Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti in persona del Giudice, Elisabetta Artino Innaria, in funzione di Giudice Unico, all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 15.1.2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
nato a [...] il [...], residente in S. Marco d'Alunzio (ME), Parte_1
C.da Ponte n. 6, cod. fisc. , elettivamente domiciliato in S. Agata Militello CodiceFiscale_1
(ME) Via Enna n. 2 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Sanna;
- ATTORE –
C o n t r o
, denominata o anche Controparte_1 Controparte_2
”, cod. fisc. , in persona del Commissario Straordinario Controparte_3 P.IVA_1
e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Rao, elettivamente domiciliata in via Maddalena, n. 128, CP_1
Controparte_4
( ), con domicilio in Avvocatura Distrettuale via
[...] P.IVA_2 CP_1 CP_4
Garibaldi 122/A, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Colletti;
-CONVENUTI –
CONCLUSIONI Come da note di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 15.1.2025.
Motivi della decisione ha proposto, nei confronti della ex artt. 2051 e Parte_1 Controparte_3
2043, domanda volta ad ottenere l'accertamento della responsabilità dell nella Controparte_5 causazione dell'evento subito in data 3.7.2009, ore 13,10 mentre si trovava alla guida del proprio motociclo Honda tg CJ24700 e cadeva per il dissesto del manto stradale sulla Provinciale 160 al km
6,400 e la condanna dello stesso al risarcimento dei conseguenti danni, patrimoniali e non
nell'attività lavorativa.
Si è costituita la , contestando gli assunti attorei, escludendo la Controparte_3 responsabilità dell'Ente e rilevando quantomeno un concorso di colpo del danneggiato che avrebbe dovuto avvedersi del pericolo presente sul manto stradale.
E' intervenuta in causa esercitando, nei confronti della convenuta, il diritto di surroga, ex art. CP_4
1916 c.c., in relazione alle somme erogate a favore dell'attore in conseguenza dell'infortunio causato da terzi, e chiedendo la condanna del medesimo Ente al pagamento, all' della somma CP_4
complessiva di euro 13.271,71 (di cui 6.401,58 a titolo di i.t.a. + € 6.870,13 danno biologico permanente).
La causa istruita mediante prova testimoniale e ctu medico-legale sulla persona dell'attore è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale all'udienza cartolare del 15.1.2025 ed assunta in decisione sulle conclusioni di cui alle note in atti.
La domanda attorea deve essere accolta nei limiti che seguono.
E' stato provato e non è stato contestato che, in data 3.7.2009 il ha subito in sinistro mentre Pt_1
era alla guida del proprio motociclo, considerato in itinere rispetto al proprio lavoro ed indennizzato nei termini anzidetti dall CP_4
Forma oggetto del presente giudizio l'accertamento della responsabilità dell'occorso con conseguente CP_ condanna dell' convenuto quale custode della strada dove si è verificato l'evento ovvero quale responsabile per vere commesso o omesso il fatto che ha dato causa all'evento.
Il sinistro secondo quanto prospettato e provato con l'espletamento della prova testimoniale dall'attore si è verificato a causa del dissesto stradale al km 1,400 della SP 160 (cfr dichiarazioni dei testi e ). Testimone_1 Tes_2
ha confermato lo stato di dissesto stradale sul quale è avvenuto l'incidente dove ha Testimone_1
verificato essere ancora a terra la moto condotta dall'attore e ha confermato la dinamica Tes_2
dello stesso essendo dietro al con il proprio scooter. Pt_1
Sulla base di quanto sopra, non vi è dubbio che l'incidente sia stato causato dalle condizioni del manto stradale, di cui è incontestato il rapporto di custodia dell' . Controparte_5 Secondo l'art. 2051 cc. la responsabilità per danni ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo all'istituto normativo il comportamento tenuto dal custode.
A tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi estranei, e dall'altro che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno.
Il rapporto di custodia, in forza del quale il custode è ritenuto responsabile per ciò solo, in termini sostanzialmente oggettivi, del danno causato dalla cosa, si sostanzia in una mera situazione di appartenenza della res ad un determinato soggetto.
L'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (Cass., Sez. 2, 29/11/2006, n. 25243). In altri termini, in tema di responsabilità da custodia, facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 cod. civ. , l'art. 2051 cod. civ. determina un'ipotesi caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del custode la possibilità di liberarsi della presunzione di responsabilità a suo carico mediante la prova liberatoria del fortuito (Cass., n.
21244/06), che ben può consistere anche nel fatto del terzo.
L'art. 2051 c.c. contempla quali unici presupposti applicativi la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della cosa stessa, consistendo quest'ultima nel potere di effettiva disponibilità e controllo.
La norma di cui all'art. 2051 c.c. non richiede altri e diversi elementi, quali la ridotta estensione del bene o l'assenza di uso generale e diretto della cosa da parte di terzi, la mancanza dei quali, pertanto, non può affatto considerarsi tassativa ai fini della configurabilità o meno della responsabilità della
P.A. (Trib. Torre Annunziata Sez. II, Sent., 16/05/2014).
Tale responsabilità resta esclusa solo dalla prova, gravante sulla p.a., che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l'uso della ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, così integrando il caso fortuito previsto dalla predetta norma quale scriminante della responsabilità del custode.
La questione fondamentale sulla quale occorre, pertanto, soffermarsi concerne il contenuto della prova liberatoria che incombe sul custode. Ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità per danno da cosa in custodia viene, infatti, meno quando il destinatario dell'imputazione provi il “caso fortuito”.
Nella nozione di “caso fortuito”, si riflettono le diverse opinioni in ordine alla natura della responsabilità ex art. 2051 c.c., poiché chi sostiene che questa abbia natura soggettiva, fondandosi su una presunzione di colpa che sanziona il comportamento di colui che non abbia svolto in modo diligente l'attività del custode, fa consistere il caso fortuito con la situazione in cui il custode è esente da colpa, mentre chi sostiene che questa abbia natura oggettiva addossando la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, fa consistere il caso fortuito in quel fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento e che presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità.
Il secondo dei due orientamenti sopra esposti è assolutamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità, a partire dalla nota pronuncia a sezioni unite n. 12019/91, ed è pienamente condivisibile, poiché il profilo del comportamento del responsabile sembra estraneo alla previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c..
In questo senso, il caso fortuito si configura in relazione ai danni apportati dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Cass.,
n. 8157/09).
Occorre, dunque, che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione eccezionale, la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass., n. 6101/13). Tale evento CP_ deve essere eccepito e provato dall' convenuto.
Nella specie, l'appartenenza, all'Ente Provinciale della strada in cui si è verificato il fatto è pacifica tra le parti.
L'attore ha, come sopra evidenziato, dimostrato tramite testimonianza l'esistenza del nesso causale tra il dissesto sul manto e l'incidente di cui è causa.
I testi escussi hanno confermato che la strada era dissestata tale da rendere pericoloso il transito del motociclista.
La situazione dei luoghi è rappresentata anche nel fascicolo fotografico.
Il pericolo, derivante dallo stato di dissesto non poteva essere previsto ed evitato dall'attore il quale percorreva una strada ove non vi era alcun divieto di transito. Nessuna eccezione sul punto è stata avanzata dalla . Controparte_3
L'incidente e la caduta è stata determinata dunque dalle condiziono del manto stradale.
L'ostacolo, imprevedibile e non segnalato, ha rappresentato una situazione di pericolo, tale da essere oggettivamente invisibile e soggettivamente imprevedibile ed inevitabile, secondo il livello di attenzione esigibile in relazione alle concrete esigenze di tempo e di luogo.
Non appaiono ascrivibili profili di colpa in capo al conducente della moto, peraltro eccepiti ma non provato dal Convenuto Ente. CP_ L'evento dannoso deve, quindi, ascriversi al comportamento colposo dell' pubblico proprietario della strada su cui il dissesto del manto insisteva, che doveva tempestivamente intervenire per ripristinare la regolarità del piano stradale carrabile. L'ente convenuto, pertanto, deve essere condannato a risarcire a parte ricorrente il danno alla salute e quello patrimoniale nei limiti del provato sulla scorta dei risultati della consulenza tecnica medico- legale e del preventivo di spesa confermato dal teste Tes_3
Le conclusioni del CTU, non validamente contestate dalle parti, appaiono condivisibili in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo studio della documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico-legali, che questo giudicante ritiene di fare proprie.
Le stesse, infatti, sono fondate su argomenti logici ed esaustivi, che qui si richiamano integralmente.
Il dott. ha accertato: che parte attrice ha riportato: LUSSAZIONE INFERIORE DI Tes_4
PA DX (dominante) CON LESIONE DI CONTINUO A TUTTO SPESSORE DEL TENDINE
SOVRA-SPINOSO E SOTTOSPINOSO. INFRAZIONE DELLE OSSA NASALI. ESCORIAZIONI
MULTIPLE e che tali lesioni sono guarite comportando: LIMITAZIONE ALGICO-FUNZIONALE
DELLA MOTILITÀ GLOBALE DELLA PA DX (dominante) DI POCO MENO DI 1\3.
In base alla documentazione allegata agli atti è da ritenere che queste siano guarite comportando due diversi ma correlati ed interdipendenti periodi di inabilità di cui il primo conseguente sinistro ed il secondo ai ricoveri del 22-29.09.09 (per intervento) e del 19.10-28.11.09 (per riabilitazione), così determinando, complessivamente: - inabilità temporanea assoluta: giorni 60, (di cui 12 susseguenti al trauma, 8 imputabili al ricovero per intervento del 22-29.09.09 e 40 al ricovero per riabilitazione del
19.10-28.11.09); - inabilità temporanea parziale al 75%: giorni 40 (di cui giorni 20 conseguenti al trauma e giorni 20 alla dimissione dal periodo di riabilitazione); - inabilità temporanea parziale al
50%: giorni 30 (di cui giorni 15 conseguenti al trauma e giorni 15 alla dimissione dal periodo di riabilitazione); - inabilità temporanea parziale al 25%: giorni 20 (di cui giorni 10 conseguenti al trauma e giorni 10 alla dimissione dal periodo di riabilitazione).
Gli stessi postumi configurano un'inabilità permanente del soggetto nella misura dell'8%, mentre non risultano documentate spese sanitarie rimborsabili.
Alla luce di quanto sopra, a parte attrice va risarcito il danno non patrimoniale per € 20.001,71.
All'infortunato, pertanto, vanno riconosciute le seguenti somme. Per il danno biologico permanente, pari all'8%, tenuto conto dell'età che l'attore aveva all'epoca dell'infortuno 35 anni), va liquidata la somma attualizzata di euro 13.925,31, così determinata applicando il punto base percentuale di €
947,30. Il risarcimento del danno per invalidità temporanea deve essere liquidato nella somma attualizzata di euro 6.076,40 somma cui si perviene applicando, € 55,24 per indennità giornaliera.
Non è stata allegata e/o provata alcuna particolare sofferenza che porti all'automatica liquidazione del danno morale (cfr tra le altre Cass. 6444/23).
Sul detto importo sono dovuti gli interessi legali, previa devalutazione dello stesso e rivalutazione annuale, dalla data dell'evento alla data della sentenza, dalla quale decorreranno sull'importo complessivo gli ulteriori interessi di legge sino al soddisfo.
Va altresì riconosciuto il danno al mezzo per € 4.551,69, come emergente dal preventivo in atti e confermato dal teste Tes_3
Parte attrice non si è opposta all'esercizio del diritto di surroga dell' per l'importo corrisposto CP_4 all'attore a titolo di inabilità temporanea e permanente per complessivi € 13.271,71. Ai sensi dell'art. 1916 c.c.:, infatti, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili” (primo comma); “Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali” (ultimo comma). Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “…i presupposti della surrogazione di cui all'art. 1916 c.c. sono tre: che la vittima del fatto illecito (cioè l'assicurato) sia titolare di un credito risarcitorio nei confronti del responsabile;
che l'assicuratore sociale abbia indennizzato il medesimo pregiudizio patito dalla vittima, e non pregiudizi diversi;
che l'assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi…” (v., ex multis, Cass. ordinanze n. 3296/2018; n. 17407/2016; n. 13222/2015).
Deve, pertanto, accogliersi la domanda di surrogazione dell' per gli importi pagati. CP_4
Le spese di Ctu come pure le spese legali seguono la soccombenza e vanno poste definitivamente a carico della convenuta nei minimi del valore di riferimento in rafione Controparte_3 del limitato accoglimento del danno.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
In accoglimento della domanda attorea, dichiara la convenuta Controparte_3 responsabile dell'infortunio occorso a ai sensi dell'art. 2051c.c. e, per l'effetto, Parte_1 anche in accoglimento dell'azione surrogatoria proposta da dichiara la CP_4 Controparte_3 tenuta a risarcire l'attore per i danni subiti che liquida in complessivi euro 20.001,71per
[...] danno non patrimoniale, ed euro 4.551,69 per danno patrimoniale, oltre accessori come in parte motiva;
Per l'effetto condanna la al pagamento delle predette somme in favore Controparte_3 dell'attore previo versamento all' sede di Milazzo, della somma di euro Parte_1 CP_4
13.271,71.
Pone le spese di Ctu, come liquidate in atti, definitivamente a carico della convenuta
[...]
. Controparte_3
Condanna la al pagamento delle spese processuali di parte attrice e di Controparte_3 parte convenuta che liquida, per ciascuna di esse, in complessivi € 2.540,00, oltre oltre rimborso CP_4 forfettario sul compenso, spese generali, Iva e Cpa come per legge e oltre per la sola parte attrice ad
€ 600,00 per spese esenti.
Così deciso in Patti, 16.1.2025
Giudice Unico
Elisabetta Artino Innaria