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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/01/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Vito Antonio Albione, Parte_1 ricorrente, e in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Maurizio Tafuro, resistente;
oggetto: indennità/rendita CP_1 fatto e diritto Con atto depositato il 27.6.2023, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito la condanna dell' all'erogazione dell'indennizzo di cui CP_1 all'art. 13 D. Lgs. n. 38/00, in relazione a “sindrome post covid con disturbi neurologici periferici”, ovvero ai postumi conseguenti all'infezione SARS CoV-2, assertivamente contratta l'8.5.2021 sul posto di lavoro, quale impiegata di banca e addetta ad una filiale aperta al pubblico. Costituitosi, l' ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha CP_1 concluso per il rigetto del ricorso. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Norma di riferimento è l'art. 42, comma 2, del D.L 17 marzo 2020, n. 14 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, secondo cui “Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all' che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa CP_1 tutela dell'infortunato. Le prestazioni nei casi accertati di infezioni da CP_1 coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti ((dell'allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante "Modalità per l'applicazione delle tariffe 2019")). La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati”. La Circolare n. 13 del 3.4.2020, inoltre, precisa che le affezioni morbose da CP_1
Coronavirus avvenute “in occasione di lavoro” sono riconducibili, come accade per le malattie infettive e parassitarie, all'infortunio sul lavoro e non alla malattia professionale, sul presupposto che “la causa virulenta è equiparata a quella violenta”. Secondo la suddetta circolare, la disposizione in esame opera (anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro) per tutti i lavoratori assicurati all' CP_1
Sono, quindi, destinatari di tale tutela, quindi, i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all'area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa CP_1
Inoltre, la stessa circolare specifica che “Nell'attuale situazione pandemica, l'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus. A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari”. Tanto premesso in termini generali, non essendo in contestazione che l'infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) di cui trattasi sia stata contratta in occasione di lavoro, all'esito di una visita generale e particolareggiata e di un attento esame della documentazione prodotta, il consulente tecnico d'ufficio ha in termini convincenti concluso nel senso che il “il danno tissutale e neurologico a carico dell'arto inferiore dx potrebbe essere iscritto alla infezione da SARS COV2” specificando, in maniera altrettanto convincente, che “tale dato determina un danno biologico e una limitazione funzionale pari al 4% del totale”, quindi non indennizzabile. Trattasi, inoltre, di conclusioni che possono essere pienamente condivise, in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico- giuridici, e non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni. Al contempo, occorre aggiungere come la consulenza tecnica d'ufficio possa validamente integrare per relationem la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass., sez. lav., 27.7.2006, N. 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. sez. I, 4.5.2009, N. 10222); tanto, ancor più, in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass., sez. III, 30.4.2009, N. 10123). Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso è dunque da disattendere, dovendosi a tale riguardo puntualizzare che, secondo il condivisibile principio ripetutamente espresso dalla Suprema Corte, “in caso di malattia professionale non indennizzabile per il mancato raggiungimento della soglia minima di inabilità permanente (pari al 6 per cento), il giudice non può emanare una pronuncia di mero accertamento, perché essa avrebbe ad oggetto soltanto uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione economica, come tale insuscettibile di autonomo accertamento, con efficacia di giudicato, ai sensi dell' art. 34 c.p.c.” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 19.6.2018 , n. 16149). La verifica con esito positivo dell'origine professionale della malattia denunciata operata nell'ambito della presente sede giudiziale (se pure con una percentuale invalidante non utile ai fino dell'erogazione dell'indennizzo per cui è causa), comprova una iniziale “situazione di oggettiva e marcata incertezza” (vds. Corte Cost., n. 77 del 19/04/2018), connotata da “gravità” ed “eccezionalità”, pari a quelle sottese alle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti considerate dall'art. 92 c.p.c., tale da giustificare la compensazione delle spese di lite. I costi della ctu espletata, liquidati con separato decreto sono, invece, da porre definitivamente a carico della parte ricorrente in difetto di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato il 27.6.2023, da nei confronti dell' così provvede: rigetta la Parte_1 CP_1 domanda attorea;
compensa le spese di lite;
pone definitivamente a carico della ricorrente il costo della c.t.u. espletata, liquidato con separato decreto. Lecce, 22 gennaio 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Vito Antonio Albione, Parte_1 ricorrente, e in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Maurizio Tafuro, resistente;
oggetto: indennità/rendita CP_1 fatto e diritto Con atto depositato il 27.6.2023, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito la condanna dell' all'erogazione dell'indennizzo di cui CP_1 all'art. 13 D. Lgs. n. 38/00, in relazione a “sindrome post covid con disturbi neurologici periferici”, ovvero ai postumi conseguenti all'infezione SARS CoV-2, assertivamente contratta l'8.5.2021 sul posto di lavoro, quale impiegata di banca e addetta ad una filiale aperta al pubblico. Costituitosi, l' ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha CP_1 concluso per il rigetto del ricorso. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Norma di riferimento è l'art. 42, comma 2, del D.L 17 marzo 2020, n. 14 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, secondo cui “Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all' che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa CP_1 tutela dell'infortunato. Le prestazioni nei casi accertati di infezioni da CP_1 coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti ((dell'allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante "Modalità per l'applicazione delle tariffe 2019")). La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati”. La Circolare n. 13 del 3.4.2020, inoltre, precisa che le affezioni morbose da CP_1
Coronavirus avvenute “in occasione di lavoro” sono riconducibili, come accade per le malattie infettive e parassitarie, all'infortunio sul lavoro e non alla malattia professionale, sul presupposto che “la causa virulenta è equiparata a quella violenta”. Secondo la suddetta circolare, la disposizione in esame opera (anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro) per tutti i lavoratori assicurati all' CP_1
Sono, quindi, destinatari di tale tutela, quindi, i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all'area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa CP_1
Inoltre, la stessa circolare specifica che “Nell'attuale situazione pandemica, l'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus. A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari”. Tanto premesso in termini generali, non essendo in contestazione che l'infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) di cui trattasi sia stata contratta in occasione di lavoro, all'esito di una visita generale e particolareggiata e di un attento esame della documentazione prodotta, il consulente tecnico d'ufficio ha in termini convincenti concluso nel senso che il “il danno tissutale e neurologico a carico dell'arto inferiore dx potrebbe essere iscritto alla infezione da SARS COV2” specificando, in maniera altrettanto convincente, che “tale dato determina un danno biologico e una limitazione funzionale pari al 4% del totale”, quindi non indennizzabile. Trattasi, inoltre, di conclusioni che possono essere pienamente condivise, in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico- giuridici, e non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni. Al contempo, occorre aggiungere come la consulenza tecnica d'ufficio possa validamente integrare per relationem la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass., sez. lav., 27.7.2006, N. 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. sez. I, 4.5.2009, N. 10222); tanto, ancor più, in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass., sez. III, 30.4.2009, N. 10123). Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso è dunque da disattendere, dovendosi a tale riguardo puntualizzare che, secondo il condivisibile principio ripetutamente espresso dalla Suprema Corte, “in caso di malattia professionale non indennizzabile per il mancato raggiungimento della soglia minima di inabilità permanente (pari al 6 per cento), il giudice non può emanare una pronuncia di mero accertamento, perché essa avrebbe ad oggetto soltanto uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione economica, come tale insuscettibile di autonomo accertamento, con efficacia di giudicato, ai sensi dell' art. 34 c.p.c.” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 19.6.2018 , n. 16149). La verifica con esito positivo dell'origine professionale della malattia denunciata operata nell'ambito della presente sede giudiziale (se pure con una percentuale invalidante non utile ai fino dell'erogazione dell'indennizzo per cui è causa), comprova una iniziale “situazione di oggettiva e marcata incertezza” (vds. Corte Cost., n. 77 del 19/04/2018), connotata da “gravità” ed “eccezionalità”, pari a quelle sottese alle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti considerate dall'art. 92 c.p.c., tale da giustificare la compensazione delle spese di lite. I costi della ctu espletata, liquidati con separato decreto sono, invece, da porre definitivamente a carico della parte ricorrente in difetto di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato il 27.6.2023, da nei confronti dell' così provvede: rigetta la Parte_1 CP_1 domanda attorea;
compensa le spese di lite;
pone definitivamente a carico della ricorrente il costo della c.t.u. espletata, liquidato con separato decreto. Lecce, 22 gennaio 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma