Ordinanza cautelare 12 giugno 2025
Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 03/04/2026, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00549/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00532/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 532 del 2025, proposto dalla società -OMISSIS- S.p.A. o, in Forma Abbreviata, --OMISSIS- S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Edoardo Giardino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Adelaide Ristori n. 42;
contro
- l’Unione dei Comuni “Montedoro”, la Provincia di Taranto, la Regione Puglia e il Comune di San Giorgo Jonico, tutti non costituiti in giudizio;
- il Comune di Carosino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Meo, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
per l’annullamento
dell’atto del Suap Associato Unione Comuni Montedoro del 25.03.2025 avente ad oggetto “Annullamento in autotutela ex artt. 21-octies e nonies della legge 241/1990 del provvedimento tacito formatosi sull’istanza Suap n. -OMISSIS- del 17.05.2024 nonché dell’autorizzazione n. -OMISSIS- per l’installazione di impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W”;
- dell’atto del Comune di Carosino del 20.02.2025 avente ad oggetto “Provvedimento definitivo di annullamento d’ufficio del presunto parere tacito di accoglimento espresso dal Comune di Carosino sull’istanza Suap n. -OMISSIS- del 21.05.2024 prot. n. -OMISSIS- del 21.05.2024”;
- ove occorrer possa, per l’annullamento e/o la disapplicazione dei seguenti atti così come evocati dai suddetti e quivi impugnati atti, laddove intesi in senso preclusivo per la pretesa quivi fatta valere dall’odierna ricorrente: atto del 20.06.2024 del Suap Unione dei Comuni Montedoro recante convocazione della conferenza di servizi; atto del 22.08.2024 del Suap Unione dei Comuni Montedoro recante sollecitazione nei riguardi degli enti coinvolti nel procedimento in esame; ordinanza del Comune di Carosino n. -OMISSIS-; nota prot. n. -OMISSIS- del Comune di Carosino recante l’avvio del procedimento volto all’annullamento in autotutela del parere tacito di assenso formatosi ex art. 44, co. 10, del d.lgs. n. 259/2003; atto del 21.02.2025 del Comune di Carosino recante “Provvedimento definitivo di annullamento d’ufficio del parere tacito di accoglimento (…)” ; atto del Comune di Carosino del 24.02.2025 recante ulteriore richiesta di avvio del procedimento di annullamento in autotutela dell’autorizzazione -OMISSIS-; atto del 24.02.2025 del Suap Unione dei Comuni Montedoro recante avvio del procedimento in autotutela in autotutela del procedimento tacito formatosi sull’istanza Suap n. -OMISSIS- nonché dell’autorizzazione n. -OMISSIS-; nota del Suap Unione dei Comuni Montedoro del 07.03.2025 recante il reinoltro ad --OMISSIS- s.p.a. della comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela dell’autorizzazione n. -OMISSIS-; atto del Comune di Carosino n. -OMISSIS-; sempre ove occorrer possa, i piani di sviluppo annuali; il piano particolareggiato; il Piano comunale; verbale della polizia locale pervenuto al Comune di Carosino in data 19.02.2025 con nota prot. n. -OMISSIS-; il PRG; le NTA; il REC; il Regolamento di installazione impianti per le radiofrequenze approvato con Delibera di Consiglio comunale n. -OMISSIS-, quindi, altresì, la predetta Delibera di Consiglio comunale n. -OMISSIS-; atto dell’Unione dei Comuni Montedoro del 24.02.2025 recante “Comunicazione di avvio del procedimento per annullamento in autotutela del provvedimento tacito formatosi sull’istanza Suap n. -OMISSIS- del 17.05.2024 nonché dell’autorizzazione n. -OMISSIS-; il Piano di lottizzazione destinazione C1 come ricadente nel PRG del Comune di Carosino; le previsioni di piano come da strumento PRG del Comune di Carosino”;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Carosino;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 marzo 2026 il dott. OM LG e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso r.g. n. 532 del 2025 di cui all’epigrafe, notificato in data 19.04.2025 e depositato il 17.05.2025, la parte ricorrente ha domandato “ l’annullamento, previa misura cautelare collegiale ex art. 55 c.p.a. - dell’atto del suap associato unione comuni Montedoro del 25.03.2025 avente ad oggetto “annullamento in autotutela ex artt. 21-octies e nonies della legge 241/1990 del provvedimento tacito formatosi sull’istanza suap n. -OMISSIS- del 17.05.2024 nonché dell’autorizzazione n. -OMISSIS- per l’installazione di impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 w”; - dell’atto del comune di Carosino del 20.02.2025 avente ad oggetto “provvedimento definitivo di annullamento d’ufficio del presunto parere tacito di accoglimento espresso dal comune di Carosino sull’istanza suap n. -OMISSIS- del 21.05.2024 prot. n. -OMISSIS- del 21.05.2024”; 2 - e, ove occorrer possa, per l’annullamento e/o la disapplicazione dei seguenti atti così come evocati dai suddetti e quivi impugnati atti, laddove intesi in senso preclusivo per la pretesa quivi fatta valere dall’odierna ricorrente: atto del 20.06.2024 del suap unione dei comuni Montedoro recante convocazione della conferenza di servizi; atto del 22.08.2024 del suap unione dei comuni Montedoro recante sollecitazione nei riguardi degli enti coinvolti nel procedimento in esame; ordinanza del comune di Carosino n. -OMISSIS-; nota prot. n. -OMISSIS- del comune di Carosino recante l’avvio del procedimento volto all’annullamento in autotutela del parere tacito di assenso formatosi ex art. 44, co. 10, del d.lgs. n. 259/2003; atto del 21.02.2025 del comune di Carosino recante “provvedimento definitivo di annullamento d’ufficio del parere tacito di accoglimento (…)”; atto del comune di Carosino del 24.02.2025 recante ulteriore richiesta di avvio del procedimento di annullamento in autotutela dell’autorizzazione -OMISSIS-; atto del 24.02.2025 del suap unione dei comuni Montedoro recante avvio del procedimento in autotutela in autotutela del procedimento tacito formatosi sull’istanza suap n. -OMISSIS- nonché dell’autorizzazione n. -OMISSIS-; nota del suap unione dei comuni Montedoro del 07.03.2025 recante il reinoltro ad --OMISSIS- spa della comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela dell’autorizzazione n. -OMISSIS-; atto del comune di Carosino n. -OMISSIS-; sempre ove occorrer possa, i piani di sviluppo annuali; il piano particolareggiato; il piano comunale; verbale della polizia locale pervenuto al comune di Carosino in data 19.02.2025 con nota prot. n. -OMISSIS-; il prg; le nta; il rec; il regolamento di installazione impianti per le radiofrequenze approvato con delibera di consiglio comunale n. -OMISSIS-, quindi, altresì, la predetta delibera di consiglio comunale n. -OMISSIS-; atto dell’unione dei comuni Montedoro del 24.02.2025 recante “comunicazione di avvio del procedimento per annullamento in autotutela del provvedimento tacito formatosi sull’istanza suap n. -OMISSIS- del 17.05.2024 nonché dell’autorizzazione n. -OMISSIS-; il piano di lottizzazione destinazione c1 come ricadente nel prg del comune di Carosino; le previsioni di piano come da strumento prg del comune di Carosino; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ”.
2. In data 29.05.2025, con atto di mero stile, si è costituita l’Amministrazione locale intimata che, con memoria depositata il 04.06.2025, ha insistito per il rigetto del ricorso.
3. In data 06.06.2025, la parte ricorrente ha depositato una memoria a cui è stata allegata la registrazione del contratto di locazione delle aree interessate.
4. All’esito dell’udienza camerale del 09.06.2025, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare e ha ordinato all’Amministrazione il riesame del provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.
5. In vista dell’udienza pubblica, l’ente locale resistente ha depositato il provvedimento di riesame del 10.10.2025 con cui all’esito della nuova istruttoria operata dall’Amministrazione, dietro “ input” giurisdizionale, ha superato le precedenti ragioni ostative indicate nel provvedimento di annullamento d’ufficio riesaminato; ha ritenuto non vi fossero “ulteriori osservazioni e ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza presentata dalla società -OMISSIS- s.p.a.” e, “esaminata la documentazione tecnico amministrativa allegata all’istanza (…) per quanto di competenza nel ri-esercizio del potere amministrativo, (ha ritenuto) di esprimere parere favorevole all’istanza di cui al procedimento istruttorio SUAP n. -OMISSIS- del 21/05/2024” .
6. Sempre in vista dell’udienza pubblica, la parte ricorrente ha depositato una memoria ex art. 73 c.p.a. in cui si è limitata a richiamare le difese spiccate nei precedenti atti difensivi, mentre la parte resistente ha depositato una memoria in cui ha chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, a spese compensate – anche tenuto conto della condotta processuale dell’ente locale –.
7. All’udienza pubblica del 23.03.2026, anche il difensore della parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il Collegio ritiene che con riguardo all’atto introduttivo in esame – alla luce della nuova determinazione del 10.10.2025 depositata in giudizio in data 23.10.2025, pienamente satisfattiva per la parte ricorrente – debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
8.1. Invero, com’è noto, la cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5, c.p.a., è caratterizzata dalla piena ed integrale soddisfazione delle pretese azionate da parte ricorrente, eventualmente realizzata dalle successive determinazioni assunte dall’Amministrazione, sicché può essere pronunciata nel caso in cui l’odierna parte ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite. Ciò la distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che, invece, si verifica quando, pur senza il conseguimento del bene della vita perseguito, l’eventuale accoglimento del ricorso comunque non produrrebbe più alcuna utilità alla parte ricorrente, facendo venir meno la condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere ( ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. V, 26 ottobre 2020, n. 6485; T.A.R. Parma Emilia-Romagna sez. I, 21/11/2025, (ud. 19/11/2025- dep. 21/11/2025) – sentenza n. 503).
8.2. Ciò chiarito, va altresì evidenziato che l’ormai costante orientamento giurisprudenziale ritiene che: “ la concessione della misura cautelare del rinvio a nuova determinazione dell’Amministrazione resistente (remand), non solo anticipa alla sede cautelare gli effetti propri di una pronuncia di merito - come accade per ogni provvedimento cautelare c.d. anticipatorio -, ma nella maggior parte dei casi comporta che gli effetti anticipatori non abbiano carattere provvisorio, come dovrebbe essere proprio delle misure cautelari, ma, per la natura delle cose, irreversibili; infatti la nuova determinazione dell’Amministrazione, assunta proprio in esecuzione del rinvio disposto in sede cautelare con l’ordinanza propulsiva, per il principio “factum infectum fieri nequit”, dà vita ad un nuovo assetto del rapporto amministrativo sorto dal precedente e impugnato provvedimento, con la conseguenza che il ricorso diviene improcedibile ovvero si ha cessazione della materia del contendere laddove si tratti di un atto con contenuto del tutto satisfattivo della pretesa azionata ” (cfr. ex plurimis , Consiglio di Stato sez. VI - 09/06/2023, sentenza n. 5660; Cons. St., V, sentenza n. 4820/2022; T.A.R. Lazio, Roma, IV- ter , sentenza n. 9394/2024; T.A.R. Lazio sez. II - Latina, 23/01/2025, sentenza n. 50).
8.3. Ancora la giurisprudenza amministrativa ha precisato che “ il c.d. remand (id est, accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame) costituisce manifestazione della atipicità della tutela cautelare, ormai consolidata nell’art. 55 c.p.a., in cui non è presente riferimento alcuno a tipologie specifiche ed esclusive di provvedimenti cautelari, in ragione dell’attribuzione al giudice amministrativo, dell’ampio potere di adottare tutte le misure idonee ad assicurare in via provvisoria gli effetti della decisione sul ricorso (art. 55, comma 1, c.p.a.); il giudice della tutela può dunque modulare la misura in rapporto alla fattispecie concreta in esame e alla natura dell’interesse legittimo (di contenuto oppositivo o pretensivo) fatto valere in giudizio; è palese l’intento del legislatore, con l’esplicito superamento della tipicità delle misure cautelari, di assecondare fin da tale fase il progressivo spostamento del contenuto proprio del giudizio, non più incentrato sull’atto bensì sul rapporto sottostante tra privato e p.a.; in tale prospettiva, il c.d. remand costituisce una tecnica di tutela cautelare che si caratterizza proprio per il fatto di rimettere in gioco l’assetto di interessi definiti con l’atto impugnato, restituendo alla p.a. l’intero potere decisionale iniziale, senza pregiudicarne il risultato finale. Il nuovo atto, quando non sia meramente confermativo, costituendo una (rinnovata) espressione della funzione amministrativa, porta a una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ove abbia contenuto satisfattivo della pretesa azionata dal ricorrente, oppure di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; e, infatti, l’interesse del ricorrente è trasferito dall’annullamento dell’atto inizialmente impugnato all’annullamento dell’atto che lo ha interamente sostituito a seguito del riesame. In sede di riedizione del potere, peraltro, l’Amministrazione, fermo restando il dovere di conformarsi ai principi di diritto enucleati dal giudice, è libera di adottare un atto con identico contenuto dispositivo ma basato su una diversa motivazione o adottato all’esito di un differente procedimento” (cfr. ex multis, Consiglio di Stato sez. VI - 09/06/2023, sentenza n. 5660).
8.4. Ebbene, nel caso di specie, la nuova determinazione del 10.10.2025 – adottata all’esito del riesame disposto in sede cautelare –, oltre ad aver determinato l’integrale soddisfazione dell’interesse rappresentato dalla parte ricorrente perché l’Amministrazione, esaminata tutta la documentazione posta a fondamento dell’istanza (in sede di ri-esercizio del potere), ha formalmente espresso il parere favorevole anelato nell’ambito del procedimento istruttorio SUAP n. -OMISSIS- del 21.05.2024, ha comportato per l’Amministrazione l’effettuazione di una nuova valutazione e l’adozione di un atto espressione di nuova volontà di provvedere, che costituisce pertanto un nuovo giudizio, autonomo e indipendente dalla stretta esecuzione della pronuncia cautelare, con la conseguente cessazione della materia del contendere trattandosi di atto con contenuto del tutto satisfattivo della pretesa azionata (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 9 giugno 2023, sentenza n. 5662).
8.5. Dalla suddetta determinazione depositata in atti, infatti, emerge come l’Amministrazione locale intimata abbia effettuato il riesame della fattispecie alla luce della documentazione allegata all’istanza e come abbia ri-esercitato il potere emanando il provvedimento favorevole anelato.
8.6. Si tratta dunque di atto sopravvenuto, innovativo, sia pure adottato su mero “ input ” giurisdizionale (cfr. T.A.R. Milano Lombardia sez. II, 04/12/2025, (ud. 23/09/2025- dep. 04/12/2025) – sentenza n. 3978).
9. In definitiva, il Collegio, alla luce degli atti depositato in giudizio, con riguardo al presente ricorso dichiara la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, del codice del processo amministrativo.
10. Le spese di lite possono essere compensate stante la peculiarità della vicenda e tenuto conto della condotta processuale dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2,del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4,del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2026, con l’intervento dei magistrati:
NO LL EI, Presidente FF
Paolo Fusaro, Referendario
OM LG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM LG | NO LL EI |
IL SEGRETARIO