Versione
29 aprile 2006
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16 settembre 2010
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Art. 158. (opere e interventi per il trasferimento di acqua) 1. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche, laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e cio' travalichi i comprensori di riferimento dei distretti idrografici, le Autorita' di bacino, sentite le regioni interessate, promuovono accordi di programma tra le regioni medesime, ai sensi dell' articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , salvaguardando in ogni caso le finalita' di cui all'articolo 144 del presente decreto. A tal fine il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ciascuno per la parte di propria competenza, assumono di concerto le opportune iniziative anche su richiesta di una Autorita' di bacino o di una regione interessata od anche in presenza di istanza presentata da altri soggetti pubblici o da soggetti privati interessati, fissando un termine per definire gli accordi.
2. In caso di inerzia, di mancato accordo in ordine all'utilizzo delle risorse idriche, o di mancata attuazione dell'accordo stesso, provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) .
3. Le opere e gli impianti necessari per le finalita' di cui al presente articolo sono dichiarati di interesse nazionale. La loro realizzazione e gestione, se di iniziativa pubblica, possono essere poste anche a totale carico dello Stato mediante quantificazione dell'onere e relativa copertura finanziaria, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, ciascuno per la parte di rispettiva competenza. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) esperisce le procedure per la concessione d'uso delle acque ai soggetti utilizzatori e definisce la relativa convenzione tipo; al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti compete la determinazione dei criteri e delle modalita' per l'esecuzione e la gestione degli interventi, nonche' l'affidamento per la realizzazione e la gestione degli impianti.
2. In caso di inerzia, di mancato accordo in ordine all'utilizzo delle risorse idriche, o di mancata attuazione dell'accordo stesso, provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) .
3. Le opere e gli impianti necessari per le finalita' di cui al presente articolo sono dichiarati di interesse nazionale. La loro realizzazione e gestione, se di iniziativa pubblica, possono essere poste anche a totale carico dello Stato mediante quantificazione dell'onere e relativa copertura finanziaria, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, ciascuno per la parte di rispettiva competenza. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) esperisce le procedure per la concessione d'uso delle acque ai soggetti utilizzatori e definisce la relativa convenzione tipo; al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti compete la determinazione dei criteri e delle modalita' per l'esecuzione e la gestione degli interventi, nonche' l'affidamento per la realizzazione e la gestione degli impianti.
Commentari • 9
- 1. Condizioni e limiti del dissenso nella conferenza di servizi: la corsa alla semplificazione non si può arrestare (nota a Tar Campania, Napoli, Sez. I, 11 aprile…Roberto Leonardi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 1
[1] Nell'ampia bibliografia sul tema, si rinvia a S. Tranquilli, G.B. Conte, La conferenza di servizi, in M.A. Sandulli, a cura di, Principi e regole dell'azione amministrativa, Milano, 2023, 511 ss., e dottrina e giurisprudenza ivi citata. Con riferimento specifico ai poteri di autotutela esercitabili nella conferenza di servizi si veda M. Sinisi, Il potere di autotutela caducatoria (artt. 21 quinquies e 21 nonies l. n. 241 del 1990 s.m.i.), ivi, 574. Inoltre, ex multis, v. E. Sticchi Damiani, Conferenza di servizi, in Diritto online 2015, www.treccani.it; G. Pagliari, La conferenza di servizi, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dell'azione amministrativa, cit., 705 ss., e dottrina e …
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Giurisprudenza • 106
- 1. Trib. Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza 22/04/2025, n. 59Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nelle persone dei signori: Dott. IO IE RG Presidente Dott. Mauro Criscuolo Consigliere di Cassazione Dott.ssa Rossana Giannaccari Consigliere di Cassazione Dott.ssa EC LT Consigliere di Stato-Rel. Dott. Giorgio Manca Consigliere di Stato Dott. Maurizio Santise Consigliere di Stato Dott. Ing. Pasquale Giardina Esperto tecnico GIUDICI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in sede di legittimità, iscritta al n. R.G. 70 del 2023, vertita TRA Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre- sentata e difesa dall'avv. Andrea Sticchi Damiani, con domicilio …Leggi di più...
- art. 89 d.lgs. 112/1998·
- inammissibilità ricorso·
- art. 12 d.lgs. 79/1999·
- intesa interregionale·
- acque pubbliche·
- concessione di derivazione·
- giurisdizione amministrativa·
- competenza amministrativa·
- procedura negoziata·
- improcedibilità ricorso·
- accertamento amministrativo·
- art. 7 r.d. 1775/1933·
- accordo di programma