TRIB
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/03/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
VERBALE DI CAUSA
Numero di Ruolo RG 1357 / 2023
All'udienza del 05/03/2025 le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni, come da verbale telematico depositato in atti.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, depositandola telematicamente, in allegato al presente verbale.
Catania 05/03/2025
Il G.I.
Dott.ssa Giada Maria Patanè
1
N. R.G. 1357/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giada Maria Patane
ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1357/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], CF: Parte_1
residente in [...]G int.B, elettivamente C.F._1
domiciliato in Catania, via Mineo n.23, presso lo studio dell'Avv. Emilio Laferrera che lo difende giusta procura in atti di causa;
ATTORE/I
contro
, in persona dell'amministratore Controparte_1
pro-tempore, CF: elettivamente domiciliato in VIA S. FILIPPO NERI P.IVA_1
26 CATANIA presso lo studio dell'Avv. Torrisi Gabael, che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti di causa;
CONVENUTO/I
e nei confronti di
2 CONCLUSIONI
All'udienza del 05.03.2025, le parti hanno concluso e discusso come in verbale telematico. Il Giudice si è ritirato in Camera di Consiglio, adottando, all'esito, il presente provvedimento depositato telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 31.01.2023, parte attrice ha impugnato la delibera adottata dal convenuto in data 21.11.2022, al fine di ottenerne la CP_1
declaratoria di nullità o l'annullamento.
In particolare l'attore espone di non avere ricevuto alcun' invito di partecipazione alla detta assemblea e che il piano di riparto approvato presentava delle anomalie dovute alla circostanza che l'assemblea aveva applicato la tabella “androne” anziché quella
“generale”, con ciò determinandosi l'applicazione di un valore millesimale più alto, per l'attore, e il pagamento di una cifra superiore a quella effettivamente spettante allo stesso.
Costituitosi in giudizio, parte convenuta ha dichiarato che in data 08.05.2023,
l'assemblea ha revocato la delibera impugnata ed ha riconosciuto la fondatezza delle eccezioni sollevate da parte attrice.
Senza svolgere attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la decisione.
In via preliminare è necessario vagliare la richiesta di cessazione della materia del contendere, spiegata dal convenuto. CP_1
Secondo l'insegnamento della S.C.: “ In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea
3 in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali, a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della deliberazione impugnata, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità.”(Cass. 10847/2020)
Orbene nella fattispecie in esame, la delibera impugnata è stata revocata dall'assemblea condominiale, con la conseguenza che va dichiarata cessata la materia del contendere.
Poiché parte attrice ha insistito in domanda, non ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, e non ha chiesto la compensazione delle spese, come risulta dal verbale telematico del 04.03.2025, nella fattispecie in esame si dovrà applicare il principio della soccombenza virtuale.
Sul punto si osserva quanto segue:
“La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano
accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di
contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse
sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso
accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni
originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per
procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione
delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia,
quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.” (Cass. 30251/2023)
4 Nel merito è necessario vagliare la preliminare eccezione di mancata convocazione di parte attrice, che risulta assorbente delle altre sollevate dalla stessa.
Nella fattispecie in esame, parte convenuta ha dichiarato di non avere inviato all'attore l'avviso di convocazione per l'assemblea del 21.11.2022, con la conseguenza che tale eccezione è fondata.
La richiesta del condominio di compensare le spese, in quanto errore scusabile da parte dell'amministratore, va rigettata in quanto il ben poteva presentarsi al CP_1
procedimento di mediazione ed evitare l'instaurazione del presente giudizio.
In conseguenza della fondatezza della domanda di parte attrice, le spese seguono la soccombenza ed il convenuto va condannato a rifondere le spese legali, da CP_1
versare in prededuzione a favore dell'Erario, in quanto parte attrice è ammessa al gratuito patrocinio, spese che si liquidano in € 2.900,00, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna altresì la parte convenuta a versare in , prededuzione a favore dell'Erario le spese di lite, che si liquidano in € 2.900,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
5 Così deciso in Catania, il 05.03.2025
Il GIUDICE
dott.ssa Giada Maria Patanè
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
6