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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 18/07/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO, IN PERSONA DEL GOP DR. ROSSELLA
MAURIZI HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE N.554/2025
PROMOSSA DA: nata a [...] il Parte_1
12/02/1977 ed ivi residente in [...] CF
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo C.F._1
Monaldi con studio in TA , C.so Vittorio Emanuele II
n.39, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura rilasciata su foglio separato, da intendersi apposta ai sensi dell'art 18 c. V Dm Giustizia n.44/2011 come sostituito dal
DM Giustizia n.48/2013
CONTRO
: nato il [...] a [...] in Persona_1
Serbia attualmente domiciliato in Porto San Giorgio, Viale della
Vittori, 169
OGGETTO: OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DI IMMOBILE
BREVI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art 447 bis cpc la Sig.ra conveniva Parte_1
innanzi a Codesto Tribunale l'odierno convenuto al fine di sentir accogliere le conclusioni del ricorso che qui , per brevità, sono da considerarsi interamente riportate e trascritte in ogni loro parte.
Assumeva l'odierna ricorrente di essere comproprietaria di un immobile sito in Porto San Giorgio, Viale della Vittoria, 169, distinto al NCEU di detto Comune al Foglio n.2 part.245 sub 7, cat
A/2 cons. vani 5. Inoltre, nell'anno 2014, la stessa si è dovuta sottoporre a vari interventi chirurgici che hanno richiesto sia prima che dopo gli interventi è dovuta ricorrere ad un'amica di vecchia data che si offrì di assisterla e, per questo si è trasferita presso la residenza di questa in Lido di Fermo, ove tutt'ora ancora dimora. A fine Agosto 2024 la sig.ra fu contattata da un suo conoscente il quale le chiese se, dato che la sua abitazione era libera, per “ carità “ era disponibile ad ospitare la famiglia dell'odierno convenuto .La sig.ra prestò il consenso e Pt_1
firmò un documento “ comunicazione di ospitalità in favore di un cittadino extracomunitario ex art 7 dlg. 286/1998”. Tra le parti veniva convenuto che a semplice richiesta del concedente,
l'immobile doveva essere restituito. L'istruttoria ha confermato che l'odierno convenuto occupa abusivamente l'immobile di proprietà della ricorrente, sebbene la stessa con lettera del
29/1/2025 ne abbia richiesto la restituzione. Tale missiva però non fu mai ritirata ed è tornata al mittente per compiuta giacenza. La fattispecie di cui all'art 7 del DLg sopra citato, rientra a parere di questo Giudice nell'ipotesi di comodato senza determinazione di durata ex art 1810 cc che stabilisce che laddove non vi sia la determinazione di un termine il comodatario
è tenuto alla restituzione a semplice richiesta Inoltre, la disciplina del contratto di comodato ex art. 1809 cc prevede che, anche in pendenza di un termine, il comodante può esigere la restituzione dell'immobile se sopravviene un urgente ed un imprevedibile motivo Orbene nel caso de quo, la Sig.ra non dispone di Pt_1
sostanze economiche tali da poter prendere in locazione altro immobile e, la ricorrente mossa a pietà decise di ospitare la famiglia dell'odierno convenuto, che le disse che in breve tempo avrebbe trovato una casa che stava già cercando. Questo si trova ancora nella sua abitazione. La ha tutto il diritto di Pt_1
riprendersi la propria abitazione e , di tornare a vivere nella propria casa.
TANTO PREMESSO
PQM
Il GOP del Tribunale di Fermo, contrarris reiecjtis DICHIARA LA
CONTUMACIA del convenuto, regolarmente citato e mai comparso;
e, per tutti i motivi esposti in narrativa Accerta e Dichiara la cessazione dell'efficacia della Comunicazione ex art 7 dlgs
286/1998 e che questa, può essere assimilata alla fattispecie di cui all'art 1810 cc e, per l'effetto condanna il sig.
[...]
ll'immediato rilascio dell'immobile, libero e Parte_2
vuoto, da persone e cose;
immobile di proprietà della ricorrente sito in Viale della Vittoria, n,169, di Porto san Giorgio e distinto al
NCU di detto Comune al foglio n.2, part245, sub 7, Cat.A/2, Cons, vani 5 spese e competenze di spettanza del procuratore della Pt_1
vengono liquidate con separato decreto in quanto la stessa è stata ammessa al Gratuito Patrocinio Fermo, li 17/07/2025 il GOP Parte_3