Trib. Catania, sentenza 05/03/2025, n. 1379
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Sentenza 5 marzo 2025

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Il provvedimento in esame è stato emesso dal Giudice Dott.ssa Giada Maria Patanè del Tribunale di Catania, in data 5 marzo 2025. Le parti coinvolte hanno presentato rispettivamente una richiesta di annullamento di una delibera condominiale, sostenendo che l'attore non fosse stato convocato all'assemblea e che il piano di riparto approvato fosse viziato da anomalie. Il convenuto, dal canto suo, ha successivamente revocato la delibera contestata, riconoscendo la fondatezza delle eccezioni sollevate dall'attore.

Il Giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere, in quanto la revoca della delibera ha eliminato il contrasto tra le parti. Tuttavia, ha anche rilevato che l'attore non ha richiesto la cessazione della materia del contendere, applicando quindi il principio della soccombenza virtuale per la regolamentazione delle spese legali. La richiesta di compensazione delle spese da parte del convenuto è stata rigettata, poiché l'amministratore avrebbe potuto evitare il contenzioso attraverso un procedimento di mediazione. Infine, il Giudice ha condannato il convenuto a rifondere le spese legali all'attore, che beneficia del gratuito patrocinio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catania, sentenza 05/03/2025, n. 1379
    Giurisdizione : Trib. Catania
    Numero : 1379
    Data del deposito : 5 marzo 2025

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