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20 luglio 1960
20 luglio 1960
Art. 1. Articolo unico.
E' autorizzata la vendita a trattativa privata, al comune di La Spezia, del compendio costituito dall'ex caserma "Goffredo Mameli" di quel capoluogo confinante a nord con la ferrovia militare Arsenale M.
M., ad est con la via della Caserma (ex via di Gaggiola), ad ovest con la Monfalcone ed a sud con il viale A. Ferrari e con l'inizio di via Nazario Sauro, per il prezzo di lire 145 milioni pagabile in due rate uguali delle quali la prima da corrispondere contestualmente alla stipula dell'atto e la seconda, con gli interessi legali allo scadere di un anno da tale stipula.
L'immobile sara' destinato, per un periodo non inferiore a venti anni dalla data di stipula del contratto, alla costruzione di scuole o di impianti sportivi cittadini o di opere di carattere pubblico pertinenti alle finalita' ed ai compiti di istituto del Comune.
Il Ministro per le finanze provvedera' alla approvazione di detto contratto con proprio decreto.
E' autorizzata la vendita a trattativa privata, al comune di La Spezia, del compendio costituito dall'ex caserma "Goffredo Mameli" di quel capoluogo confinante a nord con la ferrovia militare Arsenale M.
M., ad est con la via della Caserma (ex via di Gaggiola), ad ovest con la Monfalcone ed a sud con il viale A. Ferrari e con l'inizio di via Nazario Sauro, per il prezzo di lire 145 milioni pagabile in due rate uguali delle quali la prima da corrispondere contestualmente alla stipula dell'atto e la seconda, con gli interessi legali allo scadere di un anno da tale stipula.
L'immobile sara' destinato, per un periodo non inferiore a venti anni dalla data di stipula del contratto, alla costruzione di scuole o di impianti sportivi cittadini o di opere di carattere pubblico pertinenti alle finalita' ed ai compiti di istituto del Comune.
Il Ministro per le finanze provvedera' alla approvazione di detto contratto con proprio decreto.
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 27/03/2025, n. 1169Provvedimento: […] 1) “Violazione art. 2488 e 2729 C.C. ed art. 1 let. C Legge 1397/1960; Art. 1 L. 613/1960; art. 1 comma 203 L. 662/1996”: deduceva l'appellante che il Tribunale aveva ravvisato nella condotta del Pt_1 una attività di gestione della società svolta in maniera prevalente ed abituale, fondando il proprio convincimento in special modo sulle dichiarazioni della teste Testimone_1 senonché la teste “poteva riferire solo su fatti inerenti il periodo marzo 2020 – giugno 2020 (TRELeggi di più...
- partecipazione personale al lavoro aziendale·
- doppia iscrizione previdenziale·
- nullità/illegittimità avviso iscrizione·
- art. 2729 c.c.·
- art. 2488 c.c.·
- gestione commercianti·
- art. 12 D.L. n. 78/2010·
- iscrizione d'ufficio·
- onere della prova·
- abitualità e prevalenza attività lavorativa