Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 13/03/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1027/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1027/2024, introdotta da:
(c.f. ) nato in [...] il Parte_1 C.F._1
05/04/1985 Con il patrocinio dell'Avv. BUSCAGLIA ELENA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nata in [...] il CP_1 C.F._2
26/10/1986 Con il patrocinio dell'Avv. BUSCAGLIA ELENA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“di non volersi riconciliare di rinunciare all'appello dell'emananda sentenza e di confermare le condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 08.04.2024 in punto divorzio, e quindi chiedono a codesto Ill.mo Tribunale di:
Pag. 1
04.09.2010 a Gozzano (NO); matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Gozzano al n.11 Serie A, P 2;
• ordinare al Comune di Gozzano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
e di voler OMOLOGARE le seguenti condizioni: Per_ 1) Le figlie minori e sono affidate in via condivisa a entrambi i genitori con collocazione alternata presso Per_1
i genitori secondo lo schema di cui al seguente punto 3) e residenza anagrafica in Borgomanero, Via Torrione 8 presso la madre;
l'esercizio della responsabilità genitoriale sarà separato sulle decisioni di ordinaria amministrazione e congiunto, previo accordo, sulle decisioni principali e concernenti le questioni di maggiore interesse e rilevanza per le minori come la residenza abituale, l'indirizzo scolastico, le scelte relative all'istruzione ed educazione, le decisioni in materia di salute;
2) la casa coniugale sita in Via Torrione 8, Borgomanero, di proprietà della sig.ra madre Parte_2 del sig. , ed allo stesso concessa in comodato gratuito, sarà assegnata alla signora Parte_1 CP_1 finché l nno insieme a lei;
3) Salvo diverso accordo tra i genitori, le figlie si alterneranno tra l'abitazione dell'uno e quella dell'altra secondo il seguente programma, come già previsto per il periodo della separazione:
DOM Parte_3
Settimana Madre Padre dalle Padre Padre sino Madre Madre Madre 1 18:30
a 9:30 (la madre provvederà al recupero a scuola)
Settimana Madre Padre dalle Padre Padre sino Padre Padre Padre 2 18:30
a 9:30 (la madre provvederà al recupero a scuola
3a) le figlie trascorreranno i ponti scolastici con il genitore a cui compete il fine settimana di riferimento;
i genitori avranno cura di evitare che soltanto uno di loro abbia a poterne fruire, in tal caso si accorderanno per l'alternanza; 3b) il giorno della festa del papà e quello della festa della mamma sarà trascorso dalle minori rispettivamente con il papà e con la mamma;
3c) ciascun genitore trascorrerà con le figlie la metà delle vacanze scolastiche natalizie con alternanza annuale fra i genitori del primo periodo (dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30 dicembre) e del secondo periodo (dal 31 dicembre all'ultimo giorno di vacanza scolastica) di ciascun anno;
è sempre salvo migliore accordo fra i genitori;
3d) le figlie trascorreranno le vacanze scolastiche pasquali alternandosi fra i genitori quanto al primo periodo dalla fine delle lezioni al giorno di Pasqua ore 21 e quanto al secondo periodo dalle 21 del giorno di Pasqua alla ripresa delle lezioni;
3e) entrambi i genitori durante le vacanze scolastiche estive potranno trascorrere tre settimane di vacanza con le figlie -di cui due settimane consecutive- da definirsi fra i genitori nel rispetto delle esigenze/richieste di ciascun genitore entro il 30 aprile di ogni anno;
4) il sig. si farà carico delle spese condominiali e delle utenze domestiche della casa coniugale abitata da Pt_1 moglie e figlie, sino ad un massimo di € 10.000,00 l'anno;
Pag. 2 5) ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto delle figlie quando le avrà con se in considerazione del tempo paritario del collocamento presso l'uno e l'altra, e della equivalenza dei redditi;
il sig. verserà Pt_1 comunque alla signora ad integrazione di quanto sopra, un contributo per le spese relative alle CP_1 minori di € 2.000,00 (duemila) l'anno da versarsi su conto cointestato;
6) saranno a carico di ciascun genitore per la quota del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie od utili alle minori di cui al Protocollo di Torino del 15 marzo 2016 come già specificato nelle condizioni di separazione e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: ove non coperte dall'assicurazione o per la parte della franchigia a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal ServizioSanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: ove non coperte dall'assicurazione o per la parte della franchigia a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli 7) le parti riconoscono di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a che pretendere l'una dall'altro”.
Per il PM
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
hanno contratto matrimonio concordatario in data Parte_1 CP_1
04.09.2010 in Gozzano n. 11 parte II, serie A, anno 2010. Per_ Dall'unione matrimoniale sono nate (il 5.5.2014) e (il 16.10.2018) minorenni. Per_1
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi.
Pag. 3 Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. La separazione dei coniugi, invero, è stata dichiarata con la sentenza di separazione consensuale n. 57/2024 emessa dal Tribunale di Novara nell'ambito del procedimento in epigrafe indicato, passata in giudicato. Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Gozzano in data 04.09.2010 da e con atto trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 CP_1 del predetto comune al n. 11, parte II, serie A, anno 2010;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
7.3.2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. Niccolò Bencini
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