Sentenza breve 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 29/08/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00700/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00585/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 585 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Preiti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, la Questura di -OMISSIS-, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l'annullamento,
previa sospensione,
“ del provvedimento del Questore della Provincia di -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS- (doc.1) nonché del provvedimento [di divieto] di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, notificato alla parte (doc.2), ed ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o conseguente ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura di -OMISSIS- e della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- il ricorrente impugna i provvedimenti indicati in epigrafe con cui la Questura e la Prefettura di -OMISSIS-, hanno disposto nei suoi confronti, rispettivamente, la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia rilasciatagli dal Questore di -OMISSIS- in data -OMISSIS- e il divieto di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti;
- secondo la prospettazione di parte ricorrente i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi per difetto di motivazione e di istruttoria, in quanto l’Amministrazione si sarebbe determinata sulla base di una mera informativa circa l’esistenza di un recente procedimento penale avviato nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica del Tribunale di -OMISSIS- per i reati di cui agli artt. 110, 640, 348 e 498 c.p. (per avere l’interessato “ collaborato personalmente con una terza persona, che si fingeva avvocato, annunciandosi come ex maresciallo dei Carabinieri, per farsi consegnare ingenti quantità di denaro dalle parti offese giustificando l’esborso come se fossero le spese sostenute per la loro causa legale ”);
- l’Amministrazione intimata si è costituita eccependo: i) l’irricevibilità per tardività del ricorso con riferimento al provvedimento con cui la Prefettura di -OMISSIS- ha imposto il divieto di detenzione armi; ii) la conseguente inammissibilità, per difetto di interesse, del gravame proposto avverso il provvedimento di revoca del porto di fucile, trattandosi di atto consequenziale e privo di margini di discrezionalità rispetto a quello precedente;
- alla camera di consiglio del 22 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti circa la possibilità di adottare una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto che il ricorso sia in parte irricevibile per tardività e in parte inammissibile, come eccepito dalla difesa erariale, atteso che:
- il divieto di detenzione armi della Prefettura di -OMISSIS- risulta notificato all’interessato in data 4.4.2025, ma il ricorso è stato notificato all’Avvocatura dello Stato soltanto in data 6.6.2025, quindi oltre il termine decadenziale di 60 giorni (v. relate prodotte in giudizio);
- dalla irricevibilità del ricorso avverso il divieto di detenzione armi discende la inammissibilità per difetto di interesse del ricorso avverso la revoca del porto di fucile: “ Infatti, dopo l’emanazione del provvedimento di divieto prefettizio di detenzioni delle armi, il Questore non poteva fare a meno di revocare la licenza di porto di fucile per uso caccia. Questo perché il divieto di detenzione di armi comporta - automaticamente - la revoca della licenza, sussistendo, come più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa condivisa dal Collegio, un “rapporto di presupposizione e di conseguenzialità immediata, diretta e necessaria tra il divieto di detenzione di armi e la licenza di porto d’armi” (sul punto v., di recente, Consiglio di Stato, sez. III, 22 aprile 2024, n. 3585, in particolare dal p. 7; id. n. 1292/2013) ” (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 7 maggio 2025 n. 405);
Considerato che ricorrono i presupposti per l’adozione di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto che le spese del giudizio debbano seguire il criterio della soccombenza, come di norma, nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile per tardività (con riferimento al divieto di detenzione armi della Prefettura di -OMISSIS-) e in parte inammissibile (con riferimento al provvedimento di revoca del porto di fucile della Questura di -OMISSIS-).
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell’Amministrazione resistente, liquidandole complessivamente in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Oscar Marongiu | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.