Art. 6. 1. Agli ebrei che lo richiedano e' consentito prestare a capo coperto il giuramento previsto dalle leggi dello Stato.
2. La macellazione eseguita secondo il rito ebraico continua ad essere regolata dal decreto ministeriale 11 giugno 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 giugno 1980, in conformita' alla legge e alla tradizione ebraiche.
Nota all'art. 6:
Il D.M. 11 giugno 1980 reca: 'Autorizzazione alla macellazione degli animali secondo i riti religiosi ebraico ed islamico'.
2. La macellazione eseguita secondo il rito ebraico continua ad essere regolata dal decreto ministeriale 11 giugno 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 giugno 1980, in conformita' alla legge e alla tradizione ebraiche.
Nota all'art. 6:
Il D.M. 11 giugno 1980 reca: 'Autorizzazione alla macellazione degli animali secondo i riti religiosi ebraico ed islamico'.