Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 05/06/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1504 /2024 R.G.A.C.C. oggetto: Assicurazione sulla vita vertente tra
nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1 [...]
nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), Pt_2 C.F._2 Parte_3
nato a [...] il [...] (cod. fisc. e nata
[...] C.F._3 Parte_4
a Marsala il 08.01.2000 (cod. fisc. tutti nella qualità di eredi di C.F._4 [...]
nato a [...] il [...] e deceduto in Marsala il 09.07.2022 (cod. fisc. Per_1
),, rappresentati e difesi dagli Avvocati ANGELO CORRADO DI C.F._5
GIROLAMO e FLAVIO VITO MARIA SPANÒ, giusta procura in atti attori nei confronti di
P. IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ESPOSITO GIACOMO RAFFAELE, giusta procura in atti, convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nelle note depositate nel termine assegnato ai sensi dell'art 189 cpc, parte attrice ha precisato le conclusioni chiedendo “ACCERTARE e DICHIARARE che la morte di (cod. fisc. Persona_1
) è stata la diretta conseguenza delle lesioni subite per effetto dell'infortunio occorso C.F._5
in Marsala in data 09.07.2022; - ACCERTARE E DICHIARARE che la morte di Persona_1
rientra tra i sinistri oggetto della polizza assicurativa n. 1/60808/77/764076753 stipulata dal predetto
violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili. - per l'effetto, CONDANNARE la convenuta società in persona del legale rappresentante pro-tempore al Controparte_3
pagamento nell'indennizzo di €. 60.500,00 previsto dalla polizza assicurativa per l'evento della morte in favore degli attori quali eredi del oltre interessi dall'evento al saldo;
- CONDANNARE Persona_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese Controparte_3
legali per la fase stragiudiziale concretizzatasi nelle molteplici diffide e richieste avanzate e fornite alla società convenuta ed al tentativo di mediazione pari ad €. 2.268,00 stante la mancata adesione da parte della resistente;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”; parte convenuta non ha depositato dette note di guisa che in mancanza anche delle note di cui all'art 171 ter n. 1) cpc le conclusioni precisate devono intendersi quelle di cui alla comparsa di costituzione e quindi “si chiede il rigetto della domanda per difetto di prova.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori dopo aver premesso che “in data
09.07.2022 alle ore 13:45 circa il sig. nato a [...] il [...] (cod. fisc. Persona_1
), si trovava a bordo del proprio motociclo condotto in virtù di regolare C.F._5
patente di guida” e che “a causa di un sinistro stradale veniva trasportato in gravi condizioni presso l'ospedale P. Borsellino di Marsala” ove decedeva, “alle ore 15:15 circa”; che “le cause del decesso, sono precipuamente indicate nel certificato causa morte allegato alla presente nel quale viene attestato che la causa del decesso è dovuta a “politrauma”, la causa intermedia a “ trauma cranico” e la causa finale ad “ arresto cardiaco”; che sul luogo del sinistro erano intervenuti i vigili urbani che avevano provveduto a rilevare in apposito verbale, la dinamica del sinistro, tutto ciò premesso esponevano che il loro dante causa “alla data del sinistro risultava intestatario della polizza n. 1/60808/77/764076753 stipulata con la società in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro- tempore, con scadenza il 23.04.2023” che nonostante la tempestiva denuncia di sinistro da essi inoltrata all'assicuratore e la corposa attività stragiudiziale pure documentata, la Compagnia aveva omesso di corrispondere l'indennizzo dovuto.
Allegando la sussistenza della copertura assicurativa per il sinistro mortale occorso al incardinavano il presente giudizio chiedendo al Tribunale “- ACCERTARE e Per_1 DICHIARARE che la morte di (cod. fisc. ) è stata la Persona_1 C.F._5
diretta conseguenza delle lesioni subite per effetto dell'infortunio occorso in Marsala in data
09.07.2022; - ACCERTARE E DICHIARARE che la morte di rientra tra i sinistri Persona_1
oggetto della polizza assicurativa 1/60808/77/764076753 stipulata dal predetto Persona_1
con (già polizza X98166767), in quanto dovuta a causa fortuita, violenta ed CP_2 Parte_5
esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili. - CONDANNARE la convenuta società in persona del legale rappresentante pro-tempore al Controparte_3
pagamento nell'indennizzo di €. 60.500,00 previsto dalla polizza assicurativa per l'evento della morte in favore degli attori quali eredi del oltre interessi dall'evento al saldo;
- Persona_1
CONDANNARE in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_3
al pagamento delle spese legali per la fase stragiudiziale concretizzatasi nelle molteplici diffide e richieste avanzate e fornite alla società convenuta ed al tentativo di mediazione pari ad €. 2.268,00;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si costituiva la Compagnia convenuta la quale deduceva che gli attori nulla hanno dedotto
(in giudizio né nelle comunicazioni precedenti) in ordine all'eventuale ottenimento da parte del danneggiato del “ristoro dei danni patiti dalla propria assicurazione per il rischio RCA o dall'assicurazione del responsabile civile e dal responsabile medesimo” ovvero se “abbiano (essi stessi) percepito un risarcimento da parte dell'assicurazione del responsabile civile” informazioni ritenute necessarie dalla compagnia in quanto in grado di “incide(re) sulla liquidazione del chiesto indennizzo a termini di polizza.
Evidenziando poi che “la natura della stessa polizza è previdenziale e non indennitaria” ne deduceva “che l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore contro gli infortuni e lo eventuale risarcimento del danno pagato dal responsabile civile si sommano”.
Chiedeva pertanto “il rigetto della domanda per difetto di prova”.
In seguito alla costituzione della convenuta gli attori con la memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter n. 1 cpc, precisavano di “non (aver) mai percepito alcun indennizzo e/o risarcimento da parte di alcun responsabile civile per il sinistro oggi in causa”.
Il giudizio è stato istruito mediante il solo deposito di documenti. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Parte convenuta ritiene che nonostante la “natura previdenziale e non indennitaria” della polizza de qua, “l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore contro gli infortuni e lo eventuale risarcimento del danno pagato dal responsabile civile si sommano”, ragione per cui ha ritenuto di non effettuare alcun pagamento in mancanza di informazioni circa il pagamento in favore degli attori di eventuali ulteriori e diversi indennizzi in seguito ed a causa del decesso del loro dante causa.
L'assunto non appare condivisibile.
La giurisprudenza di legittimità dalla quale non sussistono argomentate ragioni per discostarsi, è ormai consolidata nel ritenere che “alla assicurazione contro le disgrazie accidentali non mortali, in quanto partecipe della funzione indennitaria propria dell'assicurazione contro i danni, si applica l'art. 1910, primo e secondo comma, cod. civ., il quale - imponendo, in caso di stipulazione di più assicurazioni per il medesimo rischio, l'onere per l'assicurato di dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore, e prevedendo, in caso di omissione dolosa dell'avviso,
l'esonero degli assicuratori dal pagamento dell'indennità - mira ad evitare che l'assicurato, ottenendo l'indennizzo da più assicuratori, persegua fini di lucro conseguendo un indebito arricchimento. Detta norma, invece, non trova applicazione in caso di assicurazione contro gli infortuni mortali, essendo questa forma di assicurazione assimilabile all'assicurazione sulla vita”
(cfr. per prima Cass. Sez. U, Sent. n. 5119 del 10/04/2002, Rv. 553633 - 01).
Nel ribadire tale principio di diritto (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 9380 del 08/04/2021,
Rv. 661073 - 01) la Corte di Cassazione ha esplicitato che “in tema di assicurazione, l'art. 1910, commi 1 e 2, c.c., il cui fondamento risiede nell'esigenza di evitare che l'assicurato, nel conseguire l'indennizzo da più assicuratori, persegua fini di lucro ed ottenga un indebito arricchimento, si applica all'assicurazione contro gli infortuni non mortali, in quanto partecipe della funzione indennitaria propria dell'assicurazione contro i danni, ma non all'assicurazione contro gli infortuni mortali, essendo questa forma di assicurazione assimilabile all'assicurazione sulla vita;
tale distinto regime delle due differenti categorie di assicurazioni conto gli infortuni, fondato sulla diversità della causa, trova del resto conferma nella disciplina dettata dall'art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. n.
209 del 2005 (cd. Codice delle assicurazioni private), il quale, nel porre la distinzione tra il "ramo assicurativo vita" e il "ramo assicurativo contro i danni", riconduce al primo le assicurazioni contro gli infortuni caratterizzate dall'elemento della "lunga durata" dell'esposizione al rischio che può esitare nella morte o nell'invalidità grave, cui si correla la non rescindibilità unilaterale del contratto da parte dell'assicuratore, mentre gli infortuni invalidanti privi delle suddette caratteristiche restano collocati all'interno del "ramo danni".
A tale conclusione la Corte è giunta in seguito alla riconosciuta “prevalenza dell'elemento della funzione solidaristica, che emergeva dalla rilevazione della prassi, in quanto il capitale attribuito ai beneficiari-familiari, interveniva molto spesso a soccorrere alle loro esigenze e necessità di sostentamento, insorte a seguito dell'infortunio mortale del congiunto”.
Il rapporto contrattuale in esame non ha infatti per oggetto la sollevazione del soggetto
"assicurato" dagli oneri economici derivanti da una propria responsabilità civile per i "danni- conseguenza" (patrimoniali e non patrimoniali) dallo stesso cagionati a terzi, ma ha piuttosto l'attribuzione di un capitale o di una rendita, predeterminati contrattualmente in relazione al bene della vita dell'assicurato, a favore di un altro soggetto individuato quale beneficiario: pertanto l'assicurato, o meglio nel caso di specie il contraente stipula (per conto di chi spetta) il contratto di assicurazione per il caso di infortunio mortale, in funzione di un interesse proprio dell'assicurato medesimo che intende attribuire (per i più diversi motivi, che possono consistere anche nel provvedere alla soddisfazione di una situazione di bisogno economico futura e del tutto eventuale riferibile al beneficiario, che non si identifica con il ristoro di un "danno", e che potrebbe insorgere in dipendenza dell'evento-morte ) un vantaggio patrimoniale al soggetto designato, al verificarsi dell'evento assunto a rischio oggetto della polizza. In tale schema negoziale il soggetto "assicurato", che è quello nei cui confronti può verificarsi il rischio (infortunio mortale), non subisce alcun danno che gli deve essere ristorato e che intenda compensare conseguendo (in tutto od in parte) il valore corrispondente dall'assicuratore; il decesso per infortunio dell'assicurato, in sé considerato,
è soltanto la conditio sine qua non della attribuzione patrimoniale a favore del "beneficiario" il quale deve essere considerato, sempre e comunque, soggetto-terzo rispetto ai soggetti tenuti all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, e non ha subito e non deve reintegrare alcun pregiudizio "a causa" della condotta dell'assicurato. Rileva quel Giudice che la prestazione eseguita dall'assicuratore, in adempimento della polizza contro gli infortuni mortali, ha una funzione di tipo assistenziale solidaristica rivolta a favore dei soggetti beneficiari, non per compensare una perdita ma in funzione incrementativa delle loro disponibilità economiche, da utilizzare liberamente senza escludere l'ausilio per soddisfare eventuali maggiori bisogni che potrebbero sopravvenire in seguito alla verificazione dell'evento-rischio. Trattasi dunque non di un ristoro ma di un vantaggio di natura patrimoniale
(beneficio economico), contrattualmente predeterminato ed oggetto di una obbligazione, rispetto all'adempimento della quale l'evento morte, ossia la previsione sulla durata della vita dell'assicurato, assume semplicemente il connotato di termine di riferimento condizionante la esigibilità della prestazione.
Ne deriva che poiché la causa indennitaria rimane estranea allo schema negoziale dell'assicurazione contro gli infortuni mortali, risulta inapplicabile a tale polizza lo statuto normativo dell'assicurazione "contro i danni" contraddistinto dal "principio indennitario" che, richiedendo di dimensionare la prestazione assicurativa entro e non oltre la "entità della perdita" effettivamente subita dal danneggiato nella sua sfera patrimoniale (non potendo questi locupletare dall'accadimento del rischio un importo per equivalente maggiore dell'effettivo pregiudizio patrimoniale subito), implica che il "rischio", oggetto di assicurazione, sia riguardato esclusivamente in relazione alla esigenza di riparazione delle "conseguenze dannose" derivate dall'evento, esigendo la necessaria corrispondenza tra il valore-equivalente del bene, al momento in cui si è verificato l'evento-rischio che ne ha determinato la perdita, e la prestazione
"compensativa" dovuta dall'Assicuratore (nei limiti del massimale, legale o convenzionale, stabilito).
Pertanto, deve essere condiviso il principio affermato dalla Corte secondo cui "nel caso di assicurazione sulla vita, l'indennità si cumula con il risarcimento, perché si è difronte ad una forma di risparmio posta in essere dall'assicurato sopportando l'onere dei premi, e l'indennità, vera e propria contropartita di quei premi, svolge una funzione diversa da quella risarcitoria ed è corrisposta per un interesse che non è quello di beneficiare il danneggiante" (Corte Cass. Sez. U-,
Sentenza n. 12564 del 22/05/2018, in motivazione, punto 3.7, e successive conformi nn. 1265-1267 pubblicate tutte nella stessa data;
Sez. 3, Ord. n. 15870 del 13/06/2019; Sez. 6 - 3, Ord. n. 26647 del 18/10/2019).
Il Tribunale intende aderire a detta giurisprudenza, non ravvisando nuove ragioni - né avendone prospettate le parti - per discostarsi dalle conclusioni raggiunte in ordine all'affermazione della irriducibilità della causa del contratto assicurativo per il rischio di
"infortunio mortale" alla funzione indennitaria che accomuna, invece, la causa delle altre polizze contro gli infortuni invalidanti a quella propria dei contratti assicurativi "contro i danni", con conseguente applicazione, alle due tipologie di polizze infortuni, delle distinte discipline normative che regolano l'assicurazione sulla vita e l'assicurazione contro i danni.
Il vantaggio economico attribuito ai beneficiari della assicurazione sulla vita per il "caso di infortunio mortale" inoltre non può essere, considerato una utilità derivante dall'illecito e dunque non può incidere sulla esatta liquidazione del "quantum" risarcibile, in applicazione del criterio della "differenztheorie", che individua il danno in relazione alla variazione "in pejus" della situazione patrimoniale del danneggiato accertata "ante" e "post eventum" lesivo, tenuto conto anche degli eventuali "vantaggi collaterali" che siano pervenuti al danneggiato in dipendenza del medesimo evento lesivo, secondo un criterio di adeguatezza causale. Ed infatti debbono ritenersi indifferenti, ai fini dell'accertamento della predetta variazione della sfera patrimoniale del danneggiato, gli eventuali benefici economici (indennizzi, pensioni, compensi, utilità) allo stesso attribuiti a diverso titolo legale o contrattuale, ancorchè correlati all'accadimento dell'evento lesivo, qualora tali benefici siano pervenuti al danneggiato in modo del tutto indipendente dalla serie causale originata dall'illecito (come nel caso dell'acquisto della eredità, per la morte del familiare ucciso, essendo ricollegato dalla legge tale acquisto ad un evento ineludibile, in ordine al quale risulta del tutto indifferente la causa, naturale o meno, del decesso: la morte, in tal caso, è riguardata infatti dalla legge come mero fatto condizionante la fattispecie successoria, e non in quanto evento lesivo di un diritto e produttivo di danno;
ad analoga conclusione deve pervenirsi anche nel caso degli altri vantaggi economici acquisiti in dipendenza di atti riferibili all'esercizio della autonomia privata del de cuius, quale per l'appunto la stipula del contratto di assicurazione sulla vita per il caso di morte, o per il caso di infortunio mortale, in cui la prestazione attributiva dell'importo in capitale od in rendita, che trova titolo nella polizza assicurativa, risulta del tutto scollegata dalla funzione indennitaria del danno subito "jure proprio" dal superstite, in conseguenza dell'illecito che abbia cagionato la morte dell'assicurato.
Accertata quindi l'infondatezza dell'unica eccezione sollevata dalla convenuta, la domanda nel merito va accolta così come formulata e ciò anche in applicazione del disposto di cui all'art. 115 cpc non avendo la Compagnia eccepito alcunché in ordine alla operatività nel caso di specie della assicurazione indicata dagli attori, né in ordine alla sussistenza di alcuna delle cause di esclusione della polizza contrattualmente previste, né in ordine all'ammontare dell'indennizzo richiesto.
Si ritiene di contro, di non poter accogliere la domanda degli attori di condanna della convenuta al pagamento dei compensi e delle spese della fase stragiudiziale e della mediazione. Ed invero mentre da un lato la necessità della documentazione integrativa in quella sede richiesta dalla Compagnia poteva dipendere dalla (documentata) pendenza di indagini penali a carico del conducente del veicolo coinvolto nel sinistro in cui è deceduto il , dall'altro non vi è prova Per_1
che detta Compagnia fosse a conoscenza dell'avvenuta -richiesta prima e disposta poi- archiviazione del procedimento a carico di detto conducente, circostanza che ha reso ultronea la richiesta in esame.
Le spese di lite seguono la soccombenza e visto il dm 55/2014 come integrato al DM
37/2018 e dal DM 147/2022, si liquidano tenuto conto del valore della controversia come determinato con la presente pronuncia, applicata la riduzione massima al compenso medio in tesi dovuto per ciascuna fase processuale, tenuto conto della natura non complessa delle questioni giuridiche trattate, dell'attività professionale effettivamente posta in essere, della natura solo documentale della espletata istruttoria, e quindi in complessivi Euro 7.051,50 (di cui € 1276 per fase di studio, € 814 per fase introduttiva, € 2835 per fase istruttoria, € 2126,50 per fase decisionale) oltre rimborso spese generali, cassa ed iva come per legge se dovuti ed € 786,00 per esborsi documentati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala Sezione Civile nella persona del Giudice onorario dott. Marcello Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1504/2024 r.g.a.c., ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata:
- in accoglimento della domanda proposta da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e condanna in persona del legale
[...] Parte_4 Controparte_3 rappresentante pro tempore al pagamento in favore degli attori nella qualità in atti spiegata della complessiva somma di € 60.500,00 oltre interessi al saggio legale dalla data dell'evento al saldo
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_3
pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 7.051,50 per compensi, oltre a rimborso spese generali, cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti ed € 786,00 per esborsi da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari
Così deciso in Marsala, il 5 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo