Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 17/02/2026, n. 1044
CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto impugnato per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 220/2010

    La Corte conferma la correttezza della sentenza di primo grado, ritenendo sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi per l'applicazione del tributo, anche per bookmaker e centri scommesse collegati a società estere non autorizzate in Italia, a partire dal 2011.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 56 ss. TFUE, e dei principi del diritto dell'Unione di parità di trattamento e non discriminazione

    La Corte rigetta anche questo motivo, escludendo profili di incompatibilità tra normativa nazionale e comunitaria e dubbi interpretativi che richiedano rinvio alla CGUE. Non si ravvisa discriminazione nei confronti della società di scommesse che opera da LT rispetto ai concessionari nazionali, poiché l'imposta unica non è un tributo armonizzato e possono verificarsi duplicazioni d'imposta.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale degli artt. 1-3 del D.Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, e dell'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost.

    La Corte rigetta anche questo motivo, escludendo profili di incompatibilità tra normativa nazionale e comunitaria e dubbi interpretativi che richiedano rinvio alla CGUE. Non si ravvisa discriminazione nei confronti della società di scommesse che opera da LT rispetto ai concessionari nazionali.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza in relazione all'annullamento dell'avviso di accertamento a seguito di erronea determinazione dell'imposta unica da parte dell'Ufficio Impositore

    La Corte conferma la correttezza della sentenza di primo grado, ritenendo sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi per l'applicazione del tributo.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza in relazione alla nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 7 dello Statuto dei Diritti del Contribuente

    La Corte conferma la correttezza della sentenza di primo grado, ritenendo sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi per l'applicazione del tributo.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza in relazione alla nullità dell'atto impugnato per difetto assoluto di motivazione

    La Corte conferma la correttezza della sentenza di primo grado, ritenendo sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi per l'applicazione del tributo.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 24 Cost.

    La Corte conferma la correttezza della sentenza di primo grado, ritenendo sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi per l'applicazione del tributo.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 3 del d.lgs. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, lett. b), della l. 220/2010, inerente al presupposto soggettivo dell'Imposta

    La Corte conferma la valutazione del giudice di prime cure, laddove ha ritenuto sussistenti i presupposti soggettivi per l'applicazione del tributo, affermando che sono tassabili, a partire dal 1° Gennaio 2011, il bookmaker e centri scommesse (CTD), anche se collegati a società non autorizzate in Italia, che gestiscono con qualsiasi mezzo, anche telematico per conto di terzi con sede all'estero, i concorsi pronostici e le scommesse.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 1, comma 2, lett. B) L. 288/1998, inerente al presupposto territoriale dell'Imposta

    La Corte rigetta il motivo, rilevando che l'accettazione della scommessa avviene in Italia, mediante il rilascio della ricevuta di partecipazione e che il contratto si perfeziona nel momento in cui il giocatore ha conoscenza effettiva dell'accettazione della sua proposta di gioco in Italia, come sancito anche dal legislatore.

  • Rigettato
    Sentenza della Corte Costituzionale del 23.01.2018 - Questioni di incompatibilità della normativa fiscale italiana con riferimento al diritto euro unitario

    La Corte disattende il motivo, escludendo profili di incompatibilità e discriminazione. Afferma che l'imposta unica non è un tributo armonizzato e che la duplicazione d'imposta deriva dall'esercizio concorrente del potere impositivo da parte di più Stati membri. La solidarietà all'imposta è conseguenza del rifiuto di aderire al sistema nazionale.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza per violazione della libertà di prestazione dei servizi di cui all'art. 56 TFUE nonché dei principi eurounitari di parità di trattamento e di non discriminazione

    La Corte disattende il motivo, escludendo profili di incompatibilità e discriminazione. Afferma che l'imposta unica non è un tributo armonizzato e che la duplicazione d'imposta deriva dall'esercizio concorrente del potere impositivo da parte di più Stati membri. La solidarietà all'imposta è conseguenza del rifiuto di aderire al sistema nazionale. La CGUE ha affermato che l'art. 56 TFUE non osta a una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i CTD stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza per violazione degli artt. 8 del D. Lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, L. 472/1997 e 10, comma 3, L. 212/2000, inerente all'applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza

    La Corte rigetta il motivo, affermando che tale incertezza non sussiste almeno a partire dall'annualità 2011. La normativa è stata oggetto di chiarimenti da parte della Corte Costituzionale, della Cassazione e della Corte di Giustizia UE. L'imposta unica è dovuta sempre, salvo per le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione per annualità anteriori al 2011.

  • Rigettato
    Sulla condanna alle spese di lite

    La Corte rigetta il motivo, confermando la correttezza della condanna alle spese in favore dell'amministrazione finanziaria, sulla base della normativa specifica del processo tributario che prevede la ripetibilità delle spese anche quando l'amministrazione è assistita da propri funzionari.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 17/02/2026, n. 1044
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1044
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo