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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/03/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7448/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. ssa Luisa Berti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7448/2023 promossa da:
(C.F. ) e , con il Parte_1 C.F._1 Parte_2
patrocinio dagli Avv. ti MARCO BERNARDI e ROBERTA VIGEZZI, elettivamente domiciliati in
Milano, via Gallarate n. 39, presso il difensore.
RICORRENTI
Contro
(C.F. ). Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, ritualmente notificato, la IG.ra e il IG. Parte_2 Parte_1
hanno avanzato domanda di condanna, nei confronti della IG. ra onde ottenere il Controparte_1
pagamento dell'importo di € 13.641,31, a titolo di rimborso per gli importi pagati al Controparte_2
, sito in Paderno Dugnano, al fine di estinguere il debito della predetta nei confronti del
[...]
stesso. CP_2
La IG.ra TT non si è costituita nel presente giudizio, restando contumace.
Dai documenti acquisiti agli atti (visura catastale degli attori, compravendita del 22.10.2019,
dichiarazione di successione di compravendita del 15.02.2016, delibera Persona_1
assembleare del 15.05.2015, prospetto rate del 26.06.2015, dichiarazione dell'amministratore del
2.10.2019, ricorso, ex art. 702 bis, c.p.c. e relativo decreto di fissazione udienza, scrittura privata transattiva, contabili di bonifico afferenti al pagamento) è emerso quanto segue.
Gli attori risultano proprietari dell'appartamento sito in Paderno Dugnano, , Controparte_2
rispettivamente per la quota di ¾ ( ) ed ¼ ( ). Parte_2 Parte_1
In data 15 maggio 2015, quando proprietaria dell'unità era ancora la sig.ra Controparte_1
l'assemblea straordinaria del , Paderno Dugnano, ha deliberato di Controparte_2
eseguire dei lavori di rifacimento della facciata condominiale, con suddivisione delle spese straordinarie,
per l'estinzione del debito, in 60 rate, con scadenza mensile a partire dal 30.05.2015 sino al 30.05.2020.
La quota di spese straordinarie di spettanza della sig.ra quale proprietaria Controparte_1
dell'unità immobiliare, oggi intestata ai signori e , è stata prevista Parte_1 Parte_2
nell'importo complessivo di € 13.534,47.
In data 15 febbraio 2016 la signora ha alienato, alla signora Controparte_1 Persona_1
la proprietà dell'unità immobiliare, sopra descritta.
[...]
pagina 2 di 5 Successivamente all'alienazione dell'immobile alla sig.ra la venditrice, signora TT, Per_1
non ha più corrisposto al condominio le rate condominiali relative al rifacimento della facciata, rendendosi inadempiente con riguardo alle obbligazioni assunte nel 2015.
A seguito del decesso della sig.ra avvenuto il 12.12.2018, il cespite è Persona_1
divenuto di proprietà dei due figli, IG.ra e IG. . Parte_2 Controparte_3
In data 22.10.2019, i signori, e , sono divenuti, in seguito, Parte_1 Parte_2
proprietari esclusivi, in comunione tra loro, dell'unità immobiliare, avendo acquistato anche la quota del sig. . Controparte_3
In tale atto di compravendita le parti hanno pattuito che gli acquirenti si sarebbero fatti carico del pagamento nei confronti del Condominio delle spese condominiali straordinarie arretrate e di pertinenza della sig.ra qualora quest'ultima non avesse onorato il proprio debito, esonerando Controparte_1
espressamente il IG. da tale incombente.. Controparte_3
Successivamente, stante il perdurare dell'inadempimento della IG.ra in relazione al CP_1
pagamento delle spese straordinarie, deliberate nel 2015, il Condominio di Via Argentina 15, sito in
Paderno Dugnano, con ricorso ex art. 702 bis cpc, del 21 settembre 2021, ha convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Monza, i signori , e , quali Parte_1 Parte_2 Controparte_3
responsabili in solido, per ottenere il pagamento delle predette spese, mai corrisposte dalla sig.ra CP_1
rivendicando una posizione creditoria, pari ad € 9.691,00, verso e ed €
[...] CP_3 Parte_2
1.808,00 verso e . Parte_2 Parte_1
I ricorrenti, in seguito alla definizione transattiva della predetta vertenza, hanno corrisposto al
Dugnano (MI), la somma complessiva di € 13.641,31, di Controparte_4
cui € 11.500,20 per spese condominiali arretrate derivanti dall'insoluto della signora Controparte_1
ed € 2.141,11 per spese legali.
Si osserva che la suprema Corte, in merito alla ripartizione delle spese condominiali straordinarie ha statuito quanto segue: “In tema di riparto delle spese condominiali per l'esecuzione di lavori consistenti in straordinaria manutenzione, laddove, successivamente alla delibera assembleare che abbia disposto pagina 3 di 5 l'esecuzione di tali interventi, sia venduta un'unità immobiliare sita nel condominio, i costi di detti lavori gravano, secondo un criterio rilevante anche nei rapporti interni tra compratore e venditore, su chi era proprietario dell'immobile compravenduto al momento dell'approvazione di detta delibera, la quale ha valore costitutivo della relativa obbligazione, anche se poi le opere siano state, in tutto o in parte, realizzate in epoca successiva all'atto traslativo, con conseguente diritto dell'acquirente a rivalersi nei confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarietà passiva ex art. 63 disp. att. c.c.” (Cass. 2021, n. 11199).
Stante quanto sopra, deve ritenersi accertato il diritto degli attori ad ottenere la ripetizione, dalla convenuta, dell'importo pagato al condominio, pari ad € 11.500,20, per spese condominiali arretrate,
oltre agli interessi legali.
Si osserva che non può essere disposta la rivalutazione monetaria del predetto importo in quanto gli attori non hanno provato di aver subito un maggior danno rispetto a quello rappresentato dal pagamento degli interessi.
La Suprema Corte ha stabilito, al riguardo, che il creditore di un'obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di dimostrare il
"maggior danno", ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c.” (Cass. 2020, n. 14158).
Si rileva, da ultimo, che non può essere accolta la domanda di risarcimento avanzata dagli attori,
concernente il pagamento delle spese legali relative al giudizio instaurato dal Condominio con ricorso del 21 settembre 2021.
Si rileva, infatti, che i convenuti avrebbero potuto pagare spontaneamente il debito relativo alle spese condominiali arretrate, senza costringere il Condominio ad intentare una causa nei loro confronti.
Si osserva, al riguardo, che la consapevolezza degli attori di essere personalmente obbligati, nei confronti del , al pagamento delle spese arretrate, relative ai lavori straordinari di CP_2
rifacimento della facciata, emerge, in modo esplicito, dalla clausola inserita alla pagina n. 2 dell'atto di acquisto del 22.10.2019; mediante tale pattuizione, infatti, gli attori si sono assunti, in proprio,
pagina 4 di 5 l'obbligo di corrispondere, al Condominio, le predette somme, esonerando, nei rapporti interni, il IG.
dal predetto adempimento. Controparte_3
Le spese del presente giudizio – secondo il criterio della soccombenza - sono liquidate, a carico della convenuta, nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- condanna la IG.ra al pagamento, nei confronti dei IG.ri Controparte_1 Parte_2
e , dell'importo di € 11.500,20, oltre interessi legali dal 30.06.2023 al saldo Parte_1
effettivo;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 6.950,00 (di cui € 350,00 per esborsi, € 6.600,00 per compensi), oltre al rimborso forfetario per spese generali, CPA e IVA.
Monza, 14 marzo 2025
Il Giudice
Dott. ssa Luisa Berti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. ssa Luisa Berti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7448/2023 promossa da:
(C.F. ) e , con il Parte_1 C.F._1 Parte_2
patrocinio dagli Avv. ti MARCO BERNARDI e ROBERTA VIGEZZI, elettivamente domiciliati in
Milano, via Gallarate n. 39, presso il difensore.
RICORRENTI
Contro
(C.F. ). Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, ritualmente notificato, la IG.ra e il IG. Parte_2 Parte_1
hanno avanzato domanda di condanna, nei confronti della IG. ra onde ottenere il Controparte_1
pagamento dell'importo di € 13.641,31, a titolo di rimborso per gli importi pagati al Controparte_2
, sito in Paderno Dugnano, al fine di estinguere il debito della predetta nei confronti del
[...]
stesso. CP_2
La IG.ra TT non si è costituita nel presente giudizio, restando contumace.
Dai documenti acquisiti agli atti (visura catastale degli attori, compravendita del 22.10.2019,
dichiarazione di successione di compravendita del 15.02.2016, delibera Persona_1
assembleare del 15.05.2015, prospetto rate del 26.06.2015, dichiarazione dell'amministratore del
2.10.2019, ricorso, ex art. 702 bis, c.p.c. e relativo decreto di fissazione udienza, scrittura privata transattiva, contabili di bonifico afferenti al pagamento) è emerso quanto segue.
Gli attori risultano proprietari dell'appartamento sito in Paderno Dugnano, , Controparte_2
rispettivamente per la quota di ¾ ( ) ed ¼ ( ). Parte_2 Parte_1
In data 15 maggio 2015, quando proprietaria dell'unità era ancora la sig.ra Controparte_1
l'assemblea straordinaria del , Paderno Dugnano, ha deliberato di Controparte_2
eseguire dei lavori di rifacimento della facciata condominiale, con suddivisione delle spese straordinarie,
per l'estinzione del debito, in 60 rate, con scadenza mensile a partire dal 30.05.2015 sino al 30.05.2020.
La quota di spese straordinarie di spettanza della sig.ra quale proprietaria Controparte_1
dell'unità immobiliare, oggi intestata ai signori e , è stata prevista Parte_1 Parte_2
nell'importo complessivo di € 13.534,47.
In data 15 febbraio 2016 la signora ha alienato, alla signora Controparte_1 Persona_1
la proprietà dell'unità immobiliare, sopra descritta.
[...]
pagina 2 di 5 Successivamente all'alienazione dell'immobile alla sig.ra la venditrice, signora TT, Per_1
non ha più corrisposto al condominio le rate condominiali relative al rifacimento della facciata, rendendosi inadempiente con riguardo alle obbligazioni assunte nel 2015.
A seguito del decesso della sig.ra avvenuto il 12.12.2018, il cespite è Persona_1
divenuto di proprietà dei due figli, IG.ra e IG. . Parte_2 Controparte_3
In data 22.10.2019, i signori, e , sono divenuti, in seguito, Parte_1 Parte_2
proprietari esclusivi, in comunione tra loro, dell'unità immobiliare, avendo acquistato anche la quota del sig. . Controparte_3
In tale atto di compravendita le parti hanno pattuito che gli acquirenti si sarebbero fatti carico del pagamento nei confronti del Condominio delle spese condominiali straordinarie arretrate e di pertinenza della sig.ra qualora quest'ultima non avesse onorato il proprio debito, esonerando Controparte_1
espressamente il IG. da tale incombente.. Controparte_3
Successivamente, stante il perdurare dell'inadempimento della IG.ra in relazione al CP_1
pagamento delle spese straordinarie, deliberate nel 2015, il Condominio di Via Argentina 15, sito in
Paderno Dugnano, con ricorso ex art. 702 bis cpc, del 21 settembre 2021, ha convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Monza, i signori , e , quali Parte_1 Parte_2 Controparte_3
responsabili in solido, per ottenere il pagamento delle predette spese, mai corrisposte dalla sig.ra CP_1
rivendicando una posizione creditoria, pari ad € 9.691,00, verso e ed €
[...] CP_3 Parte_2
1.808,00 verso e . Parte_2 Parte_1
I ricorrenti, in seguito alla definizione transattiva della predetta vertenza, hanno corrisposto al
Dugnano (MI), la somma complessiva di € 13.641,31, di Controparte_4
cui € 11.500,20 per spese condominiali arretrate derivanti dall'insoluto della signora Controparte_1
ed € 2.141,11 per spese legali.
Si osserva che la suprema Corte, in merito alla ripartizione delle spese condominiali straordinarie ha statuito quanto segue: “In tema di riparto delle spese condominiali per l'esecuzione di lavori consistenti in straordinaria manutenzione, laddove, successivamente alla delibera assembleare che abbia disposto pagina 3 di 5 l'esecuzione di tali interventi, sia venduta un'unità immobiliare sita nel condominio, i costi di detti lavori gravano, secondo un criterio rilevante anche nei rapporti interni tra compratore e venditore, su chi era proprietario dell'immobile compravenduto al momento dell'approvazione di detta delibera, la quale ha valore costitutivo della relativa obbligazione, anche se poi le opere siano state, in tutto o in parte, realizzate in epoca successiva all'atto traslativo, con conseguente diritto dell'acquirente a rivalersi nei confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarietà passiva ex art. 63 disp. att. c.c.” (Cass. 2021, n. 11199).
Stante quanto sopra, deve ritenersi accertato il diritto degli attori ad ottenere la ripetizione, dalla convenuta, dell'importo pagato al condominio, pari ad € 11.500,20, per spese condominiali arretrate,
oltre agli interessi legali.
Si osserva che non può essere disposta la rivalutazione monetaria del predetto importo in quanto gli attori non hanno provato di aver subito un maggior danno rispetto a quello rappresentato dal pagamento degli interessi.
La Suprema Corte ha stabilito, al riguardo, che il creditore di un'obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di dimostrare il
"maggior danno", ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c.” (Cass. 2020, n. 14158).
Si rileva, da ultimo, che non può essere accolta la domanda di risarcimento avanzata dagli attori,
concernente il pagamento delle spese legali relative al giudizio instaurato dal Condominio con ricorso del 21 settembre 2021.
Si rileva, infatti, che i convenuti avrebbero potuto pagare spontaneamente il debito relativo alle spese condominiali arretrate, senza costringere il Condominio ad intentare una causa nei loro confronti.
Si osserva, al riguardo, che la consapevolezza degli attori di essere personalmente obbligati, nei confronti del , al pagamento delle spese arretrate, relative ai lavori straordinari di CP_2
rifacimento della facciata, emerge, in modo esplicito, dalla clausola inserita alla pagina n. 2 dell'atto di acquisto del 22.10.2019; mediante tale pattuizione, infatti, gli attori si sono assunti, in proprio,
pagina 4 di 5 l'obbligo di corrispondere, al Condominio, le predette somme, esonerando, nei rapporti interni, il IG.
dal predetto adempimento. Controparte_3
Le spese del presente giudizio – secondo il criterio della soccombenza - sono liquidate, a carico della convenuta, nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- condanna la IG.ra al pagamento, nei confronti dei IG.ri Controparte_1 Parte_2
e , dell'importo di € 11.500,20, oltre interessi legali dal 30.06.2023 al saldo Parte_1
effettivo;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 6.950,00 (di cui € 350,00 per esborsi, € 6.600,00 per compensi), oltre al rimborso forfetario per spese generali, CPA e IVA.
Monza, 14 marzo 2025
Il Giudice
Dott. ssa Luisa Berti
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