Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, relativo al divieto di composti organostannici applicati sulle navi, piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.
Articolo 2 della Legge 31 agosto 2012, n. 163
Articolo 1Articolo 3
- Legge 31 agosto 2012, n. 163
Articolo 2 della Legge 31 agosto 2012, n. 163
Versione
29 settembre 2012
29 settembre 2012