Ordinanza collegiale 11 settembre 2024
Ordinanza collegiale 25 settembre 2024
Ordinanza cautelare 11 ottobre 2024
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 31/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00064/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00523/2024 REG.RIC.
N. 00552/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di AT (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 523 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfredo Zaza D’Aulisio e Jessica Quatrale, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Comune di Sabaudia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv.ssa Paola Tomassini, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 552 del 2024, proposto dai sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv.ti Alfredo Zaza D’Aulisio e Jessica Quatrale, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Comune di Sabaudia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Diego Maria Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 523 del 2024:
- dell’ordinanza del Comune di Sabaudia n. -OMISSIS-, con la quale è stata ordinata la demolizione di alcuni interventi compiuti sul fondo del ricorrente (un locale garage e la recinzione di confine con la proprietà) in difformità rispetto al titolo edilizio (la concessione edilizia -OMISSIS-, rilasciata dal Comune di Sabaudia il -OMISSIS-);
- di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, comunque connesso, ivi comprese la relazione tecnica di sopralluogo n. -OMISSIS- e la nota del Comune di Sabaudia n. -OMISSIS-;
quanto al ricorso n. 552 del 2024:
- dell’ordinanza del Comune di Sabaudia n.-OMISSIS-, con la quale, è stata ordinata la demolizione di alcuni interventi compiuti sul fondo del ricorrente (un locale garage e la recinzione di confine con la proprietà) in difformità rispetto al titolo edilizio (la concessione edilizia -OMISSIS-, rilasciata dal Comune di Sabaudia il -OMISSIS-);
- di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, comunque connesso, ivi comprese la relazione tecnica di sopralluogo n. -OMISSIS- e la nota del Comune di Sabaudia n. -OMISSIS-.
Visti i ricorsi, le memorie e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie del Comune di Sabaudia, nonché i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 il dott. Massimiliano Scalise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con i gravami in epigrafe, già riuniti in sede cautelare a motivo della loro connessione oggettiva, i ricorrenti, proprietari di due immobili facenti parte dello stesso consorzio (-OMISSIS-) hanno impugnato, per gli stessi motivi, due provvedimenti dal contenuto speculare, con i quali è stata loro ordinata la demolizione di alcuni interventi compiuti sui loro terreni (un locale garage e la recinzione di confine con la proprietà) in difformità rispetto al titolo edilizio (la concessione edilizia -OMISSIS-, rilasciata dal Comune di Sabaudia il -OMISSIS-).
La difformità di tali interventi abusivi è stata accertata dal Comune in esito ad un sopralluogo effettuato il -OMISSIS-.
2 - In tale occasione, in particolare, è stata rilevata la presenza di un locale garage, su ciascuno dei terreni appartenenti ai ricorrenti, risultato difforme da quanto autorizzato con la concessione edilizia -OMISSIS- in quanto, mentre quello autorizzato doveva essere completamente interrato e privo della scala di accesso al terrazzo di copertura nonché di ringhiera in legno, quello edificato è risultato fuoriuscire dal piano terreno di circa ml 1,50 ed è risultato corredato dei predetti accessori.
Sono state, quindi, riscontrate: i) la non conformità alla vigente normativa urbanistica e vincolistica sia dei garage così costruiti che della porzione di recinzione relativa agli immobili dei ricorrenti; ii) la loro edificazione sulla fascia di rispetto dalla pertinenza idraulica demaniale del -OMISSIS-.
Secondo il Comune, le difformità descritte hanno comportato un incremento della volumetria fuori terra inferiore al 20%, con conseguente necessità, per la loro realizzazione, della SCIA, da conseguirsi previo ottenimento: i) dei nulla osta ai vincoli di cui è gravata l’area (vincolo paesaggistico e vincolo del Parco Nazionale del Circeo); ii) del parere previsto per le zone di protezione speciale (d.g.r. n. 938/2022 e det. n. G11906 del 12 settembre 2023); iii) dell’autorizzazione sismica di cui all’art. 94 del d.P.R. n. 380/2001. Sennonché, detti interventi sono stati realizzati senza richiedere la predetta SCIA.
Di qui le due ordinanze di demolizione.
3 – I ricorsi sono stati affidati ai seguenti motivi:
- eccesso di potere e violazione di legge in relazione all’ubicazione delle opere;
- eccesso di potere e violazione di legge in relazione alla edificazione del locale garage fuori terra;
- eccesso di potere e violazione di legge in relazione alla pretesa necessità dell’autorizzazione sismica;
- eccesso di potere e violazione di legge per violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità.
In sintesi, coi gravami sono stati contestati i presupposti degli atti avversati, essendosi evidenziata la conformità ubicativa e strutturale degli interventi rispetto alla concessione.
4 - Il Comune si è costituito in resistenza ai ricorsi e con memoria ne ha dedotto l’infondatezza, asserendo, fra l’altro, che la presenza delle opere abusive avrebbe impedito l’accesso dei mezzi meccanici alle aree consortili per effettuare gli interventi di manutenzione della pertinenza idraulica demaniale del-OMISSIS-.
5 - Con ordinanza n. -OMISSIS-, le istanze cautelari a corredo dei gravami è stata accolta, avendo il Tribunale, fra l’altro, osservato, in punto di fumus boni juris , che “ …i titoli edilizi al tempo rilasciati consentissero l’edificazione del garage in parte fuori terra, posto che era prevista la realizzazione di una finestra;..che, alla luce delle suesposte considerazioni, sembra che gli immobili della cui demolizione si discute siano conformi ai titoli edilizi, onde la verosimile illegittimità dell’ordinanza gravata; ”. La medesima ordinanza ha fissato la trattazione del merito per l’udienza pubblica del 14 gennaio 2025.
6 - In vista di quest’ultima, il Comune ha versato agli atti una relazione del Servizio competente, in cui si è continuato a far riferimento alla posizione ostruttiva delle opere abusive nonché alla realizzazione di una scala di raccordo fra il garage e il terrazzo di copertura non prevista nel titolo. I ricorrenti, per parte loro, hanno ribadito le proprie tesi e hanno insistito per l’accoglimento del gravame.
7 – All’udienza pubblica del 14 gennaio 2025, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è stata assunta in decisione.
8 – Entrambi i ricorsi vanno accolti, in quanto sono fondati secondo quanto di seguito spiegato.
9 - Merita, innanzitutto, condivisione il primo motivo, afferente alla contestazione dell’abuso ubicativo, nella parte in cui i ricorrenti hanno evidenziato la mancanza negli atti impugnati di qualsiasi indicazione in merito all’esatta estensione della fascia di rispetto dalla pertinenza idraulica demaniale del -OMISSIS-.
E la specificazione di tale profilo risultava nella specie indispensabile, ai fini della sussistenza dell’illecito ubicativo, atteso che:
- l’art. 133, r.d. n. 368/1904 non contempla una fascia di rispetto avente una estensione fissa ma correla la sua determinazione (la quale per le opere può variare da ml 4 a ml 10) all’importanza del corso d’acqua, sulla quale nulla però è stato in atti specificato;
- le opere stigmatizzate nell’atto impugnato sorgono ad una distanza di 4 metri dalla pertinenza idraulica;
- il Comune di Sabaudia, pur essendosi senza buon esito attivato nei confronti della Provincia con nota del -OMISSIS- per appurare l’esatta estensione della fascia di rispetto (nell’evidente consapevolezza dell’importanza di tale dato), ha ugualmente proceduto a contestare e a stigmatizzare l’abuso ubicativo anche per tale profilo, su cui non aveva acquisito alcun riscontro e quindi non poteva basare alcuna determinazione.
In quest’ottica, è affetta da illegittimità la parte delle ordinanze avversate, in cui il Comune si è limitato a dare atto genericamente della presenza di opere realizzate sulla pertinenza idraulica demaniale del-OMISSIS-, richiamando in modo generico e vago il contrasto non già con la particolare disposizione del r.d. n. 368/1904 in tesi violata ma addirittura con l’intero Titolo VI – Capi I di tale decreto.
Nelle predette ordinanze, infatti, non sono stati in alcun modo specificati: i) né l’esatta estensione della fascia di sicurezza rilevante nella fattispecie all’esame; ii) né il parametro normativo certo volto a suffragare la conclusione per cui la distanza delle opere stigmatizzate dalla ridetta pertinenza idraulica (4 metri) fosse difforme rispetto a quanto stabilito dal citato r.d. n. 368/1904.
Di qui una prima menda che affligge gli atti avversati sotto il profilo della carenza istruttoria e motivazionale.
10 – Altrettanto persuasivo risulta il secondo mezzo, volto ad attingere la parte delle ordinanze impugnate che ha fondato gli abusi contestati sul rilievo per cui, mentre i garage autorizzati dovevano essere completamente interrati nonché privi della scala di accesso al terrazzo di copertura e della ringhiera in legno, quelli edificati fuoriescono dal piano terreno di circa ml 1,50 e sono corredati dei predetti accessori.
Sul punto, i ricorrenti hanno fatto perno sulle risultanze delle rappresentazioni grafiche a corredo della concessione edilizia -OMISSIS- in atti (cfr. in particolare la parte “ PIANO SEMINTERRATO E SISTEMAZIONE GIARDIN O”), dal cui esame è effettivamente emerso, come già evidenziato dal Tribunale in sede cautelare, che: 1) i garage hanno una parete finestrata sul lato sud (il che è obiettivamente inconciliabile con un interramento); 2) sempre lato sud, è indicato che il piano di campagna dell’adiacente cortiletto è sottostante la finestra. A ciò si aggiunga la presenza, nel medesimo grafico, di una scala che collega il predetto cortiletto con l’accesso dei garage.
Si tratta di più elementi, immediatamente emergenti dal titolo edilizio e deponenti, in modo chiaro, univoco e concordante nel senso che: i) i garage assentiti non dovevano essere interamente interrati, come erroneamente indicato nelle ordinanze avversate; ii) gli interventi realizzati (i locali garage e gli accessori di trascurabile entità, a servizio di esso) non erano e non sono difformi dalla concessione edilizia -OMISSIS-, proprio perché sono consentiti da quest’ultima ( rectius da un suo allegato, costituente parte integrante della stessa).
Ora, a fronte di tali chiare e univoche risultanze emergenti ictu oculi da tale titolo, il Comune non ha offerto alcun adeguato elemento idoneo ad infirmarne la concludenza: i) ora, facendo ricorso ad argomentazioni non concludenti, come quella secondo cui gli interventi stigmatizzati nelle ordinanze avversate avrebbero intralciato i lavori di manutenzione sulla pertinenza idraulica; i) ora, enfatizzando altre parti della predetta concessione (le sezioni B.B.1 e C.C1), le quali tuttavia non recano alcun elemento atto a spiegare il motivo per cui, se i locali garage dovevano essere effettivamente tutti interrati, nella parte della piantina “ PIANO SEMINTERRATO E SISTEMAZIONE DEL GIARDINO ” sia stata prevista e assentita la realizzazione di una finestra che affaccia sul cortiletto interno, collegato con una scaletta all’accesso del garage.
Né giova al Comune il riferimento all’assenza nel progetto della scala di collegamento fra il garage e il terrazzo di copertura, atteso che l’ipotetico abuso consistente nella sua realizzazione non è stato neppure enucleato quale autonoma fattispecie di abuso nell’ambito delle ordinanze impugnate, a riprova del carattere di accessorio di tale intervento, di dimensioni estremamente contenute, a servizio esclusivo dei garage, i quali vanno ritenuti, per quanto anticipato, conformi al titolo.
Le stesse considerazioni valgono per la ridotta porzione di recinzione oggetto delle ridette ordinanze, che per le sue dimensioni, per i materiali di costruzione nonché per la sua funzione di delimitazione e di protezione della porzione di proprietà dei garage conformi al titolo, costituisce una loro pertinenza.
11 - In definitiva, nelle fattispecie all’esame, non poteva essere stigmatizzata dal Comune la difformità delle opere realizzate rispetto alla concessione per un aspetto che il titolo edilizio consentiva, sulla base di un’evidenza immediatamente emergente dallo stesso, la cui concludenza non è stata efficacemente smentita da parte resistente.
12 - Conclusivamente, entrambi i ricorsi vanno accolti, in quanto sono fondati sulla base di quanto in precedenza illustrato, con l’assorbimento dei restanti mezzi, suggerito dal principio c.d. della ragione più liquida (cfr. par. 9.3.4.3 e 5.2 Ad. Plen. n. 5/2015). Per l’effetto, gli atti impugnati, come in epigrafe identificati, vanno annullati.
13 – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di AT (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui due ricorsi, come in epigrafe proposti e riuniti, li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati dai ricorrenti, come identificati in epigrafe.
Condanna il Comune di Sabaudia al pagamento delle spese legali, che si liquidano in euro 3.000, oltre ad accessori come per legge, in favore di ciascuna parte ricorrente dei due gravami riuniti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Maria Bucchi, Presidente FF
Massimiliano Scalise, Referendario, Estensore
Viola Montanari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Scalise | Roberto Maria Bucchi |
IL SEGRETARIO