Cass. pen., sez. II, sentenza 17/10/2013, n. 46257
CASS
Sentenza 17 ottobre 2013

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Massime1

Non sussistono i presupposti per l'operatività dell'art. 578 cod. proc. pen. nel caso in cui il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado di assoluzione debba pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione ed, in assenza della impugnazione della parte civile, nemmeno sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 576 cod. proc. pen., che conferisce al Giudice della impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza relativo alla azione risarcitoria, anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto.

Commentario1

  • 1Diffamazione: sulla impugnazione della parte civile contro la sentenza di assoluzione
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023

    La massima In tema di diffamazione, non incorre nella violazione dell'art. 597, comma 1, c.p.p. il giudice di appello che, nel caso di impugnazione della parte civile avverso la sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste" per difetto di offensività delle espressioni, confermi l'assoluzione per mancanza di prova quanto all'individuazione del destinatario della condotta, in quanto entrambe le questioni sono riconducibili al medesimo "punto" della decisione - relativo all'elemento materiale del fatto - devoluto alla sua cognizione (Cassazione penale sez. V - 23/11/2022, n. 6910). Fonte: CED Cass. pen. 2023 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 17/10/2013, n. 46257
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46257
Data del deposito : 17 ottobre 2013

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