Sentenza 17 ottobre 2013
Massime • 1
Non sussistono i presupposti per l'operatività dell'art. 578 cod. proc. pen. nel caso in cui il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado di assoluzione debba pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione ed, in assenza della impugnazione della parte civile, nemmeno sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 576 cod. proc. pen., che conferisce al Giudice della impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza relativo alla azione risarcitoria, anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto.
Commentario • 1
- 1. Diffamazione: sulla impugnazione della parte civile contro la sentenza di assoluzioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
La massima In tema di diffamazione, non incorre nella violazione dell'art. 597, comma 1, c.p.p. il giudice di appello che, nel caso di impugnazione della parte civile avverso la sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste" per difetto di offensività delle espressioni, confermi l'assoluzione per mancanza di prova quanto all'individuazione del destinatario della condotta, in quanto entrambe le questioni sono riconducibili al medesimo "punto" della decisione - relativo all'elemento materiale del fatto - devoluto alla sua cognizione (Cassazione penale sez. V - 23/11/2022, n. 6910). Fonte: CED Cass. pen. 2023 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/10/2013, n. 46257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46257 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PRESTIPINO Antonio - Presidente - del 17/10/2013
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 2289
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 8378/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HI GI nato il [...];
avverso la sentenza del 19/04/2012 della Corte di Appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Nicola Lettieri che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili;
udito il difensore avv.to Madia Titta che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
1. Con sentenza del 19/04/2012, la Corte di Appello di Roma, su appello proposto dal Pubblico Ministero, in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata in data 23/10/2008 dal Tribunale della medesima città nei confronti di HI GI per il reato di usura nei confronti di ET SA, dichiarava non doversi procedere nei confronti del suddetto imputato per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione e lo condannava al risarcimento dei danni a favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede.
2. Avverso la suddetta sentenza, il CH, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
2.1. violazione dell'art. 578 c.p.p., per avere la Corte territoriale condannato il ricorrente al risarcimento dei danni a favore delle parti civili nonostante l'assoluzione pronunciata in primo grado - e, quindi, il divieto di pronunciare sentenza di condanna a favore delle parti civili ex art. 578 c.p.p. - e nonostante le suddette parti civili non avessero ne' impugnato la sentenza, sia pure ai soli effettivi civilistici, ne' si fossero costituite in grado di appello.
2.2. carenza motivazionale in ordine all'affermata responsabilità penale dell'imputato nonostante non fosse stato appurato quale fosse stato il tasso di interessi applicato. Il ricorrente, poi, si duole del fatto che, a suo avviso, pur avendo il tribunale, nella sentenza di assoluzione affermato che "il debito della ET nei confronti del CH fosse ben più alto rispetto a quanto dichiarato dalla persona offesa", la Corte territoriale non aveva esaminato la questione, in quanto, confondendo i due capi di imputazione, aveva ritenuto che il rapporto debitorio fra le parti fosse stato originato "dall'acquisto a rate di un'autovettura presso CH".
DIRITTO
1. violazione dell'art. 578 c.p.p.: la censura è fondata. Infatti, premesso che, in punto di fatto, quanto dedotto dal ricorrente (assoluzione in primo grado;
mancata impugnazione delle parti civili;
mancata costituzione in grado di appello) trova riscontro negli atti processuali, la Corte territoriale non poteva condannare l'imputato alla stregua del seguente principio di diritto che qui va ribadito:
"Non sussistono i presupposti per l'operatività dell'art. 578 c.p.p. - il quale presuppone una pronuncia di condanna - nel caso in cui il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado di assoluzione debba pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione - ed, in assenza della impugnazione della parte civile, nemmeno sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 576 c.p.p., che conferisce al Giudice della impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza relativo alla azione risarcitoria, anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto": Cass. 9638/2011 riv 249713. 2. carenza motivazionale: la suddetta doglianza, invece, va disattesa, in quanto, essendo il reato stato dichiarato prescritto ed in mancanza di ogni statuizione sugli interessi civili, deve darsi continuità al seguente consolidato principio di diritto: "in presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie, la prescrizione), la formula di proscioglimento nel merito (art. 129 c.p.p., comma 2) può essere adottata solo quando dagli atti risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di "constatazione" che di "apprezzamento", e non invece nel caso di insufficienza o contraddittorietà della prova di responsabilità (art. 530 c.p.p., comma 2). Da ciò consegue che l'omesso proscioglimento nel merito non può venire in considerazione, in sede di ricorso per cassazione, come violazione di legge, mentre neppure l'eventuale vizio di motivazione può essere dedotto in sede di legittimità perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento sarebbe incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall'art. 129 c.p.p., comma 1": Cass. 24495/2009.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili che elimina.
Rigetta Nel resto.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2013