Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 2627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2627 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
4.3.2025 disposte ex art. 127 ter c.p.c. , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 21510 2023 del ruolo generale affari contenziosi,;
TRA
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ESPOSITO TE RICORRENTE
E nella persona del suo amministratore unico, Controparte_1 sig. , domiciliato per la carica presso la sede legale della società sita in Napoli CP_2 alla via Vicinale Santa Maria del Pianto Snc, Torre 5, presso
[...]
Controparte_3 nella persona del suo amministratore unico , domiciliato
[...] CP_4 per la carica presso la sede legale della società sita in Napoli alla via Vicinale Santa Maria del
Pianto Snc, Torre 5
RESISTENTI CONTUMACI
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.11.2023 l'istante deduceva di aver lavorato alle formali dipendenze della dal 21/11/2022 al 05/07/2023, con qualifica e CP_3 mansioni di “Manovale edile;
che tuttavia di fatto aveva svolto le mansioni corrispondenti a quelle di operaio edile qualificato in forza della pregressa esperienza lavorative e di aver svolto l'attività alle effettive dipendenze dell'unico centro di imputazione del rapporto di lavoro comprensivo della e della I. GE. ovendosi CP_3 Controparte_1
1
che il contratto con decorrenza 21/11/2022 e scadenza termine fissata per il 31/12/2022 era stato prorogato fino al 30/09/2023 ma il rapporto cessava ante tempus per recesso del lavoratore, sul presupposto dell'operatività di un valido contratto a termine, in data
5/7/2023 anche per una retribuzione inferiore al dovuto;
che nel corso del rapporto era stato formalmente distaccato dal 28/2/2023 al 01/04/2023 e dal 6/6/2023 al 5/7/2023, presso la
[...]
senza tuttavia alcuna sottoscrizione di contratti né Controparte_1 approvazione dei distacchi intervenuti;
che aveva reiteratamente posto a disposizione delle due convenute le proprie energie lavorative anche mezzo di formale atto di costituzione in mora;
che aveva prestato le attività meglio descritte in ricorso sotto le direttive di l.r. della CP_2
I. GE. prestando lavoro negli ultimi due mesi di lavoro (da Controparte_1 aprile 2023 alla cessazione del rapporto) in trasferta nei comuni di Mezzocorona e di
Mezzolombardo in Provincia di Trento;
che aveva lavorato per tutto il periodo dal lunedì al sabato dalle 7:00 alle 17:30 fruendo di soli sette giorni di ferie per tutto il periodo di lavoro svolto senza permessi e non ricevendo all'esito del rapporto alcunchè a titolo di TF.
Pertanto chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di :
A) In via principale, accertare e dichiarare che il ricorrente ha lavorato dal 21/11/2022 al
05/07/2023 a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze sostanziali di un solo centro di imputazione comprensivo della I. GE. nonché della sua Controparte_1 formale datrice di lavoro Controparte_3
B) In via gradata, accertare e dichiarare l'illiceità del distacco della manodopera del ricorrente alla I. GE. ei periodi indicati in premessa e, quindi, Controparte_1 accertarsi e dichiararsi la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di detta società dal primo giorno di distacco, con conseguente vincolo di solidarietà di entrambe le Compagini in ordine agli obblighi retributivi e contributivi inevasi.
C) In ogni caso, accertarsi e dichiararsi che il rapporto di lavoro formalmente intercorso tra il ricorrente e la è avvenuto nella forma comune del tempo pieno e CP_3 indeterminato.
D) Per l'ipotesi di produzione ex adverso di un contratto di lavoro a termine ab initio tra il ricorrente e la , accertare e dichiarare la nullità parziale del termine finale CP_3 apposto e la sua conversione in contratto a tempo indeterminato per le ragioni esposte in premessa, con condanna della datrice di lavoro al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità ex d. lgt. n. 81/2015 nella misura massima.
E) In ogni caso, accertata dichiarata l'illiceità del distacco di cui in premessa, e rilevata
l'ipotesi della somministrazione illecita, condannarsi le convenute in solido a corrispondere al ricorrente l'indennità di cui all'art. 39 del D. Lgt. n. 81/2015 nella misura massima di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento effettivamente e per legge spettante per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n.
604 del 1966.
2 F) In ogni caso, condannarsi le convenute in solido al pagamento, in favore del ricorrente delle spettanze di lavoro per i titoli e le causali indicate in premessa nella misura di euro
13.402,06 come da conteggi analitici allegati o nella maggiore o minor somma che il Giudice riterrà, oltre interessi e rivalutazione monetaria.Vinte le spese di lite.
Non si sono costituite le resistenti nonostante la regolare notifica del ricorso del 28.5.2024.
Ammessa ed espletata la prova per testi la causa è stata rinviata per la discussione .
All'esito del deposito delle note di udienza ex art 127 ter c.p.c. la causa viene decisa con la presente sentenza resa nel termine di legge.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Preliminarmente il giudicante ritiene di conformare la propria decisione , anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp att. c.p.c. , alla decisione assunta da altro Giudice di questo stesso ufficio (giudice dott.ssa Santulli sent.6549/2024) condividendo le argomentazioni espresse trattandosi di fattispecie parzialmente sovrapponibile a quella oggi all'esame di questo Giudice.
Difatti dalla ricostruzione offerta dalle produzioni documentali e dall'acquisizione dell'istruttoria orale emerge l'accertamento dell'intercorrenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato imputabile , lato datoriale , ad entrambe le società resistenti. La prova documentale è offerta dal Mod C2 storico rilasciato dal Centro per l'Impiego dal quale risulta CP_ l'assunzione alle dipendenze della e il formale “ distacco” presso la e la successiva CP_3 cessazione del rapporto per dimissioni . L'unico cedolino paga risalente a marzo 2023 risulta poi emesso da CP_3
I testi escussi , entrambi colleghi di lavoro dell'istante, hanno confermato che le due società erano effettivamente riconducibili al medesimo centro di imputazione soggettivo . Infatti il teste ha dichiarato : ADR ho un giudizio nei confronti delle stesse società. Ho lavorato Testimone_1 con il ricorrente dal 21 novembre 2022. Io ho cessato il rapporto nel mese di aprile 2023, mentre invece il ricorrente è rimasto per qualche altro mese. ADR svolgevamo lavori edili, io come imbianchino e come muratore. ADR siamo stati assunti da che era Pt_1 CP_2 amministratore di fatto di entrambe le società resistenti. ADR non abbiamo sottoscritto alcun contratto. ADR abbiamo lavorato insieme nei cantieri di Casoria e di Napoli Via Petrarca e
Ischia, con orario di lavoro dalle 7:00 alle 17:30/18:00, dal lunedì al venerdì e solitamente per due sabati al mese, con lo stesso orario. ADR per quanto sappia il ricorrente ha sempre lavorato con me, almeno nel periodo in cui siamo stati entrambi dipendenti. ADR sui cantieri era sempre presente il sig. ADR siamo stati pagati con bonifici mensili. L'importo era calcolato CP_2 sulle giornate di lavoro. La paga era prevista in € 65,00/70,00 giornaliere. ADR gli attrezzi e i materiali erano promiscuamente utilizzati da entrambe le società, entrambe facenti capo a
CP_2
Il teste ha invece riferito : ADR ho un giudizio nei confronti delle stesse Testimone_2 Con società. Ho lavorato per la con mansioni di elettricista dal gennaio al marzo 2023, periodo in cui ha lavorato con me anche il ricorrente che faceva il capomastro edile.ADR abbiamo lavorato in una palazzina a Casoria, un appartamento di via Petrarca proprio del sig. e CP_2
3 poi un cantiere di Forio d'Ischia per una palazzina con tre abitazioni su più livelli. ADR il sig. dava le direttive sin dall'inizio dell'attività che avveniva alle ore 7:00 e fino alla CP_2 cessazione dell'attività che avveniva intorno alle 17:30, dal lunedì al venerdì. Il sabato si Con lavorava per due volte al mese.ADR venivo pagato a mezzo bonifico proveniente dalla , mentre mi diceva che faceva parte dell'altra società ADR In effetti ricordo Pt_1 CP_3 Con che vi erano dei furgoni con il logo e altri che però venivano utilizzati in maniera CP_3 Con promiscua. I furgoni venivano poi riportai nella sede operativa della che si trova a
Pomigliano. In effetti, noi ci ritrovavamo tutti presso la suddetta sede di Pomigliano dove venivamo indirizzati per le varie attività. ADR posso dire che eravamo in media una quindicina di addetti con varie mansioni edili. ADR sono stato assunto a nero e poi mi disse che non CP_2
c'era più possibilità di lavorare. è rimasto ancora per qualche tempo, mi pare fino a Pt_1 luglio 2023.
Dall'istruttoria si può desumere che il ricorrente ha prestato la propria attività indifferentemente per entrambe le convenute, che hanno stessa sede, stesso oggetto sociale e che anche sul piano formale compaiono quali datrici di lavoro in documenti di sicura pregnanza giuridica quali le risultanze del modello C2 e delle visure camerali ( identità sedi e attività sociale), mentre i testi hanno confermato che tutte le attività erano riconducibili a CP_2
.
[...]
Va pure accertata l'intercorrenza tra le parti ( ricorrente e due società) di un unitario rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Invero, il ricorrente non ha sottoscritto alcun contratto con sicchè la mancanza CP_3 della forma scritta del contratto rende inefficace l'eventuale clausola di durata ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 81 del 2015, che al comma 4 prevede testualmente:
“Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato;
in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”. L'art. 20 dispone infatti: L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una
4 riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;
d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
2. In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato”.
Sotto altro profilo, tuttavia, non può essere accolta la domanda relativa alla pretesa illegittimità della somministrazione di manodopera con conseguente applicazione dell'indennità ex art. 39 del dlg.vo 276/2003 . Invero ritiene il giudicante che, una volta accertata la sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e soprattutto l'unicità del centro di imputazione soggettivo , stante la sovrapposizione delle due società ( di fatto co-datori di lavoro) , non può configurarsi alcuna violazione della normativa sulla somministrazione di manodopera perché alcun distacco si è realizzato proprio in ragione delle considerazioni espresse .
La sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorso con entrambe le società giustifica il riconoscimento delle differenze retributive così come richieste e confortate dai conteggi allegati immuni da vizi logici e giuridici e pertanto meritevoli di essere posti a base della presente pronuncia relativamente al periodo di lavoro dal novembre 2022 sino al luglio
2023.
Le resistenti non hanno adempiuto all'onere di provare l'adempimento dell'obbligazione di pagamento delle retribuzioni nella misura dovuta e quindi vanno condannate in solido al pagamento della somma di € 13.402,06 di cui euro 934,70 per TF . Su tali importi sono dovuti rivalutazione e interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
Il dott. Giuseppe Gambardella, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso dichiara l'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e le società Parte_1 Controparte_1
e er il periodo dal 21.11.2022 al 5.7.2023 ;
[...] Controparte_3 condanna le resistenti in solido al pagamento, a titolo di differenze retributive , della somma complessiva di € 13.402,06 di cui euro 934,70 per TF oltre rivalutazione e interessi sulle somme via via rivalutate dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
condanna altresì le convenute Società in solido al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in complessivi € 2.400,00 per compensi, oltre spese generali ,Iva e Cpa come per legge con attribuzione. Si comunichi.
Così deciso in Napoli, 02/04/2025 Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Gambardella
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