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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 21/07/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel.
dott. Nicola Del Vecchio Giudice
dott. Marco Pesoli Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 1852/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto la modifica delle condizioni della sentenza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
C.F. , Parte_1 C.F._1
E
, C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avv. PERON ELENA
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
Per i ricorrenti: “ 1) disporsi l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia Persona_1 nata a [...] il [...] con collocamento e residenza della stessa presso il padre in
Montecchio Maggiore (VI) via II Giugno nr. 3 a far data dal termine dell'anno scolastico in corso: Per_ giugno 2025; 2) la madre potrà vedere e tenere con sé quando lo desidera previa comunicazione al padre e compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della figlia e comunque secondo le seguenti modalità: - dal sabato mattina alle ore 09:00 alla domenica successiva
(ore 21.00), quando verrà ricondotta presso l'abitazione paterna;
- la madre potrà, altresì, tenere la minore con sé un giorno durante la settimana, da concordarsi con i genitori tenendo conto dei rispettivi impegni dei genitori, nonché di eventuali impegni scolastici della minore, nonché di Per_ eventuali problemi di salute della stessa;
- trascorrerà, altresì, con la madre, ad anni alterni un Natale ed un Capodanno e quattro giorni durante le festività Pasquali;
- Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà due settimane anche non consecutive, di vacanza con la madre, in un periodo da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno. - Nei giorni del compleanno di ciascun genitore e nei giorni della festa del papà o della festa della mamma, la figlia resterà di volta in volta con la madre o con il padre a prescindere dagli accordi ordinari di affidamento;
- Il giorno del Per_ compleanno la stessa passerà un anno con la madre ed un anno con il padre, a prescindere dagli accordi ordinari di affidamento, ferma restando la possibilità per l'altro genitore di fare loro visita. - Tutte le altre festività, come carnevale, santo patrono, ponti, ad anni alterni. I ricorrenti potranno telefonare ognuno all'utenza dell'altro quando vorranno (in termini di ragionevolezza), nel corso della giornata ed anche alla sera, per parlare con la figlia. Nell'ipotesi di urgenze che coinvolgano la figlia i genitori si impegnano a contattare tempestivamente l'altro/a per informarlo/a di quanto accaduto e trovare insieme una soluzione. Qualora la madre, per cause sopravvenute ad esso non imputabili, non possa tenere con sé la figlia nei giorni stabiliti la medesima si impegna a contattare il padre perché lo stesso li venga a riprenderla (qualora lo stesso non possa Per_ riaccompagnarli) evitando di lasciare con persone terze estranee (si precisa che per persone terze estranee non si fa riferimento ai nonni materni né ai compagni stabili del rispettivo genitore), medesimo comportamento dovrà adottare il padre. 3) La madre corrisponderà al padre alle coordinate iban note e qui richiamate iban: [...] la somma mensile a Per_ titolo di mantenimento di pari ad euro 200,00 (duecento/00), somma soggetta ad adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT. La corresponsione avverrà entro e non oltre il giorno
15 di ogni mese. La madre si farà carico nella misura del 50% delle spese straordinarie – mediche, scolastiche e ricreative –, di cui al Protocollo reso dal Tribunale di Rovigo e già nella disponibilità dei ricorrenti, opportunamente concordate e documentate con il padre, secondo le modalità prescritte dall'apposito Protocollo del Tribunale;
4) l'assegno unico universale, determinato nella misura prevista dalla legge, verrà richiesto dal padre signor e dallo stesso Parte_1 trattenuto. 5) I genitori si fanno carico di mantenere tra loro la migliore comunicazione possibile, per meglio favorire la crescita più sana e serena per la figlia, anche mutando di comune accordo l'assetto dell'esercizio della genitorialità; 6) le parti confermano, fin d'ora, il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido anche per l'espatrio a fini turistici della figlia;
7) spese legali integralmente compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 04/06/2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la modifica in parte qua alla sentenza n. 286/2016 Reg. Sent. pubblicata il 01.04.2016 di questo tribunale dichiarativa dello scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto.
La richiesta modifica attiene la collocazione della figlia minore , nata il [...], la quale, in Per_1 forza della citata pronuncia, era stata affidata congiuntamente ai genitori con collocazione prevalente presso la madre nella abitazione già adibita a casa coniugale.
I genitori hanno assunto di avere raggiunto l'accordo per la collocazione della minore presso il padre, nella di lui residenza in Montecchio Maggiore;
hanno altresì convenuto che l'assegno di mantenimento (quantificato in euro 200,00), così come l'assegno unico universale, vengano in futuro percepiti dal padre. Hanno, di conseguenza, convenuto le nuove modalità di esercizio di visita alla minore.
Con decreto del 6.6.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, affinchè riferisca in camera di consiglio o disponga la comparizione delle parti ove siano necessari chiarimenti, ed ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente la modifica alla sentenza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, il nuovo assetto regolamentativo individuato nel ricorso risulta conforme alla legge ed ai principi cardine della regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale, tanto sotto il profilo dell'assistenza morale quanto sotto quello dell'assistenza materiale.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la modifica della senza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio come in epigrafe indicata.
Considerato che le parti sono assistite dal medesimo difensore, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, a modifica della sentenza n. 286/2016 Reg. Sent. pubblicata il 01.04.2016 di questo tribunale, fermo quanto non espressamente oggetto di modifica, così provvede:
RECEPISCE integralmente le condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
NULLA sulle spese;
MANDA alla Cancelleria per gli eventuali provvedimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 15.07.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Federica Abiuso