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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/11/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 861/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. LU SI Presidente
Dr. LO UC Consigliere relatore
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 24 novembre 2022, da
(C.F.: , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: , (C.F.: , C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F.: ), (C.F.: Parte_4 C.F._4 Parte_5
) (C.F.: ) C.F._5 Parte_6 C.F._6
(C.F.: ) (C.F.: Parte_7 C.F._7 Parte_8
) (C.F.: ) C.F._8 Parte_9 C.F._9 [...]
(C.F.: ) (C.F.: Parte_10 C.F._10 Parte_11
) (C.F.: C.F._11 Parte_12 C.F._12 Pt_13
(C.F.: ) (C.F.:
[...] C.F._13 Parte_14
, (C.F.: ), C.F._14 Parte_15 C.F._15
(C.F.: ), (C.F.: Parte_16 C.F._16 Parte_17
), (C.F.: , C.F._17 Parte_18 C.F._18 [...]
(C.F.: ), Parte_19 C.F._19 Parte_20
(C.F.: ), (C.F.: ), C.F._20 Parte_21 C.F._21
(C.F.: ), rappresentati e difesi giusta Parte_22 C.F._22 procura allegata telematicamente al ricorso 414 c.p.c. dall'avv. Beniamino Nordio
(pec: , Email_1 appellante contro
(c.f. ), n persona del Procuratore Generale ing. CP_1 P.IVA_1
giusta procura notarile rep. 40617 Notaio rappresentata CP_2 Persona_1
e difesa per mandato unito alla memoria di costituzione in primo grado dall'avv.
IO ON (pec: , Email_2 appellata nonché
(c.f. ), in persona del procuratore avv. Camilla CP_3 P.IVA_2
Temperini, rappresentata e difesa per mandato unito alla memoria di costituzione in primo grado dall'avv. IO ON (pec: , Email_2 appellata
Oggetto: sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Venezia n. 111/2022 d.d.
04.10.2022, notificata in data 25.10.2022.-
In punto: sospensione per inottemperanza obbligo green pass;
pagamento delle giornate non lavorate.-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la gravata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia rigettava il ricorso presentato da un gruppo di dipendenti di e con il CP_1 CP_3 quale veniva contestata la legittimità dell'obbligo di possesso del Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro, introdotto dall'art.
9-septies del d.l. n. 52/2021 e, previa dichiarazione di incostituzionalità e/o disapplicazione della norma, domandata la reintegra nel posto di lavoro nonché il pagamento delle retribuzioni e contributi per i giorni di assenza dovuti alla mancanza del Green Pass.
Le spese di lite venivano compensate per un terzo stante “L'esistenza di precedenti giurisprudenziali, sebbene in misura limitata, di segno contrario giustifica la parziale compensazione delle spese di lite”, mentre i restanti due terzi seguivano la soccombenza (liquidate in € 2.500,00 oltre accessori di legge).
Il giudice lagunare in parte motiva così argomentava:
a) la questione di legittimità costituzionale - sia in riferimento all'obbligo vaccinale che al Green Pass - è manifestamente infondata;
b) la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione - in quanto misura temporanea e proporzionata, volta alla tutela della salute pubblica – è legittima;
c) va escluso il diritto alla retribuzione durante la sospensione, in quanto l'assenza dal lavoro per mancanza di Green Pass è considerata ingiustificata dalla normativa vigente, che esclude il diritto alla retribuzione per tali giornate.
2. Impugnano la sentenza i lavoratori formulando cinque (5) motivi di gravame.
2.1. Con il primo motivo eccepiscono l'incostituzionalità della normativa relativa all'obbligo vaccinale e al Green Pass.
Sostengono, in particolare, che l'obbligo di possesso del Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro costituisca una forma surrettizia di obbligo vaccinale, in violazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 32, 35, 36 e 77 della Costituzione e del Regolamento UE
953/2021.
Richiamano dichiarazioni pubbliche (es. audizione Pfizer al Parlamento Europeo) secondo cui il vaccino non sarebbe stato testato per prevenire il contagio, rendendo quindi illegittimo l'obbligo.
ONstano la legittimità della normativa emergenziale (art.
9-septies D.L. 52/2021) per difetto di proporzionalità e razionalità.
2.2. Con il secondo motivo censurano la sentenza per omessa motivazione sulla questione della legittimità del Green Pass come condizione per l'accesso al lavoro, distinta dall'obbligo vaccinale.
Lamentano, in particolare, che non è stato effettuato un bilanciamento tra diritto alla salute e diritto al lavoro, soprattutto in contesti non sanitari.
Sottolineano l'irragionevolezza della misura, anche alla luce della gestione pratica
(es. Green Pass valido solo all'ingresso ma non durante tutta la prestazione).
2.3. Con il terzo motivo si dolgono della nullità della sentenza per motivazione apparente o apodittica.
Ne rimarcano, in particolare, il carattere generico, tautologico e l'assenza di un effettivo esame delle questioni sollevate.
Richiamano giurisprudenza di legittimità (Cass. 22693/2016, Cass. 684/2014) sulla necessità di una motivazione effettiva e non solo formale.
2.4. Con il quarto motivo enunciano l'omessa pronuncia ex art. 122 c.p.c. in ordine alla cessazione della materia del contendere sulla domanda di reintegra, a seguito della sopravvenuta abrogazione dell'obbligo di CP_4
la mancata pronuncia su tale punto, che avrebbe dovuto portare almeno
[...]
a una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
2.5. Con il quinto motivo, svolto in via subordinata, domandano la riforma della sentenza anche solo in punto spese, evidenziando la novità e delicatezza della questione.
Sottolineano che la condanna alle spese ha un effetto dissuasivo per i lavoratori che intendano far valere i propri diritti.
3. Radicatosi il contradditorio le appellate eccepiscono l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 436 bis, 348 bis e 348 ter c.p.c..
Evidenziano che il gravame deve essere dichiarato inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. in quanto non ha una ragionevole possibilità di essere accolto.
Nel merito difendono la sentenza.
In relazione, in particolare, al quarto motivo di gravame deducono che “la mancata dichiarazione della cessazione della materia del contendere rispetto alla domanda di reintegra nel luogo del lavoro per ius supervenies non configura affatto una violazione tra il chiesto ed il pronunciato e, comunque, attesa la mancata indicazione nella censura avversaria dell'interesse asseritamente violato da tale asserita omessa pronuncia, si eccepisce la carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. rispetto a tale motivo di appello”.
4. Dopo un paio di rinvii per riequilibrio del ruolo di udienza, la causa è stata trattata all'udienza del 26 giugno 2025 e tentata invano la conciliazione discussa e decisa all'udienza del 23 ottobre 2025 come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente, il Collegio reputa infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
5.1. Invero le norme di cui all'art. 342 e 434 c.p.c., come statuito dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con sentenza n. 27199/2017, non devono essere interpretate in senso formalistico ma nel senso che è necessario che siano comprensibili i punti della decisione in contestazione.
Parte appellante nel proprio atto ha contestato gli elementi valorizzati dal giudice di primo grado ai fini dell'accoglimento del ricorso;
argomenti compresi dalla controparte che si è difesa sulle censure dimostrando di essere stata posta nella condizione di conoscere i punti in contestazione.
5.2. Priva di pregio è altresì l'eccezione di inammissibilità formulata dalla parte appellata ex art. 348bis c.p.c., in difetto dei presupposti per dichiarare l'appello, prima facie, privo della ragionevole probabilità di essere accolto, implicando la disamina delle diverse valutazioni in diritto svolte dalle parti.
6. L'appello è infondato per quanto di ragione più sotto precisato.
6.1. I primi tre (3) motivi da trattare congiuntamente perché tutti relativi all'incostituzionalità dell'art. 4 del d.l. n. 44/2021 ed alla violazione dei principi
Eurounitari nella parte in cui impone il possesso del c.d. Green Pass per svolgere attività lavorativa sono infondati.
La normativa in esame è stata esaminata in dettaglio dalla Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 26961/2025 alle cui motivazioni si rinvia) ed è stata più volte vagliata dal Giudice delle leggi (cfr. Corte Cost. nn. 14, 15, 16, 156, 171, 185 e 186 del 2023 nonché n. 188/2024).
Nell'escludere i dedotti profili di illegittimità dell'imposizione dell'obbligo vaccinale e delle conseguenze sul rapporto di lavoro derivate dal mancato adempimento dell'obbligo medesimo, ha evidenziato che la legislazione emergenziale ha realizzato un contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute.
Le questioni di costituzionalità o contrarietà all'ordinamento dell'U.E. di detta disciplina normativa, dedotte dall'appellante, devono ritenersi manifestamente infondate (cfr. da ultimo Cass. n. 9243/2025).
6.2. Il quarto motivo relativo all'omessa pronuncia in ordine alla cessazione della materia del contendere a seguito della riammissione in servizio ex lege è inammissibile laddove gli appellanti omettono di indicare quale utilità possa conseguire dalla pronuncia sul punto di riforma dell'impugnata sentenza.
6.3. Infine, va rigettato anche il quinto motivo relativo alla statuizione sulle spese.
L'apprezzamento circa la novità ed il mutamento della giurisprudenza implica che la radicale rivisitazione di un precedente stato della giurisprudenza sia sopravvenuto.
In realtà il giudice di primo grado ha ampiamento citato la giurisprudenza costituzionale alla cui stregua ha adeguata la propria decisione, di talché la parte che ha discusso la causa ho operato nella consapevolezza del formarsi di un quadro interpretativo del tutto sfavorevole.
Che poi esistesse un contrasto giurisprudenziale nella giurisprudenza di merito di per sé non costituisce ragione decisiva per giustificare una compensazione totale (e non solo parziale come è avvenuto nel caso a quo) delle spese di causa.
7. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano, secondo il valore di causa dichiarato (indeterminabile), nel medio, in base ai parametri di cui al d.m.
n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 2023.
8. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio liquidate in € 6.946,00 in favore di ciascuna delle appellate, oltre a rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Venezia, 23.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
UC LO SI LU