Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 20/02/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 20.2.2025, alle ore 11.10 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. BRUSCHI Monica anche in sostituzione dell'Avv. CORSINI Alberto per la parte ricorrente e la parte ricorrente personalmente: l'Avv. TEDESCHI Simona per la parte resistente.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
In particolare l'Avv. TEDESCHI chiede disporre un rinvio dell'odierna udienza evidenziando che l'integrazione depositata il 18.2.2025 riporta dati non coerenti con quelli riportati nella CTU depositata in particolare in relazione al primo periodo risulterebbero errati i parziali di periodo: in particolare nel totale delle retribuzioni il CTU indica 81.993,45 e invece risulterebbe 81.651,05: per quello che riguarda il quarto periodo il CTU ha considerato dovute tre mensilità e invece sono due. Infine la CIG riportata nel terzo periodo è pari a 2.720,37 e nel quarto a 1.681,00: mentre nella CTU depositata risultava pari a 2.974,02. Precisa, a domanda del giudice, che la società non era iscritta alle sigle sindacali datoriali che hanno sottoscritto il contratto SNA. L'Avv. Bruschi precisa che l'indennità di preavviso richiesto deve considerarsi nella misura doppia e cioè €. 1.528,00 moltiplicato 2: insiste peraltro relativamente al fatto che nel periodo di CIG lavorato la ricorrente ha prestato la propria opera anche oltre l'orario contrattuale. Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1
SENTENZA
Nella causa di LAVORO proc. n. 811/2021 promossa da:
con il patrocinio degli Avv.ti CORSINI Alberto e BRUSCHI Monica Parte_1
C o n t r o
a socio unico, con il patrocinio dell'Avv.to TEDESCHI AR
Simona
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato in data 30.12.2021 rappresentava di aver svolto Parte_1 attività lavorativa presso la società convenuta dal 08.06.2015 al 08.02.2021 con la mansione, indicata in busta paga, di impiegata, livello 2 e successivamente di addetta archivio cartaceo, livello 2, svolgendo in realtà sempre le mansioni di impiegata di concetto e in particolare curando l'emissione di contratti assicurativi, l'incasso di quietanze e premi, la gestione clienti e il front office.
Assumeva inoltre che, a fronte di un orario lavorativo settimanale di 37 ore e mezza, lavorasse in realtà ogni giorno dal lunedì al venerdì per un orario giornaliero almeno di otto ore e 45 minuti, oltre due ore e mezza al sabato.
Lamentava inoltre di non aver goduto delle ferie nell'anno 2018 e di non aver goduto delle ferie nei giorni 5 e 6 marzo 2020 e di aver prestato attività lavorativa durante il periodo di cassa integrazione guadagni.
Inoltre rappresentava di essere stata costretta a rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa in relazione al mancato versamento di tre retribuzioni da parte del datore di lavoro, domandando così le fosse riconosciuta l'indennità di preavviso decurtata in busta paga.
2 Da ultimo chiedeva la restituzione di €. 400,00 assumendo che le fossero stati trattenuti illegittimamente nella busta paga di agosto 2020 con la voce “acconto ricevuto” del tutto ingiustificata non avendo mai ella ricevuto alcun acconto dal datore di lavoro.
Così concludeva:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Massa, Sezione Lavoro, contrariis reiectis,
- accertato e dichiarato che la sig.ra ha svolto attività lavorativa in favore della Parte_1
a OC CO (P.IV ), in persona del legale rappresentante AR P.IVA_1 pro-tempore IG , con sede in Milano via Bagutta 13 dal Controparte_2
08.06.2015 al 08.02.2021 secondo gli orari di cui ai punti 7, 10 e 11 della parte narrativa con la mansione di impiegata di concetto svolgendo le mansioni di cui al punto n. 5, accertato e dichiarato che, come risulta dalle buste paga, il datore di lavoro ha applicato alla IGa
a retribuzione corrispondente al terzo livello CCNL Anapa impiegata di concetto e per Pt_1 tutte le altre ragioni indicate sempre in parte narrativa, condannare a AR
OC CO (P.IV ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con P.IVA_1 sede in Milano via Bagutta 13 a corrispondere alla IGa la somma lorda di € Parte_1
26.893,00 maturata a titolo di competenze retributive per le causali indicate, o quella maggiore e/o minore somma che risulterà all'esito dell'istruttoria, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
- accertata e dichiarata l'esistenza della giusta causa per le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice e che la stessa non ha mai percepito l'acconto di € 400,00 di cui alla busta paga di Agosto 2020, condannare altresì a OC CO (P.IV ) a AR P.IVA_1 corrispondere alla sig.ra la somma lorda di € 1.528,10 per l' indennità di Parte_1 preavviso e a restituire e quindi versare altresì la medesima somma illegittimamente trattenuta con la busta paga di Febbraio 2021 pari ad € 1.528,10 nonché la somma di € 400,00, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
-il tutto con vittoria di spese e competenze legali.
Parte resistente si costituiva in data 25.3.2023 contestando in fatto e in diritto quanto allegato da parte ricorrente e concludeva perché ne fossero respinte le domande: precisava che quanto alle mansioni la medesima avesse sempre svolto adempimenti non particolarmente complessi e comunque non si era mai occupata dell'apertura dei sinistri auto, della contrattazione dei premi, delle polizze salute, infortuni e responsabilità civili.
Quanto all'orario di lavoro assumeva che la ricorrente avesse sempre svolto l'orario contrattualmente previsto e che, quanto alla giornata del sabato, nonostante fosse giornata lavorativa, non avesse prestato attività più di due sabati al mese e comunque per sole due ore e mezza dalle 9 alle 11.30.
Negava recisamente che la medesima avesse svolto attività lavorativa durante la CIG e quanto al mancato godimento delle ferie nonché allo svolgimento di straordinario ne assumeva la totale infondatezza e richiamava il principio dell'onere della prova incombente sul lavoratore.
3 Da ultimo, relativamente alla richiesta di corresponsione dell'indennità di preavviso, ne contestava la sussistenza dei presupposti argomentando invece che fosse dovuta dalla lavoratrice che, ingiustificatamente, si era dimessa in tronco.
Così concludeva:
Voglia il Giudice monocratico Ill.mo, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa respingere il ricorso in quanto inammissibile e/o infondato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. Oltre IVA e CNA.
Fissata la prima udienza al 5.4.2022, il Giudice formulava proposta conciliativa e comunque ammetteva le prove testimoniali richieste dalle parti.
All'udienza del 12.7.2022 veniva assunta la testimonianza di (parte Testimone_1 ricorrente): alla successiva udienza del 10.1.2023 veniva assunta la testimonianza di
(parte resistente) e (parte ricorrente). Testimone_2 Testimone_3
A seguito di deposito della rinuncia al mandato difensivo, parte resistente si costituiva a mezzo dell'odierno difensore con atto depositato in data 21.3.2023 insistendo in tutte le domande, difese, deduzioni, eccezioni, già formulate in atti nonché in tutte le eccezioni, istanze, domande e conclusioni.
All'udienza del 27.6.2023 veniva sentito il testimone (parte resistente) e Tes_4
(parte ricorrente): all'udienza del 30.1.2024 veniva sentito il Testimone_5 testimone (parte resistente): all'udienza del 14.5.2024 veniva sentito il Testimone_6 testimone (parte resistente) e veniva svolto l'interrogatorio formale Testimone_7 di parte ricorrente. All'udienza del 4.7.2024 veniva sentito il teste e Testimone_8
(parte resistente). Testimone_9
All'udienza del 18.7.2024 veniva nuovamente sentita la ricorrente in interrogatorio libero e formulata nuova proposta giudiziale a cui le parti non aderivano.
All'udienza del 12.9.2024 veniva sentito il consulente del lavoro della società Dr Per_1
: in data 3.10.2024 veniva conferito incarico di tipo contabile al CTU nominato.
[...]
Da ultimo veniva fissata udienza di discussione al 20.2.2025 con assegnazione di termine per note.
Ciò detto, occorre procedere partitamente nell'esame delle domande proposte da parte ricorrente:
4
1)con riguardo al riconoscimento di mansioni superiori e al CCNL applicabile
Allega parte ricorrente di aver ricevuto un inquadramento inferiore a quello spettante in ragione delle mansioni effettivamente svolte.
Dal punto di vista documentale entrambe le parti hanno prodotto i contratti che hanno regolamentato il rapporto di lavoro tra la ricorrente e la società: dapprima un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 8.6.2015 al 31.7.2015 per un orario settimanale di 37 ore e mezzo: una prima proroga alle medesime condizioni fino al
31.10.2015: una seconda proroga fino al 18.12.2015 e infine la trasformazione in un contratto a tempo indeterminato.
Tuttavia parte ricorrente assume di non aver mai ricevuto copia della comunicazione preventiva di assunzione -che riconosce di aver effettivamente firmato di fronte alla Sig.
segretaria dello (cfr. verbale di udienza del 12.9.2024)- e che né Per_2 Parte_2 la lettera di assunzione (firmata e ricevuta in copia) né le proroghe successive (firmate e ricevute in copia) risultavano compilate quanto alla qualifica riconosciuta e al CCNL applicato.
Il dott. consulente dell'azienda, sentito nella medesima udienza, ha dichiarato che Per_1 la ricorrente aveva firmato di fronte a lui la comunicazione preventiva di assunzione.
Ora, che la firma sia stata apposta di fronte alla segretaria o di fronte al Dr fatto è Per_1 che solo tale comunicazione contiene il riferimento al CCNL applicato -e non il contratto:
e che alla rimostranza di non aver mai avuto copia della comunicazione preventiva di assunzione, parte resistente -né il Dr in udienza- ha contestato alcunchè né ha Per_1 fornito prova di tale consegna.
Deve ancora osservarsi che la lettera di trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, datata 15.12.2015 riporta questa espressa dizione:
“rimarranno invariate tutte le clausole previste nell'originario contratto di assunzione: continuerà infatti a svolgere la mansione di impiegata, ad essere inquadrata al B (Livello 3, ex categoria II) impiegato ordine, mantenendo lo stesso orario di lavoro previsto dal CCNL applicato”.
Ebbene l'inquadramento nel livello B, livello 3 è proprio del CCNL ANEPA (prodotto peraltro proprio anche da parte resistente, doc. 5 allegato alla memoria): mentre il CCNL
SNA (cfr. prod. 17 allegato al ricorso) all'art. 17 opera la classificazione del personale in categorie.
5 La categoria II, in particolare, contiene questa definizione:
II CATEGORIA:
Impiegato; impiegato incaricato della trattazione degli affari di uno o più rami e/o dell'intermediazione assicurativa, anche all'esterno dell'agenzia; impiegato addetto al servizio cassa o contabilità dell'agenzia; impiegato che svolge compiti amministrativi,
d'ordine e attività impiegatizie esecutive;
operatore meccanografico che opera in via prevalente all'elaborazione dati e/o al video terminale. L'impiegato che sia unico dipendente d'agenzia viene automaticamente inquadrato in II categoria.
Ciò basterebbe per dedurre che le mansioni svolte dalla ricorrente all'atto di tale trasformazione fossero quelle descritte nella II categoria (a cui infatti si è ritenuto di far riferimento nella lettera) e che, applicando il contratto ANEPA, la lavoratrice dovesse essere inquadrata nella corrispondente categoria B, livello 3.
Se poi a questo si aggiunge la constatazione che la retribuzione oraria corrisposta fosse quella propria del contratto , si può dedurre che l'applicazione di questo Pt_3 contratto collettivo e di questo inquadramento -che nel contratto SNA era definito dalla
II categoria-, abbia rappresentato esattamente la volontà del datore di lavoro.
L'istruttoria orale svolta avvalora e legittima questa conclusione.
Anzitutto occorre riferirsi al teste che, richiesto se la ricorrente Testimone_1 avesse svolto le mansioni di impiegata per tutta la durata del rapporto lavorativo, con l'emissione di contratti, incasso quietanze, stampa ed emissioni polizze varie, resi d'agenzie, resi subagenzie, emissione polizze per subagenti, gestione posta elettronica, gestione telefonate, gestione clienti, front office, amministrazione d'agenzia, contatto con direzione per problematiche, contatto quotidiano i clienti e con i subagenti della rete, rispondeva: “preciso che ognuno aveva dei compiti piu' specifici ma in linea di massima quello che mi è stato letto veniva svolto, alcune cose in maniera maggiore altre in maniera minore, dalla ricorrente. La ricorrente si occupava prevalentemente di rc auto per quanto riguarda la emissione di polizze pero' era in grado di emettere e le emettevapolizze infortuni, tutela legale, polizze di assistenza con altre compagnie che facevano assistenza stradale, piccole polizze vita abbinate alla polizza rc auto e le contrattava anche”.
Successivamente è stato sentito il teste indotto da parte resistente: Testimone_2 questa testimone all'atto della deposizione di fronte al Gop, ha dichiarato di svolgere la propria attività lavorativa alle dipendenze della società “9.5 srl” -“ho lavorato dall'anno 2015
6 fino al 2021 per come impiegata poi per 9.5 …… …. io lavoro per la 9.5 srl si AR tratta di una società di servizi in Piazza De Gasperi n 43, il titolare è - che Controparte_2 parte ricorrente ha documentato mediante produzione della visura camerale essere amministrata da socia unica e moglie del medesimo resistente Persona_3
con sede legale in Milano e sede operativa in Aulla, in piazza DE CP_2
Gasperi 43 al medesimo indirizzo ove opera la società resistente.
Questa testimone che lavorava presso la resistente con un part-time dalle 9.00 alle 12.00, ha riferito: “l'attività svolta dalla ricorrente consistiva nell'inserire i dati dei mezzi da assicurare su un portale che elaborava un preventivo che veniva poi sottoposta al cliente dalla stessa ricorrente e poi se veniva accettato veniva poi emessa la polizza: il prezzo della polizza veniva deciso dal titolare…… solo di rc-auto mentre quelle ramo vita erano gestite da e le altre polizze dal ”: Tes_1 Testimone_3 con ciò richiamando specificatamente (che tuttavia ha reso personalmente le Tes_1 dichiarazioni sopra riportate) e il testimone che, sentito Testimone_3 anch'esso in udienza e richiesto se la ricorrente eseguisse “emissione di contratti, incasso quietanze, stampa e emissione polizze varie, resi di agenzia, resi subagenzie, emissione polizze per subagenti, gestione posta elettronica, gestione telefonate, gestione clienti, front office, amministrazione d'agenzia, contatto con direzione per problematiche, contatto quotidiano i clienti e con i subagenti della rete” ha dichiarato: “non ricordo esattamente le date di assunzione ma posso confermare le mansioni dalla stessa svolte”.
Dunque entrambi i testimoni descrivono uno svolgimento di mansioni che non appaiono meramente d'ordine.
Ritiene questo giudice che si debba effettivamente avere riguardo al CCNL ANAPA e debba essere riconosciuto alla ricorrente, in relazione allo svolgimento delle attività lavorative come confermate dai testimoni, la qualifica di impiegata di concetto, nella posizione e livello retributivo 1/3.
Infatti queste sono le declaratorie relative alla mansione del livello richiamato:
Posizione organizzativa 1^ - 3° livello retributivo Declaratoria – Appartengono a questa posizione organizzativa lavoratori/trici che svolgono in via continuativa attività impiegatizie operativamente autonome nei limiti delle direttive di carattere generale, anche all'esterno dell'Agenzia.
Profili: Addetti al front-office. Accolgono la clientela, curano l'incasso dei premi, mettono in atto processi commerciali volti a perfezionare nuovi contratti, avvalendosi di strumenti e canali tecnologici.
7 Assuntori di prodotti auto ed altri standardizzati, che non rientrano del profilo di cui al 4°livello. In particolare per prodotti standardizzati si intendono quei prodotti assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengono rimesse alla libera scelta dell'assicurato e non sono modificabili dal soggetto incaricato della distribuzione. Addetti al servizio amministrativo, di contabilità e/o di cassa, che operano alle dirette dipendenze del responsabile del relativo servizio. Operatori per i sinistri, che effettuano la ricezione delle denunce di sinistro, l'apertura e le operazioni amministrative ad esse connesse.
Evidenzia ulteriormente parte ricorrente che il datore di lavoro, pur indicando formalmente in busta paga il livello 2 e l'applicazione del CCNL assicurazioni SNA, ha di fatto retribuito sempre la dipendente con riferimento al CCNL ANAPA, Area B e al 1/3 livello, corrispondente appunto alla mansione impiegata di concetto, nella posizione organizzativa più bassa.
Questo fatto, che parte resistente ha riconosciuto e non contestato in sé, comporta che il lavoratore abbia quantomeno posto legittimo affidamento sulla qualifica corrispondente in considerazione dell'applicazione di minimi contributivi superiori.
Sostiene parte convenuta tuttavia che tale determinazione non sia corretta perchè sul contratto di lavoro sottoscritto dalla lavoratrice (sottoscrizione peraltro confermata in udienza di fronte al giudice, cfr. verbale del 12.9.2024) e anche sulla prima busta paga dalla medesima ricevuta (cfr. doc. 11 allegato al ricorso) compare il riferimento all'applicazione del CCNL SNA (anche se parte resistente ha dichiarato di non essere iscritta nè aver aderito alle sigle sindacali datoriali che hanno sottoscritto il relativo contratto) ed evidenziando che l'applicazione invece del CCNL ANAPA ai conteggi retributivi sia stato frutto di un mero errore addebitabile al proprio consulente del lavoro.
In particolare parte resistente -a mezzo del nuovo difensore- con memoria depositata in data 21.2.2024, sostiene che ciò sia avvenuto in ragione di un errore del dott. nella Per_4 redazione delle buste paga, errore che avrebbe anche comportato l'attivazione dell'assicurazione professionale dello stesso professionista con ripianamento del danno verso il cliente . CP_1
Ritiene questo giudice che tale assunto non sia condivisibile.
Intanto parte resistente non documenta ciò che sostiene (non ha prodotto né la contestazione dell'errore al consulente, né la proposizione di una richiesta di risarcimento, né l'attivazione dell'assicurazione): comunque, ove anche si volesse riconoscere l'esistenza di un errore da parte del consulente incaricato, dovrebbe ulteriormente evidenziarsi che
8 esso ha generato senz'altro il legittimo affidamento nel lavoratore che ha dunque diritto a vedersi riconosciuta tale livello.
Ciò in quanto il contratto collettivo applicabile è, anzitutto, quello al quale le parti si sono richiamate nel contratto individuale di lavoro o nelle sue successive modificazioni e, ancor più, quelle che sono state in concreto applicate;
parte convenuta ammette che nella busta paga, nonostante il formale richiamo al CCNL SNA, venisse applicata una paga oraria superiore conforme invece al CCNL ANAPA.
Tuttavia il datore di lavoro, in qualità di debitore per la prestazione retributiva, risponde del fatto del proprio ausiliario come se si trattasse del fatto proprio;
le buste paga sono emesse a nome della società, pur se materialmente redatte dal consulente e sono dunque pienamente riferibili alla società medesima. L'applicazione di un diverso e più favorevole contratto collettivo risulta tacitamente accettata dalla lavoratrice, ed ha quindi determinato il perfezionamento di un accordo che modifica in melius il contenuto dello originario regolamento negoziale.
Nè la difesa della convenuta che allega l'errore in cui sarebbe incorso il consulente può qui qualificarsi come un' eccezione di annullabilità dell'accordo tacito come sopra concluso, onde paralizzare l'avversaria domanda di adempimento fondata su tale modifica contrattuale;
quantomeno perché risulta mancante, per l'accoglimento della eccezione di annullabilità, il requisito della riconoscibilità dell'errore (art. 1431 c.c.), che vale sia per l'azione che per l'eccezione di annullamento.
La lavoratrice che si è vista attribuire una retribuzione oraria superiore, ha senz'altro diritto pertanto al mantenimento del trattamento migliorativo ricevuto.
2)con riguardo allo svolgimento di lavoro straordinario e ferie
Occorre premettere che parte resistente ha prodotto solo copia di alcuni verbali ispettivi Con interlocutori dell' concernenti una ispezione eseguita nel settembre 2018 ove era stata trovata a lavoro la stessa ricorrente assumendo che l' accertamento ispettivo si sarebbe concluso senza rilievo alcuno: tuttavia da un lato risultano prodotti solo verbali interlocutori -e dunque nulla dimostra la parte con riguardo agli esiti di Con quell'accertamento- dall'altro in sé un accertamento dell' non è dirimente e non necessariamente conferente riguardo alla posizione dei lavoratori e in particolare della lavoratrice di cui qui si discute.
9 L'istruttoria orale in punto orario di lavoro ha dato il seguente esito.
Il testimone aveva precisato di occuparsi della c.d. giornaliera cioe' dello statino Tes_1 con i nomi dei dipendenti in cui venivano segnate le ore di lavoro svolte dai dipendenti: circostanza peraltro riferita anche dal Consulente del lavoro cfr. ud. 12.9.2024 Per_1
“relativamente alla documentazione relativa alle ore di lavoro prestate sulla cui base formavamo le buste paga era predisposta dal Sig. il dipendente più anziano della che compilava i prospetti e Tes_1 CP_1 ce li trasmetteva”).
Dunque un testimone certamente informato e qualificato. Ebbene ha riferito: Tes_1
“c'era un accordo preventivo con il sig. che mi indicava di segnare ed esempio ferie in realta' non CP_2 svolte perche' in realta' il dipendente era a lavorare…….. ricordo che era arrivata una comunicazione da parte del consulente dove venivano elencate le ore di ferie arretrate con una lettera ove si suggeriva alla società di pagare le ferie o di farle fare e quindi era all'inizio del 2018, febbraio marzo e quindi da marzo
o aprile mi facevano segnare sia alla che anche a me quindici giorni o una Pt_1 settimana di ferie retribuite, ma non svolte per smaltire il monte ferie che avevamo accumulato”. E ancora: “tutti i mesi il sig. firmava controllando lo statino. Io lavoravo dal CP_2 lunedì al venerdì e segnavo le ore contrattuali, per i miei colleghi 7 ore tutti i giorni” specificando tuttavia “questo era l'orario che segnavamo sullo statinoperò veniva fatto di più ed era abitudine giornaliera e le ore non venivano retribuite. Preciso che anch'io facevo più ore di quelle contrattualmente previste che non mi sono mai state retribuite. Non era abitudine, anzi era imposto di non segnare lo straordinario”. Relativamente poi alla ricorrente ha dichiarato: “adr preciso che a volte la sig.r aceva anche di più”. Pt_1
Quanto alle ore di lavoro svolte è stato sentito anche il testimone teste Tes_3 che si deve ritenere da un lato significativamente informato in ragione del fatto che ha dichiarato di aver lavorato per parte resistente per venti anni e dall'altro non astioso non avendo mosso alcuna rivendicazione al titolare ha confermato che le CP_2 Tes_3 ore lavorate erano superiori a quelle pagate, precisando quanto segue: “sì, è vero, anche oltre le 13.15 io ho anche lavorato fino alle 14.45 per poi rientrare alle 15,05 questo accadeva spesso. Nel pomeriggio si lavoravo spesso oltre le 19.15…….. Io lavoravo proprio di fronte alla ricorrente……. Il sabato si lavorava sempre oltre l'orario da contratto……..
Effettivamente si facevano più ore….. le ore lavorate erano superiori a quelle pagate”.
10 La prestazione di un orario di lavoro maggiore di quello contrattualmente previsto è stato confermato anche dal teste he ha dichiarato: “io so che erano 37,5 di lavoro Tes_5 però non so come erano gestite ma ne faceva di più lei faceva dalle 9 fino alle 13 / 13,30 e pomeriggio dalle 15 alle 19,30 alcune volte alle 20 non era ancora a casa. Il sabato faceva dalle 9 alle 12”.
È evidente che le dichiarazioni di questo testimone, in quanto convivente della ricorrente, debbono essere valutate con attenzione: tuttavia non è un teste con diretti interessi patrimoniali -non ha la qualità di coniuge- e soprattutto le sue dichiarazioni sono confermative di un quadro già formato sulla prestazione di orario comunque ulteriore a quello contrattualmente previsto. E precisamente, valutate le risultanze delle altre prove testimoniali e osservato che il predetto ha reso una deposizione chiara e non contraddittoria e che la stessa appare in linea con quanto riferito dagli altri testimoni, la sua deposizione può essere posta a base della decisione e può essere ritenuta attendibile, non essendo sufficiente -in assenza di specifici elementi di segno contrario- ad escludere una sua idoneità a testimoniare la circostanza che abbia una relazione di convivenza con la ricorrente.
Infine merita essere ricordato che parte resistente, interrogata liberamente da questo giudice, ha reso queste dichiarazioni in punto orario di lavoro, riconoscendo la prestazione di lavoro supplementare: “ Qualche volta capitava che l'orario non fosse rispettato perché questo accade nel lavoro, se uno deve finire un lavoro può capitare che si prolunghi di qualche minuto la prestazione lavorativa: peraltro preciso che una volta ho dato €. 15,00 in contanti alla ricorrente per qualche minuto in più.
Preciso a sua domanda, relativamente al fatto di quantificare in un mese il tempo in cui la ricorrente può aver lavorato oltre l'orario di lavoro, posso stimarlo ragionevolmente in tre ore al mese”.
Quanto alle ferie che secondo parte ricorrente non sarebbero state godute nonostante la contabilizzazione come usufruite, ritiene questo giudicante che gli esiti dell'istruttoria non siano univoci. La stessa ricorrente sentita in udienza da questo magistrato, ha riferito di avere goduto di ferie una settimana nel periodo estivo, oltre a due, tre giorni in altro periodo dell'anno precisando che nel 2020 le sono state concesse ferie dopo il 14 luglio, non essendo tuttavia in grado di riferire quante ferie abbia effettivamente goduto.
Ora, parte resistente, sentita da questo giudicante, ha riferito che le ferie non godute dalla ricorrente sono state accumulate e effettivamente godute dal luglio 2020 tutte quelle fino a quel momento accumulate.
11 Le dichiarazioni delle parti non si pongono in insanabile contrasto tra loro, sì che, in assenza di migliori specificazione da parte della ricorrente (quante e quali ferie contabilizzate non sarebbero state godute e quante ferie accumulate sarebbero state godute dal luglio 2020) e di prove idonee a supporto (in presenza di una giurisprudenza rigorosa in punto onere della prova), deve concludersi che la ricorrente abbia goduto di ferie in misura minore negli anni precedenti -in coerenza d'altra parte con le dichiarazioni di e le abbia recuperate e godute, quelle mancanti, dal luglio 2020 Testimone_1
(tenendo anche presente che, come disciplinato dall'art. 39 del CCNL ANAPA, la ricorrente aveva diritto a 20 giorni di ferie all'anno).
3) con riguardo alla prestazione dell'attività lavorativa durante la CIG straordinaria
Parte ricorrente assume anche che, durante la CIG straordinaria covid, la medesima sia stata chiamata a rendere comunque la prestazione lavorativa nonostante l'accesso a tale istituto da parte del resistente datore di lavoro.
A dimostrazione di ciò produce il libro degli incassi, molte polizze assicurative e anche diverse mails e screenshot di messaggi whatsapp (cfr. docc.ti 6,7,8 e 20) che dovrebbero documentalmente dimostrare lo svolgimento di attività lavorativa nel periodo attenzionato.
Il documento n. 7 è stato descritto da parte ricorrente come un resoconto giornaliero inviato a fine giornata dalla sig.ra lla email del rag. (o Pt_1 Email_1 Tes_6 al datore di lavoro relativo all'elenco delle pratiche lavorate. Il teste CP_2 Tes_1 chiamato anche a riferire sul punto, aveva dichiarato: “si è vero, durante lo smart
[...] working, a fine della serata facevamo un elenco su fogli excell o word nel quale elencavamo le pratiche svolte e veniva inviato o al datore di lavoro o al rag Tes_6 io personalmente lo inviavo al rag. che lo rigirava ad ” Tes_6 CP_2
E così il teste “c'è stato un periodo in cui ciò avveniva ma non so dire fino a quando ciò è Tes_3 accaduto, il resoconto veniva consegnato durante il periodo covid via mail mentre negli altri periodi veniva fatto un foglio che veniva consegnato al titolare.”
Il documento n. 20 prodotto da parte ricorrente rappresenta, secondo la ricorrente medesima, il c.d. libro degli incassi giornalieri relativo ai mesi di marzo, maggio, giugno e luglio 2020. Sarebbe dunque un taccuino in cui i dipendenti della AR registravano gli incassi giornalieri della a mano, inserendo l'iniziale del proprio Pt_4
12 nome, il nome del contraente che effettuava il versamento, l'importo pagato ed il metodo di pagamento. Di tale documento è stata confermata l'esistenza dal testimone Tes_1
“confermo che il doc. 20 è il libro degli incassi giornalieri” e dal testimone “il taccuino era Tes_3 sul bancone dalla parte interna verso i dipendenti ed era utilizzato da tutti i dipendenti: è sempre stato così una direttiva del datore di lavoro” che ha ulteriormente spiegato “in tale documento vengono riportati gli incassi e le polizze da parte dell' E viene apposto la sigla firma di chi ha incassato”. Pt_4
Ora, deve evidenziarsi che quanto alle polizze non vi sono elementi certi dai quali dedurre che siano state certamente lavorate dalla ricorrente, piuttosto che da altri dipendenti: il solo dato della loro produzione, che avrebbe potuto essere oggetto di estrazione dal database dell'agenzia, non ne consente l'attribuzione in termini di certezza alla ricorrente.
Tuttavia quanto documentato con la produzione n. 20, è indice sicuro dello svolgimento di una attività lavorativa nel periodo della cassa integrazione, da parte della ricorrente e anche ad altri.
Checché ne dica parte resistente il doc. 20 quanto alla sua esistenza non è smentito dalla testimone quanto alla sua esistenza ma soltanto relativamente alla presenza delle Tes_2 sigle apposte: “ricordo di aver visto una parte dei documenti era mostrato in originale, ma non ricordo la presenza di iniziali a margine delle righe recanti i dati” e confermato anche dall'altra testimone di parte resistente c'era un brogliaccio, dove venivano annotati il nome del Tes_4 cliente, il tipo di pagamento effettuato”.
V'è di più: parte resistente comunque non ha mai chiesto che su di esso fosse svolta una perizia grafologica volta ad accertare che la compilazione di tale brogliaccio fosse stata di esclusiva pertinenza della ricorrente e che invece mai, gli altri dipendenti, avessero provveduto alla loro compilazione come invece appare.
Inoltre dall'istruttoria orale, si traggono ulteriori elementi.
Riferisce il teste ul punto: “so che la lavorava un po' a casa un po' in smart Tes_1 Pt_1 working nel periodo di cui al capitolo. Posso rispondere solo a fine maggio ma sono certo perche' ci scambiavamo oltre a contatti telefonici anche delle pratiche, c'era un contatto costante”.
Riferisce sul punto il teste sul punto: “io il mese di marzo ero in cassa Tes_3 integrazione in ufficio e anche la ricorrente era in ufficio ………. si è vero so che ha lavorato in smart working perché ci scambiavamo mail : se non ricordo male io
13 e lei facevamo una settimana in ufficio e una a casa con smart working. Lo so perché
i ns orari combaciavano”. ha specificato: “anche quando ha lavorato da casa nel febbraio- marzo- aprile Tes_5
2020 quando prendeva la cassa integrazione la mia compagnia via mail e telefonicamente gestiva i contatti con agenti e subagenti ho avuto modo di sentire in viva voce le sue telefonate”.
Ebbene, relativamente alla prestazione lavorativa svolta durante la CIG straordinaria
Covid, i testi di parte resistente hanno ricostruito diversamente gli accadimenti.
Infatti il teste -che il resistente in memoria afferma non avere alcun Tes_4 rapporto di lavoro subordinato con la società resistente e che in udienza ha dichiarato di lavorare per la società 9.5 srl, società riconducibile ad Controparte_2
(socio unico e amministratore unico coniuge di - ha Persona_3 CP_2 riferito che “nel periodo Covid in ufficio c'erano . CP_2 Tes_6 Tes_7
Ora, intanto queste dichiarazioni non sono in linea con quelle rese dalle persone chiamate in causa: infatti (sub-agente con mandato assicurativo con la società resistente, Tes_6 come ha spiegato in udienza) ha riferito che nel periodo covid in ufficio lavorava solo titolare) e che da remoto lavoravano lui e (intermediario consulente della CP_2 Tes_7 società resistente, come ha spiegato in udienza) il quale tuttavia non ha confermato di aver lavorato in quel periodo limitandosi a dichiarare di non ricordare se avesse avuto scambi di mails con la dipendente.
Infine merita essere ricordato che parte resistente, interrogata liberamente da questo Part giudice, ha reso queste dichiarazioni: “preciso di avere integrato la con versamenti in contanti che non posso dimostrare perché non ho alcuna ricevuta. Ancora adesso continuo a dare soldi in contanti ai lavoratori ad integrazione della busta paga e questo lo faccio perché così evito la tassazione a carico dei lavoratori e consento agli stessi di poter usufruire di un'integrazione netta”.
Ora non v'è chi non veda come queste affermazioni -a prescindere ad ogni altra considerazione - costituiscono di fatto una conferma del fatto che i dipendenti fossero chiamati a lavorare anche nel periodo in cui erano sottoposti alla CIG, non spiegandosi diversamente perché mai avrebbe dovuto il datore di lavoro integrare detta CIG con versamenti in contanti, tanto più in un periodo oggettivamente difficile, come ricordato dalla stessa parte resistente e con un fatturato in forte calo (“siccome sto facendo 10.000 euro di provvigioni in meno”).
14 E anzi conferma anche la prestazione di lavoro straordinario -pur se riferita all'attualità- retribuita “in nero”, sì da renderla esente dal pagamento dei contributi previdenziali che diversamente dovrebbero essere corrisposti dal datore di lavoro ad CP_4
Detto ciò, parte ricorrente ha anche prodotto la trascrizione di una conversazione che la stessa ricorrente ha registrato, intervenuta tra la medesima e CP_2
Di esse parte resistente contesta anzitutto la utilizzabilità che invece, seguendo l'insegnamento della Suprema Corte, deve essere qui affermata (cfr. Sez. L -
, Sentenza n. 31204 del 02/11/2021 ) a condizione che “la registrazione occulta dei dialoghi [
] si sia resa necessaria per difendere un diritto in giudizio, a prescindere dalla esatta coincidenza soggettiva tra i conversanti e le parti processuali, purché l'utilizzazione di tale registrazione avvenga solo in funzione del perseguimento di tale finalità e per il periodo di tempo strettamente occorrente”. E ancora, con riguardo specificatamente alla registrazione di una conversazione tra le parti in causa (cfr.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 1250 del 19/01/2018): “la registrazione su nastro magnetico di una conversazione può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa;
il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali degli artt. 167 e 183 c.p.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta”.
E, più recentemente Sez. 3 - , Ordinanza n. 30977 del 03/12/2024 secondo cui “in tema di prove civili, la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesta né che la conversazione è realmente avvenuta, né il suo tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti in essa coinvolti sia parte in causa”.
Superata la questione processuale merita ricordare che era stato lo stesso in quella CP_2 conversazione a dire alla ricorrente:
“sei voluta andare tu in cassa integrazione a casa e dicevi che non ci volevi stare qui , non è stata colpa eravamo chiusi e hai fatto la sceneggiata davanti a tutti che io di qui che io di li allora ho detto vai a casa!
S: perché eravamo in cassa integrazione a lavorare!
FAF: vabbè ma non è che vi ammazzate di lavoro a casa no, cioè, se vai a vedere anche non Tes_3
è che si ammazza di lavoro perché le mail sono quelle” così dando prova che l'attività lavorativa prima in ufficio e poi a casa, è proseguita anche durante il periodo di cassa integrazione.
15 E, ma solo ad colorandum, a dire anche:
S: io ti ho chiesto, voglio che si faccia come da contratto (interrotta) Par
no l'erba voglio non sta nemmeno nel giardino del re
S: e allora cosa facciamo Par
voglio voglio lo dici da un'altra parte!
S: vorrei… io vorrei come da contratto …(interrotta) come deve essere
FAF: voglio non lo posso dire neanche io come da datore di lavoro. Hai capito?? Quindi come da contratto cosa devo fare ti devo mandare in trasferta di qui di la?? ti devo mandare… cosa devo fare?
Ma sai il contratto quante cose prevede? E siete tutti portati cosi e il 10 del mese avete il vostro stipendio preciso e i vostri contributi versati fino all ultimo euro .. E vai a vedere cosa c'è in giro cosa .. che cazzo ti devo dire?
S: ad oggi io voglio lavorare come da contratto
FAF: allora come da contratto purtroppo nel seminato non ci si sta.
Detto ciò, la società convenuta è certamente tenuta a retribuire regolarmente la dipendente secondo l'orario risultante dal contratto in quel momento vigente. Infatti la riduzione retributiva che la ricorrente ha sopportato per effetto dell'intervento della CIG presuppone l'effettiva sospensione del rapporto di lavoro: poiché tuttavia costei ha continuato a svolgere attività lavorativa per la convenuta fino al 11.7.2020, quest'ultima è tenuta ad adempiere la propria obbligazione e remunerare la stessa, nella misura della differenza tra il trattamento di integrazione salariale e la retribuzione contrattualmente dovuta fino a tale data.
Non v'è prova tuttavia che la prestazione di lavoro si sia svolta per un numero di ore superiore a quelle contrattualmente stabilite atteso anche che, lavorando da casa, la prestazione lavorativa poteva essere più volte interrotta e sospesa nell'arco della giornata.
4)con riguardo alla indennità di preavviso
Assume parte ricorrente di essersi dimessa per giusta causa in quanto non le venivano corrisposti gli emolumenti retributivi alla medesima spettanti, fatto da cui discenderebbe l'esistenza del credito alla corresponsione dell'indennità di preavviso non versata.
Documentalmente produce all'uopo il modulo di dimissioni per giusta causa (cfr. doc. 1B) datato 8.2.2021 che riporta “mancato pagamento retribuzioni e straining”.
Ulteriormente, con pec datata 2.11.2020 (all. 23 di parte ricorrente) la medesima, attraverso il proprio difensore, reclamava la consegna delle buste paga di luglio, agosto, settembre e il pagamento delle relative retribuzioni, ancora non intervenute a quella data.
16 Successivamente, con pec datata 12.4.2021 (all. 22 di parte ricorrente), parte ricorrente reclamava il pagamento dell'indennità di preavviso a cui seguiva la lett. racc. a.r. datata
10.2.2021 (cfr. all. 6 di parte resistente) con cui parte resistente contestava la sussistenza della giusta causa.
Ciò detto vale la pena ricordare che per giusta causa si intende un evento che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto e che per configurare una giusta causa di dimissioni occorre che sussista un inadempimento del datore di lavoro talmente grave che in concreto il lavoratore sia costretto a dimettersi non potendosi più ritenere, secondo un criterio di ragionevolezza, esigibile la prestazione;
altrimenti le eventuali dimissioni costituiscono una libera scelta del prestatore, in alcun modo obbligata o necessitata, mentre la giusta causa di dimissioni deve necessariamente essere collegata a situazioni che non consentano la prosecuzione neppure momentanea del rapporto di lavoro quali l'omessa retribuzione ovvero la violazione degli obblighi di sicurezza.
Ebbene, a fronte della allegazione di mancato versamento delle retribuzioni di luglio, agosto e settembre, parte resistente non ha in alcun modo dimostrato che, alla data del recesso -febbraio 2021-, le retribuzioni di luglio, agosto e settembre fossero state ancora corrisposte -anzi a ben vedere neppure lo allega, sì che deve affermarsi il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuta la somma corrispondente alla indennità di preavviso alla stessa spettante in quanto sussistente la giusta causa delle dimissioni con conseguente diritto all'indennità di preavviso quantificata in €. 1.528,10 (con la conseguenza anche che dalla busta paga di febbraio 2021 deve essere decurtata la trattenuta di €. 1.528,10, da qualificarsi priva di causa, e ricalcolati gli emolumenti da corrispondere alla dipendente).
5) con riguardo alla restituzione dell'acconto di €.400,00
Parte ricorrente ha domandato con il ricorso la restituzione della somma di €. 400,00 in quanto indebitamente trattenuta nella busta paga di Agosto 2020 quale “acconto ricevuto” sostenendo di non aver mai percepito tale somma che dunque non avrebbe potuto essere trattenuta in restituzione.
In realtà costituendosi parte resistente ha documentato, producendo copia del bonifico effettuato a favore della ricorrente (cfr. all. 3 alla memoria), l'erogazione della somma di
€.400,00 a suo favore in data 14.7.2020.
17 Ora, poiché parte ricorrente si è limitata ad asserire di non averla ricevuta e parte resistente ne ha documentato l'effettiva erogazione, nessuna valutazione nel merito circa la causale di tale bonifico viene qui svolta.
Dimostrata l'erogazione -fondata unicamente sulla mancata corresponsione della somma successivamente trattenuta in busta paga- la relativa domanda deve dunque essere respinta.
6)con riguardo alla quantificazione delle spettanze al CCNL applicabile
Sulla base dell'istruttoria espletata, atteso che parte resistente ha contestato i conteggi come prodotti da parte ricorrente, in data 3.10.2024, è stato conferito incarico al CTU nominato dr perché provvedesse a quantificare le spettanze della ricorrente sulla Per_5 base del CCNL ANAPA, livello 3.
Il consulente, operando nel contraddittorio delle parti, ha provveduto a elaborare due diverse ipotesi di conteggio provvedendo, per entrambe le ipotesi, a detrarre quanto già ricevuto dalla lavoratrice che ammonta complessivamente ad €. 114.205,55.
Inoltre la lavoratrice ha ricevuto, in ragione della collocazione in CIG straordinaria c.d. covid, la relativa indennità.
Ebbene. Ritiene questo giudicante corretto operare secondo quattro distinti periodi.
Il primo, compreso tra il 8.6.2015 e l'8.3.2020 in cui la ricorrente, per i motivi sopra indicati, ha svolto un orario effettivo pari a otto ore e mezzo giornaliere oltre tre ore settimanali nella giornata del sabato una volta al mese e con orario lavorativo pari a sette ore nel periodo estivo oltre tre ore settimanali nella giornata del sabato una volta al mese.
Un secondo periodo tra il 9.3.2020 e l'11.7.2020 in cui, pur collocata in cassa integrazione, ha continuato a svolgere attività lavorativa secondo l'orario da contratto, non essendovi, riguardo a questo periodo, alcuna prova dello svolgimento di orario straordinario: al quantum determinato occorre sottrarre quanto percepito come CIG straordinaria covid.
Un terzo periodo dal 12.7.2020 al 8.12.2020 in cui la lavoratrice ha svolto comunque l'orario contrattualmente stabilito (15gg di lavoro+ferie+malattia).
Un quarto periodo dal 9.12.2020 al 8.2.2021 in cui la lavoratrice è stata nuovamente collocato in CIG straordinaria covid ricevendo regolarmente l'indennità.
Per il primo periodo, secondo i conteggi operati dal CTU, alla ricorrente deve essere riconosciuta la somma di €.13.798,21.
18 TOTALE EMOLUMENTI SPETTANTI 118.114,81 €
RETRIBUZIONI CORRISPOSTE 97.233,00 €
TFR CORRISPOSTO 7.083,60 €
TOTALE DIFFERENZE DA CORRISPONDERE 13.798,21 €
Per il secondo periodo, secondo i conteggi operati dal CTU, alla ricorrente deve essere riconosciuta la somma di €.4.791,59.
TOTALE EMOLUMENTI SPETTANTI 7.975,91 €
RETRIBUZIONI CORRISPOSTE 0,00 €
TFR CORRISPOSTO 463,95 €
CIG straordinaria Covid 2.720,37 €
TOTALE DIFFERENZE DA CORRISPONDERE 4.791,59 €
Per il terzo periodo, secondo i conteggi operati dal CTU, alla ricorrente deve essere riconosciuta la somma di €.29,26.
TOTALE EMOLUMENTI SPETTANTI 9.455,26 €
RETRIBUZIONI CORRISPOSTE 9.426,00 €
TFR CORRISPOSTO
TOTALE DIFFERENZE DA CORRISPONDERE 29,26 €
Per il quarto periodo, essendo stata collocata in CIG in modo regolare, senza lo svolgimento di attività lavorativa e avendo ricevuto regolarmente l'indennità, nulla deve essere riconosciuto alla medesima.
A dette conclusioni, in quanto scaturite da un accurato esame della documentazione relativa al caso in esame rideterminato anche alla luce delle osservazioni del Consulenti di parte (cfr. pag. 16 della consulenza) e successivamente distinte per periodi (cfr. allegato depositato dal CTU il 17.2.2025) nonché fondate su convincenti argomentazioni e immuni da vizi logici apparenti, ritiene questo giudice di doversi conformare.
Dunque spetta alla lavoratrice la somma di €. 18.619,06 quale differenze retributive ad essa spettanti.
A tale somma deve aggiungersi la somma di €. 1.528,10 quale corrispettivo dell'indennità di preavviso alla medesima spettante in ragione della giusta causa nelle dimissioni dalla stessa prestate.
19
7)trasmissione atti
Infine deve provvedersi, per quanto di eventuale competenza, alla trasmissione degli atti alla locale Procura della Repubblica sia in ordine allo svolgimento di attività lavorativa durante l'accesso alla cassa integrazione guadagni disposto da Controparte_2
per il periodo 9.3.2020/11.7.2020, sia in ordine alle minacce che sarebbero state
[...] profferite da in Massa il 12.7.2022, nei confronti della testimone Testimone_5
Testimone_2
Con riguardo alle spese, esse sono liquidate, come da dispositivo, secondo valore, nei parametri medi e, in virtù della parziale soccombenza, sono compensate nella misura del
25% tra le parti, ponendo a carico del resistente soccombente (parziale) il restante 75%.
Analogamente si ritiene di porre a carico del resistente in via definitiva il 75% dell'ammontare del compenso spettante al CTU come in atti liquidato, rimanendo il restante 25% a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1. accoglie nei limiti di cui in motivazione la domanda di parte ricorrente e per l'effetto condanna la società , in persona del legale AR rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di per le Parte_1 causali di cui in motivazione, della somma di €. 20.147,16 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita e interessi di legge, sui singoli importi di cui detto complessivo ammontare si compone, rivalutati annualmente dalle rispettive date di debenza fino al saldo;
2. dichiara compensate tra le parti, nella misura del 25%, le spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in € 5.388,00 per competenze, oltre spese generali 15% nonché IVA e CAP come per legge, ponendo il restante 75% a carico del resistente;
20 3. pone definitivamente a carico di parte resistente il 75% del compenso spettante al nominato CTU, come in atti già liquidato, e a carico della ricorrente il restante
25%;
4. dispone la trasmissione degli atti alla locale Procura della Repubblica per quanto di eventuale competenza;
5. dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Massa, 20 febbraio 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
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