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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/05/2025, n. 2494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2494 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Paolo Celentano - Presidente -
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'odierna udienza, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello – avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli,
Sezione Specializzata in materia d'Impresa, il 14/02/2022 e contraddistinta dal
1537/2022 – iscritto al n. 1206/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi e pendente
TRA la (c.f.: ), con sede legale in Napoli, alla via Parte_1 P.IVA_1
Filangieri, 48, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del Controparte_1
costituito con le mandanti
[...] CP_2 Controparte_3
ing. ing. , ing.
[...] Controparte_4 Controparte_5
, arch. , arch. giusta atto per Notar Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
del 6.08.2015 - in persona del legale rappresentante pro tempore, Persona_1
arch. rappresentata e difesa, dagli avv. Enrico Soprano (c.f.: Persona_2
) e Fabio Rossi (c.f.: ) - APPELLANTE - C.F._1 C.F._2
E la (c.f.: ), con sede in Napoli, alla via Controparte_9 P.IVA_2
Coroglio, n. 57/104, costituitasi in persona del Presidente e legale rappresentante p.t.,
Prof. rappresentata e difesa dagli avv. Raffaele D'Angiò (c.f.: Controparte_10
), (c.f.: ), C.F._3 Parte_2 C.F._4 Parte_3
(c.f.: ed (c.f.: C.F._5 Parte_4 C.F._6
- APPELLATA -
Pag. 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 24 gennaio 2019, la in proprio Parte_1
e nella qualità di capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo costituito con le mandanti “Dinamicamente Architetti”, ing. CP_2 Controparte_3
ing. , ing. , arch. , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
arch. chiamava in giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli – Sezione Controparte_8
Specializzata in materia d'Impresa la (d'ota in poi Controparte_9
anche solo ) per chiederne la condanna al pagamento in suo favore della CP_9
somma di 841.720,00 € , oltre Iva ed oneri previdenziali ed interessi legali dal 2 maggio
2016 al soddisfo, a titolo di corrispettivo stabilito nel contratto sottoscritto tra le parti il
7/20 agosto 2015 a seguito di aggiudicazione dell'appalto di servizi ex art. 99, co. 2 d.lgs.
163/2006, preordinato, nello specifico, all'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria per la progettazione preliminare e definitiva ex art. 93 del citato decreto del nuovo edificio destinato a nuova sede di , a seguito dell'incendio del Controparte_9
4 marzo 2013 che aveva interessato gli originari locali della Città. In particolare, deduceva che, nonostante essa avesse trasmesso nei termini contrattuali il progetto definitivo alla , quest'ultima non aveva provveduto a pagarle il corrispettivo CP_9
stabilito in contratto, adducendo che la Conferenza di servizi convocata dalla CP_11
non aveva provveduto al rilascio dei pareri necessari per la definizione del successivo progetto esecutivo.
Si costituiva in giudizio con comparsa del 26 aprile 2019 la chiedendo CP_9
dichiararsi l'incompetenza della sezione specializzata in materia d'Impresa a favore della sezione ordinaria del Tribunale di Napoli, il difetto di legittimazione attiva e di titolarità della parte attrice ed il suo difetto di legittimazione passiva, l'infondatezza nel merito della domanda, giacché, in base all'art. 9 del contratto, il pagamento del corrispettivo per la redazione del progetto definitivo era subordinato, come peraltro previsto anche dall'art. 12 della legge regionale n. 16/2004, all'approvazione di tale progetto da parte della Conferenza di servizi convocata dalla Regione.
Con la sentenza impugnata il Tribunale adìto rigettava la domanda sostenendo che il pagamento del richiesto corrispettivo era subordinato all'approvazione del progetto definitivo da parte della Conferenza di servizi convocata dalla e CP_11
compensava le spese di lite tra le parti.
n. 1206/2022 r.g.a.c.c. . Pag. 2 di 3 Parte_1 Controparte_9 i REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
Con atto di citazione notificato alla il 21 marzo 2022 la ha CP_9 Pt_1
proposto appello avverso tale sentenza, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, la condanna della al pagamento del corrispettivo già richiesto in CP_9
primo grado, nonché al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione dell'11 maggio 2022 si è costituita in appello la concludendo affinché fosse dichiarata l'inammissibilità e l'infondatezza CP_9
dell'appello, con vittoria di spese.
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8 aprile 2015 nessuno è comparso e la Corte ha rinviato per i medesimi incombenti all'udienza del 13 maggio
2025, previo rituale avviso alle parti del rinvio d'udienza.
Anche a tale udienza nessuno è comparso ed il processo è stato introitato in decisione senza termini.
Tanto premesso, va disposta, giusto quanto stabilito dal comb. disp. degli artt.
309 e 181 c.p.c. nel testo attualmente vigente, la cancellazione del processo dal ruolo e dichiarata l'estinzione dello stesso senza che occorra regolarne le spese, che, ai sensi dell'art. 310, co. 4, c.p.c., rimarranno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con Parte_1
citazione notificata il 21 marzo 2022 alla avverso la Controparte_9
sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di
Impresa, pubblicata il 14 febbraio 2022 e contraddistinta dal n. 1537/2022, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Napoli, il 13 maggio 2025.
Il consigliere relatore Il Presidente
(dr. Paolo Celentano)
(dott.ssa Giuseppa D'Inverno)
n. 1206/2022 r.g.a.c.c. . Pag. 3 di 3 Parte_1 Controparte_9 i
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Paolo Celentano - Presidente -
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'odierna udienza, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello – avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli,
Sezione Specializzata in materia d'Impresa, il 14/02/2022 e contraddistinta dal
1537/2022 – iscritto al n. 1206/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi e pendente
TRA la (c.f.: ), con sede legale in Napoli, alla via Parte_1 P.IVA_1
Filangieri, 48, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del Controparte_1
costituito con le mandanti
[...] CP_2 Controparte_3
ing. ing. , ing.
[...] Controparte_4 Controparte_5
, arch. , arch. giusta atto per Notar Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
del 6.08.2015 - in persona del legale rappresentante pro tempore, Persona_1
arch. rappresentata e difesa, dagli avv. Enrico Soprano (c.f.: Persona_2
) e Fabio Rossi (c.f.: ) - APPELLANTE - C.F._1 C.F._2
E la (c.f.: ), con sede in Napoli, alla via Controparte_9 P.IVA_2
Coroglio, n. 57/104, costituitasi in persona del Presidente e legale rappresentante p.t.,
Prof. rappresentata e difesa dagli avv. Raffaele D'Angiò (c.f.: Controparte_10
), (c.f.: ), C.F._3 Parte_2 C.F._4 Parte_3
(c.f.: ed (c.f.: C.F._5 Parte_4 C.F._6
- APPELLATA -
Pag. 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 24 gennaio 2019, la in proprio Parte_1
e nella qualità di capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo costituito con le mandanti “Dinamicamente Architetti”, ing. CP_2 Controparte_3
ing. , ing. , arch. , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
arch. chiamava in giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli – Sezione Controparte_8
Specializzata in materia d'Impresa la (d'ota in poi Controparte_9
anche solo ) per chiederne la condanna al pagamento in suo favore della CP_9
somma di 841.720,00 € , oltre Iva ed oneri previdenziali ed interessi legali dal 2 maggio
2016 al soddisfo, a titolo di corrispettivo stabilito nel contratto sottoscritto tra le parti il
7/20 agosto 2015 a seguito di aggiudicazione dell'appalto di servizi ex art. 99, co. 2 d.lgs.
163/2006, preordinato, nello specifico, all'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria per la progettazione preliminare e definitiva ex art. 93 del citato decreto del nuovo edificio destinato a nuova sede di , a seguito dell'incendio del Controparte_9
4 marzo 2013 che aveva interessato gli originari locali della Città. In particolare, deduceva che, nonostante essa avesse trasmesso nei termini contrattuali il progetto definitivo alla , quest'ultima non aveva provveduto a pagarle il corrispettivo CP_9
stabilito in contratto, adducendo che la Conferenza di servizi convocata dalla CP_11
non aveva provveduto al rilascio dei pareri necessari per la definizione del successivo progetto esecutivo.
Si costituiva in giudizio con comparsa del 26 aprile 2019 la chiedendo CP_9
dichiararsi l'incompetenza della sezione specializzata in materia d'Impresa a favore della sezione ordinaria del Tribunale di Napoli, il difetto di legittimazione attiva e di titolarità della parte attrice ed il suo difetto di legittimazione passiva, l'infondatezza nel merito della domanda, giacché, in base all'art. 9 del contratto, il pagamento del corrispettivo per la redazione del progetto definitivo era subordinato, come peraltro previsto anche dall'art. 12 della legge regionale n. 16/2004, all'approvazione di tale progetto da parte della Conferenza di servizi convocata dalla Regione.
Con la sentenza impugnata il Tribunale adìto rigettava la domanda sostenendo che il pagamento del richiesto corrispettivo era subordinato all'approvazione del progetto definitivo da parte della Conferenza di servizi convocata dalla e CP_11
compensava le spese di lite tra le parti.
n. 1206/2022 r.g.a.c.c. . Pag. 2 di 3 Parte_1 Controparte_9 i REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
Con atto di citazione notificato alla il 21 marzo 2022 la ha CP_9 Pt_1
proposto appello avverso tale sentenza, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, la condanna della al pagamento del corrispettivo già richiesto in CP_9
primo grado, nonché al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione dell'11 maggio 2022 si è costituita in appello la concludendo affinché fosse dichiarata l'inammissibilità e l'infondatezza CP_9
dell'appello, con vittoria di spese.
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8 aprile 2015 nessuno è comparso e la Corte ha rinviato per i medesimi incombenti all'udienza del 13 maggio
2025, previo rituale avviso alle parti del rinvio d'udienza.
Anche a tale udienza nessuno è comparso ed il processo è stato introitato in decisione senza termini.
Tanto premesso, va disposta, giusto quanto stabilito dal comb. disp. degli artt.
309 e 181 c.p.c. nel testo attualmente vigente, la cancellazione del processo dal ruolo e dichiarata l'estinzione dello stesso senza che occorra regolarne le spese, che, ai sensi dell'art. 310, co. 4, c.p.c., rimarranno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con Parte_1
citazione notificata il 21 marzo 2022 alla avverso la Controparte_9
sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di
Impresa, pubblicata il 14 febbraio 2022 e contraddistinta dal n. 1537/2022, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Napoli, il 13 maggio 2025.
Il consigliere relatore Il Presidente
(dr. Paolo Celentano)
(dott.ssa Giuseppa D'Inverno)
n. 1206/2022 r.g.a.c.c. . Pag. 3 di 3 Parte_1 Controparte_9 i