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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 05/05/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
Tribunale di Lecco
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marta Paganini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1618/2024 promossa da:
( ) con il patrocinio dell'Avv. Paolo Dalla Grana;
Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE
contro
( ); Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI come precisate all'udienza del 18.03.2025 e di seguito riportate pagina 1 di 4 CONCLUSIONI PER Parte_1
Piaccia all'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per le ragioni di cui in premessa,
- autorizzare il Sig. ad accettare l'eredità del Sig. , nato a [...] Parte_1 Persona_1
(CZ) il 21 aprile 1928, in nome e luogo del rinunciante , allo scopo di soddisfarsi, fino Controparte_1
a concorrenza del proprio credito, ovvero rendere inopponibile al medesimo creditore la rinunzia e consentirgli di agire sulla quota dei beni ereditari di spettanza del Sig. nei limiti della Persona_1
concorrenza del credito, tra i quali quelli meglio indicati in premessa a cui ci si riporta integralmente;
- in ogni caso accogliere l'impugnazione ex art. 524 c.c. autorizzando il Sig. ad aggredire i Pt_1
beni ereditari e/o adottando ogni provvedimento ritenuto idoneo affinché il medesimo possa soddisfare le proprie ragioni sul compendio ereditario costituito dalla quota dei beni ereditari di spettanza del Sig.
, tra i quali quelli meglio indicati in premessa a cui ci si riporta integralmente;
Persona_1
- ordinare all'Agenzia del Territorio di Lecco e Catanzaro, o comunque a qualsiasi ulteriore ufficio che dovesse rilevarsi competente, a provvedere alla trascrizione della sentenza, al fine di realizzare l'effetto conservativo disposto dall'art. 2652 n. 1 c.c. in riferimento alla domanda ex art. 524 c.c.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha adito l'intestato Tribunale chiedendo di essere autorizzato ad Parte_1 accettare l'eredità del de cuius , nato a [...] il [...] e deceduto il 27.8.2015, Persona_1
in nome e luogo del rinunciante , convenuto in giudizio, al fine di soddisfarsi fino alla Controparte_1
concorrenza del proprio creditore ovvero rendere inopponibile al medesimo creditore la rinunzia all'eredità e consentirgli di agire sulla quota dei beni ereditari di spettanza di fino a Persona_1
concorrenza del proprio credito.
, nonostante la regolarità della notifica, non è comparso e non si è costituito nel Controparte_1
presente procedimento, che si è svolto pertanto nella sua contumacia.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali di parte ricorrente.
La domanda giudiziale del ricorrente è fondata e merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
Al fine di esercitare l'azione di cui all'art. 524 c.c. occorre innanzitutto la prova relativa alla qualifica di creditore, che nel presente giudizio è stata adeguatamente fornita mediante la produzione del decreto ingiuntivo esecutivo n. 992/2018 del Tribunale di Lecco di € 186.800 oltre interessi e spese della procedura, e del pedissequo atto di precetto (cfr. doc 4 fascicolo parte attrice).
pagina 2 di 4 Inoltre, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, ai fini dell'impugnazione della rinunzia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c., è richiesto il solo presupposto oggettivo del prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, fondate ragioni facciano apparire i beni personali del rinunziante insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori (cfr. Cass.,
Sez. VI-2, ordinanza n. 8519 del 29 aprile 2016).
Nel caso di specie risulta di tutta evidenza che la rinunzia all'eredità del de cuius, costituita da poste attive ed in particolare da quote di unità immobiliari site in provincia di Lecco e Catanzaro, si configura come atto idoneo ad arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie dell'attore, bastando al riguardo che l'atto dispositivo determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio, che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (conf. Cass. n.
1902/2015; Cass. n. 11471/2003). Al riguardo parte attrice ha documentalmente provato la pendenza di due procedure esecutive a carico del convenuto , una dinanzi al Tribunale di Lecco Controparte_1
(RGE 90/19) e l'altra innanzi al Tribunale di Catanzaro (RGE 35/21), aventi ad oggetto le quote delle predette unità immobiliari, rispettivamente site in Verderio e Sellia Marina, pervenute al convenuto a seguito del decesso del de cuius avvenuto in data 27.8.2015, intraprese sul presupposto dell'accettazione tacita dell'eredità, desumibile dal compimento di atti dispositivi, tra cui in particolare la voltura catastale (cfr doc. 7 fascicolo parte attrice). Il valore di dette quote è stato stimato rispettivamente in € 26.000,00 per gli immobili di Lecco ed € 102.923,00 per quelli in Provincia di
Catanzaro. Risulta evidente il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dell'attore, da intendersi nell'accezione ampia sopra indicata, a seguito dell'intervenuta rinuncia all'eredità di , Persona_1
posta in essere dal debitore esecutato in data 19.4.2024, a 9 anni di distanza dalla data Controparte_1
del decesso e in pendenza delle predette procedure esecutive, aventi ad oggetto (tutti e soltanto) i beni immobili pervenuti a quest'ultimo dall'eredità del padre, già invero accettata tacitamente.
Parte attrice ha infine precisato che al di fuori delle quote di comproprietà in questione il convenuto non risulta essere titolare di altri beni aggredibili, evidenziando in particolare l'esistenza di una trascrizione pregiudizievole derivante da “verbale di separazione consensuale con assegnazione di beni” del 12.9.2011 avente ad oggetto gli immobili siti in Verderio Inferiore già di proprietà del convenuto (doc. 9 fascicolo attore).
Tanto premesso giova evidenziarsi che incombe sul debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ugualmente le ragioni del creditore
(cfr. Cass. n. 1902/2015; Cass. n. 11471/2003).
pagina 3 di 4 Nella fattispecie in esame il convenuto non si è costituito e pertanto in mancanza di qualsivoglia prova sull'entità del patrimonio dello stesso ed a fronte del fondato pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, come sopra esposto, la domanda attorea va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste pertanto a carico di parte convenuta. Le stesse vengono liquidate ai sensi del d.m. 147/2022 nella misura indicata in dispositivo, ridotta in considerazione della complessiva attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- autorizza ad accettare, in nome e luogo del convenuto rinunciante Parte_1
, l'eredità del defunto padre , deceduto in data 27.8.2015, al Controparte_1 Persona_1
solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del proprio credito;
- condanna a rifondere a le spese di lite del presente Controparte_1 Parte_1
giudizio, che liquida in € 264 per anticipazioni ed € 2.500 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Lecco, 5.5.2025
Il Giudice
dr.ssa Marta Paganini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
Tribunale di Lecco
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marta Paganini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1618/2024 promossa da:
( ) con il patrocinio dell'Avv. Paolo Dalla Grana;
Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE
contro
( ); Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI come precisate all'udienza del 18.03.2025 e di seguito riportate pagina 1 di 4 CONCLUSIONI PER Parte_1
Piaccia all'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per le ragioni di cui in premessa,
- autorizzare il Sig. ad accettare l'eredità del Sig. , nato a [...] Parte_1 Persona_1
(CZ) il 21 aprile 1928, in nome e luogo del rinunciante , allo scopo di soddisfarsi, fino Controparte_1
a concorrenza del proprio credito, ovvero rendere inopponibile al medesimo creditore la rinunzia e consentirgli di agire sulla quota dei beni ereditari di spettanza del Sig. nei limiti della Persona_1
concorrenza del credito, tra i quali quelli meglio indicati in premessa a cui ci si riporta integralmente;
- in ogni caso accogliere l'impugnazione ex art. 524 c.c. autorizzando il Sig. ad aggredire i Pt_1
beni ereditari e/o adottando ogni provvedimento ritenuto idoneo affinché il medesimo possa soddisfare le proprie ragioni sul compendio ereditario costituito dalla quota dei beni ereditari di spettanza del Sig.
, tra i quali quelli meglio indicati in premessa a cui ci si riporta integralmente;
Persona_1
- ordinare all'Agenzia del Territorio di Lecco e Catanzaro, o comunque a qualsiasi ulteriore ufficio che dovesse rilevarsi competente, a provvedere alla trascrizione della sentenza, al fine di realizzare l'effetto conservativo disposto dall'art. 2652 n. 1 c.c. in riferimento alla domanda ex art. 524 c.c.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha adito l'intestato Tribunale chiedendo di essere autorizzato ad Parte_1 accettare l'eredità del de cuius , nato a [...] il [...] e deceduto il 27.8.2015, Persona_1
in nome e luogo del rinunciante , convenuto in giudizio, al fine di soddisfarsi fino alla Controparte_1
concorrenza del proprio creditore ovvero rendere inopponibile al medesimo creditore la rinunzia all'eredità e consentirgli di agire sulla quota dei beni ereditari di spettanza di fino a Persona_1
concorrenza del proprio credito.
, nonostante la regolarità della notifica, non è comparso e non si è costituito nel Controparte_1
presente procedimento, che si è svolto pertanto nella sua contumacia.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali di parte ricorrente.
La domanda giudiziale del ricorrente è fondata e merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
Al fine di esercitare l'azione di cui all'art. 524 c.c. occorre innanzitutto la prova relativa alla qualifica di creditore, che nel presente giudizio è stata adeguatamente fornita mediante la produzione del decreto ingiuntivo esecutivo n. 992/2018 del Tribunale di Lecco di € 186.800 oltre interessi e spese della procedura, e del pedissequo atto di precetto (cfr. doc 4 fascicolo parte attrice).
pagina 2 di 4 Inoltre, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, ai fini dell'impugnazione della rinunzia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c., è richiesto il solo presupposto oggettivo del prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, fondate ragioni facciano apparire i beni personali del rinunziante insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori (cfr. Cass.,
Sez. VI-2, ordinanza n. 8519 del 29 aprile 2016).
Nel caso di specie risulta di tutta evidenza che la rinunzia all'eredità del de cuius, costituita da poste attive ed in particolare da quote di unità immobiliari site in provincia di Lecco e Catanzaro, si configura come atto idoneo ad arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie dell'attore, bastando al riguardo che l'atto dispositivo determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio, che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (conf. Cass. n.
1902/2015; Cass. n. 11471/2003). Al riguardo parte attrice ha documentalmente provato la pendenza di due procedure esecutive a carico del convenuto , una dinanzi al Tribunale di Lecco Controparte_1
(RGE 90/19) e l'altra innanzi al Tribunale di Catanzaro (RGE 35/21), aventi ad oggetto le quote delle predette unità immobiliari, rispettivamente site in Verderio e Sellia Marina, pervenute al convenuto a seguito del decesso del de cuius avvenuto in data 27.8.2015, intraprese sul presupposto dell'accettazione tacita dell'eredità, desumibile dal compimento di atti dispositivi, tra cui in particolare la voltura catastale (cfr doc. 7 fascicolo parte attrice). Il valore di dette quote è stato stimato rispettivamente in € 26.000,00 per gli immobili di Lecco ed € 102.923,00 per quelli in Provincia di
Catanzaro. Risulta evidente il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dell'attore, da intendersi nell'accezione ampia sopra indicata, a seguito dell'intervenuta rinuncia all'eredità di , Persona_1
posta in essere dal debitore esecutato in data 19.4.2024, a 9 anni di distanza dalla data Controparte_1
del decesso e in pendenza delle predette procedure esecutive, aventi ad oggetto (tutti e soltanto) i beni immobili pervenuti a quest'ultimo dall'eredità del padre, già invero accettata tacitamente.
Parte attrice ha infine precisato che al di fuori delle quote di comproprietà in questione il convenuto non risulta essere titolare di altri beni aggredibili, evidenziando in particolare l'esistenza di una trascrizione pregiudizievole derivante da “verbale di separazione consensuale con assegnazione di beni” del 12.9.2011 avente ad oggetto gli immobili siti in Verderio Inferiore già di proprietà del convenuto (doc. 9 fascicolo attore).
Tanto premesso giova evidenziarsi che incombe sul debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ugualmente le ragioni del creditore
(cfr. Cass. n. 1902/2015; Cass. n. 11471/2003).
pagina 3 di 4 Nella fattispecie in esame il convenuto non si è costituito e pertanto in mancanza di qualsivoglia prova sull'entità del patrimonio dello stesso ed a fronte del fondato pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, come sopra esposto, la domanda attorea va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste pertanto a carico di parte convenuta. Le stesse vengono liquidate ai sensi del d.m. 147/2022 nella misura indicata in dispositivo, ridotta in considerazione della complessiva attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- autorizza ad accettare, in nome e luogo del convenuto rinunciante Parte_1
, l'eredità del defunto padre , deceduto in data 27.8.2015, al Controparte_1 Persona_1
solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del proprio credito;
- condanna a rifondere a le spese di lite del presente Controparte_1 Parte_1
giudizio, che liquida in € 264 per anticipazioni ed € 2.500 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Lecco, 5.5.2025
Il Giudice
dr.ssa Marta Paganini
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