.15607/2004.
Nel caso di specie, l ha eccepito il difetto dell'interesse ad agire del ricorrente per CP_1 il superamento del limite reddituale utile all'ottenimento del beneficio richiesto.
Tale eccezione è fondata.
Infatti, dall'attestazione dell'Agenzia delle Entrate relativo ai redditi dell'anno 2024, prodotto dallo stesso ricorrente, si evince che il reddito non esente per quell'anno è pari ad €6.171,00, superiore al limite di legge.
Poichè, pur trattandosi di accertamento tecnico preventivo relativo al requisito sanitario, non può prescindersi dall'accertamento dei presupposti generali dell'azione ed in particolare dell'interesse ad agire, va rilevato che nel caso di specie, in assenza del requisito reddituale,
l'accertamento del requisito sanitario non corrisponde ad un reale e concreto interesse della parte.
In applicazione dell'art.100 c.p.c., la domanda va quindi dichiarata inammissibile.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio devono essere dichiarate irripetibili, poichè parte ricorrente ha versato in atti la dichiarazione sostitutiva di certificazione reddituale ai sensi dell'art.42 comma 11 del d.l. n. 269/03.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato il 11/04/2025 , nella causa iscritta al n. 3973 /2025 R.G.A.C. CP_1 così provvede: dichiara inammissibile la domanda;
spese irripetibili.
Foggia, 24/07/2025 pagina 2 di 3 Il Giudice
Antonia De Nicolo'
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