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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/12/2025, n. 2719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2719 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
12545 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa ST RE Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 12545 2025 VG promossa
DA
, nata il [...] a [...], residente a [...]sul Mincio Parte_1
(VR) alla Via San Daniele Comboni n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. MONTE ISABELLA
ANNALISA
e
, nato il [...] a [...], residente a [...]sul Mincio Parte_2
(VR), Via San Pietro n. 2, rappresentato e difeso dall'avv. RUSSO ANTONELLA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Conclusioni comuni delle parti così come precisate all'udienza del 25/11/25: accogliere la presente istanza di revisione delle condizioni di divorzio, alle seguenti condizioni:
La minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, tuttavia, questa avrà domicilio Per_1 prevalente presso la nonna ER che ha rilasciato apposita dichiarazione di disponibilità in tal senso;
Entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento della minore con la somma di euro 125,00 mensile ciascuno da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese attraverso bonifico bancario diretto alla nonna ER;
- La suddetta somma viene ritenuta equa e sufficiente come contributo per il mantenimento da parte della nonna ER, la quale dispone di redditi propri, ed in tal senso rilascia apposita dichiarazione;
- Le spese straordinarie (come riconosciute dal protocollo del Tribunale di Verona sono al 50% a carico di entrambi i genitori come per Legge);
- Per esigenze organizzative dei genitori, questi concordano che la minore viene affidata con cadenza settimanale ad ognuno dei genitori. Nella settimana di competenza il genitore è libero di organizzarsi per vedere la figlia affrontando eventuali spese di viaggio o meno;
- Nel periodo estivo la minore trascorrerà dalla fine dell'anno scolastico e per tutto il mese di giugno con la madre e il restante periodo dalla nonna ER e/o col padre, fermo restando la possibilità per la madre di vedere la figlia in ogni momento secondo la sua disponibilità e previo accordo;
- La minore trascorrerà due week end al mese con i nonni materni con la seguente organizzazione: la nonna ER accompagnerà fino a metà strada la minore che sarà poi prelevata dai nonni materni, i quali poi la domenica sera e/o il lunedì mattina la riaccompagneranno a scuola e/o alla fermata del bus (nel periodo scolastico) ovvero nel medesimo punto di incontro ove è stata prelevata, salvo diverso accordo tra i nonni”;
- La minore trascorrerà ad anni alterni le festività di natale e Santo Stefano con il padre e di inizio anno con la madre, mentre per quanto riguarda le festività pasquali (considerato che si tratta di una sola settimana) ad anni alterni tra il padre e la madre, evidenziandosi fin da ora che eventuali costi di viaggio saranno corrisposti interamente dal genitore interessato;
- Si rappresenta che nel caso in cui la nonna ER dovesse ritenere insufficiente il contributo al mantenimento , come stabilito dai genitori e dalla stessa accettato, la minore tornerà a vivere Per_1 con i genitori, non potendo questi aumentare il contributo al mantenimento per precedenti impegni finanziari e considerato che devono essere conteggiati degli esborsi per continue spese di viaggio per recarsi a trovare la minore.
- Le spese del presente giudizio vengono interamente compensate tra le parti
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 01/10/2025, e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto, a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Verona
n. 286/2021 dell'11/2/21, così come già modificata con sentenza del Tribunale di Verona n. 66/25 del 16/1/25, di disporre il collocamento prevalente della figlia (29/9/2010) presso il Persona_2 domicilio della nonna ER (che ha depositato a tal fine il proprio consenso), per permettere alla minore di frequentare l'Istituto Tecnico Aeronautico, con sede a Ragusa.
Le parti hanno regolato tutti gli aspetti relativi al mantenimento e diritto di visita, nonché altre questioni cui si rimanda alle conclusioni già delineate nell'epigrafe-
Le parti all'udienza del 25/11/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate, con le modifiche recepite nelle conclusioni sopra riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di modifica delle condizioni di divorzio, hanno allegato tutti gli elementi utili all'accoglimento della domanda, tenuto conto che secondo il costante orientamento della giurisprudenza i “giustificati motivi” la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di divorzio, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, a modifica delle condizioni di divorzio sancite con la sentenza di questo Tribunale n. n. 286/2021 dell'11/2/21, così come già modificata con sentenza del Tribunale di Verona n. 66/25 del 16/1/25, così decide:
Colloca la minore presso la residenza della nonna ER disponendo che i genitori versino euro 125 ciascuno a quest'ultima, così come meglio precisato nelle conclusioni;
Prende atto del resto delle condizioni;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 25/11/25. La Giudice relatrice
ST RE
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa ST RE Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 12545 2025 VG promossa
DA
, nata il [...] a [...], residente a [...]sul Mincio Parte_1
(VR) alla Via San Daniele Comboni n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. MONTE ISABELLA
ANNALISA
e
, nato il [...] a [...], residente a [...]sul Mincio Parte_2
(VR), Via San Pietro n. 2, rappresentato e difeso dall'avv. RUSSO ANTONELLA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Conclusioni comuni delle parti così come precisate all'udienza del 25/11/25: accogliere la presente istanza di revisione delle condizioni di divorzio, alle seguenti condizioni:
La minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, tuttavia, questa avrà domicilio Per_1 prevalente presso la nonna ER che ha rilasciato apposita dichiarazione di disponibilità in tal senso;
Entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento della minore con la somma di euro 125,00 mensile ciascuno da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese attraverso bonifico bancario diretto alla nonna ER;
- La suddetta somma viene ritenuta equa e sufficiente come contributo per il mantenimento da parte della nonna ER, la quale dispone di redditi propri, ed in tal senso rilascia apposita dichiarazione;
- Le spese straordinarie (come riconosciute dal protocollo del Tribunale di Verona sono al 50% a carico di entrambi i genitori come per Legge);
- Per esigenze organizzative dei genitori, questi concordano che la minore viene affidata con cadenza settimanale ad ognuno dei genitori. Nella settimana di competenza il genitore è libero di organizzarsi per vedere la figlia affrontando eventuali spese di viaggio o meno;
- Nel periodo estivo la minore trascorrerà dalla fine dell'anno scolastico e per tutto il mese di giugno con la madre e il restante periodo dalla nonna ER e/o col padre, fermo restando la possibilità per la madre di vedere la figlia in ogni momento secondo la sua disponibilità e previo accordo;
- La minore trascorrerà due week end al mese con i nonni materni con la seguente organizzazione: la nonna ER accompagnerà fino a metà strada la minore che sarà poi prelevata dai nonni materni, i quali poi la domenica sera e/o il lunedì mattina la riaccompagneranno a scuola e/o alla fermata del bus (nel periodo scolastico) ovvero nel medesimo punto di incontro ove è stata prelevata, salvo diverso accordo tra i nonni”;
- La minore trascorrerà ad anni alterni le festività di natale e Santo Stefano con il padre e di inizio anno con la madre, mentre per quanto riguarda le festività pasquali (considerato che si tratta di una sola settimana) ad anni alterni tra il padre e la madre, evidenziandosi fin da ora che eventuali costi di viaggio saranno corrisposti interamente dal genitore interessato;
- Si rappresenta che nel caso in cui la nonna ER dovesse ritenere insufficiente il contributo al mantenimento , come stabilito dai genitori e dalla stessa accettato, la minore tornerà a vivere Per_1 con i genitori, non potendo questi aumentare il contributo al mantenimento per precedenti impegni finanziari e considerato che devono essere conteggiati degli esborsi per continue spese di viaggio per recarsi a trovare la minore.
- Le spese del presente giudizio vengono interamente compensate tra le parti
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 01/10/2025, e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto, a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Verona
n. 286/2021 dell'11/2/21, così come già modificata con sentenza del Tribunale di Verona n. 66/25 del 16/1/25, di disporre il collocamento prevalente della figlia (29/9/2010) presso il Persona_2 domicilio della nonna ER (che ha depositato a tal fine il proprio consenso), per permettere alla minore di frequentare l'Istituto Tecnico Aeronautico, con sede a Ragusa.
Le parti hanno regolato tutti gli aspetti relativi al mantenimento e diritto di visita, nonché altre questioni cui si rimanda alle conclusioni già delineate nell'epigrafe-
Le parti all'udienza del 25/11/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate, con le modifiche recepite nelle conclusioni sopra riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di modifica delle condizioni di divorzio, hanno allegato tutti gli elementi utili all'accoglimento della domanda, tenuto conto che secondo il costante orientamento della giurisprudenza i “giustificati motivi” la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di divorzio, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, a modifica delle condizioni di divorzio sancite con la sentenza di questo Tribunale n. n. 286/2021 dell'11/2/21, così come già modificata con sentenza del Tribunale di Verona n. 66/25 del 16/1/25, così decide:
Colloca la minore presso la residenza della nonna ER disponendo che i genitori versino euro 125 ciascuno a quest'ultima, così come meglio precisato nelle conclusioni;
Prende atto del resto delle condizioni;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 25/11/25. La Giudice relatrice
ST RE
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra