Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 959/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
con sede legale in Palermo, P.I.: Parte_1 P.IVA_1
con sede legale in Palermo, P.I.: Parte_2 P.IVA_2
rappresentate e difese dall'Avv. Vincenza Hellen Montesanto;
appellanti
CONTRO
con sede legale in Roma, P.I. , e per essa, quale procuratrice Controparte_1 P.IVA_3
speciale, P.I.: ; Controparte_2 P.IVA_4
non costituita in giudizio;
E
con sede legale in Napoli, P.I.: , Controparte_3 P.IVA_5
e per essa, con sede legale in Venezia-Mestre, P.I.: ; Controparte_2 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Montalbano;
appellate
In fatto e in diritto
1. e società convenute in primo grado nel giudizio promosso da Parte_1 Parte_2 [...]
quale procuratrice speciale di hanno proposto appello Controparte_2 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1234 del 22.3.2022, che ha dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti dell'attrice e della cessionaria CP_3
del credito intervenuta nel giudizio ex art. 111 c.p.c. a mezzo della rappresentante
[...]
l'atto di compravendita del 22/09/2015, ai rogiti del Dott. , Controparte_2 Persona_1
Notaio in Cerda, n. rep. 926, n. racc. 732, relativo a tre immobili siti in Palermo, via Emilia n. 38,
in catasto al foglio 30, p.lla 2549, sub. 62, 63, 83, e ha condannato le convenute alle spese di lite.
si è costituita in giudizio nella sola veste di rappresentante della Controparte_2 [...]
e ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. CP_3
Con ordinanza comunicata il 9.10.2024 la causa è stata posta in decisione ai sensi degli artt.
352 e 190 c.p.c., all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
2. Secondo le appellanti il giudice ha errato (a) nell'avere ritenuto sussistente l'eventus damni senza considerare che “la ha una liquidità di cassa molto alta (come comprovato Pt_1
dall'ultimo bilancio in atti depositato) ed inoltre è titolare di numerosi e ingenti crediti, tutti perfettamente in regola ed esigibili, che sono in grado, di soddisfare ogni ragione creditoria altrui per i prossimi venti anni”; (b) nell'avere ravvisato anche la scientia damni e il consilium fraudis delle società partecipanti al negozio traslativo;
(c) nell'avere, di conseguenza, posto il carico delle spese di lite in capo a soggetti che non sarebbero dovuti risultare soccombenti.
3. L'impugnazione è infondata sotto ogni profilo.
Quanto all'eventus damni, basterà osservare che a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito anche solo mediante una modificazione qualitativa del patrimonio, com'è nel caso di conversione di parte di questo da immobiliare a mobiliare, stante la maggiore difficoltà di accertamento dei beni mobili o crediti da sottoporre a esecuzione forzata e la maggiore facilità di dispersione della garanzia generica del credito in conseguenza della cessione dei relativi diritti a terzi;
ciò che, appunto, si rileva nella concreta fattispecie, rispetto alla quale non è inutile notare come – a fronte di due sentenze di merito che ne hanno affermato la posizione debitoria, e in attesa della definitiva pronuncia della 3
Cassazione – la benché titolare, a suo dire, “di numerosi e ingenti crediti, tutti Parte_1
perfettamente in regola ed esigibili, che sono in grado, di soddisfare ogni ragione creditoria altrui per i prossimi venti anni” e forte di “una liquidità di cassa molto alta”, non abbia mai offerto alla società attrice, a dimostrazione della propria asserita solvibilità (e della propria buona fede, su cui infra), una garanzia di agevole e sicura realizzazione del credito, ad esempio mediante presentazione di una polizza fideiussoria bancaria o richiesta di sequestro liberatorio ai sensi dell'art. 687 c.p.c..
4. Quanto alla scientia damni e al consilium fraudis, ben poco è da aggiungere alle osservazioni del Tribunale. Il ruolo preminente, negli affari delle società partecipanti alla compravendita, di socio di maggioranza e legale rappresentante tanto della Controparte_4 all'epoca di assunzione dell'impegno fideiussorio e poi, di nuovo, dall'anno Parte_1
2016 fino a oggi, che della sin dalla sua costituzione, è del tutto evidente, ed è Parte_2
pertanto incontestabile, al lume di un'elementare considerazione logica e di buon senso, che né lui né – unica altra componente (di minoranza) della compagine Controparte_5
sociale della rappresentante legale della società nell'intervallo temporale in cui Parte_1
è stato compiuto il trasferimento immobiliare e, verosimilmente, congiunta del – non CP_4
fossero all'oscuro, al tempo della compravendita, del pesante rischio di esposizione debitoria della verso Banca Nuova s.p.a., di cui il decreto ingiuntivo del 2013, la sentenza Parte_1
di primo grado del 2016 e quella di appello del 2021 costituiscono solo il formale riconoscimento, non necessario, com'è noto, per l'esercizio dell'azione revocatoria, che non persegue fini restitutori (Cass. 4212/2020).
5. La sentenza appellata è, in conclusione, da confermare.
Segue, per la soccombenza, la condanna delle società appellanti, in solido, alle spese di appello in favore della costituita da liquidarsi, in base al credito a tutela del CP_3 quale è stata proposta l'azione revocatoria (Cass. 3697/2020), in complessivi euro 10.060,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei riguardi della società non Controparte_1
costituita. 4
Sussistono, nei confronti delle società appellanti, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater,
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia di che dichiara;
; Controparte_6 rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Parte_2
Palermo n. 1234 del 22.3.2022; condanna e in solido, a rifondere a quale Parte_1 Parte_2 Controparte_2
rappresentante di le spese di appello, che liquida in complessivi euro 10.060,00, CP_3 oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.; nulla sulle spese relative al rapporto processuale con Controparte_1 dà atto che sussistono, nei confronti delle società appellanti, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Palermo il giorno 2 gennaio 2025
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo