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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 29/08/2025, n. 7149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7149 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07149/2025REG.PROV.COLL.
N. 06519/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6519 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Danilo Ciccarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 13141/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Vista la memoria del 26 agosto 2025 con la quale parte ricorrente dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visti gli artt. 34, co. 5, e 38 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2025, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti gli avvocati come in atti;
Rilevato che l’appello è stato proposto per la riforma della sentenza in forma semplificata con cui il TAR per il Lazio ha dichiarato improcedibile il ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata di Italia a -OMISSIS- sull’istanza di convocazione per il rilascio del visto di ingresso;
Considerato che consta per tabulas l’avvenuta convocazione per il rilascio del visto da parte dell’Ambasciata, come da comunicazione con email del 25 agosto 2025;
Tenuto conto che la difesa dell’appellante, alla luce della sopravvenuta convocazione, ha instato per la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
Ritenuto di dover dichiarare cessata la materia del contendere attesa la piena soddisfazione della pretesa dell’appellante ai sensi dell’art. 34, co. 5 c.p.a.;
Ravvisati giustificati motivi per compensare le spese di fase.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore
Raffaello Scarpato, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Roberto Cerroni | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO