Articolo 1 della Legge 11 maggio 1976, n. 380
Articolo 2
Versione
22 giugno 1976
Art. 1.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1976 e' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 50 milioni a favore dell'associazione "Don Giuseppe De Luca", con sede in Roma, riconosciuta come ente avente personalita' giuridica con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1966, n. 127 .
Il contributo e' destinato, mediante l'associazione "Don Giuseppe De Luca", alla pubblicazione di opere di alta ricerca storica, filologica e patristica, al mantenimento di corsi di archivistica e di discipline storico-socio-religiose e letterarie e all'assegnazione di borse di ricerca per giovani laureati nelle predette discipline.
L'associazione e' sottoposta alla vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali, ed e' tenuta a riferire annualmente al Ministero vigilante sull'attivita' svolta, ad esso comunicando a tal fine altresi' il relativo rendiconto finanziario.
Entrata in vigore il 22 giugno 1976