Articolo 263 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 262Articolo 264
Versione
1 gennaio 1993
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Versione
19 dicembre 1996
Art. 263. (( (Art. 100 Cod. Str.)
(Proventi della maggiorazione del costo di produzione delle
targhe e dei contrassegni per ciclomotore)
1. I proventi delle maggiorazioni di cui all'articolo 101, comma 1, del codice, destinati alla Direzione generale della M.C.T.C. per le finalita' di cui all'articolo 208, comma 2, del codice, vengono utilizzati:
a) nella misura non inferiore al 95% per studi di carattere tecnico, per pubblicazioni tecniche, per corsi di aggiornamento professionale, per ricerche sperimentali, ivi comprese le ricerche sui singoli dispositivi e componenti del veicolo, anche nei riflessi verso l'ambiente nonche' in relazione al conducente ed alle persone trasportate, e per l'acquisto delle relative apparecchiature ed informatizzazione delle procedure relative alle ricerche stesse;
b) in misura non eccedente il 5% per compensi al personale effettivamente addetto alle ricerche suddette, anche in relazione alla eventuale articolazione in turni delle relative sperimentazioni.))
Entrata in vigore il 19 dicembre 1996