TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 8197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8197 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. 21645/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE Il Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Anna Maria Pezzullo, in funzione di Giudice monocratico, all'esito della discussione mediante il deposito delle note redatte ex art 127 ter cpc, come introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, come modificato dal D.lgs. 164/24 preso atto delle conclusioni rassegnate dalla parti, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21645/2023, ivi riunito il procedimento n. 7022/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto l'accertamento del diritto al subentro nell'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica e vertente
TRA
, (C.F. ), rapp.ta e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'avv. Carolina Cerreto ed elettivamente domiciliata preso il suo studio sito in Napoli, alla via F. Caracciolo n. 17
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 dom.to per la carica in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio n.1, al Palazzo S. Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv. Ilaria Femiano, giusta procura generale alle liti per atto pubblico del Notaio , Repertorio n. Persona_1
22594, Raccolta n. 10527
OPPOSTO
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
MOTIVI DI FATTOE DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la presente opposizione, rg 21645/23, la impugnava l'ordinanza Parte_1
n. 24 del 24/07/2023, con la quale, il disponeva lo Controparte_1 sgombero coatto amministrativo dell'alloggio ERP, sito in Napoli – quartiere Soccavo – alla via Romolo e Remo n. 86, piano 2°, int. 548 – B.U.
, assumendo l'occupazione sine titulo da parte della stessa. P.IVA_2
L'opponente esponeva in fatto che: “L'immobile in oggetto era assegnato dapprima al IG. padre della opponente, ed alla sua morte Persona_2 avvenuta il 17.06.1989 (certificato di morte di ) subentrava Persona_2 nel rapporto la moglie , madre della IG.ra , in Persona_3 Parte_1 data 10.06.1996 (decreto di voltura assegnazione alloggio). La IG.ra Parte_1 ha sempre fatto parte del nucleo familiare dell'assegnatario
[...] dell'immobile, sia alla morte del IG. sia alla morte della Persona_2 IG.ra (- stato di famiglia integrale). Alla morte della IG.ra Persona_3
nel 1998 (– estratto di nascita ), la figlia Persona_3 Persona_3
subentrava nel rapporto locativo in questione. Dopo
Parte_1 praticamente 25 anni dal subentro della IG.ra nella locazione
Parte_1 dell'immobile, solo in data 22.02.2023, il ha notificato alla Controparte_1 IG.ra la diffida finalizzata al recupero dell'alloggio oggetto di
Parte_1 giudizio affermando che la stessa risultava occupante senza titolo (atto di diffida PG/2023/123027). In data 9.03.2023, a mezzo PEC, l'avv. Giuseppe Carotenuto, in nome e per conto della IG.ra contestava la
Parte_1 diffida notificata dal (– missiva del 9.03.2023). In Controparte_1 Parte_1 particolare, il procuratore rappresentava che l'odierna ricorrente ha sempre domiciliato e risieduto nell'alloggio di via Romolo e Remo, e chiedeva al di revocare la diffida esortandolo a riesaminare la Controparte_1 posizione della IG.ra poiché legittima occupante dell'immobile sia in
Parte_1 qualità di figlia degli assegnatari, sia in qualità di residente storica. Tale missiva rimaneva priva di riscontro da parte dell'Ufficio.”. Di qui, poi, l'ente comunale adottava l'opposta ordinanza di sgombero.
In sintesi, i motivi di opposizione erano i seguenti: 1) assenza di motivazione del provvedimento opposto, non essendo stata allegata, tra l'altro, la delibera Dirigenziale n. 437 del 04/09/2014 con la quale sarebbe stato annullato il nulla osta al subentro della ricorrente;
2) infondatezza nel merito del provvedimento impugnato, laddove l'allontanamento dal predetto alloggio
- 2 - non sarebbe stato volontario ma conseguenza del provvedimento del Tribunale di Napoli – Ufficio di Sorveglianza, che in relazione ad una condanna della ricorrente ad anni 4 di reclusione, nel 2011 aveva disposto che la pena detentiva venisse eseguita presso il domicilio di . Persona_4
Veniva, altresì, impugnata dalla ricorrente, nel procedimento avente numero R.G. 7022/2024, la disposizione dirigenziale n. 437 del 4-9-2014 con cui il aveva disposto l'annullamento in autotutela del Controparte_1 provvedimento di nulla-osta al suo subentro nel rapporto locatizio costituito in favore della madre In sintesi, la ricorrente eccepiva che: 1) Persona_3 che la disposizione dirigenziale n. 437 del 4.9.2024 non le era stata mai notificata;
2) che la stessa era carente di motivazione e di istruttoria;
3) che, in ogni caso, tale disposizione, nel merito, era infondata.
Si costituiva il in entrambi i procedimenti incardinati che, Controparte_1 contestando l'avverso e dedotto dall'opponente, chiedeva il rigetto dei ricorsi in quanto infondati. In particolare, eccepiva che la Sig,ra , in Parte_1 spregio ai dettami della suddetta Legge regionale, aveva trasferito in data 16.04.2012 la propria residenza nel Comune di Pozzuoli, determinando il venir meno dei requisiti per il subentro nell'alloggio di proprietà comunale.
Riunito il procedimento n. R.G. 7022/2024 al presente giudizio, di più antica iscrizione a ruolo, sussistendo connessione soggettiva e parzialmente oggettiva (v. ord. del 24/02/2025), disattesa l'istanza di sospensiva dei provvedimenti impugnati, nonché, le richieste istruttorie avanzate dalla ricorrente, il Giudice rinviava le cause per la discussione dei ricorsi all'udienza del 22/09/2025.
Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che i ricorsi sono infondati e non meritano accoglimento.
In via preliminare, va affermato che è pacifica, anche tra le parti, la giurisdizione del Giudice Ordinario in subiecta materia. Mette conto rammentare sul punto che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che:
“In tema di edilizia residenziale pubblica, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell'Amministrazione comunale di rilascio di immobili ad uso abitativo occupati senza titolo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge (art. 30 della legge reg. Campania 2 luglio 1997, n. 18) e non come esercizio di un potere discrezionale dell'Amministrazione, la cui concreta applicazione
- 3 - richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse;
tale principio va affermato anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene.” (cfr. Cass Sez. U, Ordinanza n. 14956 del 07/07/2011). Ancora, “In tema di edilizia residenziale pubblica, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell'amministrazione comunale di rilascio di immobile occupato senza titolo e di assegnazione in locazione a terzi rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale della P.A., la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse e tanto anche qualora l'opponente deduca il possesso dei requisiti per l'assegnazione dell'alloggio al di fuori di un procedimento amministrativo di assegnazione, ovvero al solo fine di paralizzare la pretesa di rilascio.” (cfr Cass Sez. U - Ordinanza n. 24148 del 13/10/2017). Più di recente, ancora conformemente “In tema di edilizia residenziale pubblica, appartiene al giudice ordinario la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell'amministrazione di rilascio di immobile occupato senza titolo, deducendo, al fine di paralizzare l'intimazione di rilascio, di avere diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge, e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse. (cfr Cass Sez. U - Ordinanza n. 621 del 15/01/2021 e anche Cass Sez. U - Ordinanza n. 15013 del 28/05/2021).
Più in generale, secondo consolidata e condivisa giurisprudenza, “La materia dell'e.r.p. è compresa in quella dei servizi pubblici disciplinati dall'art. 33 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, nel testo sostituito dall'art. 7 l. 21 luglio 2000 n. 205 e risultante dalla sentenza della Corte 2 costituzionale del 6 luglio 2004 n. 204 e in tale materia il procedimento di assegnazione degli alloggi si articola in due fasi: a) quella attinente alla prenotazione e assegnazione dell'alloggio ed alla posizione e qualità del richiedente che è caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ai quali corrispondono posizioni di interesse legittimo dei richiedenti;
b) quella relativa alla disciplina del rapporto così instaurato nella quale la p.a. non è
- 4 - titolare di poteri di supremazia e la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo con la conseguenza che le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase sono attribuite alla giurisdizione del g.a., mentre quelle in cui si discute di cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto locativo, poiché sottratte al discrezionale apprezzamento della p.a. vanno ricondotte alla giurisdizione del g.o. Pertanto, deve ritenersi che, nel caso in cui il ricorrente contesti la legittimità del provvedimento di diffida al rilascio dell'immobile di e.r.p., a seguito di decreto di decadenza emesso nei confronti del precedente assegnatario e di rigetto dell'istanza volta ad ottenere il subentro nell'assegnazione e la voltura del contratto di locazione, la cognizione della controversia spetta al g.o.” (cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 23.11.2012, n. 20727).
Tanto premesso, venendo all'esame dei motivi di ricorso di cui al procedimento n.r.g. 21645/2023, si deve, innanzitutto, prendere in considerazione il motivo sub 1), di cui, invero, ne va predicata l'infondatezza.
Ora, come già osservato, in punto di riparto della giurisdizione, l'ordine di sgombero è atto dovuto, cioè, imposto dalla legge, e quindi vincolato dell'amministrazione, per cui l'obbligo di motivazione richiamato dalla ricorrente non pare pertinente. Il provvedimento vincolato scaturisce, infatti, dalla ricorrenza di presupposti valutati a monte dalla legge, motivo per cui, la pubblica amministrazione deve solo accertare la ricorrenza degli stessi, senza che ricorra alcuno spazio di discrezionalità. Ad ogni modo, tenuto conto dell'art 21 octies co 2 L 241/90, è da escludere che un provvedimento vincolato, come quello di specie, possa essere annullato per difetto di motivazione, laddove risulti palese che il suo contenuto è quello stabilito dalla legge. A tale riguardo, la ricorrente nulla ha dedotto o allegato, limitandosi, invero, genericamente a sostenere un difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
Si può aggiungere, in relazione al motivo qui d'interesse, che la stessa giurisprudenza amministrativa ha affermato che in presenza di un'attività vincolata della P.A. è sufficiente che il provvedimento indichi con precisione i presupposti di fatto e di diritto la cui presenza o la cui mancanza ne ha reso necessaria l'adozione, senza che occorrano le ulteriori e più ampie garanzie rivolte a confutare analiticamente le deduzioni svolte dalle parti interessate (cfr. TAR, Toscana-Firenze, sez. III, sentenza 07/05/2009 n° 784).
- 5 - Quanto alla circostanza che l'impugnato provvedimento non alleghi la delibera Dirigenziale n. 437 del 04/09/2014 con la quale sarebbe stato annullato il nulla osta al subentro della ricorrente, è censura parimenti infondata, laddove è noto che l'art 3 co 3 della L 241/90 non impone all'Amministrazione l'obbligo di allegazione dell'atto da cui risulti per relationem ma semplicemente la sua disponibilità. In tal senso, come chiarito in via di obiter dictum dal ConIGlio di Stato, “il concetto di disponibilità, di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, comporta, non che l'atto amministrativo menzionato per relationem debba essere unito imprescindibilmente al documento o che il suo contenuto debba essere riportato testualmente nel corpo motivazionale, bensì che esso sia reso disponibile per l'interessato a norma di legge, vale a dire che possa essere acquisito utilizzando il procedimento di accesso ai documenti amministrativi.” (cfr. Cons. di St. sent. 20 marzo 2015, n. 1537)
Infine, la lamentata violazione del principio del contradittorio sollevata dalla è irrilevante poiché è pacifico che l'esercizio dei poteri di autotutela Parte_1 possessoria ha natura vincolata, pertanto l'apporto partecipativo del privato è in linea di principio irrilevante, quantomeno in assenza di obiettiva incertezza e/o contestazioni sul piano fattuale dei presupposti legittimanti del medesimo potere.
Quanto al secondo motivo di ricorso, esso è infondato.
Orbene, giova premettere che in materia di edilizia residenziale pubblica, in caso di decesso dell'assegnatario, il legislatore non configura la possibilità di subentrare nell'assegnazione dell'alloggio e.r.p. come un automatismo ancorato alla sola condizione soggettiva di appartenere al nucleo familiare originario o ampliato, ma demanda altresì all'Ente Gestore la verifica in ordine alla insussistenza in capo al subentrante e a tutti i componenti del nucleo familiare di condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.
Segnatamente, la precitata L.R. Campania n. 18 del 1997, cui va fatto riferimento (l'edilizia residenziale pubblica costituisce materia attribuita alla competenza legislativa regionale, già anteriormente alla riforma del Titolo V della Costituzione, attuata con L. Cost. n. 3 del 1999) regola all'art. 14 il subentro nella domanda e nell'assegnazione di un alloggio disponendo, al comma 1, che: "In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda o nella assegnazione i componenti il nucleo familiare come definito e secondo
- 6 - l'ordine indicato nell'art. 2 della presente legge". Il successivo comma 4 dispone, ancora, che: "Al momento della voltura del contratto, l'Ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti il nucleo familiare eventuali condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio", verificate le quali, il Sindaco dichiara la decadenza dell'assegnazione. L'art. 2 della L.R.C. n.18 del 1997 recita “requisiti per l'accesso all'Edilizia Residenziale pubblica” in particolare il comma 1 lettera b) “residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso […] e il comma 4 “i requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente al precedente comma 1 lettera c) d) e) ed f), da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di emanazione del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto.. ”.
Tali disposizioni confermano che, in ipotesi di decesso dell'assegnatario, il subentro nell'assegnazione discende direttamente dal dettato normativo in presenza di alcune condizioni, il cui accertamento non implica una valutazione discrezionale da parte della pubblica amministrazione, ma riguarda il merito della controversia (cfr. Cass. SU n. 757 del 2007).
La nozione di “nucleo familiare” rilevante in materia è poi evincibile dall'art.2 co.3 della medesima normativa che, ai predetti fini, pone riferimento alla “famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi” aggiungendo che
“fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali e gli affini fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.”
Orbene, se da un lato, la ricorrente stessa ha ammesso di essersi allontanata dall'immobile per cui è causa, dall'altro, ella ha eccepito che tale allontanamento non è stato volontario, ma dovuto in esecuzione del provvedimento del Tribunale di Napoli – Ufficio di Sorveglianza, che in relazione ad una condanna della ricorrente ad anni 4 di reclusione, nel 2011 aveva disposto che la pena detentiva venisse eseguita presso il domicilio di
. Persona_4
Nondimeno, la giustificazione addotta dall'opponente è priva di pregio.
- 7 - Va evidenziato, innanzitutto, che, come emerge dalla documentazione prodotta dalla stessa in particolar modo dal certificato di detenzione, Parte_1 la sanzione penale inflittale sarebbe terminata in data 15/10/2012; mentre, dal certificato di residenza storico, prodotto dal Comune e non contestato dall'opponente, si desume che, in data 16/07/2012, la stessa emigrava verso il Comune di Pozzuoli. Ancora dal citato documento si desume che l'opponente ha mutato, a partire dal 2012, diverse volte la residenza: nel periodo compreso tra il 10/09/2012 ed il 13/03/2013, ella risiedeva in via Romolo e Remo n°86 o. 2 int. 548 (ove si trova l'immobile per cui è causa); nel periodo compreso tra il 14/03/2013 ed il 19/05/2013, la stessa risedeva nella stessa via appena citata ma al numero civico 70 isol. 16 p. 1 int. 528; nel periodo compreso tra il 20/05/2013 e il 13/01/2021, la risiedeva in Vico Solitaria n. 30 int. 3; Parte_1 ancora nel periodo compreso tra il 14/01/2021 al 24/08/2021 risiedeva in Vico Solitaria n. 26 p. terra;
infine, dal 25/08/2021 di nuovo in via Romolo e Remo n°86 o. 2 int. 548.
Da quanto rilevato, emerge, da un lato, l'irrilevanza della circostanza collegata all'esecuzione della pena limitativa della libertà personale presso il domicilio del figlio, in quanto essa è cronologicamente precedente rispetto ai numerosi cambi di residenza, dall'altro, quindi, l'assenza del requisito oggettivo della permanenza della residenza nel comune di Napoli e nell'immobile de quo, con la conseguenza che, in virtù di quanto disposto dalla legge regionale, l'opponente non ha titolo per subentrare nel rapporto locatizio, risultando, quindi, immune da censure e legittimo sia il provvedimento di sgombero adottato e prim'ancora, il provvedimento di annullamento di nulla osta al subentro. Né si sarebbe potuto pervenire ad una conclusione diversa, sulla base dell'articolata prova testimoniale afferente a circostanza genericamente dedotte e comunque irrilevanti ai fini della decisione.
Per le medesime ragioni poc'anzi esposte, infondate sono anche le doglianze esposte nei riguardi della disposizione dirigenziale n. 437 del 4-9-2014, dovendosi aggiungere che l'omessa prova da parte del Controparte_1 della notifica di tale atto non ne inficia la validità in quanto, con il proposto ricorso, l'opponente ha dimostrato di aver avuto contezza del contenuto dell'atto in parola, tanto da criticarne gli aspetti di contenutistici, eccependo il difetto d'istruttoria e di motivazione, censure che, per quanto detto, risultano infondate.
Dalle superiori considerazioni discende il rigetto dei ricorsi.
- 8 - Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 come aggiornato dal D.M. 147/22, in considerazione del valore della controversia (indeterminabile nel momento in cui ha per oggetto l'accertamento di un diritto di per sé insuscettibile di stima economica (v. Cass. civ. sez. VI, 20/7/2020, n. 15434) quale è quello al subentro in un alloggio di edilizia residenziale pubblica), sia pure di bassa complessità, tenuto conto delle fasi svolte, della natura delle questioni trattate, applicandosi i compensi medi ridotti del 30%. Ricordando, per quanto concerne la liquidazione delle spese stesse, che “In caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione prevista dall'art.4, comma 2, dm n.55/2014 in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa (cfr, tra le tante, Cass. Civ., n. 1769/2022)”. Per cui essendo stati riuniti i presenti giudizi in data 24/2/2025, allorquando nel giudizio N.R.G. 21645/23 erano già state svolte la fasa di studio, introduttiva ed istruttoria/trattazione, mentre in quello N.R.G. 7022/2024 erano state svolte la fase di studio ed introduttiva e di trattazione, esse vanno liquidate separatamente per entrambi i giudizi, mentre dev'essere effettuata una liquidazione unitaria per la fase decisionale
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
b) Condanna la parte opponente al pagamento, in favore del CP_1
delle spese di lite che si liquidano complessivamente per i giudizi
[...] riuniti nella somma di € 8628,90 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli, il 22/09/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
- 9 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE Il Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Anna Maria Pezzullo, in funzione di Giudice monocratico, all'esito della discussione mediante il deposito delle note redatte ex art 127 ter cpc, come introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, come modificato dal D.lgs. 164/24 preso atto delle conclusioni rassegnate dalla parti, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21645/2023, ivi riunito il procedimento n. 7022/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto l'accertamento del diritto al subentro nell'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica e vertente
TRA
, (C.F. ), rapp.ta e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'avv. Carolina Cerreto ed elettivamente domiciliata preso il suo studio sito in Napoli, alla via F. Caracciolo n. 17
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 dom.to per la carica in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio n.1, al Palazzo S. Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv. Ilaria Femiano, giusta procura generale alle liti per atto pubblico del Notaio , Repertorio n. Persona_1
22594, Raccolta n. 10527
OPPOSTO
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
MOTIVI DI FATTOE DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la presente opposizione, rg 21645/23, la impugnava l'ordinanza Parte_1
n. 24 del 24/07/2023, con la quale, il disponeva lo Controparte_1 sgombero coatto amministrativo dell'alloggio ERP, sito in Napoli – quartiere Soccavo – alla via Romolo e Remo n. 86, piano 2°, int. 548 – B.U.
, assumendo l'occupazione sine titulo da parte della stessa. P.IVA_2
L'opponente esponeva in fatto che: “L'immobile in oggetto era assegnato dapprima al IG. padre della opponente, ed alla sua morte Persona_2 avvenuta il 17.06.1989 (certificato di morte di ) subentrava Persona_2 nel rapporto la moglie , madre della IG.ra , in Persona_3 Parte_1 data 10.06.1996 (decreto di voltura assegnazione alloggio). La IG.ra Parte_1 ha sempre fatto parte del nucleo familiare dell'assegnatario
[...] dell'immobile, sia alla morte del IG. sia alla morte della Persona_2 IG.ra (- stato di famiglia integrale). Alla morte della IG.ra Persona_3
nel 1998 (– estratto di nascita ), la figlia Persona_3 Persona_3
subentrava nel rapporto locativo in questione. Dopo
Parte_1 praticamente 25 anni dal subentro della IG.ra nella locazione
Parte_1 dell'immobile, solo in data 22.02.2023, il ha notificato alla Controparte_1 IG.ra la diffida finalizzata al recupero dell'alloggio oggetto di
Parte_1 giudizio affermando che la stessa risultava occupante senza titolo (atto di diffida PG/2023/123027). In data 9.03.2023, a mezzo PEC, l'avv. Giuseppe Carotenuto, in nome e per conto della IG.ra contestava la
Parte_1 diffida notificata dal (– missiva del 9.03.2023). In Controparte_1 Parte_1 particolare, il procuratore rappresentava che l'odierna ricorrente ha sempre domiciliato e risieduto nell'alloggio di via Romolo e Remo, e chiedeva al di revocare la diffida esortandolo a riesaminare la Controparte_1 posizione della IG.ra poiché legittima occupante dell'immobile sia in
Parte_1 qualità di figlia degli assegnatari, sia in qualità di residente storica. Tale missiva rimaneva priva di riscontro da parte dell'Ufficio.”. Di qui, poi, l'ente comunale adottava l'opposta ordinanza di sgombero.
In sintesi, i motivi di opposizione erano i seguenti: 1) assenza di motivazione del provvedimento opposto, non essendo stata allegata, tra l'altro, la delibera Dirigenziale n. 437 del 04/09/2014 con la quale sarebbe stato annullato il nulla osta al subentro della ricorrente;
2) infondatezza nel merito del provvedimento impugnato, laddove l'allontanamento dal predetto alloggio
- 2 - non sarebbe stato volontario ma conseguenza del provvedimento del Tribunale di Napoli – Ufficio di Sorveglianza, che in relazione ad una condanna della ricorrente ad anni 4 di reclusione, nel 2011 aveva disposto che la pena detentiva venisse eseguita presso il domicilio di . Persona_4
Veniva, altresì, impugnata dalla ricorrente, nel procedimento avente numero R.G. 7022/2024, la disposizione dirigenziale n. 437 del 4-9-2014 con cui il aveva disposto l'annullamento in autotutela del Controparte_1 provvedimento di nulla-osta al suo subentro nel rapporto locatizio costituito in favore della madre In sintesi, la ricorrente eccepiva che: 1) Persona_3 che la disposizione dirigenziale n. 437 del 4.9.2024 non le era stata mai notificata;
2) che la stessa era carente di motivazione e di istruttoria;
3) che, in ogni caso, tale disposizione, nel merito, era infondata.
Si costituiva il in entrambi i procedimenti incardinati che, Controparte_1 contestando l'avverso e dedotto dall'opponente, chiedeva il rigetto dei ricorsi in quanto infondati. In particolare, eccepiva che la Sig,ra , in Parte_1 spregio ai dettami della suddetta Legge regionale, aveva trasferito in data 16.04.2012 la propria residenza nel Comune di Pozzuoli, determinando il venir meno dei requisiti per il subentro nell'alloggio di proprietà comunale.
Riunito il procedimento n. R.G. 7022/2024 al presente giudizio, di più antica iscrizione a ruolo, sussistendo connessione soggettiva e parzialmente oggettiva (v. ord. del 24/02/2025), disattesa l'istanza di sospensiva dei provvedimenti impugnati, nonché, le richieste istruttorie avanzate dalla ricorrente, il Giudice rinviava le cause per la discussione dei ricorsi all'udienza del 22/09/2025.
Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che i ricorsi sono infondati e non meritano accoglimento.
In via preliminare, va affermato che è pacifica, anche tra le parti, la giurisdizione del Giudice Ordinario in subiecta materia. Mette conto rammentare sul punto che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che:
“In tema di edilizia residenziale pubblica, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell'Amministrazione comunale di rilascio di immobili ad uso abitativo occupati senza titolo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge (art. 30 della legge reg. Campania 2 luglio 1997, n. 18) e non come esercizio di un potere discrezionale dell'Amministrazione, la cui concreta applicazione
- 3 - richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse;
tale principio va affermato anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene.” (cfr. Cass Sez. U, Ordinanza n. 14956 del 07/07/2011). Ancora, “In tema di edilizia residenziale pubblica, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell'amministrazione comunale di rilascio di immobile occupato senza titolo e di assegnazione in locazione a terzi rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale della P.A., la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse e tanto anche qualora l'opponente deduca il possesso dei requisiti per l'assegnazione dell'alloggio al di fuori di un procedimento amministrativo di assegnazione, ovvero al solo fine di paralizzare la pretesa di rilascio.” (cfr Cass Sez. U - Ordinanza n. 24148 del 13/10/2017). Più di recente, ancora conformemente “In tema di edilizia residenziale pubblica, appartiene al giudice ordinario la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell'amministrazione di rilascio di immobile occupato senza titolo, deducendo, al fine di paralizzare l'intimazione di rilascio, di avere diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge, e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse. (cfr Cass Sez. U - Ordinanza n. 621 del 15/01/2021 e anche Cass Sez. U - Ordinanza n. 15013 del 28/05/2021).
Più in generale, secondo consolidata e condivisa giurisprudenza, “La materia dell'e.r.p. è compresa in quella dei servizi pubblici disciplinati dall'art. 33 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, nel testo sostituito dall'art. 7 l. 21 luglio 2000 n. 205 e risultante dalla sentenza della Corte 2 costituzionale del 6 luglio 2004 n. 204 e in tale materia il procedimento di assegnazione degli alloggi si articola in due fasi: a) quella attinente alla prenotazione e assegnazione dell'alloggio ed alla posizione e qualità del richiedente che è caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ai quali corrispondono posizioni di interesse legittimo dei richiedenti;
b) quella relativa alla disciplina del rapporto così instaurato nella quale la p.a. non è
- 4 - titolare di poteri di supremazia e la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo con la conseguenza che le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase sono attribuite alla giurisdizione del g.a., mentre quelle in cui si discute di cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto locativo, poiché sottratte al discrezionale apprezzamento della p.a. vanno ricondotte alla giurisdizione del g.o. Pertanto, deve ritenersi che, nel caso in cui il ricorrente contesti la legittimità del provvedimento di diffida al rilascio dell'immobile di e.r.p., a seguito di decreto di decadenza emesso nei confronti del precedente assegnatario e di rigetto dell'istanza volta ad ottenere il subentro nell'assegnazione e la voltura del contratto di locazione, la cognizione della controversia spetta al g.o.” (cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 23.11.2012, n. 20727).
Tanto premesso, venendo all'esame dei motivi di ricorso di cui al procedimento n.r.g. 21645/2023, si deve, innanzitutto, prendere in considerazione il motivo sub 1), di cui, invero, ne va predicata l'infondatezza.
Ora, come già osservato, in punto di riparto della giurisdizione, l'ordine di sgombero è atto dovuto, cioè, imposto dalla legge, e quindi vincolato dell'amministrazione, per cui l'obbligo di motivazione richiamato dalla ricorrente non pare pertinente. Il provvedimento vincolato scaturisce, infatti, dalla ricorrenza di presupposti valutati a monte dalla legge, motivo per cui, la pubblica amministrazione deve solo accertare la ricorrenza degli stessi, senza che ricorra alcuno spazio di discrezionalità. Ad ogni modo, tenuto conto dell'art 21 octies co 2 L 241/90, è da escludere che un provvedimento vincolato, come quello di specie, possa essere annullato per difetto di motivazione, laddove risulti palese che il suo contenuto è quello stabilito dalla legge. A tale riguardo, la ricorrente nulla ha dedotto o allegato, limitandosi, invero, genericamente a sostenere un difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
Si può aggiungere, in relazione al motivo qui d'interesse, che la stessa giurisprudenza amministrativa ha affermato che in presenza di un'attività vincolata della P.A. è sufficiente che il provvedimento indichi con precisione i presupposti di fatto e di diritto la cui presenza o la cui mancanza ne ha reso necessaria l'adozione, senza che occorrano le ulteriori e più ampie garanzie rivolte a confutare analiticamente le deduzioni svolte dalle parti interessate (cfr. TAR, Toscana-Firenze, sez. III, sentenza 07/05/2009 n° 784).
- 5 - Quanto alla circostanza che l'impugnato provvedimento non alleghi la delibera Dirigenziale n. 437 del 04/09/2014 con la quale sarebbe stato annullato il nulla osta al subentro della ricorrente, è censura parimenti infondata, laddove è noto che l'art 3 co 3 della L 241/90 non impone all'Amministrazione l'obbligo di allegazione dell'atto da cui risulti per relationem ma semplicemente la sua disponibilità. In tal senso, come chiarito in via di obiter dictum dal ConIGlio di Stato, “il concetto di disponibilità, di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, comporta, non che l'atto amministrativo menzionato per relationem debba essere unito imprescindibilmente al documento o che il suo contenuto debba essere riportato testualmente nel corpo motivazionale, bensì che esso sia reso disponibile per l'interessato a norma di legge, vale a dire che possa essere acquisito utilizzando il procedimento di accesso ai documenti amministrativi.” (cfr. Cons. di St. sent. 20 marzo 2015, n. 1537)
Infine, la lamentata violazione del principio del contradittorio sollevata dalla è irrilevante poiché è pacifico che l'esercizio dei poteri di autotutela Parte_1 possessoria ha natura vincolata, pertanto l'apporto partecipativo del privato è in linea di principio irrilevante, quantomeno in assenza di obiettiva incertezza e/o contestazioni sul piano fattuale dei presupposti legittimanti del medesimo potere.
Quanto al secondo motivo di ricorso, esso è infondato.
Orbene, giova premettere che in materia di edilizia residenziale pubblica, in caso di decesso dell'assegnatario, il legislatore non configura la possibilità di subentrare nell'assegnazione dell'alloggio e.r.p. come un automatismo ancorato alla sola condizione soggettiva di appartenere al nucleo familiare originario o ampliato, ma demanda altresì all'Ente Gestore la verifica in ordine alla insussistenza in capo al subentrante e a tutti i componenti del nucleo familiare di condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.
Segnatamente, la precitata L.R. Campania n. 18 del 1997, cui va fatto riferimento (l'edilizia residenziale pubblica costituisce materia attribuita alla competenza legislativa regionale, già anteriormente alla riforma del Titolo V della Costituzione, attuata con L. Cost. n. 3 del 1999) regola all'art. 14 il subentro nella domanda e nell'assegnazione di un alloggio disponendo, al comma 1, che: "In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda o nella assegnazione i componenti il nucleo familiare come definito e secondo
- 6 - l'ordine indicato nell'art. 2 della presente legge". Il successivo comma 4 dispone, ancora, che: "Al momento della voltura del contratto, l'Ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti il nucleo familiare eventuali condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio", verificate le quali, il Sindaco dichiara la decadenza dell'assegnazione. L'art. 2 della L.R.C. n.18 del 1997 recita “requisiti per l'accesso all'Edilizia Residenziale pubblica” in particolare il comma 1 lettera b) “residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso […] e il comma 4 “i requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente al precedente comma 1 lettera c) d) e) ed f), da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di emanazione del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto.. ”.
Tali disposizioni confermano che, in ipotesi di decesso dell'assegnatario, il subentro nell'assegnazione discende direttamente dal dettato normativo in presenza di alcune condizioni, il cui accertamento non implica una valutazione discrezionale da parte della pubblica amministrazione, ma riguarda il merito della controversia (cfr. Cass. SU n. 757 del 2007).
La nozione di “nucleo familiare” rilevante in materia è poi evincibile dall'art.2 co.3 della medesima normativa che, ai predetti fini, pone riferimento alla “famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi” aggiungendo che
“fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali e gli affini fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.”
Orbene, se da un lato, la ricorrente stessa ha ammesso di essersi allontanata dall'immobile per cui è causa, dall'altro, ella ha eccepito che tale allontanamento non è stato volontario, ma dovuto in esecuzione del provvedimento del Tribunale di Napoli – Ufficio di Sorveglianza, che in relazione ad una condanna della ricorrente ad anni 4 di reclusione, nel 2011 aveva disposto che la pena detentiva venisse eseguita presso il domicilio di
. Persona_4
Nondimeno, la giustificazione addotta dall'opponente è priva di pregio.
- 7 - Va evidenziato, innanzitutto, che, come emerge dalla documentazione prodotta dalla stessa in particolar modo dal certificato di detenzione, Parte_1 la sanzione penale inflittale sarebbe terminata in data 15/10/2012; mentre, dal certificato di residenza storico, prodotto dal Comune e non contestato dall'opponente, si desume che, in data 16/07/2012, la stessa emigrava verso il Comune di Pozzuoli. Ancora dal citato documento si desume che l'opponente ha mutato, a partire dal 2012, diverse volte la residenza: nel periodo compreso tra il 10/09/2012 ed il 13/03/2013, ella risiedeva in via Romolo e Remo n°86 o. 2 int. 548 (ove si trova l'immobile per cui è causa); nel periodo compreso tra il 14/03/2013 ed il 19/05/2013, la stessa risedeva nella stessa via appena citata ma al numero civico 70 isol. 16 p. 1 int. 528; nel periodo compreso tra il 20/05/2013 e il 13/01/2021, la risiedeva in Vico Solitaria n. 30 int. 3; Parte_1 ancora nel periodo compreso tra il 14/01/2021 al 24/08/2021 risiedeva in Vico Solitaria n. 26 p. terra;
infine, dal 25/08/2021 di nuovo in via Romolo e Remo n°86 o. 2 int. 548.
Da quanto rilevato, emerge, da un lato, l'irrilevanza della circostanza collegata all'esecuzione della pena limitativa della libertà personale presso il domicilio del figlio, in quanto essa è cronologicamente precedente rispetto ai numerosi cambi di residenza, dall'altro, quindi, l'assenza del requisito oggettivo della permanenza della residenza nel comune di Napoli e nell'immobile de quo, con la conseguenza che, in virtù di quanto disposto dalla legge regionale, l'opponente non ha titolo per subentrare nel rapporto locatizio, risultando, quindi, immune da censure e legittimo sia il provvedimento di sgombero adottato e prim'ancora, il provvedimento di annullamento di nulla osta al subentro. Né si sarebbe potuto pervenire ad una conclusione diversa, sulla base dell'articolata prova testimoniale afferente a circostanza genericamente dedotte e comunque irrilevanti ai fini della decisione.
Per le medesime ragioni poc'anzi esposte, infondate sono anche le doglianze esposte nei riguardi della disposizione dirigenziale n. 437 del 4-9-2014, dovendosi aggiungere che l'omessa prova da parte del Controparte_1 della notifica di tale atto non ne inficia la validità in quanto, con il proposto ricorso, l'opponente ha dimostrato di aver avuto contezza del contenuto dell'atto in parola, tanto da criticarne gli aspetti di contenutistici, eccependo il difetto d'istruttoria e di motivazione, censure che, per quanto detto, risultano infondate.
Dalle superiori considerazioni discende il rigetto dei ricorsi.
- 8 - Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 come aggiornato dal D.M. 147/22, in considerazione del valore della controversia (indeterminabile nel momento in cui ha per oggetto l'accertamento di un diritto di per sé insuscettibile di stima economica (v. Cass. civ. sez. VI, 20/7/2020, n. 15434) quale è quello al subentro in un alloggio di edilizia residenziale pubblica), sia pure di bassa complessità, tenuto conto delle fasi svolte, della natura delle questioni trattate, applicandosi i compensi medi ridotti del 30%. Ricordando, per quanto concerne la liquidazione delle spese stesse, che “In caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione prevista dall'art.4, comma 2, dm n.55/2014 in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa (cfr, tra le tante, Cass. Civ., n. 1769/2022)”. Per cui essendo stati riuniti i presenti giudizi in data 24/2/2025, allorquando nel giudizio N.R.G. 21645/23 erano già state svolte la fasa di studio, introduttiva ed istruttoria/trattazione, mentre in quello N.R.G. 7022/2024 erano state svolte la fase di studio ed introduttiva e di trattazione, esse vanno liquidate separatamente per entrambi i giudizi, mentre dev'essere effettuata una liquidazione unitaria per la fase decisionale
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
b) Condanna la parte opponente al pagamento, in favore del CP_1
delle spese di lite che si liquidano complessivamente per i giudizi
[...] riuniti nella somma di € 8628,90 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli, il 22/09/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
- 9 -