Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 2379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2379 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. 10800/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 07.03.2025, alle ore 11,20, nella 2 SEZIONE civile del Tribunale di
Napoli, all'udienza del Giudice dott. Vincenzo Scalzone, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- OPPONENTE
E
CP_1
- OPPOSTO
Sono presenti:
È presente per parte opposta e per delega dell'Avv Emilio Ursomanno l'Avv Alberto
Maria Panico, il quale si riporta ai propri scritti difensivi che qui si intendono integral- mente trascritti, alla documentazione depositata e alle conclusioni rassegnate di cui ne chiede l'accoglimento con vittoria di spese in favore del sottoscritto procuratore antista- tario. Impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, chiede il ri- getto delle avverse conclusioni. È presente per l'opponente l'avv Giuseppe Sparano che si riporta agli atti difensivi e chiede l'accoglimento decisione. L'avv. Panico chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai pro- pri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che se- gue. Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinar- lo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da in- serire nel fascicolo di ufficio.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Tribunale, dott. Vincenzo Scalzone, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 10800/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Sparano, giusta procura in atti, con espressa elezione di domicilio presso quest'ultimo in Napoli alla Via Chiatamone n. 6,
-OPPONENTE–
E
(cf ), elettivamente domiciliato presso lo CP_1 C.F._2
studio del avv. Emilio Ursomanno, giusta procura in atti, con sede in Pozzuoli alla via
Montenuovo Licola Patria n. 90
- OPPOSTA-
CONCLUSIONI
Le parti alla udienza del 7.03.2025 hanno concluso come da verbali in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si premette che la decisione che segue, è redatta in attuazione dell'art. 45 comma 17, legge 18.6.09 n. 69, entrata in vigore in data 4.7.09, che, novellando l'art. 132 n. 4 c.p.c. dispone che la sentenza sia redatta mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con atto di citazione gli opponenti adivano l'intestato Tribu- nale proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7819/2018 del
17.10.2018, notificato il 29.3.2022, chiedendo dichiarare prescritto ai sensi di legge
(art. 94 R.D. 1669/1933 Legge Cambiaria) il presunto diritto di credito vantato dall'opposto; dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto in quanto palesemente notificato fuori dal termine di 60 giorni dalla pronuncia;
dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto per violazione degli artt. 163, 3° co. n. 4 e
164, 4° co. c.p.c. stante la genericità ed indeterminatezza della causa petendi non essen- do nello stesso precisati quegli elementi atti ad indicare la sussistenza di un rapporto obbligatorio sottostante e costituente la causale del mero titolo cambiario;
dichiarare in ogni caso infondato il decreto ingiuntivo impugnato e revocarlo;
con condanna alle spese e competenze del presente giudizio. Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la parte opposta la quale chiedeva nel merito di rigettare la spiegata opposizione per essere infondata, in fatto ed in diritto oltre che non provata, confermando il decreto ingiuntivo opposto e/o il riconoscimento del diritto azionato e condannare l'odierna op- ponente ex 96 cpc. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. Espletato il giudizio la causa è stata riservata in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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In via preliminare va rilevato che il decreto ingiuntivo notificato oltre i canonici termini di legge è soggetto alla declaratoria d'inefficacia. Eppur tuttavia, la declaratoria d'inefficacia del decreto ingiuntivo travolge e rimuove soltanto l'ingiunzione di paga- mento in esso contenuta, giammai il ricorso per ingiunzione, che, come tale, conserva, comunque, la valenza giuridica d'una domanda giudiziale (Trib. Crotone, Sent. n. 691 del 7 settembre 2022; Trib. Reggio Emilia, Sez. II, Sent. n. 751 del 18 maggio 2018). E ciò in quanto la notificazione del decreto ingiuntivo, per la giurisprudenza di legittimità, pur se potenzialmente inefficace, poiché non notificato nel termine dei 60 giorni, ex art. 644, c.p.c., manifesta la volontà del creditore di volersi valere del titolo giuridico ivi azionato “…escludendo la presunzione di abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell'art. 644 c.p.c..” (Cass., civ., Sez. III, n. 3908 del 2016, cit.) e che “…detta notificazione, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso”. (Cass.Civ., Sez. III, n. 17478 del 2011, cit.). E che la valenza del decreto ingiuntivo, ancorché scalfito dalla declaratoria d'inefficacia, perché notificato oltre i termini di legge, sia quella di valer in via primiti- va come domanda giudiziale, volta, comunque, a far valere il credito dedotto, si desume anche dall'orientamento della giurisprudenza di merito, a mente della quale “…Ciò non impedisce, tuttavia, di esaminare il merito della domanda introdotta dalla società oppo- sta, tenuto conto che il giudice dell'opposizione ha il dovere di decidere, versando in ipotesi contenziosa ordinaria, tanto sull'eccezione di inefficacia che nel merito della esistenza della pretesa creditoria avviata con il ricorso monitorio…”. (Trib. Velletri, Sezione II, Sent. n. 1729 del 20 settembre 2022). In relazione all'eccezione di prescri- zione del credito derivante dalla cambiale va rilevato che la prescrizione concerne la perdita dell'esercizio di un diritto soggettivo dovuto all'inerzia protratta per un periodo di tempo stabilito dalla legge. Nelle cambiali il termine di prescrizione è triennale e de- corre dalla data di scadenza delle stesse, ma l'azione del beneficiario ad ottenere quan- to promesso può essere azionata anche successivamente sulla base del rapporto sotto- stante. La cambiale, anche se prescritta costituisce una prova utile per la concessione della provvisoria esecutorietà, ex art. 642 cpc. (Trib. Roma n. 19166 del 9.10.2018), il quale giudicante ha tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale che faceva riferi- mento al rapporto causale, secondo cui, “nella richiesta di decreto ingiuntivo in forza di titolo di credito scaduto è implicita la proposizione anche dell'azione causale, derivan- te dal rapporto sottostante, mediante utilizzazione del titolo medesimo quale promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c., sicché l'opposizione avverso quel decreto non può trovare fondamento nella sola circostanza della prescrizione dell'azione cartolare, spettando all'opponente di fornire la prova contraria alla presunzione di esistenza del rapporto fondamentale, fissata in favore del creditore dal citato art. 1988 c.c.(Cass.n.26/2017)”. Quindi nel caso di specie deve farsi riferimento alla prescrizio- ne decennale relativa al rapporto sottostante il titolo cambiario.
Va precisato che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'a- dempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il rela- tivo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'ina- dempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si av- valga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui ina- dempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto
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non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per viola- zione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., al contraente non inadempiente è concessa la facoltà di sceglie- re tra due vie: o insistere per l'adempimento, chiedendo la c.d. manutenzione del con- tratto e la condanna di controparte a eseguire la prestazione non ancora adempiuta;
op- pure chiedere la risoluzione del contratto, e quindi di sciogliere il vincolo contrattuale come se non fosse mai intercorso. In entrambi i casi, è fatto salvo il diritto del con- traente in bonis di pretendere il risarcimento dei danni subiti, che vanno tuttavia ap- prezzati in modo diverso a seconda dell'azione prescelta: (a) se la parte non inadem- piente insiste per la manutenzione del contratto (e, quindi, la controprestazione è ancora realizzabile), potrà (i) chiedere l'esecuzione della prestazione dovuta in origine (restan- do obbligato a eseguire la propria), e (ii) agire altresì per il risarcimento del danno deri- vante dal ritardo nell'adempimento (che non può equivalere, quindi, al controvalore della prestazione originaria); (b) se la parte non inadempiente non intende rimanere vincolata al contratto stipulato e chiederne la risoluzione, (i) non sarà più tenuta ad adempiere la propria prestazione, oppure, ove l'abbia già eseguita, avrà diritto di chie- derne la restituzione, e (ii) potrà chiedere il risarcimento del danno subito, commisurato non al semplice ritardo, bensì all'inadempimento assoluto di controparte per non aver ricevuto la prestazione. La domanda di adempimento non preclude il diritto di chiedere, in un secondo momento, la risoluzione del contratto, ove sia più conveniente;
viceversa, una volta chiesta la risoluzione, non è più possibile esigere l'adempimento (art. 1453, secondo comma, c.c.). Dalla data della domanda di risoluzione, il contraente inadem- piente non può più rimediare alla precedente violazione;
pertanto, l'altra parte è legitti- mata a rifiutare la prestazione che gli venga proposta, ove non preferisca accettare un adempimento tardivo (art. 1453, terzo comma, c.c.). La risoluzione per inadempimento è una ipotesi di risoluzione giudiziale, nel senso che deve essere richiesta all'autorità giudiziaria, la quale pronuncerà una sentenza costitutiva di scioglimento del contratto soltanto qualora accerti che: (i) vi è stato inadempimento del contratto;
(ii) tale inadem- pimento è imputabile per colpa al convenuto;
e (iii) l'inadempimento non ha 'scarsa im- portanza', ossia la violazione contestata sia tale da alterare l'equilibrio di interessi sotte- so al contratto, così da travolgere l'intero regolamento negoziale. Quanto all'onere di prova, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza del 30 ottobre 2001, n. 13533 ha stabilito che il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del con- tratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitando- si ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere di dimostrare il fatto estintivo costituito dall'adempimento (o dalla impossibilità di adempiere). La risoluzione ha efficacia retroattiva (art. 1458 c.c.): pertanto il contratto risolto non pro- duce più effetti per l'avvenire e le parti sono liberate dalle rispettive obbligazioni per il futuro, ma sono anche rimossi gli effetti medio tempore prodotti, sicché le prestazioni eseguite devono essere restituite. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimen- to dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accesso- ri, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligen- za, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Inoltre, va ricordato, co- me chiarito anche dalla Cass. Civ., III, n. 5071 del 3.3.2009 che il giudizio di opposi- zione a decreto ingiuntivo si configura - come noto - quale giudizio ordinario di cogni-
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zione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, se- condo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudi- zio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Nel ca- so di specie le contestazioni e le argomentazioni esposte dalla parte opponente nel libel- lo introduttivo non hanno avuto alcun sostegno probatorio, rimanendo indimostrate e carenti di prova, non riuscendo gli stessi istanti a superare quanto previsto dall'art. 2697 c.c..
Quanto alla richiesta di condanna della parte opponente al risarcimento del danno per lite temeraria, ai fini della configurabilità della responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., co. 2, la Suprema Corte, con sentenza n. 26515/2017, ha precisato che “è necessario che siano accertate sia l'infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, sia la violazione del canone di normale prudenza nell'agire in giudizio, in relazione al- la fattispecie concreta”, specificando altresì che “Ai fini dell'affermazione di tale viola- zione, il giudice deve verificare, con valutazione ex ante, la consapevolezza dell'interessato della presumibile infondatezza della propria pretesa, dando rilievo, ol- tre che agli orientamenti giurisprudenziali esistenti al momento della proposizione del- la domanda, anche ad eventuali esiti alterni delle fasi di merito, e all'esito di eventuali istanze cautelari o volte alla sospensione dell'esecutività della sentenza. In caso di tra- scrizione della domanda giudiziale, deve accertare se la trascrizione sia stata effettuata fuori dai casi consentiti o imposti dalla legge, o se fosse consentita o obbligatoria, non potendosi considerare violazione dell'obbligo di agire con la normale prudenza l'esclusivo dato della avvenuta trascrizione della domanda giudiziale nel caso in cui es- sa sia imposta dalla legge allo scopo di rendere opponibile ai terzi l'esito positivo del giudizio”. Ancora, la Corte di Cassazione, con la sentenza del 17 settembre 2024 n. 25012, ha precisato che la: “responsabilità processuale aggravata, di cui al comma 3 dell'articolo 96 cpc, che è quello che viene qui in contestazione, consiste nell'aver abusa- to dello strumento processuale, e “richiede un accertamento – da effettuarsi caso per ca- so e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in mo- do abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli in- giustificatamente o sproporzionalmente in relazione all'utilità effettivamente conseguibi- le, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (Cass. 26545/2021)”. Sulla scorta dei principi sanciti dalla Suprema Corte, si ritiene di non poter accogliere la domanda prospettata dalla parte opposta in quanto non si rileva un comportamento scorretto né è stata fornita prova al riguardo.
Siffatte complessive argomentazioni risultano quindi esaustive dell' accoglimento delle ragioni secondo le motivazioni siccome esposte, sul punto, peraltro la Suprema Corte
(Cass. Civ., II, n. 10921 del 18.5.2011) ha evidenziato di recente che perchè sia rispet- tata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4, e degli artt. 115 e 116 cpc, non si richiede al giudice del merito di dare conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica e adeguata dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di es- se. Non può, pertanto, imputarsi al detto giudice d'aver omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie,
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che siano state ritenute di per sé idonee e sufficienti a giustificarlo. Se ne deduce che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto a occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione e argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 cpc che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento delle sua decisione, dovendo ritenersi, per implicito. Disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, sep- pure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. Civ., VI, 17.5.2013 n. 12123, Cass. Civ., III, n.
4346 del 21.2.2013, Cass. Civ., I. n. 8451 del 28.5.2012). Le spese di lite seguono la soc- combenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in ordine al giudizio avente RG n. 10800/2022 in-
trodotto mediante atto di citazione, così provvede:
- Accoglie l'opposizione proposta e revoca il decreto ingiuntivo n. 7819 del 17.10.2018;
- Condanna la parte opponente al pagamento in favore del sig. della somma di € 5300,00 CP_1
oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
- Condanna la parte opponente, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1800,00 per com-
pensi, oltre Iva, Cpa e spese generali, in favore della parte opposta.
E' verbale, ore 17,30.
Il Giudice
dott. Vincenzo Scalzone
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