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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/04/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 756/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Flavio TOVANI -Giudice
3) Dott. Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.756 R.G.A.C. dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza cartolare del 28.05.2024, vertente
TRA
(nato il [...] a [...], cod. fisc.: Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso dall'avv. Filomena Pellicanò, giusta procura in atti,
[...]
presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Archia Poeta n.7 ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(nata a [...] il [...], cod. fisc.: CP_1 C.F._2
), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Latella, giusta procura in atti, presso il
[...]
cui studio in BA CA (RC) alla via Roma n.7 ha eletto domicilio.
-resistente-
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
pagina 1 di 6 Conclusioni delle parti
All'udienza del 02 luglio 2024, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti con le note scritte depositate insistevano nelle rispettive conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, in tutti gli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 04.05.2023 “vistava” il ricorso.
IN FATTO ED DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.02.2023 chiedeva a questo Tribunale di voler Parte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con assumendo che: CP_1
-il 14 luglio 2003 aveva contratto in BA CA (RC) matrimonio concordatario con la resistente;
-dall'unione coniugale sono nati due figli, (18.01.2005) maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente, e (31.10.2008), ad oggi ancora minorenne;
Per_2
-con decreto n.368/2016 depositato il 13.12.2016 il Tribunale di Reggio Calabria aveva omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale in data 08.11.2016, statuendo l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei due figli all'epoca entrambi minori, con collocazione degli stessi presso la madre alla quale veniva assegnata l'abitazione coniugale e prevedendo modalità di incontri e di visita padre-figli, nonché l'obbligo a carico del di corrispondere alla moglie la somma complessiva di € 400,00 quale Pt_1
contributo mensile per il mantenimento della prole;
-la situazione economica del ricorrente solo di recente era migliorata, poiché egli, in stato di disoccupazione sino all'anno 2020, aveva trovato un'occupazione lavorativa soltanto dal febbraio 2021 a Verona.
Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta condizione di separazione protrattasi ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con la moglie, il ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del pagina 2 di 6 matrimonio concordatario contratto in BA CA (RC) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, ordinando al competente Ufficiale di
Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza;
che venisse confermato l'affidamento condiviso del figlio ancora minore con collocazione presso la madre e che fosse disposta una riduzione dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento dei figli.
Il ricorso veniva comunicato, altresì, all'Ufficio del P.M. in data 04.05.2023.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, si costituiva la quale contestava le deduzioni del ricorrente, chiedendo la conferma CP_1
delle condizioni della separazione omologata dal Tribunale.
All'udienza presidenziale del 07.12.2023 entrambe le parti insistevano nelle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi introduttivi;
quindi, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente confermava le statuizioni contenute nel decreto di omologa depositato il 13.12.2016, fatta eccezione per il regime di affidamento del figlio , Per_1
divenuto nelle more maggiorenne.
Rimesso il procedimento davanti al giudice istruttore, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 02.07.2024, svoltasi con modalità cartolare, sulle conclusioni rassegnate nei termini integralmente riportati in epigrafe, la causa veniva riservata per la decisione collegiale, previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario avanzata dal
è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una Pt_1
ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ritiene il Collegio, sulla scorta delle inequivoche ed eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli pagina 3 di 6 effetti civili del matrimonio concordatario, per come peraltro richiesto dalle parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto n.368/2016 depositato il 13.12.2016 con il quale il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo la comparizione davanti al Presidente del Tribunale risalente all'08.11.2016, essendo pertanto trascorso il termine sancito dall'art.3 n.2 lett.
b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art.1 Legge 06.05.2015
n.55 e non essendo stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in BA CA
(RC) il 14.07.2003 tra e il cui atto risulta trascritto nel Parte_1 CP_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di BA CA (RC) al n.9 parte II serie A anno 2003.
Per ciò che concerne i provvedimenti conseguenziali, non resta che confermare le condizioni recepite nell'accordo di separazione consensuale confluite nel decreto di omologa n.368 del 13.12.2016 e poi ribadite nell'ordinanza presidenziale adottata nel presente giudizio, fatta eccezione per l'affidamento del figlio , divenuto ormai Per_1
maggiorenne, non essendo state segnalate circostanze rilevanti che possano giustificare una modifica di quelle statuizioni e tenuto conto che la stessa resistente ha richiesto la conferma di quelle pattuizioni, nonostante le accresciute e mutate esigenze di vita dei due ragazzi connesse alla loro età (20 e 17 anni) rispetto all'epoca della separazione consensuale.
Va aggiungo che va attribuito alla madre nella misura del 100% l'Assegno Unico
Universale (Cass. n.4672/2025).
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e in omaggio al principio della soccombenza, le spese del giudizio vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo.
pagina 4 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, proposta da nei Parte_1
confronti di con ricorso depositato il 27.02.2023, ogni altra istanza, CP_1
eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
BA CA (RC) il 14.07.2023 tra e il cui atto Parte_1 CP_1
risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di BA CA
(RC) al n.9 parte II serie A anno 2003;
-dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore della coppia con prevalente collocazione preso la madre e prevedendo il diritto di visita e di Per_2
incontri liberi padre-figlio, secondo le indicazioni specificate in motivazione;
-pone a carico del l'obbligo della corresponsione in favore della di un Pt_1 CP_1
assegno mensile complessivo pari ad € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, importo rivalutabile ogni anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi quindici giorni di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale;
-attribuisce nella misura del 100% in favore della madre, l'Assegno CP_1
Unico Universale;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villa San Giovanni (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-condanna al pagamento, in favore della delle spese processuali Parte_1 CP_1
del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.700,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, l'08.04.2025
pagina 5 di 6 Il Presidente rel. est.
dott. Giuseppe Campagna
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Flavio TOVANI -Giudice
3) Dott. Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.756 R.G.A.C. dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza cartolare del 28.05.2024, vertente
TRA
(nato il [...] a [...], cod. fisc.: Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso dall'avv. Filomena Pellicanò, giusta procura in atti,
[...]
presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Archia Poeta n.7 ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(nata a [...] il [...], cod. fisc.: CP_1 C.F._2
), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Latella, giusta procura in atti, presso il
[...]
cui studio in BA CA (RC) alla via Roma n.7 ha eletto domicilio.
-resistente-
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
pagina 1 di 6 Conclusioni delle parti
All'udienza del 02 luglio 2024, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti con le note scritte depositate insistevano nelle rispettive conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, in tutti gli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 04.05.2023 “vistava” il ricorso.
IN FATTO ED DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.02.2023 chiedeva a questo Tribunale di voler Parte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con assumendo che: CP_1
-il 14 luglio 2003 aveva contratto in BA CA (RC) matrimonio concordatario con la resistente;
-dall'unione coniugale sono nati due figli, (18.01.2005) maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente, e (31.10.2008), ad oggi ancora minorenne;
Per_2
-con decreto n.368/2016 depositato il 13.12.2016 il Tribunale di Reggio Calabria aveva omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale in data 08.11.2016, statuendo l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei due figli all'epoca entrambi minori, con collocazione degli stessi presso la madre alla quale veniva assegnata l'abitazione coniugale e prevedendo modalità di incontri e di visita padre-figli, nonché l'obbligo a carico del di corrispondere alla moglie la somma complessiva di € 400,00 quale Pt_1
contributo mensile per il mantenimento della prole;
-la situazione economica del ricorrente solo di recente era migliorata, poiché egli, in stato di disoccupazione sino all'anno 2020, aveva trovato un'occupazione lavorativa soltanto dal febbraio 2021 a Verona.
Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta condizione di separazione protrattasi ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con la moglie, il ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del pagina 2 di 6 matrimonio concordatario contratto in BA CA (RC) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, ordinando al competente Ufficiale di
Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza;
che venisse confermato l'affidamento condiviso del figlio ancora minore con collocazione presso la madre e che fosse disposta una riduzione dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento dei figli.
Il ricorso veniva comunicato, altresì, all'Ufficio del P.M. in data 04.05.2023.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, si costituiva la quale contestava le deduzioni del ricorrente, chiedendo la conferma CP_1
delle condizioni della separazione omologata dal Tribunale.
All'udienza presidenziale del 07.12.2023 entrambe le parti insistevano nelle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi introduttivi;
quindi, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente confermava le statuizioni contenute nel decreto di omologa depositato il 13.12.2016, fatta eccezione per il regime di affidamento del figlio , Per_1
divenuto nelle more maggiorenne.
Rimesso il procedimento davanti al giudice istruttore, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 02.07.2024, svoltasi con modalità cartolare, sulle conclusioni rassegnate nei termini integralmente riportati in epigrafe, la causa veniva riservata per la decisione collegiale, previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario avanzata dal
è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una Pt_1
ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ritiene il Collegio, sulla scorta delle inequivoche ed eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli pagina 3 di 6 effetti civili del matrimonio concordatario, per come peraltro richiesto dalle parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto n.368/2016 depositato il 13.12.2016 con il quale il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo la comparizione davanti al Presidente del Tribunale risalente all'08.11.2016, essendo pertanto trascorso il termine sancito dall'art.3 n.2 lett.
b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art.1 Legge 06.05.2015
n.55 e non essendo stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in BA CA
(RC) il 14.07.2003 tra e il cui atto risulta trascritto nel Parte_1 CP_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di BA CA (RC) al n.9 parte II serie A anno 2003.
Per ciò che concerne i provvedimenti conseguenziali, non resta che confermare le condizioni recepite nell'accordo di separazione consensuale confluite nel decreto di omologa n.368 del 13.12.2016 e poi ribadite nell'ordinanza presidenziale adottata nel presente giudizio, fatta eccezione per l'affidamento del figlio , divenuto ormai Per_1
maggiorenne, non essendo state segnalate circostanze rilevanti che possano giustificare una modifica di quelle statuizioni e tenuto conto che la stessa resistente ha richiesto la conferma di quelle pattuizioni, nonostante le accresciute e mutate esigenze di vita dei due ragazzi connesse alla loro età (20 e 17 anni) rispetto all'epoca della separazione consensuale.
Va aggiungo che va attribuito alla madre nella misura del 100% l'Assegno Unico
Universale (Cass. n.4672/2025).
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e in omaggio al principio della soccombenza, le spese del giudizio vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, proposta da nei Parte_1
confronti di con ricorso depositato il 27.02.2023, ogni altra istanza, CP_1
eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
BA CA (RC) il 14.07.2023 tra e il cui atto Parte_1 CP_1
risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di BA CA
(RC) al n.9 parte II serie A anno 2003;
-dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore della coppia con prevalente collocazione preso la madre e prevedendo il diritto di visita e di Per_2
incontri liberi padre-figlio, secondo le indicazioni specificate in motivazione;
-pone a carico del l'obbligo della corresponsione in favore della di un Pt_1 CP_1
assegno mensile complessivo pari ad € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, importo rivalutabile ogni anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi quindici giorni di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale;
-attribuisce nella misura del 100% in favore della madre, l'Assegno CP_1
Unico Universale;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villa San Giovanni (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-condanna al pagamento, in favore della delle spese processuali Parte_1 CP_1
del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.700,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, l'08.04.2025
pagina 5 di 6 Il Presidente rel. est.
dott. Giuseppe Campagna
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