Sentenza 6 marzo 1987
Massime • 3
In tema di società, la verbalizzazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione ha una funzione meramente certificativa della volontà già formata con la votazione, per cui le deliberazioni non verbalizzate (al contrario di quanto è prescritto, dall'art. 2375 cod. civ., per le deliberazioni dell'assemblea dei soci) sono pienamente valide sia nei rapporti interni sia nei confronti dei terzi che ne abbiano avuto conoscenza. Infatti, l'Obbligo della verbalizzazione di dette deliberazioni non è imposto dall'art. 2388 cod. civ. ne' può desumersi dall'art. 2421 n. 4 cod. civ., che impone alla società di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, perché l'Obbligo dell'imprenditore commerciale di tenere alcuni libri non si riconnette mai ad una esigenza di Forma degli Atti di cui deve essere registrato il compimento. (principio affermato, in tema di applicazione dell'art. 2103 cod. civ., in relazione alla questione dell'avvenuto conferimento o meno della firma sociale al dipendente della banca mediante deliberazione del consiglio di amministrazione della medesima). ( V 3007/78, mass n 392445; ( V 2438/73, mass n 365840; ( V 3650/68, mass n 336928; ( Conf 1322/62, mass n 252136).*
Per l'attribuzione al lavoratore della qualifica corrispondente alle mansioni dallo stesso in concreto svolte, si deve tener conto non già della qualificazione formale che il datore di lavoro dà all'attività affidata al dipendente, bensì delle effettive modalità che ne caratterizzano la prestazione lavorativa. ( Conf 5806/85, mass n 442991).*
Mentre la prescrizione ordinaria, cui soggiace il diritto ad una superiore qualifica, decorre comunque in pendenza del rapporto di lavoro, la prescrizione quinquennale, cui soggiace il diritto alle differenze retributive per le mansioni (superiori) effettivamente svolte, resta sospesa in costanza del rapporto di lavoro solo se tale rapporto non sia assistito da garanzie di stabilità. Al riguardo, deve considerarsi stabile ogni rapporto che, indipendentemente dal carattere pubblico o privato del datore di lavoro, sia regolato da una disciplina che, sul piano sostanziale, condizioni la legittimità e l'efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il Sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo e correttamente, pertanto, l'inizio della stabilità del rapporto è fatto coincidere con l'entrata in vigore della legge n. 300 del 1970, data la maggiore incisività (rispetto a quelli previsti dall'art. 8 della legge n. 604 del 1966) degli effetti che l'art. 18 dello statuto attribuisce all'ordine di reintegrazione, senza che rilevi - ai fini dell'esclusione della stabilità - il fatto che detto ordine sia insuscettibile di esecuzione forzata. ( V 5654/85, mass n 442848; ( V 5654/85, mass n 442849; ( V 708/85, mass n 438915; ( Conf 210/84, mass n 432469).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/1987, n. 2397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2397 |
| Data del deposito : | 6 marzo 1987 |
Testo completo
Per l'attribuzione al lavoratore della qualifica corrispondente alle mansioni dallo stesso in concreto svolte, si deve tener conto non già della qualificazione formale che il datore di lavoro dà all'attività affidata al dipendente, bensì delle effettive modalità che ne caratterizzano la prestazione lavorativa. ( Conf 5806/85, mass n 442991).*