Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/04/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza, del 02/04/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 2206/2021 R.G., promossa da: nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] cf: Parte_1
elettivamente domiciliata in Brolo via C. Colombo n° 5, presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende per giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, come in atti;
-resistente -
OGGETTO: ripetizione di indebito malattia-maternità.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30/06/2021, la parte ricorrente esponeva:
- Che la ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta Cusmà Piccione Rosario per gli anni 2016, 2017 e 2018 per 102 giornate annue, come si rileva dalla documentazione che si produce (DMAG, buste paga e dichiarazioni responsabilità);
- che per tali anni è stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza e l' CP_1 ha erogato le prestazioni spettati, come per legge e in particolare anche l'indennità di MALATTIA E MATERNITA';
- Che l' con provvedimento del 21/01/2021, pervenuto in data notevolmente successiva, ha CP_1 comunicato all'odierna ricorrente che “nel periodo che va dal 02/01/2017 al 29/01/2017 sono stati pagati
€. 572,10 in più sulla sua prestazione di n. 985265, per i Parte_2 seguenti motivi:” sono state corrisposte indennità di malattia in misura superiore all'importo effettivamente spettante”. Conseguentemente richiedeva la restituzione della predetta somma.
- Che l' con provvedimento del 21/01/21, pervenuto in data notevolmente successiva, ha CP_1 comunicato all'odierna ricorrente che “nel periodo che va dal 19/05/2017 al 01/06/2017 sono stati pagati
€. 286,05 in più sulla sua prestazione di n. 990021, per i Parte_2 seguenti motivi:” sono state corrisposte indennità di malattia in misura superiore all'importo effettivamente spettante”. Conseguentemente richiedeva la restituzione della predetta somma.
- Che l' con provvedimento del 21/01/21, pervenuto in data notevolmente successiva, ha CP_1 comunicato all'odierna ricorrente che “nel periodo che va dal 09/02/2018 al 24/02/2018 sono stati pagati
€. 343,20 in più sulla sua prestazione di n. 990021, per i Parte_2 seguenti motivi:” sono state corrisposte indennità di malattia in misura superiore all'importo effettivamente spettante”. Conseguentemente richiedeva la restituzione della predetta somma.
- Che l' con provvedimento del 21/01/21, pervenuto in data notevolmente successiva, ha CP_1 comunicato all'odierna ricorrente che “nel periodo che va dal 08/10/2018 al 04/11/2018 sono stati pagati
€. 619,67 in più sulla sua prestazione di n. 1014151, per i Parte_2 seguenti motivi:” sono state corrisposte indennità di malattia in misura superiore all'importo effettivamente spettante”. Conseguentemente richiedeva la restituzione della predetta somma.
- Che l' con provvedimento del 21/01/21, pervenuto in data notevolmente successiva, ha CP_1 comunicato all'odierna ricorrente che “nel periodo che va dal 10/06/2019 al 30/06/2019 sono stati pagati
- Che l' con provvedimento del 21/01/21, pervenuto in data notevolmente successiva, ha CP_1 comunicato all'odierna ricorrente che “nel periodo che va dal 13/09/2019 al 01/11/2019 sono stati pagati
€. 1.420,62 in più sulla sua prestazione di n. 284155, per Parte_2
i seguenti motivi:” sono state corrisposte indennità di malattia in misura superiore all'importo effettivamente spettante”. Conseguentemente richiedeva la restituzione della predetta somma.
- Che l' con provvedimento del 21/01/21, pervenuto in data notevolmente successiva, ha CP_1 comunicato all'odierna ricorrente che “nel periodo che va dal 20/11/2019 al 14/12/2019 sono stati pagati
€. 591,15 in più sulla sua prestazione di n. 326341, per i Parte_2 seguenti motivi:” sono state corrisposte indennità di malattia in misura superiore all'importo effettivamente spettante”. Conseguentemente richiedeva la restituzione della predetta somma.
- Che avverso i predetti provvedimenti, veniva proposto ricorso amministrativo, che si produce;
- Che lo stesso non sortiva esito positivo;
Argomentava, tra i vari motivi di opposizione, negando di avere ricevuta le somme oggetto di indebito, CP_ che peraltro, l' non ha fornito prova dell'avvenuta percezione, da parte della parte ricorrente, delle somme di cui chiede la restituzione. CP_ Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con la condanna dell' alla restituzione di eventuali somme trattenute a tale titolo.
L' si costituiva, eccependo, preliminarmente la decadenza ex art. 22 d.l. n. 7/1970 convertito in L CP_1
n. 83/1970, e nel merito contestava i motivi di opposizione chiedendone il rigetto.
La causa, all'odierna udienza veniva discussa e decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non
è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Va rilevato che non può essere disposta la riunione con il procedimento RGN 951/2021, atteso che lo stesso risulta definito con sentenza n.115/2025.
Nel merito, occorre osservare che l' è parte solo formalmente resistente nel presente giudizio, CP_1 avente ad oggetto l'opposizione della parte ricorrente ad un provvedimento con il quale l' chiede CP_1 la restituzione di una somma, a proprio dire indebitamente erogata allo stesso.
Ai sensi dell'art. 2033 c.c., “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”. È, peraltro, pacifico in giurisprudenza che nell'azione di ripetizione di indebito incombe sul presunto indebito pagatore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa debendi (ex plurimis Cass., n. 3387/01; n. 2334/98; n. 7027/97; n. 12897/95; n. 7501/12; n. 22872/10).
Ciò posto, parte opponente nega di aver ricevuto il pagamento delle somme oggi richieste dall' a CP_1 titolo di indennità di malattia-maternità.
L' , dal canto suo, nel costituirsi in giudizio non ha speso alcuna argomentazione a confutazione CP_1 della tesi avversaria né, tanto meno, ha dimostrato documentalmente di aver effettivamente effettuato il trasferimento di denaro sine titulo in favore della parte ricorrente. Infatti, la sola stampa del prospetto non appare sufficiente a provare la data di effettivo pagamento, Pt_3 il mezzo utilizzato, la valuta di accredito e le coordinate IBAN dell'eventuale conto corrente bancario o postale del destinatario del preteso pagamento, con la conseguenza che non può dirsi superata l'eccezione di mancata prova del pagamento della somma sollevata dalla parte ricorrente. La domanda va, sol per questo, accolta, con annullamento del provvedimento di indebito impugnato, e condanna dell' a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto CP_1 provvedimento, restando assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
La stessa sezione di questo Tribunale, sul punto, si è pronunziata con numerose sentenze, da ultimo sentenza del 26/11/2024, emessa nel procedimento RGN 1166/2022, ed altre.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della serialità, e con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da contro Parte_1 CP_ l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Accoglie il ricorso, e, per l'effetto annulla i provvedimenti di indebito impugnati del 21/01/2021, con i CP_ quale l ha comunicato all'odierna ricorrente la restituzione delle somme ritenute a titolo di CP_ indennità di malattia-maternità, oggetto del presente giudizio, e, condanna l' a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione dei suddetti provvedimenti;
CP_
2) Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in Euro 1.200,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Carmela
Bonina.
La sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso in Patti, 02/04/2025
Il Giudice on.
Antonino Casdia