TRIB
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 1800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1800 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37429/2022
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
All'udienza del 04/02/2025, innanzi al giudice Alberto Cianfarini è stata chiamata la causa iscritta al N.r.g.a.c. 37429/2022 e sono comparsi:
1. l'avv. VENTURA GIUSEPPE per;
Controparte_1
2. difesa erariale per convenuti costituiti,
IL GIUDICE dato atto, si riserva il deposito della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come anticipato alle parti.
Il Giudice
Alberto Cianfarini
pagina 1 di 12 Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione II^ Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alberto Cianfarini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 37429.2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._1 Pt_1
nato a [...] il [...], c.f. e
[...] C.F._2 CP_2
, nata a [...] il [...], c.f. , tutti ivi residenti,
[...] C.F._3
nella via Socrate, n. 30, n.q. di eredi del de cuius nato a [...] il Persona_1
06.11.1916 ed ivi deceduto in data 25.11.1997, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Giuseppe Ventura, c.f. , ed C.F._4
elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Gela, nel corso Vittorio Emanuele,
242, pec: Email_1
ricorrenti\attori contro
(cod. fiscale ), in persona del Controparte_3 P.IVA_1
Presidente pro tempore, e per il , in persona Controparte_4
del pro tempore (cod. fiscale , entrambi rappresentati e difesi CP_5 P.IVA_2 ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, C.F. , (Posta Elettr. P.IVA_3
pagina 2 di 12 Certificata) domiciliato in Roma alla Via dei Email_2
Portoghesi n. 12 parti resistenti\convenute
Repubblica Federale di Germania, in persona del legale rappresentante pro tempore resistente contumace
Oggetto: domanda di risarcimento danni per crimini contro l'Umanità.
FATTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. parte ricorrente deduceva che in Persona_1
data 28.05.1938 era stato arruolato nelle Forze Armate italiane. Quale militare il 21
Dicembre 19440 si imbarcava nel porto di Brindisi per recarsi in Albania per poi sbarcare, il 21.01.1941, a Durazzo, territorio in stato di guerra. Dopo una breve licenza, rientra i Italia via mare e parificato a Foligno il 22.10.1942. Successivamente, dal 18.11.1942 all'08.09.1943, partecipava alle operazioni di guerra svoltesi in
Balcania in territorio Greco ed Albanese, quando viene catturato dai tedeschi e deportato in Germania da parte delle truppe tedesche. Dopo quasi due anni di tremenda prigionia, il ricorrente, in data 03.05.1945, veniva liberato dagli alleati e rimpatriato in Italia il 22.08.1945, presso il Centro di raccolta di Bologna.
Il sig. , in data 01.11.1945, veniva riconosciuto prigioniero di guerra dal Per_1
Ministro della Guerra e gli veniva, altresì, attribuito il beneficio di cui all'art. 6 del
D.Lgs del 04.03.1948 n. 137, come ratificato dalla L. n. 93/1952 per essere stato prigioniero di guerra dal 09.09.1943 al 03.05.1945.
Durante la prigionia, il sig. è stato adibito dal Terzo Reich al lavoro forzato per Per_1
quasi due anni in condizioni inumane e ridotto in schiavitù. Nello specifico ha dovuto assistere di persona all'orrore del programmato sterminio, alla estrema sofferenza fisica e morale di centinaia di persone contemporaneamente, alla sopraffazione umana pagina 3 di 12 delle vittime ed alla morte dei sopraffatti. Ed ancora era stato costretto a patire la fame con punizioni corporali quotidiane.
Premettendo di essere stato vittima di crimine di guerra chiedeva di accertare e dichiarare che il de cuius ha subito un trattamento disumano meglio Persona_1
descritto in premessa, da imputare unicamente alla condotta dal Terzo Reich che ha programmato il sistema di sterminio e riduzione in schiavitù tristemente noto;
accertare e dichiarare la piena responsabilità Repubblica Federale di Germania per gli illeciti perpetrati dall'esercito del Terzo Reich ai danni del de cuius; accertare e dichiarare che il sig. , per le motivazioni di cui in premessa, ha subito Persona_1 danni patrimoniali e non patrimoniali pari ad € 50.000,00; conseguentemente, condannare la Repubblica Federale di Germania in persona in persona del Presidente della Repubblica in carica, al pagamento in favore degli attori, n.q. di eredi del sig.
, a titolo di risarcimento dei danni sofferti in vita dal loro padre, a Persona_1
causa dell'assoggettamento da parte delle forze armate tedesche a lavoro forzato e disumano in condizioni di schiavitù, della somma di € 50.000,00, o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del fatto al dovuto saldo. Con vittoria di spese.
Si costituiva la difesa erariale e concludeva chiedendo di affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Controparte_4
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data
[...] antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla in ogni caso, dichiarare le Controparte_3
domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi dei de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile, tanto patrimoniale quanto non patrimoniale;
nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di pagina 4 di 12 prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1227, comma 2, cod. civ..
Spese vinte.
All'udienza del 20.3.2023 era mutato il rito in ordinario.
All'udienza del 15.1.2024 il ricorrente non chiedeva i termini ex art. 183 c.p.c.
All'udienza del 12.11.2024 il giudice dato atto rinviava per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. in trattazione scritta. Sulla scorta delle rispettive conclusioni la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice ritiene di dover dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione per i fatti lamentati dalle parti ricorrenti, commessi iure imperii dalla Germania nel secondo conflitto mondiale, in quanto gli stessi non sono qualificabili, nella specifica fattispecie – allo stato delle allegazioni prodotte - come crimini di guerra o contro l'umanità.
A) La sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale.
Al fine di dirimere la questione, si rende necessario richiamare la sentenza n. 238/2014 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della Legge n. 5 del 2013 - il quale obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di Giustizia che gli impone di negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità commessi dalla Germania nel territorio italiano nel corso della seconda guerra mondiale - nonché dell'art. 1, L. n. 848 del 1957 “limitatamente all'esecuzione data
pagina 5 di 12 all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”. Da tale pronuncia di illegittimità costituzionale discende che il giudice italiano ha l'obbligo di esercitare la propria giurisdizione limitatamente agli atti iure imperii qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità. In tali fattispecie, invero, l'ingresso nel nostro ordinamento della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile trova un ostacolo nella prevalente necessità di tutelare i diritti costituzionalmente inviolabili della persona previsti dagli artt.2 e 24 della Costituzione, conformemente alla teoria dei
contro
-limiti elaborata dalla Corte costituzionale. Pertanto, al fine di affermare la giurisdizione del giudice italiano, è necessario verificare se nel caso di specie sia ravvisabile la sussistenza di un delictum iure imperii configurabile come crimine di guerra o contro l'umanità.
B) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
La definizione dei crimini di guerra è stata stabilita principalmente dallo Statuto di
Roma della Corte Penale Internazionale, che è entrato in vigore nel 2002.
Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle Convenzioni di
Ginevra del 1949 e dei loro Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale. Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, nei due
Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga (1950) i crimini di guerra sono le
«violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro
pagina 6 di 12 schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari». Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso).
La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere pagina 7 di 12 sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme.
C) La Convenzione di Ginevra del 1929 relativa al trattamento dei Prigionieri di guerra e la Convenzione dell'Aja del 1907 concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre.
Occorre fare riferimento alla normativa vigente al momento della commissione dei fatti di cui è causa costituita dalla Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre dell'Aja del 1907 (ratificata dalla Germania nel 1909) nonché dalla
Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di Guerra del
27.07.1929. Tali convenzioni prevedevano e legittimavano la cattura del militare
contro
-belligerante, la sua deportazione, il suo internamento nonché la sua sottoposizione a lavori, presumibilmente coatti. Il lavoro imposto al prigioniero, peraltro, è consentito espressamente anche dalla III Convenzione di Ginevra del 1949, tuttora vigente;
quest'ultima, in particolare, all'art.21 prevede la facoltà di sottoporre i prigionieri di guerra all'internamento e all'art.49 consente alla PO detentrice di impiegarli come lavoratori. Inoltre, non appare condivisibile l'affermazione secondo la quale ogni violazione alla convenzione di Vienna assurga sempre e automaticamente al rango di crimine di guerra o contro l'umanità.
Il sig. era stato riconosciuto prigioniero di guerra dal Ministro della Guerra e Per_1 gli veniva, altresì, attribuito il beneficio di cui all'art. 6 del D.Lgs del 04.03.1948 n.
137, come ratificato dalla L. n. 93/1952 per essere stato prigioniero di guerra dal
09.09.1943 al 03.05.1945.
Si osserva, tuttavia, che la restrizione in prigionia del militare da parte della forza nemica rappresenta un fatto previsto e normativamente disciplinato, ai sensi delle pagina 8 di 12 norme di diritto internazionale e non può costituire di per sé un elemento sufficiente al fine di ritenere automaticamente sussistente un crimine di guerra o contro l'umanità.
Ai fini della configurabilità degli stessi nei confronti dei militari, occorre la sussistenza di un quid pluris che si sostanzi nella violazione di una o più disposizioni della Convenzione in materia di trattamento dei Prigionieri di guerra, stante la liceità della cattura e sottoposizione ai lavori nel campo militare sancita dalle norme internazionali in materia. Tali atti, invero, in quanto espressamente consentiti, devono essere tenuti ben distinti da tutti quei comportamenti qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità, i quali solo attribuiscono a questo giudice la giurisdizione sugli acta iure imperii commessi da un altro Stato. L'Italia ha ratificato, con legge 12 luglio 1999, n. 232, lo Statuto della Corte penale internazionale nel quale le figure criminose rilevanti sono elencate agli artt. 6, 7, 8 e 8 bis. Agli effetti della giurisdizione della Corte, sono crimini di guerra: le infrazioni gravi delle Convenzioni di Ginevra;
le violazioni delle leggi e delle consuetudini applicabili ai conflitti armati internazionali;
l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949; i crimini elencati all'art. 8 dello
Statuto stesso.
Dal quadro normativo delineato emerge che la fattispecie deve assurgere a crimine di guerra o contro l'umanità e non semplicemente a costrizione in prigionia del militare.
D) La fattispecie in esame.
Durante la prigionia, il sig. era stato adibito dal Terzo Reich al lavoro forzato Per_1
per quasi due anni.
Nello specifico ha dovuto assistere di persona all'orrore della prigionia ma tale dato non è direttamente sussumibile nel crimine di guerra.
E) L'onere della prova.
Quanto sopra, certamente, non significa che il militare non possa essere vittima anch'esso di crimini di guerra o contro l'umanità; tuttavia, poiché la fattispecie pagina 9 di 12 descritta dai ricorrenti è sussumibile nello schema del militare prigioniero, è necessario fornire una prova ulteriore rispetto al semplice internamento e alla sottoposizione al lavoro nel campo, così come previsto e consentito dalla Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei Prigionieri di Guerra. Costituisce onere del danneggiato (rectius, degli eredi) provare come il trattamento in concreto subito dal prigioniero sia sussumibile nella fattispecie invocata;
la prigionia, dunque, deve essere caratterizzata da una illiceità tale da porsi in palese contrasto sia con le disposizioni della suddetta Convenzione in materia sia con il diritto naturale umanitario il quale, preesistendo al crimine stesso, lo rende anche imprescrittibile. Tale prova non risulta essere stata fornita dalle parti ricorrenti in quanto non viene dimostrato il fatto illecito asserito né, peraltro, il danno in concreto subito (segnatamente, le specifiche circostanze personali in cui si è svolto il periodo di prigionia, il trattamento ricevuto durante la detenzione e le conseguenze dannose del comportamento posto in essere dai militari tedeschi in danno del militare italiano prigioniero). Occorre, invero, fornire la prova di un quid pluris rispetto all'internamento del militare che risulta consentito – come detto - ai sensi della Convenzione di Ginevra, fonte normativa in base alla quale stabilire se gli Internati Militari Italiani (I.M.I.) siano stati o meno vittime di crimini di guerra. In particolare, la Convenzione in esame, pur consentendo la cattura e la sottoposizione a lavori dei prigionieri, pone una serie di limiti il cui travalicamento esula dagli atti consentiti e può, astrattamente, portare alla configurazione di un crimine di guerra o contro l'umanità. Tuttavia, è sempre necessario fornire la prova delle violazioni lamentate e, dunque, dei trattamenti inumani posti in essere a danno del militare internato. Invero, i crimini di guerra o contro l'umanità integrano, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, un fatto illecito civile rilevante ex art.2043 c.c. che dà titolo al danneggiato - e ai suoi aventi causa - di ottenere il risarcimento del danno solo dopo aver fornito la prova di tutti i suoi elementi costitutivi. In materia di pagina 10 di 12 responsabilità extracontrattuale, secondo l'ordinario criterio di riparto di cui all'art.2697 c.c., l'onere della prova grava sul danneggiato e sui suoi aventi causa.
Nel caso di specie, il sig. era un militare dell'Esercito Italiano, il quale era stato Per_1
catturato dalle Forze Armate Tedesche e, successivamente, sottoposto a lavori coatti come previsto dalle convenzioni di Guerra. Posto che, come ampiamente illustrato, le norme internazionali vigenti all'epoca dei suddetti fatti consentivano espressamente la cattura e l'internamento dei militari
contro
-belligeranti, la restrizione in prigionia del
Sig. da parte della forza nemica non costituisce un elemento di per sé Per_1
sufficiente al fine di ritenere provati gli elementi costitutivi del fatto illecito ex art.2043 c.c.
Ai fini della responsabilità extracontrattuale è necessario che il fatto sia illecito e, dunque, esorbitante le norme internazionali di riferimento. Tuttavia, le parti ricorrenti non hanno prodotto le prove degli elementi costitutivi del crimine di guerra o contro l'umanità. Invero, al fine di ritenere sussistente il fatto illecito asserito, occorre provare la violazione, nel caso concreto, da parte dei militari tedeschi delle disposizioni internazionali della Convenzione di Ginevra nonché i danni ingiusti patiti dal de cuius in conseguenza del trattamento asseritamente disumano subito. L'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile - ha osservato il Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art.10 Cost.; tuttavia, quanto sopra non può mai verificarsi in presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana dello Stato straniero, bensì integrano crimini contro l'umanità (come la deportazione, i lavori forzati e gli eccidi). Il carattere palesemente criminale di tali fatti impedisce che ad essi possa giovare lo scudo protettivo dell'immunità, operando in tali fattispecie i
contro
-limiti (cfr. Corte cost. n. 238/2014).
Il principio del rispetto della sovrana uguaglianza degli Stati deve restare privo di effetti solo nella stretta ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione pagina 11 di 12 di norme internazionali di ius cogens e, in quanto tali, lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 7.07.2020, n. 20442;
Cass., Sez. Un., 28.10.2015, n. 21946; Cass., Sez. Un., 29.07.2016, n. 15812; Cass.,
Sez. Un., 13.01.2017, n. 762; Cass., I Sez. Pen., 14.09.2015, n. 43696). Nel caso di specie, alla luce delle allegazioni delle parti ricorrenti, non risulta provato l'esistenza di un fatto, che porti a ritenere sussistente un crimine di guerra o contro l'umanità perpetrato nei confronti del militare prigioniero;
un indizio o almeno un ragionamento logico deduttivo che consenta di ritenere applicabili alla fattispecie gli insegnamenti della Corte cost. n. 238/2014.
Per tali ragioni, questo Giudice dichiara il difetto assoluto di giurisdizione ai sensi dell'art.3 della legge 14.01.2013, n. 5, dell'art.1 della legge n. 848 del 1957 nonché dell'art.94 della Carta delle Nazioni Unite, per come interpretati dalla Corte di
Giustizia 3.2.2012, in quanto solo la sussistenza degli elementi costitutivi dei crimini di guerra o contro l'umanità può determinarne la giurisdizione relativamente ad atti compiuti iure imperii da un altro Stato.
Le spese di lite debbono essere compensate in relazione alla particolare vicenda storica vissuta dal de cuius e dai ricorrenti, in uno con la oggettiva sussistenza di incolmabili sofferenze in capo ai protagonisti.
Da quanto sopra esposto,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara il difetto assoluto di giurisdizione;
b) compensa le spese tra le parti.
Roma, 4.2.2025 Il Giudice
Dott. Alberto Cianfarini
pagina 12 di 12
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
All'udienza del 04/02/2025, innanzi al giudice Alberto Cianfarini è stata chiamata la causa iscritta al N.r.g.a.c. 37429/2022 e sono comparsi:
1. l'avv. VENTURA GIUSEPPE per;
Controparte_1
2. difesa erariale per convenuti costituiti,
IL GIUDICE dato atto, si riserva il deposito della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come anticipato alle parti.
Il Giudice
Alberto Cianfarini
pagina 1 di 12 Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione II^ Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alberto Cianfarini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 37429.2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._1 Pt_1
nato a [...] il [...], c.f. e
[...] C.F._2 CP_2
, nata a [...] il [...], c.f. , tutti ivi residenti,
[...] C.F._3
nella via Socrate, n. 30, n.q. di eredi del de cuius nato a [...] il Persona_1
06.11.1916 ed ivi deceduto in data 25.11.1997, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Giuseppe Ventura, c.f. , ed C.F._4
elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Gela, nel corso Vittorio Emanuele,
242, pec: Email_1
ricorrenti\attori contro
(cod. fiscale ), in persona del Controparte_3 P.IVA_1
Presidente pro tempore, e per il , in persona Controparte_4
del pro tempore (cod. fiscale , entrambi rappresentati e difesi CP_5 P.IVA_2 ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, C.F. , (Posta Elettr. P.IVA_3
pagina 2 di 12 Certificata) domiciliato in Roma alla Via dei Email_2
Portoghesi n. 12 parti resistenti\convenute
Repubblica Federale di Germania, in persona del legale rappresentante pro tempore resistente contumace
Oggetto: domanda di risarcimento danni per crimini contro l'Umanità.
FATTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. parte ricorrente deduceva che in Persona_1
data 28.05.1938 era stato arruolato nelle Forze Armate italiane. Quale militare il 21
Dicembre 19440 si imbarcava nel porto di Brindisi per recarsi in Albania per poi sbarcare, il 21.01.1941, a Durazzo, territorio in stato di guerra. Dopo una breve licenza, rientra i Italia via mare e parificato a Foligno il 22.10.1942. Successivamente, dal 18.11.1942 all'08.09.1943, partecipava alle operazioni di guerra svoltesi in
Balcania in territorio Greco ed Albanese, quando viene catturato dai tedeschi e deportato in Germania da parte delle truppe tedesche. Dopo quasi due anni di tremenda prigionia, il ricorrente, in data 03.05.1945, veniva liberato dagli alleati e rimpatriato in Italia il 22.08.1945, presso il Centro di raccolta di Bologna.
Il sig. , in data 01.11.1945, veniva riconosciuto prigioniero di guerra dal Per_1
Ministro della Guerra e gli veniva, altresì, attribuito il beneficio di cui all'art. 6 del
D.Lgs del 04.03.1948 n. 137, come ratificato dalla L. n. 93/1952 per essere stato prigioniero di guerra dal 09.09.1943 al 03.05.1945.
Durante la prigionia, il sig. è stato adibito dal Terzo Reich al lavoro forzato per Per_1
quasi due anni in condizioni inumane e ridotto in schiavitù. Nello specifico ha dovuto assistere di persona all'orrore del programmato sterminio, alla estrema sofferenza fisica e morale di centinaia di persone contemporaneamente, alla sopraffazione umana pagina 3 di 12 delle vittime ed alla morte dei sopraffatti. Ed ancora era stato costretto a patire la fame con punizioni corporali quotidiane.
Premettendo di essere stato vittima di crimine di guerra chiedeva di accertare e dichiarare che il de cuius ha subito un trattamento disumano meglio Persona_1
descritto in premessa, da imputare unicamente alla condotta dal Terzo Reich che ha programmato il sistema di sterminio e riduzione in schiavitù tristemente noto;
accertare e dichiarare la piena responsabilità Repubblica Federale di Germania per gli illeciti perpetrati dall'esercito del Terzo Reich ai danni del de cuius; accertare e dichiarare che il sig. , per le motivazioni di cui in premessa, ha subito Persona_1 danni patrimoniali e non patrimoniali pari ad € 50.000,00; conseguentemente, condannare la Repubblica Federale di Germania in persona in persona del Presidente della Repubblica in carica, al pagamento in favore degli attori, n.q. di eredi del sig.
, a titolo di risarcimento dei danni sofferti in vita dal loro padre, a Persona_1
causa dell'assoggettamento da parte delle forze armate tedesche a lavoro forzato e disumano in condizioni di schiavitù, della somma di € 50.000,00, o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del fatto al dovuto saldo. Con vittoria di spese.
Si costituiva la difesa erariale e concludeva chiedendo di affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Controparte_4
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data
[...] antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla in ogni caso, dichiarare le Controparte_3
domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi dei de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile, tanto patrimoniale quanto non patrimoniale;
nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di pagina 4 di 12 prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1227, comma 2, cod. civ..
Spese vinte.
All'udienza del 20.3.2023 era mutato il rito in ordinario.
All'udienza del 15.1.2024 il ricorrente non chiedeva i termini ex art. 183 c.p.c.
All'udienza del 12.11.2024 il giudice dato atto rinviava per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. in trattazione scritta. Sulla scorta delle rispettive conclusioni la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice ritiene di dover dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione per i fatti lamentati dalle parti ricorrenti, commessi iure imperii dalla Germania nel secondo conflitto mondiale, in quanto gli stessi non sono qualificabili, nella specifica fattispecie – allo stato delle allegazioni prodotte - come crimini di guerra o contro l'umanità.
A) La sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale.
Al fine di dirimere la questione, si rende necessario richiamare la sentenza n. 238/2014 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della Legge n. 5 del 2013 - il quale obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di Giustizia che gli impone di negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità commessi dalla Germania nel territorio italiano nel corso della seconda guerra mondiale - nonché dell'art. 1, L. n. 848 del 1957 “limitatamente all'esecuzione data
pagina 5 di 12 all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”. Da tale pronuncia di illegittimità costituzionale discende che il giudice italiano ha l'obbligo di esercitare la propria giurisdizione limitatamente agli atti iure imperii qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità. In tali fattispecie, invero, l'ingresso nel nostro ordinamento della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile trova un ostacolo nella prevalente necessità di tutelare i diritti costituzionalmente inviolabili della persona previsti dagli artt.2 e 24 della Costituzione, conformemente alla teoria dei
contro
-limiti elaborata dalla Corte costituzionale. Pertanto, al fine di affermare la giurisdizione del giudice italiano, è necessario verificare se nel caso di specie sia ravvisabile la sussistenza di un delictum iure imperii configurabile come crimine di guerra o contro l'umanità.
B) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
La definizione dei crimini di guerra è stata stabilita principalmente dallo Statuto di
Roma della Corte Penale Internazionale, che è entrato in vigore nel 2002.
Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle Convenzioni di
Ginevra del 1949 e dei loro Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale. Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, nei due
Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga (1950) i crimini di guerra sono le
«violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro
pagina 6 di 12 schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari». Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso).
La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere pagina 7 di 12 sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme.
C) La Convenzione di Ginevra del 1929 relativa al trattamento dei Prigionieri di guerra e la Convenzione dell'Aja del 1907 concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre.
Occorre fare riferimento alla normativa vigente al momento della commissione dei fatti di cui è causa costituita dalla Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre dell'Aja del 1907 (ratificata dalla Germania nel 1909) nonché dalla
Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di Guerra del
27.07.1929. Tali convenzioni prevedevano e legittimavano la cattura del militare
contro
-belligerante, la sua deportazione, il suo internamento nonché la sua sottoposizione a lavori, presumibilmente coatti. Il lavoro imposto al prigioniero, peraltro, è consentito espressamente anche dalla III Convenzione di Ginevra del 1949, tuttora vigente;
quest'ultima, in particolare, all'art.21 prevede la facoltà di sottoporre i prigionieri di guerra all'internamento e all'art.49 consente alla PO detentrice di impiegarli come lavoratori. Inoltre, non appare condivisibile l'affermazione secondo la quale ogni violazione alla convenzione di Vienna assurga sempre e automaticamente al rango di crimine di guerra o contro l'umanità.
Il sig. era stato riconosciuto prigioniero di guerra dal Ministro della Guerra e Per_1 gli veniva, altresì, attribuito il beneficio di cui all'art. 6 del D.Lgs del 04.03.1948 n.
137, come ratificato dalla L. n. 93/1952 per essere stato prigioniero di guerra dal
09.09.1943 al 03.05.1945.
Si osserva, tuttavia, che la restrizione in prigionia del militare da parte della forza nemica rappresenta un fatto previsto e normativamente disciplinato, ai sensi delle pagina 8 di 12 norme di diritto internazionale e non può costituire di per sé un elemento sufficiente al fine di ritenere automaticamente sussistente un crimine di guerra o contro l'umanità.
Ai fini della configurabilità degli stessi nei confronti dei militari, occorre la sussistenza di un quid pluris che si sostanzi nella violazione di una o più disposizioni della Convenzione in materia di trattamento dei Prigionieri di guerra, stante la liceità della cattura e sottoposizione ai lavori nel campo militare sancita dalle norme internazionali in materia. Tali atti, invero, in quanto espressamente consentiti, devono essere tenuti ben distinti da tutti quei comportamenti qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità, i quali solo attribuiscono a questo giudice la giurisdizione sugli acta iure imperii commessi da un altro Stato. L'Italia ha ratificato, con legge 12 luglio 1999, n. 232, lo Statuto della Corte penale internazionale nel quale le figure criminose rilevanti sono elencate agli artt. 6, 7, 8 e 8 bis. Agli effetti della giurisdizione della Corte, sono crimini di guerra: le infrazioni gravi delle Convenzioni di Ginevra;
le violazioni delle leggi e delle consuetudini applicabili ai conflitti armati internazionali;
l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949; i crimini elencati all'art. 8 dello
Statuto stesso.
Dal quadro normativo delineato emerge che la fattispecie deve assurgere a crimine di guerra o contro l'umanità e non semplicemente a costrizione in prigionia del militare.
D) La fattispecie in esame.
Durante la prigionia, il sig. era stato adibito dal Terzo Reich al lavoro forzato Per_1
per quasi due anni.
Nello specifico ha dovuto assistere di persona all'orrore della prigionia ma tale dato non è direttamente sussumibile nel crimine di guerra.
E) L'onere della prova.
Quanto sopra, certamente, non significa che il militare non possa essere vittima anch'esso di crimini di guerra o contro l'umanità; tuttavia, poiché la fattispecie pagina 9 di 12 descritta dai ricorrenti è sussumibile nello schema del militare prigioniero, è necessario fornire una prova ulteriore rispetto al semplice internamento e alla sottoposizione al lavoro nel campo, così come previsto e consentito dalla Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei Prigionieri di Guerra. Costituisce onere del danneggiato (rectius, degli eredi) provare come il trattamento in concreto subito dal prigioniero sia sussumibile nella fattispecie invocata;
la prigionia, dunque, deve essere caratterizzata da una illiceità tale da porsi in palese contrasto sia con le disposizioni della suddetta Convenzione in materia sia con il diritto naturale umanitario il quale, preesistendo al crimine stesso, lo rende anche imprescrittibile. Tale prova non risulta essere stata fornita dalle parti ricorrenti in quanto non viene dimostrato il fatto illecito asserito né, peraltro, il danno in concreto subito (segnatamente, le specifiche circostanze personali in cui si è svolto il periodo di prigionia, il trattamento ricevuto durante la detenzione e le conseguenze dannose del comportamento posto in essere dai militari tedeschi in danno del militare italiano prigioniero). Occorre, invero, fornire la prova di un quid pluris rispetto all'internamento del militare che risulta consentito – come detto - ai sensi della Convenzione di Ginevra, fonte normativa in base alla quale stabilire se gli Internati Militari Italiani (I.M.I.) siano stati o meno vittime di crimini di guerra. In particolare, la Convenzione in esame, pur consentendo la cattura e la sottoposizione a lavori dei prigionieri, pone una serie di limiti il cui travalicamento esula dagli atti consentiti e può, astrattamente, portare alla configurazione di un crimine di guerra o contro l'umanità. Tuttavia, è sempre necessario fornire la prova delle violazioni lamentate e, dunque, dei trattamenti inumani posti in essere a danno del militare internato. Invero, i crimini di guerra o contro l'umanità integrano, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, un fatto illecito civile rilevante ex art.2043 c.c. che dà titolo al danneggiato - e ai suoi aventi causa - di ottenere il risarcimento del danno solo dopo aver fornito la prova di tutti i suoi elementi costitutivi. In materia di pagina 10 di 12 responsabilità extracontrattuale, secondo l'ordinario criterio di riparto di cui all'art.2697 c.c., l'onere della prova grava sul danneggiato e sui suoi aventi causa.
Nel caso di specie, il sig. era un militare dell'Esercito Italiano, il quale era stato Per_1
catturato dalle Forze Armate Tedesche e, successivamente, sottoposto a lavori coatti come previsto dalle convenzioni di Guerra. Posto che, come ampiamente illustrato, le norme internazionali vigenti all'epoca dei suddetti fatti consentivano espressamente la cattura e l'internamento dei militari
contro
-belligeranti, la restrizione in prigionia del
Sig. da parte della forza nemica non costituisce un elemento di per sé Per_1
sufficiente al fine di ritenere provati gli elementi costitutivi del fatto illecito ex art.2043 c.c.
Ai fini della responsabilità extracontrattuale è necessario che il fatto sia illecito e, dunque, esorbitante le norme internazionali di riferimento. Tuttavia, le parti ricorrenti non hanno prodotto le prove degli elementi costitutivi del crimine di guerra o contro l'umanità. Invero, al fine di ritenere sussistente il fatto illecito asserito, occorre provare la violazione, nel caso concreto, da parte dei militari tedeschi delle disposizioni internazionali della Convenzione di Ginevra nonché i danni ingiusti patiti dal de cuius in conseguenza del trattamento asseritamente disumano subito. L'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile - ha osservato il Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art.10 Cost.; tuttavia, quanto sopra non può mai verificarsi in presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana dello Stato straniero, bensì integrano crimini contro l'umanità (come la deportazione, i lavori forzati e gli eccidi). Il carattere palesemente criminale di tali fatti impedisce che ad essi possa giovare lo scudo protettivo dell'immunità, operando in tali fattispecie i
contro
-limiti (cfr. Corte cost. n. 238/2014).
Il principio del rispetto della sovrana uguaglianza degli Stati deve restare privo di effetti solo nella stretta ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione pagina 11 di 12 di norme internazionali di ius cogens e, in quanto tali, lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 7.07.2020, n. 20442;
Cass., Sez. Un., 28.10.2015, n. 21946; Cass., Sez. Un., 29.07.2016, n. 15812; Cass.,
Sez. Un., 13.01.2017, n. 762; Cass., I Sez. Pen., 14.09.2015, n. 43696). Nel caso di specie, alla luce delle allegazioni delle parti ricorrenti, non risulta provato l'esistenza di un fatto, che porti a ritenere sussistente un crimine di guerra o contro l'umanità perpetrato nei confronti del militare prigioniero;
un indizio o almeno un ragionamento logico deduttivo che consenta di ritenere applicabili alla fattispecie gli insegnamenti della Corte cost. n. 238/2014.
Per tali ragioni, questo Giudice dichiara il difetto assoluto di giurisdizione ai sensi dell'art.3 della legge 14.01.2013, n. 5, dell'art.1 della legge n. 848 del 1957 nonché dell'art.94 della Carta delle Nazioni Unite, per come interpretati dalla Corte di
Giustizia 3.2.2012, in quanto solo la sussistenza degli elementi costitutivi dei crimini di guerra o contro l'umanità può determinarne la giurisdizione relativamente ad atti compiuti iure imperii da un altro Stato.
Le spese di lite debbono essere compensate in relazione alla particolare vicenda storica vissuta dal de cuius e dai ricorrenti, in uno con la oggettiva sussistenza di incolmabili sofferenze in capo ai protagonisti.
Da quanto sopra esposto,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara il difetto assoluto di giurisdizione;
b) compensa le spese tra le parti.
Roma, 4.2.2025 Il Giudice
Dott. Alberto Cianfarini
pagina 12 di 12