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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati:
dott. Alessandro Nunziata Presidente. dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel. dott.ssa Isabella Parolari Consigliere
all'udienza del 28.1.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 99/2022 R.G. vertente
TRA
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1
e difesa dall'Avv. Harald Bonura, con domicilio eletto presso Bonura Fonderico studio legale, sito in
Roma al Corso Vittorio Emanuele II n. 173
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Pandolfi, presso il cui studio Controparte_1
elettivamente domicilia in Monterotondo (RM) alla via Corsica n. 28
APPELLATA
NONCHÉ
APPELLATA CONTUMACE Controparte_2
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, n.
219/2021 pubblicata il 15/07/2021
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con distinti ricorsi - successivamente riuniti - depositati innanzi al Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, – premesso che in data 20 marzo 2019 aveva ricevuto Controparte_1
1 la notifica della cartella esattoriale n. 09620190002308325000, con la quale le era stato intimato il pagamento della complessiva somma di euro 13.466,82, asseritamente dovuta alla
[...]
per il mancato pagamento dei contributi, soggettivi ed Parte_2
integrativi, minimi relativi agli anni 2014, 2015 e 2016 - chiedeva di “dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o l'illegittimità e/o infondatezza e/o comunque l'inefficacia della cartella esattoriale n. 09620190002308325000”.
A fondamento della domanda deduceva che: - nell'ottobre 2017 era stata informata dalla Pt_1 che, a seguito dell'attività di vigilanza svolta dall'ente di previdenza, era emersa la sua qualità di consigliere della società Fenapi Services Rieti S.r.l. a decorrere dal 15 ottobre 2014, e che tale circostanza, integrando – a parere della – lo svolgimento dell'attività professionale di geometra, Pt_1 avrebbe comportato la sua iscrizione d'ufficio all'ente di previdenza;
- con pec del 30 ottobre 2017 aveva contestato integralmente la paventata iscrizione alla specificando di non aver svolto Pt_1 alcuna attività professionale inerente l'attività di geometra, di ricoprire il ruolo di consigliere nella
Fenapi Services Rieti S.r.l. solamente a titolo onorifico, senza percepire alcun compenso e senza aver mai svolto prestazioni professionali di geometra o a questa professione indirettamente collegabili, allegando altresì un estratto conto previdenziale a riprova di aver svolto, per il periodo contestato, solo attività di lavoro subordinato alle dipendenze di altro soggetto giuridico, il Controparte_3
e di non essere stata, conseguentemente, titolare di partita IVA;
- tuttavia, la con pec
[...] Pt_1
del 7 novembre 2017, aveva ribadito che avrebbe provveduto all'iscrizione d'ufficio: e ciò in quanto la società dalla medesima amministrata includeva nel proprio oggetto sociale codici Ateco ritenuti
“connessi con le conoscenze professionali di geometra” e l'art. 5 dello Statuto imponeva l'iscrizione obbligatoria;
- successivamente, con comunicazione del 21 febbraio 2018, la aveva confermato, Pt_1
a seguito dell'istruttoria interna, d'aver provveduto all'iscrizione della alla invitandola a CP_1 Pt_1
regolarizzare la relativa posizione contributiva;
- nel frattempo, l'odierna ricorrente aveva già chiesto l'immediata cancellazione dall'Albo dei geometri, ottenendola con decorrenza dal 10 ottobre 2017, come da comunicazione del 20 novembre 2017.
Tanto esposto, contestava la pretesa della per i seguenti motivi: errata applicazione Pt_1 dell'art. 5 dello Statuto e mancata considerazione della prova contraria fornita dalla ricorrente circa il non esercizio della professione di geometra;
illegittimità dell'art. 5 dello Statuto stesso dovendosi applicare l'art. 22 legge 773/1982. In ogni caso, evidenziava che non solo non esercitava la professione con carattere di continuità, ma non la esercitava affatto;
quanto al dato meramente formale della “carica di consigliere” nella Fenapi Services Rieti srl, rappresentava che detta società non svolgeva, né aveva mai svolto, attività anche solo connesse a quella di geometra, in quanto si
2 occupava solo ed esclusivamente di svolgere semplice attività di CAF - Centro Assistenza Fiscale e, dunque, un'attività che non era collegata alle competenze dei geometri.
Con memoria tempestivamente depositata si costituiva la convenuta, contestando il Pt_1 ricorso e chiedendone il rigetto. Deduceva, in particolare, che “la sig.ra è stata iscritta d'ufficio CP_1
alla previdenza di categoria con la posizione di iscritto obbligatorio, dopo che la Cassa - che, ai sensi degli artt. 6.5, 7.4. e 34 reg. contr., ha il potere di vigilanza sugli iscritti agli albi – ha accertato ex post in sede ispettiva come, nelle annualità in oggetto, la ricorrente, in costanza d'iscrizione all'albo, fosse amministratore della società “Fenapi Services Rieti s.r.l.”, che svolge attività oggettivamente collegate con le competenze e le conoscenze tecniche dei geometri (docc. 11-12); posizione questa che, alla stregua del diritto vivente, costituisce una forma di utilizzo dell'abilitazione professionale (v. infra). La ricorrente, quindi, in costanza di iscrizione all'albo, si è avvalsa del titolo di geometra;
e, quindi, è stata iscritta d'ufficio alla , a far data dal 15.10.2014”, con la Pt_1
conseguente insorgenza dell'obbligo di contribuzione minima. Evidenziava, poi, che “può aversi un esercizio continuativo della professione di geometra anche attraverso il semplice disimpegno dell'incarico amministrativo”, presumendosi “un collegamento tra il patrimonio di conoscenze che derivano dall'abilitazione professionale e l'incarico amministrativo, secondo un criterio oggettivo che dipende dalle attività previste da statuto”.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso, l' non si Controparte_2
costituiva.
All'udienza del 15.7.2021 la causa veniva decisa ex art. 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e il Tribunale accoglieva il ricorso, annullava la cartella di pagamento impugnata e compensava le spese di lite in ragione della novità e controvertibilità della questione.
Avverso tale decisione proponeva appello la per un unico, articolato, motivo - di seguito Pt_1
esaminato -, in accoglimento del quale chiedeva di riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, rigettare integralmente il ricorso proposto da . Controparte_1
Si costituiva in giudizio quest'ultima, confutando le avverse censure alla sentenza gravata, di cui chiedeva la conferma, reiterando anche la richiesta di prova orale già avanzata in primo grado.
All'udienza del 12.11.2024 veniva dichiarata la contumacia dell' Controparte_2
, ritualmente evocata in giudizio e non costituitasi;
quindi, sentite le parti, il Collegio
[...] ammetteva la prova orale richiesta dall'appellata sin dall'originario ricorso innanzi al Tribunale.
All'udienza del 10.12.2024 veniva escusso il teste e concesso alle Testimone_1
parti termine per note.
3 All'udienza del 28 gennaio 2025, sulle conclusioni come in atti, la causa veniva decisa con lettura del dispositivo di seguito trascritto.
2. L'appello è infondato.
2.1. Nella sentenza oggetto di gravame la vicenda per cui è causa è ricostruita nei seguenti termini:
- è “pacifico tra le parti che la ricorrente è stata iscritta all'Albo dei geometri dal 7.09.2004 al 10.10.2017 (cfr. anche doc. 1 della memoria)”;
- “dalla documentazione in atti, risulta una autodichiarazione della ricorrente volta a fornire la prova contraria relativa alla presunzione di esercizio della professione di cui al suddetto art. 5 dello Statuto dell'ente (cfr. doc. 3 del ricorso)”.
- la ha dedotto che “nelle annualità in oggetto (2014, 2015 e 2016), la ricorrente, in Pt_1 costanza d'iscrizione all'albo, era amministratore della società “Fenapi Services Rieti s.r.l.”, nel cui oggetto sociale è inclusa l'attività di “consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”,
“la quale, in base al suo codice di classificazione ATECO (74.90.21 – cfr. doc. 12 della memoria), rientra nell'elenco dei codici Ateco riconducibili all'attività di geometra (cfr. elenco codici Ateco riconducibili ad attività di geometra – doc. 13 della memoria)”;
- ne deriverebbe che, “trattandosi di attività oggettivamente collegate con le conoscenze tecniche di geometra”, sarebbe tenuta all'obbligo di versare la contribuzione di cui Controparte_1
alla cartella opposta.
Così ricostruita la fattispecie concreta, il giudice ha ritenuto l'assunto della infondato. Pt_1
Ha, in proposito argomentato: “Invero, avendo riguardo alla classificazione dei codici Ateco, deve ritenersi che, se da un lato è vero che nell'oggetto sociale della società in questione vi è anche
l'attività di “consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro” (cfr. visura camerale
– doc. 11 della memoria), la quale, in base al suo codice di classificazione ATECO (74.90.21 – cfr. doc. 12 della memoria), rientra nell'elenco dei codici Ateco riconducibili all'attività di geometra
(cfr. elenco codici Ateco riconducibili ad attività di geometra – doc. 13 della memoria), tuttavia, per un altro verso è anche vero che tale attività è del tutto marginale, dal momento che dalla stessa visura camerale in atti risulta che l'attività prevalente della società è di tipo contabile, trattandosi di
“attività svolta dai centri di assistenza fiscale (caf)” (cfr. visura camerale – doc. 11 della memoria), il cui codice Ateco (69.20.14) non rientra nell'elenco dei codici Ateco riconducibili all'attività di geometra. Si tratta, quindi, di una attività che non presenta nessun collegamento oggettivo con le competenze e le conoscenze tecniche dei geometri, neppure in via indiretta, con la conseguenza,
4 quindi, di dover ritenere che essa non costituisce una forma di utilizzo dell'abilitazione professionale”.
2.2. La ha censurato la decisione del primo giudice con un unico, articolato motivo: ha Pt_1 lamentato che il Tribunale ha omesso di considerare la natura solidaristica dell'obbligazione contributiva ed ha erroneamente applicato la “concezione dinamica della nozione di esercizio della professione”, avendo limitato l'analisi dell'attività della società amministrata dalla all'oggetto CP_1 sociale primario, sì da escludere la natura professionale della posizione gestoria dell'appellata. Ha evidenziato in proposito che , negli anni oggetto della pretesa, era amministratore Controparte_1 della “Fenapi Services Rieti s.r.l.”, società che svolge (anche) attività di consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, attività “che rientrano indubbiamente tra quelle di competenza
(non esclusiva) dei geometri, ai sensi del d.lgs. 81/2008”. Ha aggiunto che il geometra iscritto all'albo, che amministra una società che ha per oggetto attività direttamente collegate con le funzioni, per l'appunto, di geometra, utilizza, di norma, nel suo ruolo di gestione aziendale, conoscenze che gli derivano dall'appartenere all'ordine e pone in essere, di conseguenza, un esercizio della professione in senso sostanziale. Ha, dunque, censurato la motivazione del Tribunale laddove, “senza disconoscere la concezione dinamica della professione (e, dunque, la rilevanza in astratto della posizione gestoria di amministratore), si è arbitrariamente limitato a valutare il collegamento con la professione di geometra dell'attività societaria prevalente (i.e., quella di assistenza fiscale). Infatti, che anche a voler ammettere (quod non) che – come sostenuto dal Tribunale – l'attività di consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro fosse marginale, non v'è dubbio che essa implichi comunque la spendita delle competenze di geometra (nei termini di cui sopra), per quanto in via ipoteticamente secondaria;
e nell'ordinamento previdenziale non v'è alcuna norma che limita gli obblighi di iscrizione previdenziale soltanto alle attività principali. Diversamente, viepiù dopo la riforma complessiva del sistema pensionistico”.
2.3. Le censure possono essere trattate congiuntamente stante la loro stretta connessione.
2.3.1. È bene premettere che, alla stregua delle comunicazioni della dell'ottobre 2017 Pt_1
e del 7 novembre 2017 (cfr. docc. 2 e 4 allegati all'originario ricorso), nonché della posizione assunta in giudizio innanzi al Tribunale dalla (su cui vedi infra), è evidente che le pretese Parte_1 contributive per cui è causa non sono scaturite dalla mera iscrizione all'albo di , ma Controparte_1 dall'esercizio da parte di quest'ultima dell'attività di consigliere di amministrazione della “Fenapi
Services Rieti s.r.l.” ed alla conseguente iscrizione di ufficio alla Prova ne è che la pretesa Pt_1
contributiva concerne solo gli anni dal 2014 al 2016 (in cui la rivestiva detta carica), nonostante CP_1
l'iscrizione all'albo risalisse al 2004.
5 Del resto, si legge alle pagine 15 e 16 della memoria di costituzione della innanzi al Pt_1
Tribunale: “Con decorrenza dall'1.01.2003, nel legittimo esercizio della propria autonomia regolamentare, la ha inciso soltanto sulla disciplina speciale, ribadendo l'automatismo Pt_1 iscrittivo (albo/Cassa, ex art. 1, l. 37/67) e prevedendo che l'obbligo di contribuzione minima sia dovuto soltanto nel caso di esercizio effettivo (ancorché “saltuario” od “occasionale”) di attività professionale. (…)
In realtà, come detto, la condizione “finale” degli iscritti all'albo esercenti l'attività professionale senza continuità non è cambiata in alcun modo [rectius, è cambiata in senso favorevole agli iscritti, dal momento che l'obbligazione contributiva di solidarietà è stata sostituita da una contribuzione minima dovuta solo a fronte dell'effettivo – anche se saltuario – esercizio della professione]”. E ancora: “(…) alla luce della disciplina contributiva applicabile ratione temporis, oltreché dell'interpretazione evolutiva della nozione di esercizio della professione che si è affermata nel diritto vivente, la sig.ra nel periodo su cui è processo, era senz'altro obbligata CP_1 all'iscrizione alla e al versamento della contribuzione minima. Ciò in quanto, è incontestato Pt_1
in atti come, in costanza d'iscrizione all'albo professionale dei geometri, questi fosse amministratore della società “Fenapi Services Rieti s.r.l.”, che svolge attività oggettivamente collegate con le conoscenze tecniche di geometra, sub specie di attività di consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (…). Tale posizione integra, quindi, di per sé una forma di utilizzo dell'abilitazione professionale” (pagina 19 della medesima memoria di costituzione).
Tanto premesso, giova altresì evidenziare che la pretesa contributiva non riguarda il contributo di solidarietà di cui all'art.10, comma 6 della legge n. 773 del 1982, ma, pacificamente, la contribuzione minima a carico degli iscritti alla (art. 10, comma 2 e art. 11, comma 3 della Pt_1
legge n. 773 del 1982).
2.3.2. Orbene, l'art. 5 dello Statuto della (approvato con decreto interministeriale del Pt_1
27.2.2003), al comma 1 prevede: “Sono obbligatoriamente iscritti alla i geometri e geometri Pt_1 laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei
Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 30/6/1994 n. 509”.
Come rilevato dalla S.C., nell'esercizio del suo potere regolamentare, la - a decorrere Pt_1
al 2003 - ha specificato che l'obbligo di contribuzione minima sussiste nel caso di attività effettiva, ancorché saltuaria ed occasionale (cfr. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 4861 del 2022). L'iscrizione all'albo,
6 di per sé, pone una presunzione di esercizio della libera professione, suscettibile di prova contraria nelle forme stabilite da apposite delibere della stessa. Pt_1
Al fine di derogare alla presunzione di attività professionale (e al conseguente obbligo di iscrizione alla , l'iscritto all'albo, secondo quanto stabilito dalla delibera n. 2 del 23.1.2003 del Pt_1
Consiglio di amministrazione della doveva presentare: a) un'autocertificazione ove il Pt_1
geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma singola, societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA per l'esercizio della professione di geometra o similari;
b) una dichiarazione fiscale autocertificata attestante la mancata denuncia di redditi di origine professionale.
La successiva delibera n. 123 del 20 maggio 2009, approvata con DM 14 luglio 2009, al dichiarato fine di “semplificare il relativo procedimento”, ha escluso la necessità, al fine di fornire la prova contraria alla presunzione di cui all'art. 5, dell'adempimento di cui alla suindicata lett. b).
È da precisare che mentre la dichiarazione fiscale autocertificata (come detto abolita dalla delibera del 2009) andava presentata anno per anno, l'autocertificazione di cui alla precisata lettera a) doveva essere effettuata, secondo le delibere n. 2/2003 e n. 123/2009, all'atto dell'iscrizione all'albo, salva successiva obbligatoria comunicazione del mutare di una delle circostanze suindicate
(esercizio dell'attività di geometra;
titolarità della partita IVA).
2.3.3. Nella specie, è pacifico che negli anni cui si riferisce la pretesa contributiva portata dalla cartella n. 09620190002308325000 era iscritta all'albo geometri. Controparte_1
Come detto, tale iscrizione, secondo la regolamentazione propria della Cassa geometri, pone una presunzione di esercizio dell'attività professionale, presunzione che può però essere vinta sulla scorta di un'autocertificazione recante le indicazioni innanzi precisate.
Nel caso di specie, il Tribunale ha dato atto della sussistenza di “una autodichiarazione della ricorrente volta a fornire la prova contraria relativa alla presunzione di esercizio della professione di cui al suddetto art. 5 dello Statuto dell'ente”. Tale accertamento non è stato in alcun modo confutato dalla né in ordine alla sussistenza del documento, del resto presente in atti, né della Pt_1
sua idoneità a fornire la prova contraria de qua.
D'altra parte, non deve sfuggire che dalla nota dell'ottobre 2017 (all. 2 dell'originario ricorso della risulta che la ha comunicato all'odierna appellata che gli accertamenti posti in CP_1 Pt_1
essere avevano rilevato lo svolgimento di attività professionale (desunta dalla carica sociale precisata nel prospetto allegato alla nota stessa) “in contrasto con l'autocertificazione di non esercizio della professione stilata a suo tempo”.
7 Pertanto, non è revocabile in dubbio che aveva presentato Controparte_1
l'autocertificazione volta a superare la presunzione di svolgimento dell'attività professionale ex art. 5 dello Statuto.
Nonostante la pacifica presentazione di tale autodichiarazione, la - dal 2014 - ha Pt_1 ravvisato i presupposti per l'iscrizione alla con i conseguenti obblighi di contribuzione Pt_1
minima.
È bene precisare che i presupposti non sono stati correlati all'attività svolta alle dipendenze del (che evidentemente è stata ritenuta estranea alle competenze di Controparte_3 geometra). Pertanto, non rilevando l'attività subordinata prestata dall'appellata, risultano inconferenti tutte le decisioni con cui i Giudici di legittimità hanno ritenuto fondate le pretese della in Pt_1 assenza delle condizioni di esenzione previste per “i geometri dipendenti di aziende, enti pubblici e società” dalla delibera n. 123/2009 (cfr., per tutte, Sez. L, Ordinanza n. 22880 del 2024).
Ciò che, invece, ha assunto rilievo ai fini della pretesa contributiva per cui è causa è l'attività
(pacificamente non retribuita) - svolta dalla dal 15.10.2014 - di componente del Consiglio di CP_1 amministrazione della “Fenapi Services Rieti S.r.l.”, ovvero di una società che nell'oggetto sociale comprende, in particolare, anche l'attività di “consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”, la quale, in base al suo codice di classificazione ATECO (74.90.21), rientra nell'elenco dei codici Ateco che - secondo la – sono riconducibili all'attività di geometra. Pt_1
Orbene, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, in costanza d'iscrizione all'Albo, sono rilevanti, ai fini della previdenza di categoria, anche attività atipiche (come, nella specie, quella di amministratore di società), cui consegue l'obbligo per il professionista di pagare un contributo minimo (e non più integrativo con funzioni solidaristiche), idoneo a costituire potenzialmente una posizione previdenziale in favore dell'iscritto (Sez. L, Ordinanza n. 22879 del 2024).
Pertanto, il Collegio non dubita del fatto che, in astratto, la carica di amministratore di una società può costituire “esercizio della libera professione” rilevante ai fini dell'iscrizione alla
[...]
Ciò che, tuttavia, occorre verificare è quale sia l'attività svolta dalla società in cui il soggetto Pt_1 iscritto all'albo geometri riveste una carica sociale.
Occorre, cioè, che l'attività presenti almeno un “nesso” con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedente le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale “pratica” e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipologicamente propria della sua professione.
Ne discende l'esclusione della sussistenza dell'obbligo contributivo nelle ipotesi in cui non sia, in concreto, ravvisabile una connessione tra l'attività svolta e le conoscenze tipiche del
8 professionista, in linea con quanto chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 402 del 1991
(resa a proposito del contributo integrativo dovuto dagli avvocati e procuratori), laddove è stato affermato che il prelievo contributivo è collegato all'esercizio professionale e che per tale deve intendersi anche la prestazione di attività riconducibili, per loro intrinseca connessione, ai contenuti dell'attività propria della libera professione, vale a dire le prestazioni contigue, per ragioni di affinità,
a quelle libero professionali in senso stretto, rimanendone escluse solamente quelle che con queste non hanno nulla in comune (arg. anche ex Sez. L, Sentenza n. 31461 del 2021, Sez. L, Sentenza n.
11161 del 2017, Sez. L, Sentenza n. 11013 del 2016 e altre).
In definitiva, il parametro dell'assoggettamento alla contribuzione è la connessione fra l'attività svolta dal soggetto iscritto all'albo e le conoscenze professionali, ossia la base culturale su cui l'attività stessa si fonda.
Del tutto coerenti con tali principi appaiono le plurime decisioni con cui la Corte di Cassazione ha ritenuto fondate le pretese contributive della odierna appellante nei confronti di iscritti Pt_1 all'albo geometri che rivestivano la carica di amministratore. E infatti, dette decisioni si riferiscono sempre ad ipotesi in cui le società amministrate operavano, in tutto o in parte, nel settore edile (cfr.
Sez. L, Ordinanza n. 22880 del 2024 in cui il soggetto iscritto all'albo geometri era socio ed amministratore di due società afferenti, almeno in parte, al settore edile;
Sez. L, Ordinanza n. 22879 del 2024, allegata alle note conclusive dalla riguarda un geometra Pt_1 iscritto all'albo che aveva esercitato funzioni amministrative e/o contabili, nell'ambito del rapporto gestorio o sindacale, all'interno di una compagine sociale che aveva come oggetto l'attività edilizia, sia pure in via non esclusiva;
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1410 del 2022, riguardante il caso di un geometra che svolgeva l'attività di amministratore di una società avente ad oggetto sociale attività immobiliare e di urbanizzazione).
Si tratta di attività tutte riconducibili a quelle previste dall'art. 16 Regio decreto 11 febbraio
1929, n. 274 (“Regolamento per la professione di geometra”) come rientranti nell'esercizio professionale di geometra.
Venendo al caso di specie, deve rilevarsi che la “Fenapi Services Rieti S.r.l.” è una società di servizi del CAF Fenapi, la cui visura riporta un oggetto sociale assai ampio. Tra le diverse attività ivi indicate c'è quella di consulenza e assistenza aziendale in materia di “sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro”. È in virtù dell'inserimento di tale attività nell'oggetto sociale della “Fenapi
Services Rieti S.r.l.”, secondo le risultanze della visura camerale, e dell'attribuzione a tale attività di un codice ATECO inserito dalla Cassa geometri tra quelli “riconducibili ad attività di geometra”, che
è stata iscritta alla Controparte_1 Pt_1
9 Innanzi tutto giova evidenziare che, in linea generale, il contenuto dell'oggetto sociale riportato nella visura camerale, sebbene segni il campo delle attività che un'impresa può astrattamente svolgere, non equivale, però, ad attestare il concreto esercizio di una determinata attività.
Ciò posto, occorre altresì rilevare che l'attività di consulenza in materia di sicurezza e salute dei lavoratori non rientra tra quelle che comportano l'esercizio della professione di geometra come elencate dall'art. 16 del R.D. n. 276/1929.
Neanche è corretta l'affermazione della secondo cui detta attività rientra “tra quelle di Pt_1 competenza (non esclusiva) dei geometri ex d.lgs. 81/2008” (pagina 19 della comparsa di costituzione innanzi al Tribunale).
E invero, il d.lgs. 81/2008 non riguarda le competenze dei geometri. L'unica volta che la parola “geometra” compare nel predetto testo normativo è – nell'ambito del Capo relativo alle
“Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” - all'articolo 98, che disciplina i
“Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori”. Il coordinatore per la progettazione può (non deve) essere un soggetto con diploma di geometra;
in ogni caso, detto coordinatore deve essere in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza.
Da tale norma non si ricava affatto una particolare competenza dei geometri in materia di sicurezza sul lavoro, dovendosi rimarcare – in senso contrario – che quando un soggetto con diploma di geometra voglia essere nominato coordinatore per la progettazione o per l'esecuzione dei lavori
(nei cantieri) deve, tra l'altro, acquisire il possesso di un attestato di frequenza a un corso in materia di sicurezza, deducendosene che tali competenze non sono proprie del bagaglio professionale dei geometri.
È evidente, dunque, che non si può far discendere dall'elenco dei Codici Ateco indicati dalla un obbligo contributivo in carenza di esercizio della professione. Pt_1
In ogni caso, deve evidenziarsi che dalla prova testimoniale espletata nel presente grado è emerso, inequivocabilmente, che la “Fenapi Services Rieti S.r.l.” si occupa esclusivamente della compilazione delle dichiarazioni dei redditi e dei modelli 730 degli iscritti al Caf;
non ha mai svolto altre attività e, in particolare, quella di assistenza in materia di sicurezza sul lavoro. Il dato è assorbente.
E invero, l'effettivo oggetto sociale della società (indipendentemente da quelli “potenziali” riportati sulla visura camerale) è completamente estraneo alle competenze ed alle conoscenze professionali dei geometri e non presenta alcun nesso con l'attività professionale strettamente intesa, non richiedendo le competenze tecniche di cui il geometra ordinariamente si avvale nell'esercizio
10 dell'attività professionale “pratica”. Si tratta, insomma, di un'attività che non ha nulla in comune con quella propria della libera professione di geometra.
Pertanto, quale componente del consiglio di amministrazione della “Fenapi Services Rieti
S.r.l.”, non ha messo a frutto la specifica cultura che le deriva dalla formazione Controparte_1
tipologicamente propria del geometra.
Solo per completezza, e ad abundantiam, giova evidenziare che la mancata percezione di redditi dall'attività in parola (attività, in ogni caso, come detto, estranea alle competenze professionali di geometra) renderebbe inesigibile il contributo integrativo di cui all'art. 11, comma 1 Legge 20 ottobre 1982, n. 773 (del resto non rientrante nella pretesa contributiva per cui è causa, che riguarda, come detto, il contributo integrativo minimo dovuto dagli iscritti alla ex art. 11, comma 3 della Pt_1
medesima legge).
Ne discende l'esclusione della sussistenza dell'obbligo contributivo oggetto della pretesa di cui alla cartella opposta e la conferma, sia pure sulla base di diversa motivazione, della sentenza impugnata.
3. Le spese del presente grado tra le parti costituite seguono la soccombenza e vengono determinate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle attività difensive svolte.
Nulla per le spese del grado nei confronti dell' , estranea Controparte_2 al giudizio e destinataria della notifica dell'appello come mera denuntiatio litis.
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, nonché in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo,
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna la appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 3.500,00, oltre Pt_1
rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore di dichiaratosi antistatario;
Controparte_1
- nulla per le spese del grado nei confronti dell' ; Controparte_2
11 - dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte della appellante Pt_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Gabriella Piantadosi Il Presidente
dott. Alessandro Nunziata
12
La Corte composta dai signori magistrati:
dott. Alessandro Nunziata Presidente. dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel. dott.ssa Isabella Parolari Consigliere
all'udienza del 28.1.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 99/2022 R.G. vertente
TRA
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1
e difesa dall'Avv. Harald Bonura, con domicilio eletto presso Bonura Fonderico studio legale, sito in
Roma al Corso Vittorio Emanuele II n. 173
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Pandolfi, presso il cui studio Controparte_1
elettivamente domicilia in Monterotondo (RM) alla via Corsica n. 28
APPELLATA
NONCHÉ
APPELLATA CONTUMACE Controparte_2
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, n.
219/2021 pubblicata il 15/07/2021
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con distinti ricorsi - successivamente riuniti - depositati innanzi al Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, – premesso che in data 20 marzo 2019 aveva ricevuto Controparte_1
1 la notifica della cartella esattoriale n. 09620190002308325000, con la quale le era stato intimato il pagamento della complessiva somma di euro 13.466,82, asseritamente dovuta alla
[...]
per il mancato pagamento dei contributi, soggettivi ed Parte_2
integrativi, minimi relativi agli anni 2014, 2015 e 2016 - chiedeva di “dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o l'illegittimità e/o infondatezza e/o comunque l'inefficacia della cartella esattoriale n. 09620190002308325000”.
A fondamento della domanda deduceva che: - nell'ottobre 2017 era stata informata dalla Pt_1 che, a seguito dell'attività di vigilanza svolta dall'ente di previdenza, era emersa la sua qualità di consigliere della società Fenapi Services Rieti S.r.l. a decorrere dal 15 ottobre 2014, e che tale circostanza, integrando – a parere della – lo svolgimento dell'attività professionale di geometra, Pt_1 avrebbe comportato la sua iscrizione d'ufficio all'ente di previdenza;
- con pec del 30 ottobre 2017 aveva contestato integralmente la paventata iscrizione alla specificando di non aver svolto Pt_1 alcuna attività professionale inerente l'attività di geometra, di ricoprire il ruolo di consigliere nella
Fenapi Services Rieti S.r.l. solamente a titolo onorifico, senza percepire alcun compenso e senza aver mai svolto prestazioni professionali di geometra o a questa professione indirettamente collegabili, allegando altresì un estratto conto previdenziale a riprova di aver svolto, per il periodo contestato, solo attività di lavoro subordinato alle dipendenze di altro soggetto giuridico, il Controparte_3
e di non essere stata, conseguentemente, titolare di partita IVA;
- tuttavia, la con pec
[...] Pt_1
del 7 novembre 2017, aveva ribadito che avrebbe provveduto all'iscrizione d'ufficio: e ciò in quanto la società dalla medesima amministrata includeva nel proprio oggetto sociale codici Ateco ritenuti
“connessi con le conoscenze professionali di geometra” e l'art. 5 dello Statuto imponeva l'iscrizione obbligatoria;
- successivamente, con comunicazione del 21 febbraio 2018, la aveva confermato, Pt_1
a seguito dell'istruttoria interna, d'aver provveduto all'iscrizione della alla invitandola a CP_1 Pt_1
regolarizzare la relativa posizione contributiva;
- nel frattempo, l'odierna ricorrente aveva già chiesto l'immediata cancellazione dall'Albo dei geometri, ottenendola con decorrenza dal 10 ottobre 2017, come da comunicazione del 20 novembre 2017.
Tanto esposto, contestava la pretesa della per i seguenti motivi: errata applicazione Pt_1 dell'art. 5 dello Statuto e mancata considerazione della prova contraria fornita dalla ricorrente circa il non esercizio della professione di geometra;
illegittimità dell'art. 5 dello Statuto stesso dovendosi applicare l'art. 22 legge 773/1982. In ogni caso, evidenziava che non solo non esercitava la professione con carattere di continuità, ma non la esercitava affatto;
quanto al dato meramente formale della “carica di consigliere” nella Fenapi Services Rieti srl, rappresentava che detta società non svolgeva, né aveva mai svolto, attività anche solo connesse a quella di geometra, in quanto si
2 occupava solo ed esclusivamente di svolgere semplice attività di CAF - Centro Assistenza Fiscale e, dunque, un'attività che non era collegata alle competenze dei geometri.
Con memoria tempestivamente depositata si costituiva la convenuta, contestando il Pt_1 ricorso e chiedendone il rigetto. Deduceva, in particolare, che “la sig.ra è stata iscritta d'ufficio CP_1
alla previdenza di categoria con la posizione di iscritto obbligatorio, dopo che la Cassa - che, ai sensi degli artt. 6.5, 7.4. e 34 reg. contr., ha il potere di vigilanza sugli iscritti agli albi – ha accertato ex post in sede ispettiva come, nelle annualità in oggetto, la ricorrente, in costanza d'iscrizione all'albo, fosse amministratore della società “Fenapi Services Rieti s.r.l.”, che svolge attività oggettivamente collegate con le competenze e le conoscenze tecniche dei geometri (docc. 11-12); posizione questa che, alla stregua del diritto vivente, costituisce una forma di utilizzo dell'abilitazione professionale (v. infra). La ricorrente, quindi, in costanza di iscrizione all'albo, si è avvalsa del titolo di geometra;
e, quindi, è stata iscritta d'ufficio alla , a far data dal 15.10.2014”, con la Pt_1
conseguente insorgenza dell'obbligo di contribuzione minima. Evidenziava, poi, che “può aversi un esercizio continuativo della professione di geometra anche attraverso il semplice disimpegno dell'incarico amministrativo”, presumendosi “un collegamento tra il patrimonio di conoscenze che derivano dall'abilitazione professionale e l'incarico amministrativo, secondo un criterio oggettivo che dipende dalle attività previste da statuto”.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso, l' non si Controparte_2
costituiva.
All'udienza del 15.7.2021 la causa veniva decisa ex art. 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e il Tribunale accoglieva il ricorso, annullava la cartella di pagamento impugnata e compensava le spese di lite in ragione della novità e controvertibilità della questione.
Avverso tale decisione proponeva appello la per un unico, articolato, motivo - di seguito Pt_1
esaminato -, in accoglimento del quale chiedeva di riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, rigettare integralmente il ricorso proposto da . Controparte_1
Si costituiva in giudizio quest'ultima, confutando le avverse censure alla sentenza gravata, di cui chiedeva la conferma, reiterando anche la richiesta di prova orale già avanzata in primo grado.
All'udienza del 12.11.2024 veniva dichiarata la contumacia dell' Controparte_2
, ritualmente evocata in giudizio e non costituitasi;
quindi, sentite le parti, il Collegio
[...] ammetteva la prova orale richiesta dall'appellata sin dall'originario ricorso innanzi al Tribunale.
All'udienza del 10.12.2024 veniva escusso il teste e concesso alle Testimone_1
parti termine per note.
3 All'udienza del 28 gennaio 2025, sulle conclusioni come in atti, la causa veniva decisa con lettura del dispositivo di seguito trascritto.
2. L'appello è infondato.
2.1. Nella sentenza oggetto di gravame la vicenda per cui è causa è ricostruita nei seguenti termini:
- è “pacifico tra le parti che la ricorrente è stata iscritta all'Albo dei geometri dal 7.09.2004 al 10.10.2017 (cfr. anche doc. 1 della memoria)”;
- “dalla documentazione in atti, risulta una autodichiarazione della ricorrente volta a fornire la prova contraria relativa alla presunzione di esercizio della professione di cui al suddetto art. 5 dello Statuto dell'ente (cfr. doc. 3 del ricorso)”.
- la ha dedotto che “nelle annualità in oggetto (2014, 2015 e 2016), la ricorrente, in Pt_1 costanza d'iscrizione all'albo, era amministratore della società “Fenapi Services Rieti s.r.l.”, nel cui oggetto sociale è inclusa l'attività di “consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”,
“la quale, in base al suo codice di classificazione ATECO (74.90.21 – cfr. doc. 12 della memoria), rientra nell'elenco dei codici Ateco riconducibili all'attività di geometra (cfr. elenco codici Ateco riconducibili ad attività di geometra – doc. 13 della memoria)”;
- ne deriverebbe che, “trattandosi di attività oggettivamente collegate con le conoscenze tecniche di geometra”, sarebbe tenuta all'obbligo di versare la contribuzione di cui Controparte_1
alla cartella opposta.
Così ricostruita la fattispecie concreta, il giudice ha ritenuto l'assunto della infondato. Pt_1
Ha, in proposito argomentato: “Invero, avendo riguardo alla classificazione dei codici Ateco, deve ritenersi che, se da un lato è vero che nell'oggetto sociale della società in questione vi è anche
l'attività di “consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro” (cfr. visura camerale
– doc. 11 della memoria), la quale, in base al suo codice di classificazione ATECO (74.90.21 – cfr. doc. 12 della memoria), rientra nell'elenco dei codici Ateco riconducibili all'attività di geometra
(cfr. elenco codici Ateco riconducibili ad attività di geometra – doc. 13 della memoria), tuttavia, per un altro verso è anche vero che tale attività è del tutto marginale, dal momento che dalla stessa visura camerale in atti risulta che l'attività prevalente della società è di tipo contabile, trattandosi di
“attività svolta dai centri di assistenza fiscale (caf)” (cfr. visura camerale – doc. 11 della memoria), il cui codice Ateco (69.20.14) non rientra nell'elenco dei codici Ateco riconducibili all'attività di geometra. Si tratta, quindi, di una attività che non presenta nessun collegamento oggettivo con le competenze e le conoscenze tecniche dei geometri, neppure in via indiretta, con la conseguenza,
4 quindi, di dover ritenere che essa non costituisce una forma di utilizzo dell'abilitazione professionale”.
2.2. La ha censurato la decisione del primo giudice con un unico, articolato motivo: ha Pt_1 lamentato che il Tribunale ha omesso di considerare la natura solidaristica dell'obbligazione contributiva ed ha erroneamente applicato la “concezione dinamica della nozione di esercizio della professione”, avendo limitato l'analisi dell'attività della società amministrata dalla all'oggetto CP_1 sociale primario, sì da escludere la natura professionale della posizione gestoria dell'appellata. Ha evidenziato in proposito che , negli anni oggetto della pretesa, era amministratore Controparte_1 della “Fenapi Services Rieti s.r.l.”, società che svolge (anche) attività di consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, attività “che rientrano indubbiamente tra quelle di competenza
(non esclusiva) dei geometri, ai sensi del d.lgs. 81/2008”. Ha aggiunto che il geometra iscritto all'albo, che amministra una società che ha per oggetto attività direttamente collegate con le funzioni, per l'appunto, di geometra, utilizza, di norma, nel suo ruolo di gestione aziendale, conoscenze che gli derivano dall'appartenere all'ordine e pone in essere, di conseguenza, un esercizio della professione in senso sostanziale. Ha, dunque, censurato la motivazione del Tribunale laddove, “senza disconoscere la concezione dinamica della professione (e, dunque, la rilevanza in astratto della posizione gestoria di amministratore), si è arbitrariamente limitato a valutare il collegamento con la professione di geometra dell'attività societaria prevalente (i.e., quella di assistenza fiscale). Infatti, che anche a voler ammettere (quod non) che – come sostenuto dal Tribunale – l'attività di consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro fosse marginale, non v'è dubbio che essa implichi comunque la spendita delle competenze di geometra (nei termini di cui sopra), per quanto in via ipoteticamente secondaria;
e nell'ordinamento previdenziale non v'è alcuna norma che limita gli obblighi di iscrizione previdenziale soltanto alle attività principali. Diversamente, viepiù dopo la riforma complessiva del sistema pensionistico”.
2.3. Le censure possono essere trattate congiuntamente stante la loro stretta connessione.
2.3.1. È bene premettere che, alla stregua delle comunicazioni della dell'ottobre 2017 Pt_1
e del 7 novembre 2017 (cfr. docc. 2 e 4 allegati all'originario ricorso), nonché della posizione assunta in giudizio innanzi al Tribunale dalla (su cui vedi infra), è evidente che le pretese Parte_1 contributive per cui è causa non sono scaturite dalla mera iscrizione all'albo di , ma Controparte_1 dall'esercizio da parte di quest'ultima dell'attività di consigliere di amministrazione della “Fenapi
Services Rieti s.r.l.” ed alla conseguente iscrizione di ufficio alla Prova ne è che la pretesa Pt_1
contributiva concerne solo gli anni dal 2014 al 2016 (in cui la rivestiva detta carica), nonostante CP_1
l'iscrizione all'albo risalisse al 2004.
5 Del resto, si legge alle pagine 15 e 16 della memoria di costituzione della innanzi al Pt_1
Tribunale: “Con decorrenza dall'1.01.2003, nel legittimo esercizio della propria autonomia regolamentare, la ha inciso soltanto sulla disciplina speciale, ribadendo l'automatismo Pt_1 iscrittivo (albo/Cassa, ex art. 1, l. 37/67) e prevedendo che l'obbligo di contribuzione minima sia dovuto soltanto nel caso di esercizio effettivo (ancorché “saltuario” od “occasionale”) di attività professionale. (…)
In realtà, come detto, la condizione “finale” degli iscritti all'albo esercenti l'attività professionale senza continuità non è cambiata in alcun modo [rectius, è cambiata in senso favorevole agli iscritti, dal momento che l'obbligazione contributiva di solidarietà è stata sostituita da una contribuzione minima dovuta solo a fronte dell'effettivo – anche se saltuario – esercizio della professione]”. E ancora: “(…) alla luce della disciplina contributiva applicabile ratione temporis, oltreché dell'interpretazione evolutiva della nozione di esercizio della professione che si è affermata nel diritto vivente, la sig.ra nel periodo su cui è processo, era senz'altro obbligata CP_1 all'iscrizione alla e al versamento della contribuzione minima. Ciò in quanto, è incontestato Pt_1
in atti come, in costanza d'iscrizione all'albo professionale dei geometri, questi fosse amministratore della società “Fenapi Services Rieti s.r.l.”, che svolge attività oggettivamente collegate con le conoscenze tecniche di geometra, sub specie di attività di consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (…). Tale posizione integra, quindi, di per sé una forma di utilizzo dell'abilitazione professionale” (pagina 19 della medesima memoria di costituzione).
Tanto premesso, giova altresì evidenziare che la pretesa contributiva non riguarda il contributo di solidarietà di cui all'art.10, comma 6 della legge n. 773 del 1982, ma, pacificamente, la contribuzione minima a carico degli iscritti alla (art. 10, comma 2 e art. 11, comma 3 della Pt_1
legge n. 773 del 1982).
2.3.2. Orbene, l'art. 5 dello Statuto della (approvato con decreto interministeriale del Pt_1
27.2.2003), al comma 1 prevede: “Sono obbligatoriamente iscritti alla i geometri e geometri Pt_1 laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei
Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 30/6/1994 n. 509”.
Come rilevato dalla S.C., nell'esercizio del suo potere regolamentare, la - a decorrere Pt_1
al 2003 - ha specificato che l'obbligo di contribuzione minima sussiste nel caso di attività effettiva, ancorché saltuaria ed occasionale (cfr. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 4861 del 2022). L'iscrizione all'albo,
6 di per sé, pone una presunzione di esercizio della libera professione, suscettibile di prova contraria nelle forme stabilite da apposite delibere della stessa. Pt_1
Al fine di derogare alla presunzione di attività professionale (e al conseguente obbligo di iscrizione alla , l'iscritto all'albo, secondo quanto stabilito dalla delibera n. 2 del 23.1.2003 del Pt_1
Consiglio di amministrazione della doveva presentare: a) un'autocertificazione ove il Pt_1
geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma singola, societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA per l'esercizio della professione di geometra o similari;
b) una dichiarazione fiscale autocertificata attestante la mancata denuncia di redditi di origine professionale.
La successiva delibera n. 123 del 20 maggio 2009, approvata con DM 14 luglio 2009, al dichiarato fine di “semplificare il relativo procedimento”, ha escluso la necessità, al fine di fornire la prova contraria alla presunzione di cui all'art. 5, dell'adempimento di cui alla suindicata lett. b).
È da precisare che mentre la dichiarazione fiscale autocertificata (come detto abolita dalla delibera del 2009) andava presentata anno per anno, l'autocertificazione di cui alla precisata lettera a) doveva essere effettuata, secondo le delibere n. 2/2003 e n. 123/2009, all'atto dell'iscrizione all'albo, salva successiva obbligatoria comunicazione del mutare di una delle circostanze suindicate
(esercizio dell'attività di geometra;
titolarità della partita IVA).
2.3.3. Nella specie, è pacifico che negli anni cui si riferisce la pretesa contributiva portata dalla cartella n. 09620190002308325000 era iscritta all'albo geometri. Controparte_1
Come detto, tale iscrizione, secondo la regolamentazione propria della Cassa geometri, pone una presunzione di esercizio dell'attività professionale, presunzione che può però essere vinta sulla scorta di un'autocertificazione recante le indicazioni innanzi precisate.
Nel caso di specie, il Tribunale ha dato atto della sussistenza di “una autodichiarazione della ricorrente volta a fornire la prova contraria relativa alla presunzione di esercizio della professione di cui al suddetto art. 5 dello Statuto dell'ente”. Tale accertamento non è stato in alcun modo confutato dalla né in ordine alla sussistenza del documento, del resto presente in atti, né della Pt_1
sua idoneità a fornire la prova contraria de qua.
D'altra parte, non deve sfuggire che dalla nota dell'ottobre 2017 (all. 2 dell'originario ricorso della risulta che la ha comunicato all'odierna appellata che gli accertamenti posti in CP_1 Pt_1
essere avevano rilevato lo svolgimento di attività professionale (desunta dalla carica sociale precisata nel prospetto allegato alla nota stessa) “in contrasto con l'autocertificazione di non esercizio della professione stilata a suo tempo”.
7 Pertanto, non è revocabile in dubbio che aveva presentato Controparte_1
l'autocertificazione volta a superare la presunzione di svolgimento dell'attività professionale ex art. 5 dello Statuto.
Nonostante la pacifica presentazione di tale autodichiarazione, la - dal 2014 - ha Pt_1 ravvisato i presupposti per l'iscrizione alla con i conseguenti obblighi di contribuzione Pt_1
minima.
È bene precisare che i presupposti non sono stati correlati all'attività svolta alle dipendenze del (che evidentemente è stata ritenuta estranea alle competenze di Controparte_3 geometra). Pertanto, non rilevando l'attività subordinata prestata dall'appellata, risultano inconferenti tutte le decisioni con cui i Giudici di legittimità hanno ritenuto fondate le pretese della in Pt_1 assenza delle condizioni di esenzione previste per “i geometri dipendenti di aziende, enti pubblici e società” dalla delibera n. 123/2009 (cfr., per tutte, Sez. L, Ordinanza n. 22880 del 2024).
Ciò che, invece, ha assunto rilievo ai fini della pretesa contributiva per cui è causa è l'attività
(pacificamente non retribuita) - svolta dalla dal 15.10.2014 - di componente del Consiglio di CP_1 amministrazione della “Fenapi Services Rieti S.r.l.”, ovvero di una società che nell'oggetto sociale comprende, in particolare, anche l'attività di “consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”, la quale, in base al suo codice di classificazione ATECO (74.90.21), rientra nell'elenco dei codici Ateco che - secondo la – sono riconducibili all'attività di geometra. Pt_1
Orbene, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, in costanza d'iscrizione all'Albo, sono rilevanti, ai fini della previdenza di categoria, anche attività atipiche (come, nella specie, quella di amministratore di società), cui consegue l'obbligo per il professionista di pagare un contributo minimo (e non più integrativo con funzioni solidaristiche), idoneo a costituire potenzialmente una posizione previdenziale in favore dell'iscritto (Sez. L, Ordinanza n. 22879 del 2024).
Pertanto, il Collegio non dubita del fatto che, in astratto, la carica di amministratore di una società può costituire “esercizio della libera professione” rilevante ai fini dell'iscrizione alla
[...]
Ciò che, tuttavia, occorre verificare è quale sia l'attività svolta dalla società in cui il soggetto Pt_1 iscritto all'albo geometri riveste una carica sociale.
Occorre, cioè, che l'attività presenti almeno un “nesso” con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedente le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale “pratica” e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipologicamente propria della sua professione.
Ne discende l'esclusione della sussistenza dell'obbligo contributivo nelle ipotesi in cui non sia, in concreto, ravvisabile una connessione tra l'attività svolta e le conoscenze tipiche del
8 professionista, in linea con quanto chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 402 del 1991
(resa a proposito del contributo integrativo dovuto dagli avvocati e procuratori), laddove è stato affermato che il prelievo contributivo è collegato all'esercizio professionale e che per tale deve intendersi anche la prestazione di attività riconducibili, per loro intrinseca connessione, ai contenuti dell'attività propria della libera professione, vale a dire le prestazioni contigue, per ragioni di affinità,
a quelle libero professionali in senso stretto, rimanendone escluse solamente quelle che con queste non hanno nulla in comune (arg. anche ex Sez. L, Sentenza n. 31461 del 2021, Sez. L, Sentenza n.
11161 del 2017, Sez. L, Sentenza n. 11013 del 2016 e altre).
In definitiva, il parametro dell'assoggettamento alla contribuzione è la connessione fra l'attività svolta dal soggetto iscritto all'albo e le conoscenze professionali, ossia la base culturale su cui l'attività stessa si fonda.
Del tutto coerenti con tali principi appaiono le plurime decisioni con cui la Corte di Cassazione ha ritenuto fondate le pretese contributive della odierna appellante nei confronti di iscritti Pt_1 all'albo geometri che rivestivano la carica di amministratore. E infatti, dette decisioni si riferiscono sempre ad ipotesi in cui le società amministrate operavano, in tutto o in parte, nel settore edile (cfr.
Sez. L, Ordinanza n. 22880 del 2024 in cui il soggetto iscritto all'albo geometri era socio ed amministratore di due società afferenti, almeno in parte, al settore edile;
Sez. L, Ordinanza n. 22879 del 2024, allegata alle note conclusive dalla riguarda un geometra Pt_1 iscritto all'albo che aveva esercitato funzioni amministrative e/o contabili, nell'ambito del rapporto gestorio o sindacale, all'interno di una compagine sociale che aveva come oggetto l'attività edilizia, sia pure in via non esclusiva;
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1410 del 2022, riguardante il caso di un geometra che svolgeva l'attività di amministratore di una società avente ad oggetto sociale attività immobiliare e di urbanizzazione).
Si tratta di attività tutte riconducibili a quelle previste dall'art. 16 Regio decreto 11 febbraio
1929, n. 274 (“Regolamento per la professione di geometra”) come rientranti nell'esercizio professionale di geometra.
Venendo al caso di specie, deve rilevarsi che la “Fenapi Services Rieti S.r.l.” è una società di servizi del CAF Fenapi, la cui visura riporta un oggetto sociale assai ampio. Tra le diverse attività ivi indicate c'è quella di consulenza e assistenza aziendale in materia di “sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro”. È in virtù dell'inserimento di tale attività nell'oggetto sociale della “Fenapi
Services Rieti S.r.l.”, secondo le risultanze della visura camerale, e dell'attribuzione a tale attività di un codice ATECO inserito dalla Cassa geometri tra quelli “riconducibili ad attività di geometra”, che
è stata iscritta alla Controparte_1 Pt_1
9 Innanzi tutto giova evidenziare che, in linea generale, il contenuto dell'oggetto sociale riportato nella visura camerale, sebbene segni il campo delle attività che un'impresa può astrattamente svolgere, non equivale, però, ad attestare il concreto esercizio di una determinata attività.
Ciò posto, occorre altresì rilevare che l'attività di consulenza in materia di sicurezza e salute dei lavoratori non rientra tra quelle che comportano l'esercizio della professione di geometra come elencate dall'art. 16 del R.D. n. 276/1929.
Neanche è corretta l'affermazione della secondo cui detta attività rientra “tra quelle di Pt_1 competenza (non esclusiva) dei geometri ex d.lgs. 81/2008” (pagina 19 della comparsa di costituzione innanzi al Tribunale).
E invero, il d.lgs. 81/2008 non riguarda le competenze dei geometri. L'unica volta che la parola “geometra” compare nel predetto testo normativo è – nell'ambito del Capo relativo alle
“Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” - all'articolo 98, che disciplina i
“Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori”. Il coordinatore per la progettazione può (non deve) essere un soggetto con diploma di geometra;
in ogni caso, detto coordinatore deve essere in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza.
Da tale norma non si ricava affatto una particolare competenza dei geometri in materia di sicurezza sul lavoro, dovendosi rimarcare – in senso contrario – che quando un soggetto con diploma di geometra voglia essere nominato coordinatore per la progettazione o per l'esecuzione dei lavori
(nei cantieri) deve, tra l'altro, acquisire il possesso di un attestato di frequenza a un corso in materia di sicurezza, deducendosene che tali competenze non sono proprie del bagaglio professionale dei geometri.
È evidente, dunque, che non si può far discendere dall'elenco dei Codici Ateco indicati dalla un obbligo contributivo in carenza di esercizio della professione. Pt_1
In ogni caso, deve evidenziarsi che dalla prova testimoniale espletata nel presente grado è emerso, inequivocabilmente, che la “Fenapi Services Rieti S.r.l.” si occupa esclusivamente della compilazione delle dichiarazioni dei redditi e dei modelli 730 degli iscritti al Caf;
non ha mai svolto altre attività e, in particolare, quella di assistenza in materia di sicurezza sul lavoro. Il dato è assorbente.
E invero, l'effettivo oggetto sociale della società (indipendentemente da quelli “potenziali” riportati sulla visura camerale) è completamente estraneo alle competenze ed alle conoscenze professionali dei geometri e non presenta alcun nesso con l'attività professionale strettamente intesa, non richiedendo le competenze tecniche di cui il geometra ordinariamente si avvale nell'esercizio
10 dell'attività professionale “pratica”. Si tratta, insomma, di un'attività che non ha nulla in comune con quella propria della libera professione di geometra.
Pertanto, quale componente del consiglio di amministrazione della “Fenapi Services Rieti
S.r.l.”, non ha messo a frutto la specifica cultura che le deriva dalla formazione Controparte_1
tipologicamente propria del geometra.
Solo per completezza, e ad abundantiam, giova evidenziare che la mancata percezione di redditi dall'attività in parola (attività, in ogni caso, come detto, estranea alle competenze professionali di geometra) renderebbe inesigibile il contributo integrativo di cui all'art. 11, comma 1 Legge 20 ottobre 1982, n. 773 (del resto non rientrante nella pretesa contributiva per cui è causa, che riguarda, come detto, il contributo integrativo minimo dovuto dagli iscritti alla ex art. 11, comma 3 della Pt_1
medesima legge).
Ne discende l'esclusione della sussistenza dell'obbligo contributivo oggetto della pretesa di cui alla cartella opposta e la conferma, sia pure sulla base di diversa motivazione, della sentenza impugnata.
3. Le spese del presente grado tra le parti costituite seguono la soccombenza e vengono determinate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle attività difensive svolte.
Nulla per le spese del grado nei confronti dell' , estranea Controparte_2 al giudizio e destinataria della notifica dell'appello come mera denuntiatio litis.
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, nonché in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo,
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna la appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 3.500,00, oltre Pt_1
rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore di dichiaratosi antistatario;
Controparte_1
- nulla per le spese del grado nei confronti dell' ; Controparte_2
11 - dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte della appellante Pt_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Gabriella Piantadosi Il Presidente
dott. Alessandro Nunziata
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