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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/11/2025, n. 1955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1955 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.a Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1246 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CO NC
ATTORE
E
Controparte_1
CONVENUTO
Avente ad oggetto: pagamento somme
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 23 maggio 2025, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 4 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 7.4.2016 (iscritto al n. RGAC 794/2016GdP
) richiedeva il pagamento di quanto dovutogli a titolo di Pt_2 Parte_1 canoni e spese condominiali per una locazione già terminata ed il Giudice di Pace, in accoglimento del ricorso monitorio, con Decreto ingiuntivo n. 176/2016 dell'17.05.2016, ingiungeva a di “pagare immediatamente in Controparte_1 favore della parte ricorrente, rappresentata e difesa come in epigrafe, la somma di €
3424,52, per la causale indicata in ricorso, oltre interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo, nonché spese e competenze relative al presente procedimento ex art. 641, comma 3 cpc.
Tale decreto ingiuntivo era notificato all'ingiunto ed opposto.
L'opposizione era rigettata dal Giudice di Pace con sentenza.
Detta sentenza era appellata dinanzi questo Tribunale il quale emetteva la seguente statuizione: Dichiara la nullità della sentenza impugnata e del decreto ingiuntivo opposto e dichiara, altresì, l'incompetenza per materia del Giudice di Pace di
in favore del Tribunale di Castrovillari, assegnando il termine di tre mesi Pt_2 per la riassunzione dinanzi al detto Tribunale quale giudice di primo grado .
riassumeva, nei termini di legge, il giudizio. Parte_1
Esponeva che non pagava i canoni di locazione dell'ultimo Controparte_1 periodo in cui abitava nell'immobile, ovvero quelli dal mese di marzo 2014 al mese di Agosto 2014. Non pagava altresì le spese condominiali indicate nella dichiarazione dell'Amministratore di condominio, che erano corrisposte dal
. Che era indi debitore della somma complessiva di euro 3424,52 Parte_1
(tremilaquattrocentoventiquattro,52), di cui euro 2.40 0 (duemilaquattrocento,00 - pari a sei mensilità) per canoni di locazione scaduti e non pagati ed euro 1024,52
(milleventiquattro,52 euro) per spese condominiali . Chiedeva altresì la corresponsione di euro 1.750,00 per danni all'immobile.
Nella mancata comparizione del convenuto, all'udienza del 23 maggio 2025 la parte costituita precisava le conclusioni e previa concessione dei termini ex art. 190
c.p.c, viene per la decisione.
^^^
La presente motivazione è destinata a ricalcare in parte il tenore letterale delle ordinanze in atti alla quali ci si riporta integralmente ed il cui contenuto deve
Pagina 2 di 4 intendersi ivi trascritto e qui confermate in mancanza di elementi sopravvenuti che giustifichino un mutamento delle valutazioni in essa contenute.
Quanto richiesto da parte attrice era provato nel giudizio istruito dinanzi al Giudice di Pace sia a mezzo di prova documentale, in primis con la prod uzione del contratto di locazione, sia a mezzo di prova testimoniale.
Rilevato che giurisprudenza consolidata afferma il principio secondo il quale nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove rientra quello di fondare il proprio convincimento su prove formate in altro processo, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo le parti che vi abbiano interesse contrastare quei risultati discutendoli o allegando prove contrarie ( cfr.: Cass. Civ. Sez. III 04.03.2002 n. 3102), Cass. Civ. Sez. III
18.04.2001 n. 5682; Cass ). Ed ancora il giudice di merito può utilizzare anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse parti, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva (cfr.: Cass. Civ. Sez. II., 11.08.1999 n. 8585; Cass. Civ. Sez. III,
18.04.2001 n. 5682).
Ne segue l'utilizzo ai fini del decidere.
Il contratto di locazione dedotto in giudizio è provato dalla scrittura prodotta dal
(v. contratto di locazione sottoscritto dalle parti in data 26.03.2012). Parte_1
La convenuta, cui incombe l'onere probatorio ex art. 2697, 2° comma, c.c., non ha provato avere pagato i canoni come precisati dall'attore.
Del pari, sulla base della documentazione in atti e dall'audizione dei testi escussi, risulta provato il mancato pagamento da parte del conduttore degli oneri condominiali oltre che delle mensilità per come quantificate in citazione.
Segue che la convenuta va condannata al pagamento della somma di € 3.424,52, di cui € 2.400,00 per canoni rimasti insoluti ed 1.024,52 per oneri condominiali, oltre ad interessi legali dalle singole scadenze.
La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice "ad quem" non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio.
Segue il rigetto della residua domanda.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione del convenuto.
Pagina 3 di 4 La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1246/2021 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: condanna al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 di euro 3.424,52 di cui euro 2.400,00 per canoni, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo ed euro 1.024,52 a titolo di oneri condominiali, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo;
rigetta la residua domanda;
nulla per le spese.
Così deciso in Castrovillari il 27 novembre 2025
Il giudice G.O.P.
dott.ssa Maria Francesca Di Maio
Pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.a Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1246 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CO NC
ATTORE
E
Controparte_1
CONVENUTO
Avente ad oggetto: pagamento somme
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 23 maggio 2025, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 4 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 7.4.2016 (iscritto al n. RGAC 794/2016GdP
) richiedeva il pagamento di quanto dovutogli a titolo di Pt_2 Parte_1 canoni e spese condominiali per una locazione già terminata ed il Giudice di Pace, in accoglimento del ricorso monitorio, con Decreto ingiuntivo n. 176/2016 dell'17.05.2016, ingiungeva a di “pagare immediatamente in Controparte_1 favore della parte ricorrente, rappresentata e difesa come in epigrafe, la somma di €
3424,52, per la causale indicata in ricorso, oltre interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo, nonché spese e competenze relative al presente procedimento ex art. 641, comma 3 cpc.
Tale decreto ingiuntivo era notificato all'ingiunto ed opposto.
L'opposizione era rigettata dal Giudice di Pace con sentenza.
Detta sentenza era appellata dinanzi questo Tribunale il quale emetteva la seguente statuizione: Dichiara la nullità della sentenza impugnata e del decreto ingiuntivo opposto e dichiara, altresì, l'incompetenza per materia del Giudice di Pace di
in favore del Tribunale di Castrovillari, assegnando il termine di tre mesi Pt_2 per la riassunzione dinanzi al detto Tribunale quale giudice di primo grado .
riassumeva, nei termini di legge, il giudizio. Parte_1
Esponeva che non pagava i canoni di locazione dell'ultimo Controparte_1 periodo in cui abitava nell'immobile, ovvero quelli dal mese di marzo 2014 al mese di Agosto 2014. Non pagava altresì le spese condominiali indicate nella dichiarazione dell'Amministratore di condominio, che erano corrisposte dal
. Che era indi debitore della somma complessiva di euro 3424,52 Parte_1
(tremilaquattrocentoventiquattro,52), di cui euro 2.40 0 (duemilaquattrocento,00 - pari a sei mensilità) per canoni di locazione scaduti e non pagati ed euro 1024,52
(milleventiquattro,52 euro) per spese condominiali . Chiedeva altresì la corresponsione di euro 1.750,00 per danni all'immobile.
Nella mancata comparizione del convenuto, all'udienza del 23 maggio 2025 la parte costituita precisava le conclusioni e previa concessione dei termini ex art. 190
c.p.c, viene per la decisione.
^^^
La presente motivazione è destinata a ricalcare in parte il tenore letterale delle ordinanze in atti alla quali ci si riporta integralmente ed il cui contenuto deve
Pagina 2 di 4 intendersi ivi trascritto e qui confermate in mancanza di elementi sopravvenuti che giustifichino un mutamento delle valutazioni in essa contenute.
Quanto richiesto da parte attrice era provato nel giudizio istruito dinanzi al Giudice di Pace sia a mezzo di prova documentale, in primis con la prod uzione del contratto di locazione, sia a mezzo di prova testimoniale.
Rilevato che giurisprudenza consolidata afferma il principio secondo il quale nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove rientra quello di fondare il proprio convincimento su prove formate in altro processo, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo le parti che vi abbiano interesse contrastare quei risultati discutendoli o allegando prove contrarie ( cfr.: Cass. Civ. Sez. III 04.03.2002 n. 3102), Cass. Civ. Sez. III
18.04.2001 n. 5682; Cass ). Ed ancora il giudice di merito può utilizzare anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse parti, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva (cfr.: Cass. Civ. Sez. II., 11.08.1999 n. 8585; Cass. Civ. Sez. III,
18.04.2001 n. 5682).
Ne segue l'utilizzo ai fini del decidere.
Il contratto di locazione dedotto in giudizio è provato dalla scrittura prodotta dal
(v. contratto di locazione sottoscritto dalle parti in data 26.03.2012). Parte_1
La convenuta, cui incombe l'onere probatorio ex art. 2697, 2° comma, c.c., non ha provato avere pagato i canoni come precisati dall'attore.
Del pari, sulla base della documentazione in atti e dall'audizione dei testi escussi, risulta provato il mancato pagamento da parte del conduttore degli oneri condominiali oltre che delle mensilità per come quantificate in citazione.
Segue che la convenuta va condannata al pagamento della somma di € 3.424,52, di cui € 2.400,00 per canoni rimasti insoluti ed 1.024,52 per oneri condominiali, oltre ad interessi legali dalle singole scadenze.
La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice "ad quem" non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio.
Segue il rigetto della residua domanda.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione del convenuto.
Pagina 3 di 4 La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1246/2021 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: condanna al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 di euro 3.424,52 di cui euro 2.400,00 per canoni, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo ed euro 1.024,52 a titolo di oneri condominiali, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo;
rigetta la residua domanda;
nulla per le spese.
Così deciso in Castrovillari il 27 novembre 2025
Il giudice G.O.P.
dott.ssa Maria Francesca Di Maio
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