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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/08/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2860/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3 - CONT/CONTRATTUALE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 2860/2020 R.G.A.C.C. tra
, c.f. e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Patrizia Alboreo e Angelo Mascolo, C.F._2 giusta mandato trasmesso nel fascicolo telematico
- ATTORI
Contro
(c.f./p.iva: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Michelangelo Ferrazzano, giusta mandato trasmesso nel fascicolo telematico
- CONVENUTA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._3
Gabriele Lipari giusta procura rilasciata su foglio separato e trasmessa nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Anna Maria Scommegna, in Barletta, via
Indipendenza 30
- CONVENUTO
- CONVENUTA
Avente ad oggetto: appalto
Conclusioni (come da udienza di p.c. del 8.5.2025):
Attori: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di citazione”;
Convenuto “precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione”; P_
Convenuta “insiste per l'accoglimento delle richieste Controparte_1 istruttorie articolate nelle memorie istruttorie e non accolte;
in subordine precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella memoria prima memoria istruttoria”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 25-26.6.2020 e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio innanzi a codesto Tribunale la (d'ora Controparte_3 innanzi anche solo ”) e l'arch. al fine di ivi sentir dichiarare la CP_1 Controparte_2 risoluzione per inadempimento dei contratti di appalto e di affidamento di incarico di progettista e direzione Lavori intercorsi tra le parti, con conseguente condanna dell'appaltatrice all'asportazione dall'immobile dei beni di sua proprietà e condanna dei convenuti alla restituzione degli acconti versati e, in via solidale, al risarcimento del danno arrecato, pari ad euro 80.000,00, nonché al ristoro delle spese di locazione, di messa in sicurezza del fabbricato e di altre somme non quantificabili.
Hanno dedotto, in estrema sintesi, gli attori, a fondamento della propria domanda: i) che in data 20.2.2019 il aveva affidato all'arch. l'incarico tecnico professionale Parte_1 P_ di effettuare i rilievi del fabbricato di via Porta Reale 37 in Barletta, nonché la progettazione architettonica, il computo metrico, la direzione dei lavori e quant'altro indicato nel contratto stesso e che in pari data analogo contratto era stato stipulato tra gli attori e il in ordine “alle sole P_ parti comuni dello stesso fabbricato”; ii) che con successivi contratti di appalto in data 27/2/19
l'esecuzione dei lavori era stata commissionata all'impresa iii) che Controparte_4 le opere erano state eseguite “in maniera erronea per colpa concorrente del progettista-direttore dei lavori e della impresa costruttrice”, essendo emerse lesioni negli immobili del secondo e terzo piano;
iv) che era stato depositato ricorso per A.T.P., nel corso del quale il nominato ctu aveva individuato i vizi lamentati – in sintesi riconducibili all'erroneo spostamento dei tramezzi – e attribuito la “responsabilità…al progettista/direttore dei lavori e all'impresa costruttrice” e aveva quantificato il danno “in maniera presuntiva in €. 70.000,00 circa”; v) che, tuttavia, il ctu aveva errato nel rinvenire una concorrente responsabilità del 20% in capo al , Parte_2 proprietario dell'appartamento in 3° piano, in ragione della realizzazione dell'immobile in modo difforme dalle disposizioni urbanistiche, atteso che lo stesso era pure committente, onde “il progettista/direttore dei lavori e l'impresa costruttrice non potevano ignorare la situazione dei luoghi, sia sotto il profilo amministrativo/urbanistico che sotto il profilo statico vero e proprio” e poiché le irregolarità amministrative non avevano avuto incidenza sulle problematiche statiche del bene;
vi) che i convenuti erano responsabili a titolo contrattuale ed extracontrattuale dei “danni rilevati nell'appartamento del , in cui i lavori dovevano essere eseguiti” e dei danni Parte_1 al solaio divisorio con il sovrastante appartamento del sig. , posto al terzo piano, il Parte_2 quale aveva appaltato opere soltanto in relazione alle parti comuni dell'edificio; vii) che, in ragione della natura indivisibile della prestazione risarcitoria, gli attori sarebbero creditori solidali in relazione alle prestazioni relative agli immobili;
viii) che, invece, spetterebbe al la Parte_1 restituzione degli acconti versati, pari ad euro 500,00 in favore dell'arch. e di €. P_
13.000,00 in favore della , nonché il risarcimento dei costi di locazione che Controparte_1 lo stesso ha dovuto sostenere in ragione del dissesto della abitazione, pari ad euro 400,00/mensili “a far tempo dal 10/10/19”, dei danni rivendicati da quale proprietaria del primo Parte_3 piano e dei costi di e. 600,00 rivendicati in sede monitoria dall'ing. “per asserite CP_5 operazioni di messa in sicurezza tuttavia conseguenti alle negligenti operazioni poste in essere dal direttore dei lavori-progettista e dalla impresa edile”; ix) che il avrebbe diritto Parte_2 alla restituzione dell'acconto di euro 3.000,00 versato in favore dell'appaltatrice ed al risarcimento del danno per mancata percezione del canone locatizio di e. 310,00 mensili già versato dalla conduttrice a far tempo, dalla data del dissesto e della ordinanza di sgombero del Parte_4
19/3/19, “alla quale dovrà rimborsare le spese di trasloco ammontanti orientativamente ad €.
1.500,00”; oltre al risarcimento dell'importo di e. 600,00 dovuto per le medesime causali in favore dell'ing. x) che i contratti di appalto e di prestazione professionale dovrebbero inoltre essere CP_5 ritenuti risolti per fatto e colpa dei convenuti.
Hanno concluso, dunque, nei seguenti termini: “1) Dichiararsi risolti per fatto e colpa rispettivamente della e dell'architetto i contratti di Controparte_1 Controparte_2 appalto in data 27/2/19 e i contratti di affidamento professionale in data 20/2/19, e tutti gli eventuali altri atti conseguenti o collegati, stanti i motivi indicati nel ricorso per CTU e nel presente atto, nonché ordinarsi alla di asportare dall'immobile per cui è causa Controparte_1 tutti i beni di sua proprietà. 2) Condannarsi il convenuto arch. alla restituzione in favore P_ dell'attore della somma di €. 500,00 versata come acconto. 3) Condannarsi la Parte_1 [...]
alla restituzione in favore del sig. della somma di €. Controparte_1 Parte_1
13.000,00 e in favore del sig. della somma di €. 3.000,00, rispettivamente versate Parte_2 in acconto per le opere da eseguirsi. 4) Condannarsi i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni provocati all'immobile di proprietà degli attori, che si costituiscono quali creditori solidali, quantificati in €. 70.000,00 ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta congrua dal Tribunale. 5) Condannarsi i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare: -al sig.
gli importi da questi versati a far tempo dal 10/10/19 quali canoni di locazione per Parte_1
l'abitazione che egli ha dovuto prendere in fitto a seguito dell'inagibilità del proprio immobile e fino alla data in cui detto immobile sarà stato riparato;
-al sig. tutte le somme che Parte_1 costui dovrà essere costretto eventualmente a sborsare in favore della sig.ra Parte_3 per gli asseriti danni che la stessa afferma aver subito a seguito di dissesto;
-al sig. Parte_1 tutte le somme che questi potrebbe o dovrebbe versare in favore dell'ing. che ha agito CP_5 ingiuntivamente per le prestazioni asseritamente eseguite e cagionate dagli inadempimenti dei convenuti;
-al sig. l'equivalente della mancata percezione dei canoni locativi del Parte_2 suo immobile occupato dalla signora fino al momento in cui l'immobile sarà Parte_4 ritenuto agibile nonché le spese che egli dovrà rimborsare alla predetta sig.ra per il Pt_4 trasloco necessitato dal dissesto;
-al sig. tutte le somme che questi potrebbe o Parte_2 dovrebbe versare in favore dell'ing. che ha agito ingiuntivamente per le prestazioni CP_5 asseritamente eseguite e cagionate dagli inadempimenti dei convenuti;
-ad entrambi gli attori le spese -orientativamente quantificabili in €. 10.000,00- per la messa in sicurezza del fabbricato. 6)
Condannarsi i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori delle spese e competenze del procedimento di CTU nonché al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio oltre al pagamento delle spese e competenze del CTP ing. . Persona_1
Con comparsa di risposta del 10.11.2020 si è costituito in giudizio la convenuta , CP_1 preliminarmente eccependo: i) l'incompetenza del Tribunale adito in virtù della clausola compromissoria contenuta nei contratti di appalto sottoscritti in data 27/02/2019; ii)
l'inammissibilità delle domande attoree per eccessiva genericità ed indeterminatezza in ordine alla pretesa natura solidale dell'obbligazione, nonché in merito all'an e quantum debeatur;
iii) il difetto di legittimazione attiva in relazione alle domande risarcitorie riguardanti soggetti terzi. Nel merito, ha invocato il rigetto delle avverse domande, eccependo e deducendo, in estrema sintesi: iv) che l'impresa, sotto la direzione del D.L., aveva effettuato dei saggi presso l'immobile oggetto dell'appalto, dal quale era emersa l'inidoneità dei tramezzi ad assolvere a funzioni strutturali portanti del solaio, onde si era proceduto alla relativa demolizione;
v) che, verificatasi un assestamento del solaio, era stato posto lo sgombero dell'immobile e, in seguito alle verifiche effettuate presso il piano sovrastante, anche in sede di ATP, erano emersi gravi ed insanabili abusi edilizi che erano stati causa dei dissesti statici;
vi) che, pertanto, alcuna responsabilità poteva attribuirsi all'impresa appaltatrice, che si era limitata a demolire tramezzi non aventi funzione strutturale, essendo i pregiudizi causati dalle “reticenze ed illiceità commesse dai committenti e dagli errori o sottovalutazioni progettuali commesse dal progettista e direttore dei lavori che aveva
l'obbligo di accertarsi dell'effettiva consistenza di tutte le unità immobiliari facenti parte del fabbricato, prima ancora di procedere con la progettazione dell'intervento”; vii) che la ctu svolta in sede di ATP sarebbe lacunosa ed omissiva, nella misura in cui non si è dato rilievo alle conseguenze degli interventi non assentiti acclarati presso l'immobile del e si è attribuita una Parte_1 percentuale di responsabilità all'appaltatrice “senza dare idonea giustificazione tecnica delle propria valutazione”; viii) che, inoltre anche la quantificazione risarcitoria determinata in €
70.000,00 dal ctu, sulla base di un prezzo di € 700,00/mq quale costo di riparazione sarebbe erronea, in quanto riferibile ad unità ad uso abitativo e non, come nel caso di specie, mere pertinenze, con costo inferiore;
ix) che i danni da “ritardi, aggravamenti e/o il mancato godimento delle unità immobiliari” sarebbero da “imputarsi agli attori stessi che si sono rifiutati di dare osservanza all'ordinanza sindacale di messa in sicurezza del fabbricato, nonostante compulsati dagli odierni deducenti che avevano ricevuto incarico di eseguire dette opere.”; x) che, in ordine al corrispettivo gli attori avrebbero corrisposto unicamente la somma di euro 3.300,00 (iva inclusa) a titolo di acconto. Ha, infine, articolato domanda in via riconvenzionale in relazione al corrispettivo dovuto per opere eseguite e non pagate, pari ad e. 6.380,00, come acclarato in sede di ATP, oltre ad “€.
1.500,00 per l'allestimento del cantiere, € 1.000,00 per il montacarichi scarico/carico merci, €
327,90 per rimozione serramenti esistenti…per un totale di € 9.207,90”, oltre ai “costi della messa in sicurezza” e per “i saggi effettuati all'esito dell'imbarcamento del solaio, per un importo di €
7.150,00” e, infine, al risarcimento del danno da “mancato utile percepito” pari al 30% del corrispettivo previsto in relazione alle “opere appaltate e non eseguite” e dunque nella misura di euro 27.037,63 per il 2° piano e di euro 14.400,00 per le parti comuni. Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “Per tutto quanto innanzi esposto, la
in persona del legale rappresentante pro tempore, come in Controparte_1 epigrafe rappresentata e difesa, insiste affinchè l'On. Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda e richiesta, accolga le seguenti gradate conclusioni: 1) In via preliminare ed assorbente, dichiarare la incompetenza del Giudice adito, per essere la controversia da devolvere al giudizio di un collegio arbitrale in virtù dell'art. 17 dei contratti di appalto del 27/02/2019; 2) Dichiarare
l'inammissibilità, oltre che infondatezza, elle domande attoree per eccessiva genericità ed indeterminatezza in ordine all'an e quantum debeatur;
3) Dichiarare, per le motivazioni esposte in narrativa, il difetto di legittimazione attiva in ordine alle domande rassegnate da parte attrice al punto 5) delle conclusioni ed in subordine accertarne e dichiararne l'inammissibilità e/o infondatezza;
4) rigettare integralmente le domande svolte da parte attrice perché destituite di fondamento in fatto ed in diritto, accertata l'assenza di responsabilità in capo alla società deducente per lemotivazioni esposte in narrativa;
5) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avverse e con rispettosa riserva di gravame, si chiede accertarsi gradualmente l'eventuale residuale responsabilità per gli eventi per cui è causa da parte dell'impresa appaltatrice, tenendo conto della maggiore incidenza causale degli abusivismi edilizi di cui si è argomentato in narrativa e quelli ulteriori ad accertarsi nel corso del giudizio e delle responsabilità proprie del tecnico progettista dell'intervento; In via riconvenzionale: 6) accertare
l'esistenza di opere edilizie abusive all'interno dell'unità immobiliare sita al terzo piano del fabbricato di Via Porta Reale 37 in Barletta di proprietà di e, per l'effetto, Parte_2 ordinarne la demolizione a carico dell'attore ; 7) accertare l'ingiustificata e Parte_2 illegittima interruzione dei rapporti contrattuali diappalto da parte degli attori e, per l'effetto, condannare, per le motivazioni esposte in narrativa, al pagamento in favore della Parte_1 società deducente della somma di euro 36.245,53, nonché e , in Parte_2 Parte_1 solido fra loro, al pagamento della somma di euro 21.550,00, o in quelle altre somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia. 8) condannare, in ogni caso, parte attrice al pagamento delle spese e competenze di lite”.
Con comparsa del 10.11.2020 si è costituito in giudizio l'altro convenuto P_
, preliminarmente eccependo la nullità della citazione in quanto effettuata a mezzo pec ma
[...] con atto analogico e non originale informatico e in assenza di attestazione di conformità; nel merito, ha invocato il rigetto delle formulate domande, deducendo ed eccependo, in sintesi: i) di non aver mai ricevuto somme a titolo di acconto;
ii) che in esecuzione dell'incarico ricevuto, aveva provveduto a svolgere le doverose indagini catastali e sopralluoghi ma che non gli era mai stato consentito, nonostante le esplicite e ripetute richieste, l'accesso ai locali siti al terzo piano dell'immobile, di proprietà del sig. il quale aveva escluso che al piano medesimo Parte_2 vi fosse un immobile con destinazione abitativa;
iii) che dai sondaggi effettuati era emerso che le tramezzature avevano funzione di mera distribuzione degli ambienti, non assolvendo a funzioni strutturali, onde se ne era disposta la demolizione, d'accordo col committente e con l'impresa appaltatrice;
iv) che solo in seguito al manifestarsi delle lesioni e al sopralluogo effettuato unitamente ai VVFF, l'arch. aveva preso contezza dello stato del terzo piano e che, anche P_ in relazione al secondo piano, erano stati rimossi ulteriori tramezzi che da progetto dovevano rimanere intatti;
v) che, dunque, alcuna responsabilità era da ascrivere al convenuto, anche ai sensi dell'art. 2236 c.c., o che comunque tale responsabilità era residuale rispetto a quella degli attori, che avevano apportato modifiche agli appartamenti, che erano state causa del dissesto;
vi) che la ctu svolta in sede di ATP era lacunosa, non avendo adeguatamente considerato l'incidenza delle modifiche apportate all'appartamento del terzo piano sulla stabilità del fabbricato, né avendo sufficientemente valutato la responsabilità del proprietario dell'appartamento del secondo piano, atteso che “il tramezzo demolito al piano secondo su indicazione dell'arch. era già stato P_ oggetto di un intervento precedente col quale si era ridotta la lunghezza della suddetta parete ovvero era stato mal realizzato ab origine”; viii) che la quantificazione del danno sarebbe eccessiva rispetto ai prezzi di mercato e che in merito il Ctu non avrebbe indicato i criteri di determinazione dell'importo indicato e le opere da effettuarsi;
mentre gli ulteriori esborsi non sarebbero dimostrati.
Ha altresì formulato domanda riconvenzionale in relazione ai compensi maturati e non corrisposti per l'opera professionale prestata e precisamente: “a) per i lavori di manutenzione straordinaria relativi all'appartamento del secondo piano di proprietà del sig. sulla scorta degli Parte_1 accordi intercorsi, il suddetto attore deve corrispondere il 50% di quanto convenuto, ovvero il 7% di 76.277,00 euro, oltre il 4% di INARCASSA e spese, per un totale di € 3.146,58 come da n. 3/2019 già inviato all'attore (all. 7); b) per i lavori relativi alle parti comuni, sulla scorta degli accordi intercorsi i due attori devono la somma di € 792,48, che va suddivisa, imputandosi la somma di €
535,12 al sig. e la somma di € 257,36 al sig. (all. 8); c) per la Parte_1 Parte_2 direzione dei lavori di messa in sicurezza del solaio interpiano, la somma di € 1.258,00, da ripartirsi in parti eguali tra i sigg. e i quali quindi devono € Parte_1 Parte_2
629,00 cadauno (all. 9)”;
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, • in via preliminare dichiarare la nullità della citazione per nullità della notificazione peri motivi esposti in narrativa;
• in via principale, ritenere
e dichiarare che nulla è dovuto dall'arch. agli attori ai sensi dell'art. 2236 c.c. e per i P_ motivi tutti, di fatto e di diritto, esposti in narrativa;
• in via subordinata, nella denegata ipotesi che il Tribunale ritenga sussistere una responsabilità del convenuto, ritenere e dichiarare che la quota di responsabilità ascrivibile all'arch. sia comunque inferiore al 40% per i motivi tutti, di P_ fatto e di diritto, esposti in narrativa. In via riconvenzionale, condannare gli attori al pagamento di quanto dovuto in forza dei contratti di conferimento di incarico stipulati tra essi e l'arch. P_
e precisamente, condannare il sig. al pagamento di € 4.310,70 ed il sig.
[...] Parte_1 al pagamento di € 886,36 e per l'effetto compensare tali somme con quanto Parte_2 eventualmente fosse condannato a pagare agli attori.”
La causa è stata istruita la causa a mezzo documentale e con ordinanza del 14.6.2024 è stata formulata proposta conciliativa (“riconoscimento da parte dei convenuti dell'importo onnicomprensivo di euro 50.000,00 in favore degli attori, fermo il riparto interno di responsabilità tra i condebitori nella proporzione acclarata in sede di ATP, oltre ad un contributo forfettario per ristoro spese di lite di euro 5.000,00 oltre accessori. Spese di ctu a carico dei convenuti”), accettata dagli attori e dal convenuto rifiutata dall'altra convenuta. P_
All'udienza del 8.5.2025 previa precisazione delle conclusioni ad opera delle parti nel senso indicato in intestazione, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 190 c.p.c.
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La domanda attorea è fondata soltanto in parte e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito enunciate.
1. Le questioni in rito. L'incompetenza del Tribunale nei rapporti attori-Edilcasa. Le domande riconvenzionali di quest'ultima.
In via preliminare e di rito, deve dichiararsi l'incompetenza del Tribunale in relazione alla domanda articolata dagli attori nei riguardi della convenuta , con conseguente assorbimento CP_1 di quelle riconvenzionali di adempimento e risarcimento articolate da quest'ultima, per le ragioni di seguito indicate. Come accennato, la predetta convenuta ha preliminarmente sollevato (tempestivamente, dovendo il termine per la costituzione esser parametrato ll'udienza fissata nell'atto di citazione in rinnovazione) eccezione di incompetenza del giudice adito in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 17 dei contratti di appalto intercorsi tra le parti, ai sensi del quale “In caso di controversia sulla esecuzione degli obblighi e sulla sussistenza dei diritti rinvenienti dal presente contratto, le parti sin d'ora si obbligano a definire la risoluzione della stessa ad un collegio arbitrale scelti da ognuna delle parti e da un terzo arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di
Trani”
Occorre ricordare, in punto di diritto, con riguardo all'eccezione di arbitrato, che mentre la pattuizione di un arbitrato rituale determina l'incompetenza del giudice ordinario a conoscere della domanda, quella di arbitrato c.d. “irrituale” comporta soltanto l'improponibilità della medesima qualora la controparte sollevi ritualmente la relativa eccezione (Cass. Civ. SS.UU. n. 24153/2013 e
Cass. Civ., sez. I, 28 giugno 2000, n. 8429). Al fine di determinare se si verta in tema di arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria alla stregua dei normali canoni ermeneutici ricavabili dall'art. 1362 c.c. e, dunque, facendo riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, anche successivo alla conclusione del contratto, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato e dovendosi tener conto delle maggiori garanzie offerte dallo arbitrato rituale quanto all'efficacia esecutiva del lodo, al regime delle impugnazioni ed alla possibilità per il giudice di concedere la sospensiva, quali elementi idonei ad orientare l'interprete, nel dubbio, in favore della qualificazione quale arbitrato rituale (cfr. Cass.,
Sez. I, 7/08/2019, n. 21059; 13/03/2019, n. 7198; Cass., Sez. II, 10/05/2018, n. 11313).
Ciò premesso, nel caso di specie, dinanzi ad una clausola priva di chiari indici formali, in un senso o nell'altro (mancando qualsivoglia riferimento al giudizio di diritto ed alle formalità di procedura, ma anche alla volontà che la “controversia sia definita…mediante determinazione contrattuale” ex art. 808 ter c.p.c.) deve ritenersi che la clausola pattuita tra le parti statuisca un arbitrato c.d. rituale, quale strumento da privilegiare nelle ipotesi dubbie.
L'accoglimento dell'eccezione di incompetenza comporta, anzitutto, l'assorbimento delle domande riconvenzionali formulate dalla stessa convenuta (in sintesi, Controparte_1 domanda di demolizione delle opere abusive e domanda di corresponsione del corrispettivo e risarcitoria), che le ha articolate in via subordinata, come evincibile dal tenore delle conclusioni rassegnate, nelle quali l'eccezione è stata formulata “In via preliminare ed assorbente”. D'altro canto, il Tribunale ritiene condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la formulazione di una domanda riconvenzionale, quand'anche non espressamente subordinata al rigetto dell'eccezione di compromesso, non comporta rinunzia a quest'ultima, ma anzi l'esame della riconvenzionale deve ritenersi ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, poiché la fondatezza di questa eccezione sarebbe incompatibile con la proposizione di altra domanda (v. Cass. civ. sez. II, 14/01/2022, n.1061; Sez. II, Ord. n. 19823 del 2020; Sez. I, n. 20139 del 2018).
Né in ordine a tali domande riconvenzionali potrebbe dichiararsi parimenti l'incompetenza del Tribunale, non avendo gli attori a loro volta sollevato eccezione di compromesso sulle domande stesse e trattandosi di eccezioni in senso stretto non rilevabile d'ufficio.
Le domande riconvenzionali, in conclusione, devono considerarsi implicitamente assorbite dall'eccezione preliminare sollevata dalla parte convenuta ed accolta dal Tribunale.
Sotto altro aspetto, la declaratoria di incompetenza nel rapporto tra attori e convenuta non comporta alcuna conseguenza processuale in ordine alle domande formulate nei CP_1 riguardi dell'altro convenuto atteso che l'attore ha agito nei riguardi dei due convenuti P_ invocando una loro responsabilità solidale (peraltro allegando differenti titoli di responsabilità), con conseguente non configurabilità di inscindibilità di cause e/o litisconsorzio necessario, ben potendo il creditore rivalersi per l'intero anche nei confronti di un solo debitore (v. Cass. Civ. n. 2854/2016;
Cass. Civ. n. 2854/2015).
1.2. Le altre questioni di rito.
L'accoglimento dell'eccezione di compromesso comporta l'assorbimento anche delle ulteriori eccezioni in rito formulate dalla convenuta , atteso che l'eventuale declaratoria di CP_1 inammissibilità delle domande e/o del difetto di legittimazione presuppongono, come è noto, la competenza del Tribunale a decidere. Tali eccezioni, tuttavia, devono esser vagliate (nella misura e nel limiti in cui costituiscono questioni rilevabili d'ufficio), in relazione all'altro convenuto. Le stesse, tuttavia, sono infondate, in quanto:
- alcuna inammissibilità per “genericità o indeterminatezza” può essere ravvisata, apparendo la domanda attorea sufficientemente delineata nel petitum (azione di risoluzione contrattuale, restituzione e risarcimento del danno) e nella causa petendi (inadempimento, responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'appaltatore e del professionista d'opera intellettuale) ed afferendo viceversa la fondatezza delle pretese al merito della causa;
- non è ravvisabile un difetto di legittimazione attiva in ordine alle domande rassegnate da parte attrice al punto 5) delle conclusioni, atteso che con tali domande gli attori non hanno inteso rivendicare il risarcimento di danni subiti da altri soggetti – cioè esercitando in nome proprio diritti altrui – ma semplicemente rivendicare pregiudizi subiti o “eventualmente” subendi dagli attori medesimi, in forza di richieste risarcitorie formulate o a formularsi da parte di terzi soggetti (sig.ri
, ); cosicché, tali domande sono ammissibili in rito, non concretando alcuna Pt_3 CP_5 Pt_4 violazione del divieto di cui all'art. 81 c.p.c., fermo il vaglio meritorio delle stesse (sul quale v. infra).
2. Il merito. L'esatta perimetrazione delle domande e le premesse giuridiche.
Passando, dunque, al merito della causa, giova anzitutto svolgere una premessa che consente di compiutamente perimetrare il thema decidendum.
Gli attori, come detto, hanno esercitato azione di risoluzione da inadempimento, restituzione e di risarcimento del danno, invocando la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei convenuti e richiedendo la loro condanna solidale.
Ne consegue che, una volta accertato il nesso di causalità delle diverse condotte, alcun rilievo potrà avere, nella prospettiva attorea, il diverso grado di responsabilità in ipotesi imputabile ai convenuti, trovando applicazione (anche per titoli di responsabilità diversi cfr. Cass. S.U.
13143/2022) il disposto di cui all'art. 2055 cod. civ., alla luce dell'interpretazione estensiva fornitane dalla giurisprudenza, con la conseguenza che l'eventuale corresponsabilità di più soggetti, anche con condotte autonome e distinte, dovrà ritenersi solidale, laddove le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno, a nulla rilevando, a differenza di quanto accade nel campo penalistico, l'assenza di un collegamento psicologico tra le stesse, ovvero le diverse conseguenze dannose derivanti da quell'evento unitario, le quali potranno assumere rilievo ai fini dell'eventuale azione di regresso tra i danneggianti (cfr. Cass. Civ. sez. III , 17/01/2019 , n. 1070;
Cass. Sez. civ. 3, n. 18899/2015, e Cass. pen. sez. VI, 05/02/2019, n.8666).
Il diverso grado di imputazione causale dell'evento, viceversa, può avere rilievo astratto in sede di riparto interno di responsabilità, secondo i criteri di cui all'art. 2055 commi 2 e 3 c.c. e, quindi, la gravità della rispettiva colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, ma ciò nei limiti in cui i condebitori abbiano articolato (tra di loro e non nei riguardi dell'attore danneggiato) domande (c.d. riconvenzionali trasversali) di accertamento del grado interno di responsabilità e di condanna.
Orbene, nel caso di specie, dunque, per ciò che concerne la posizione attorea, alcun rilievo può dispiegare la disputa – tra i convenuti – sul riparto interno di responsabilità, per modo che, statuita l'incompetenza del Tribunale a conoscere della domanda attorea nei confronti della
, resta da vagliare la responsabilità (solidale e, dunque, integrale) dell'altro convenuto CP_1
(cfr., Cass. n. 2066/2018); mentre deve esser effettuato il vaglio di sussistenza del P_ concorso di colpa del danneggiato ai fini della riduzione del risarcimento dovuto, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, del codice civile, tenendo conto dell'entità della colpa e dell'efficienza causale della negligenza del danneggiato nella produzione del danno.
Per ciò che attiene ai rapporti interni tra asseriti danneggianti solidali, i convenuti hanno formulato mere domande di accertamento, senza richieste di condanna. La , peraltro, ha CP_1 formulato una domanda di accertamento subordinata all'accoglimento della domanda attorea nei suoi riguardi e, dunque, da ritenersi assorbita dalla declaratoria di incompetenza, sulla scorta di quanto già osservato (“nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avverse e con rispettosa riserva di gravame, si chiede accertarsi gradualmente l'eventuale residuale responsabilità per gli eventi per cui è causa da parte dell'impresa appaltatrice, tenendo conto della maggiore incidenza causale degli abusivismi edilizi di cui si è argomentato in narrativa e quelli ulteriori ad accertarsi nel corso del giudizio e delle responsabilità proprie del tecnico progettista dell'intervento”). Il convenuto dal canto suo, ha formulato altresì domanda subordinata P_ di mero accertamento del riparto interno di responsabilità (“• in via subordinata, nella denegata ipotesi che il Tribunale ritenga sussistere una responsabilità del convenuto, ritenere e dichiarare che la quota di responsabilità ascrivibile all'arch. sia comunque inferiore al 40% per i P_ motivi tutti, di fatto e di diritto, esposti in narrativa”), onde, acclarata (per quanto si dirà innanzi al seguente paragrafo) la sua responsabilità, dovrà procedersi al vaglio di tale domanda “trasversale”, ferma l'assenza di una specifica domanda di regresso (e, dunque, di condanna) nei riguardi dell'altro condebitore solidale, con la conseguenza che la statuizione sarà suscettibile di astratto rilievo sul piano meramente dichiarativo.
3. (Segue) Il merito. La responsabilità del convenuto P_ Venendo, dunque, in primo luogo, all'esame della domanda nei riguardi del convenuto giova rilevare che, dato per dimostrato il titolo alla base della pretesa attorea (id est: P_ duplice contratto di conferimento di incarico professionale, riconducibile alla figura del contratto d'opera intellettuale di cui agli artt. 2233 e ss. cod. civ.: v. doc. all. fasc. attoreo e docc. 1 e 2 convenuto , gli attori hanno eccepito l'inadempimento del convenuto, allegando P_
l'erroneità della progettazione e direzione dei lavori e deducendo il legame causale tra tale inadempimento e la verificazione delle lesioni presso l'immobile di loro proprietà (cfr., per il generale criterio di riparto dell'onere della prova, gli articoli 1176, 1218 e ss. e 2967 cod. civ., nonché Cass. Civ. Sez. U., n. 13533/2001).
Il convenuto, dal canto suo, non ha dimostrato, come era suo onere fare, l'insussistenza dell'inadempimento o la non imputabilità dello stesso, anzi essendo emerso dall'istruttoria svolta la sussistenza della dedotta responsabilità professionale.
In relazione ai danni relativi all'appartamento del terzo piano, di proprietà del Pt_2
ed escluso dal conferimento dell'incarico, la responsabilità del convenuto è qualificabile
[...] quale extracontrattuale, sussistendone gli elementi costitutivi dati dalla condotta illecita (erronea progettazione-direzione dei lavori), dal danno-evento (lesioni murarie) e dai danni conseguenza risarcibili (sui quali cfr. infra).
In merito, preme rilevare i passaggi più significativi della ctu svolta in corso di causa, nella quale il nominato ausiliario ha chiarito che:
- “L'unità immobiliare di proprietà si colloca a piano secondo, mentre Parte_1
l'unità immobiliare di proprietà si colloca a piano terzo. Entrambe le unità Parte_2 immobiliari menzionate sono interessate da fenomeni di dissesto statico”;
- l'alloggio del secondo piano “è risultato essere oggetto, in tempi recenti, di opere di ristrutturazione”, con rimozione dell'intonaco, demolizione di alcune murature interne e svellimento di porzioni di pavimentazione;
ed è apparso al ctu con presenza di “diversi puntelli metallici posti in supporto del solaio sovrastante in diverse posizioni nell'alloggio” e con solaio che “ha subito un'evidente deformazione statica”;
- dagli atti è stato possibile verificare che in data 19/03/2019 il Sindaco del Comune di
Barletta. a seguito di intervento eseguito dall'Ufficio Tecnico Comunale e dai Vigili del Fuoco, aveva ordinato lo sgombero dell'immobile, che era poi stato messo in sicurezza con i riscontrati punteggi metallici;
- al piano terzo “è stato possibile riscontrare: un'importante lesione orizzontale passante sulla parte superiore del paramento murario perimetrale prospiciente e parallela la via Porta
Reale; diverse lesioni nella pavimentazione;
la frattura/distacco degli stipiti in pietra degli infissi”;
- In merito alle possibili cause determinanti il dissesto statico accertato negli immobili oggetto di causa, si è potuto constatare che:
1) Non risulta presente al secondo piano - oggetto dei lavori di ristrutturazione edilizia - il pannello murario ortogonale il muro prospiciente la Via Porta Reale ed invece presente a tutti gli altri piani (terra, primo, terzo), ciò che “di fatto determinava a tutti i livelli la presenza di un solaio caratterizzata da n. 2 luci (5.60 mt e 2.15 mt circa)” e tale elemento murario era stato “totalmente demolito” in seguito ai lavori diretti dall'arch. pur risultando “già parzialmente non P_ presente alla data del gennaio 2017”;
2) “risultava determinante anche il tramezzo dello spessore pari a l2 cm circa - anch' esso demolito a seguito dei succitati lavori - dividente due ambienti prospicienti la via Porta Reale, che seppur secondario, di fatto riduceva la luce del solaio, e con le dovute approssimazioni ne limitava la sua deformazione”;
3) “Risulta realizzato "in falso", rispetto ai muri portanti dell'edificio, il paramento murario di terzo piano, prospiciente la Via Porta Reale ed arretrato rispetto alla facciata principale”, e ciò “determina un aggravio di carichi (peso proprio, quota parte del solaio di copertura di piano terzo e peso del pergolato in legno) sul solaio sottostante (solaio di copertura piano secondo - calpestio piano terzo)”;
- “la causa principale scatenante il dissesto statico accertato nei luoghi oggetto di causa”,
è dunque individuata nei “recenti lavori di ristrutturazione di secondo piano”, con le demolizioni delle tramezzature che “ hanno di fatto indebolito lo schema resistente dello stabile, aumentando significativamente parte della luce del solaio di copertura di piano secondo”, fermo che
“probabilmente, lo stesso solaio di copertura di secondo piano, risultava già in condizioni di equilibrio precario, a causa del disallineamento delle strutture portanti di piano terzo”.
- sicché, una responsabilità maggiore (pari al 50%) è stata attribuita a “colui che ha progettato e diretto le opere in piano secondo, risulta attribuita una responsabilità maggiore poiché in quanto progettista e direttore dei lavori, ante progettazione avrebbe dovuto, analizzare approfonditamente lo stato dei luoghi dell'edificio al fine di conoscerne gli equilibri statici”, mentre una responsabilità minore (pari al 30%) è stata attribuita all'impresa esecutrice, “in proporzione al grado di conoscenze e capacità tecniche che lo stesso, con la propria esperienza lavorativa, ha potuto maturare sul campo”, con un residuo del 20% a carico del proprietario del Persona_2 piano terzo, in ragione delle opere eseguite presso il proprio immobile, peraltro realizzate in difformità dal titolo edilizio (nello specifico: dalla pratica edilizia in atti, è emersa una difformità tra grafici allegati alla pratica e stato dei luoghi, in quanto “una porzione di piano terzo, all'incirca quella destinata all'attuale cucina, non esisteva e di conseguenza non esisteva neanche una parte del paramento murario di tompagno.”).
Il Tribunale intende condividere le conclusioni del ctu in termini di accertamento del nesso di causalità tra condotta del progettista e direttore dei lavori e danno-evento, nonché in punto di attribuzione del riparto di responsabilità colposa a carico delle diverse parti in causa.
Il ctu, infatti, con percorso motivazionale congruo e ben articolato, ha chiaramente individuato le cause del fenomeno di dissesto evidenziatosi, attribuendole in misura maggiore ai lavori di ristrutturazione effettuati su progetto e sotto la direzione dell'arch. ed eseguiti P_ dalla (percentuale attribuita 80%) e, in misura minore, alla preesistenza dello stato del CP_1 piano terzo (percentuale attribuita 20 %).
Tale osservazione appare condivisibile – se sol si considera che, de facto, prima della realizzazione dei lavori predetti alcun fenomeno fessurativo si era realizzato (per quel che risulta dagli atti, nulla avendo detto in merito né le parti né il ctu) e che, per come tecnicamente argomentato dall'ausiliario, l'intervento risulta aver inciso sotto un duplice profilo su una staticità del fabbricato, sia pure già precaria.
Inoltre, appare condivisibile anche l'ascrizione di un concorso di responsabilità del 20% in capo al , in ragione del (pregresso) stato del suo immobile, che ha contribuito a Parte_2 rendere instabile il solaio e, dunque, sul piano causale, alla determinazione dell'evento.
Ne deriva che ei riguardi dell'attore, per come già indicato, il convenuto dovrà rispondere per l'intero, in forza del principio di equivalenza delle concause e della responsabilità solidale per l'unico fatto dannoso (art. 2055 cod. civ.); fermo il concorso colposo del danneggiato, pari al 20% con conseguente diminuzione proporzionale del risarcimento ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.p.c.
L'inadempimento del convenuto, inoltre, deve ritenersi di grave importanza, con conseguente risolubilità del contratto d'opera (art. 1453-1455 cod. civ.), tenendo conto dell'interesse del committente e del fatto che, per come acclarato anche dal ctu, le opere sono state interrotte, con ordinanza di sgombero dell'immobile, dopo soli sei giorni dall'inizio delle lavorazioni. 4. (segue) il riparto interno di responsabilità: la domanda riconvenzionale del P_
Quanto al riparto interno tra i condebitori solidali, appare altresì condivisibile la ripartizione di responsabilità individuata dal ctu (50% arch. 30% impresa appaltatrice), P_ tenendo conto della “gravità della rispettiva colpa e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate” (art. 2055, comma 2, cod. civ.), essendo imputabile in capo al direttore dei lavori e progettista un maggior rimprovero in termini soggettivi, essendo soggetto maggiormente qualificato e che, per l'appunto, ha operato la progettazione e direzione delle opere, avendo viceversa l'impresa materialmente eseguito le direttive del professionista. Né risulta condivisibile l'assunto del convenuto, secondo il quale lo stesso avrebbe ignorato il precedente stato dell'immobile del terzo piano, giacché, da un lato, il dissesto appare dovuto in via concausale alle opere effettuate al piano secondo e, dall'altro, lo stato del terzo piano (realizzazione “in falso”) risultava visibile ictu oculi e risultante dalla documentazione in atti.
Ne deriva, sul punto, che, ferma l'inammissibilità della domanda di accertamento formulata dalla , quella di accertamento articolata del convenuto (volta a far dichiarare che CP_1 P_ la percentuale di responsabilità del professionista è inferiore al 40%, poi ridotto al 30% nelle memorie istruttorie) deve essere respinta, né apparendo richiesta la generica indicazione della diversa percentuale di responsabilità concretamente individuata, ostando dunque una pronuncia in tal senso ai sensi del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.).
5. La domanda restitutoria.
Deve esser respinta, invece, la domanda restitutoria articolata dal quale Parte_1 conseguenza dell'effetto retroattivo dell'invocata risoluzione contrattuale, atteso che il convenuto ha negato di aver ricevuto il menzionato acconto di euro 500,00 e che la dazione del P_ corrispettivo è rimasta del tutto sfornita di supporto probatorio, non essendo stato prodotto alcunché sul piano documentale (dovendo dichiararsi inammissibile la produzione di cui al doc. n. 6 effettuata soltanto in comparsa conclusionale) ed essendo state respinte per inammissibilità le richieste istruttorie sul punto.
6. I danni risarcibili.
Acclarata, dunque, la responsabilità del convenuto e venendo al profilo dei danni P_ risarcibili, devono anzitutto riconoscersi i danni correlati alle spese necessarie per porre rimedio ai difetti strutturali cagionati per effetto dell'inadempimento. In ordine alla quantificazione di tali pregiudizi, giova tener conto del fatto che il nominato ctu – in buona sostanza – non è potuto procedere ad una stima effettiva di tali costi, avendo fornito un importo meramente orientativo. Sul punto, infatti, l'ausiliario ha osservato che: “attese le condizioni accertate dello stato dei luoghi ovvero del dissesto permanente del solaio di copertura del piano secondo, ritiene auspicabile un intervento che non sia mirato alla riparazione dello stesso solaio, ma bensì un intervento (in prima ipotesi) che contempli la demolizione e la ricostruzione dell'impalcato e del piano terzo secondo quanto effettivamente autorizzato e secondo quanto dettato dalle buone tecniche costruttive, irrigidendo il solaio in questione con una trave porta-muro da posizionarsi nella parte disallineata della costruzione”; ha altresì chiarito che “Per poter determinare i lavori da eseguire al fine di ottemperare all' ordinanza emessa dal Comune di Barletta e quindi attestare l'idoneità statica del solaio, è necessario effettuare una verifica della sicurezza strutturale dello stabile de quo, cosi come sancito dalla normativa tecnica di settore vigente” e previo “rispetto di un protocollo operativo”; sicchè “Solo sulla base di tali approfondimenti sarà possibile costruire un modello adegua to per effettuare una corretta diagnosi strutturale. studiare gli eventuali meccanismi di collasso del modello equivalente costruito e progettare gli interventi da eseguirsi”. Il ctu ha quindi espresso un mero “parere di stima riguardante l'importo delle opere da realizzarsi, vista la propria esperienza professionale”, stimando “un importo pari ad € 700 (settecento euro) per ogni metro quadrato di costruzione”, con conseguente importo pari ad euro 70.000,00, trattandosi “di una superficie totale di piano pari a circa 100,00 mq”.
Orbene, ferma la sussistenza dell' “an” del danno, in ordine alla quantificazione occorre avvalersi del potere equitativo, essendo difficile per il creditore dar prova dell'ammontare effettivo del danno medesimo, alla luce di quanto osservato dal ctu: sul punto, tuttavia, ritiene il Tribunale di dover ridurre l'importo quantificato dal ctu, tenendo conto del fatto che i costi per la ricostruzione del piano terzo secondo in conformità alle prescrizioni edilizie non appaiono legati sul piano causale
(1223 cod. civ.) al dedotto inadempimento (nel senso che, anche elidendo lo stesso, tali costi avrebbero dovuto esser sopportati dal proprietario) onde devono essere esclusi dal danno risarcibile.
L'importo, dunque, viene equitativamente rideterminato nella somma di euro 50.000,00, dalla quale deve detrarsi la percentuale del 20%, ascrivibile al concorso colposo del danneggiato, con quantificazione finale pari ad euro 40.000,00.
La somma, essendo propedeutica alla stabilizzazione del solaio divisorio degli appartamenti di titolarità degli attori, costituente solaio di interpiano, deve essere equamente ripartita tra gli stessi, quali soggetti su cui graverà la relativa spesa, con esclusione della solidarietà attiva, non avendo gli stessi richiesto la condanna al risarcimento in forma specifica (che avrebbe posto un problema di identità e indivisibilità dell'obbligazione), ma un mero ristoro per equivalente, agevolmente scomponibile in relazione alla effettiva imputazione del danno.
Devono essere respinte, sotto altro aspetto, e ad eccezione di quanto si dirà, le ulteriori richieste risarcitorie, in quanto:
- in merito agli importi versati da “a far tempo dal 10/10/19 quali canoni Parte_1 di locazione per l'abitazione che egli ha dovuto prendere in fitto a seguito dell'inagibilità del proprio immobile e fino alla data in cui detto immobile sarà stato riparato” il pregiudizio non può ritenersi dimostrato – non essendo stati comprovati né l'effettuazione delle spese (avendo prodotto in giudizio soltanto il contratto di locazione) né il nesso causale con il danno/ evento (non essendovi prova che in precedenza il risiedeva presso quell'immobile, ed anzi nei contratti in atti Pt_1 essendo indicato il diverso indirizzo di via Enaudi n. 12). In ogni caso, preme rilevare che l'asserito danneggiato, usando l'ordinaria diligenza (art. 1227, secondo comma cod. civ.), avrebbe dovuto, per lo meno entro un ragionevole lasso di tempo, adempiere all'ordinanza sindacale, effettuando i lavori necessari ed evitando il prodursi dell'asserito danno poi richiesto al debitore ovvero, in subordine, quantomeno richiedere, con l'odierna azione, una condanna al risarcimento in forma specifica, viceversa essendo rimessa al suo mero arbitrio l'esecuzione delle opere, con conseguente abusivo protrarsi del danno ed esclusione del meccanismo risarcitorio ai sensi del 2° comma della norma richiamata.
- in ordine alle somme richieste dal per quanto “dovrà essere costretto Parte_1 eventualmente a sborsare in favore della sig.ra per gli asseriti danni che la Parte_3 stessa afferma aver subito a seguito di dissesto”, trattasi di richiesta non supportata dalla prova di un danno, né presente (non essendovi prova di alcun esborso), né futuro, - mancando il presupposto ontologico di tale tipo di pregiudizio, costituito dalla certezza della verificabilità del danno nell'
“an” e dalla sua incertezza soltanto nel “quando”: nel caso in esame, infatti, il ha prodotto Pt_1 mere richieste risarcitorie, oltre ad un procedimento di mediazione, inidonee, come tali, a costituire evidenza di un pregiudizio patrimoniale, ben potendo accadere, per le ragioni più disparate, che alcuna somma venga corrisposta alla richiedente.
- discorso analogo vale per i danni che gli attori hanno rivendicato per quanto “potrebbero o dovrebbero” versare in favore dell'ing. per effetto della procedura monitoria da questi CP_5 azionata, non essendovi prova né di un danno attuale né di uno futuro, tale non potendosi individuare nelle spese – di cui peraltro non è stato provato l'esborso – asseritamente sostenute per la difesa nel giudizio di opposizione al D.I., atteso che il giudizio si è concluso con l'accoglimento dell'opposizione, ben potendo gli opponenti (ed anzi dovendo, con l'ordinaria diligenza, ex art. 1227, 2° comma cod. civ.) in sede di giudizio di secondo grado già azionato dallo CP_5 richiedere la riforma del capo sulle spese, indebitamente compensate dal primo giudice;
- parimenti va escluso il rimborso delle “spese -orientativamente quantificabili in €.
10.000,00- per la messa in sicurezza del fabbricato” non essendone dimostrato l'avvenuto esborso.
Può esser riconosciuto, viceversa, in favore del , “l'equivalente della Parte_2 mancata percezione dei canoni locativi del suo immobile occupato dalla signora Parte_4
” – essendovi prova del pregiudizio da mancato guadagno, dato dal contratto di locazione
[...] intercorso con la e dall'ordinanza di sgombero che ha costretto la conduttrice ad Pt_4 abbandonare l'immobile. In termini di quantum, tuttavia, il pregiudizio dovrà esser limitato al canone non percepito per un periodo ritenuto congruo di mesi 12, operando al riguardo il già menzionato disposto dell'art. 1227, comma 2°, cod. civ, con esclusione del risarcimento per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza: onde, deve ritenersi che, entro il lasso temporale indicato, il creditore avrebbe dovuto, in ossequio all'obbligo generale di buona fede, dare esecuzione all'ordinanza sindacale o, per lo meno, invocare nella presente sede il risarcimento in forma specifica, così interrompendo il meccanismo di determinazione del danno. Il danno patrimoniale, dunque, deve ritenersi limitato all'importo di euro 3.720,00, pari al canone annuo del contratto di locazione.
Non può esser riconosciuto, infine, il risarcimento per “le spese che egli dovrà rimborsare alla predetta sig.ra per il trasloco necessitato dal dissesto”, in quanto pregiudizio non Pt_4 dimostrato: irrilevante, in merito, deve ritenersi l'allegato indicizzato con la lettera i) alla seconda memoria istruttoria di parte attrice, trattandosi di mera fattura avente causale non riconducibile alla spesa rivendicata dal (ma, anzi, imputata al trasporto di masserizie dal piano 3°) e non Pt_1 essendone, in ogni caso, dimostrato il pagamento.
In conclusione, il danno da inadempimento subito dagli attori è quantificabile, al momento della presente pronuncia, per il in euro 23.720,00 e per il in euro Parte_2 Parte_1
20.000,00.
Tali somme, pur costituendo debito di valore, non devono essere rivalutate in base agli indici Istat, trattandosi di importi equitativamente quantificati alla data odierna, ad eccezione delle somme da mancato guadagno (e. 3.720,00), da rivalutarsi dalla maturazione del danno (12 mesi successivi allo sgombero) alla data odierna, sulla base degli Indici Istat del costo della vita.
Nulla deve esser riconosciuto, infine, in termini di interessi, in assenza di domanda (art. 112 c.p.c.).
7. La riconvenzionale del Convenuto Lamonaca
Deve essere respinta, infine, la domanda riconvenzionale di adempimento formulata dal convenuto Lamonaca, in quanto assorbita dall'accoglimento della domanda attorea di risoluzione contrattuale e dall'effetto retroattivo ricollegato alla pronuncia risolutoria.
8. Il riparto delle spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori nei riguardi della convenuta
[...]
e del convenuto nei riguardi degli attori. Tali spese sono Controparte_3 Controparte_2 liquidate come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n.55/2014 (come modificato dal DM n. 147/22), in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00, tenuto conto delle somme effettivamente riconosciute in favore delle parti vittoriose) con l'applicazione dei valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria e di quelli medi ridotti del 50% per la fase istruttoria, tenuto conto dell'attività difensiva prestata, del numero delle questioni giuridiche affrontate e dell'assenza della fase di assunzione delle prove. Anche le spese di ATP (sia per la difesa tecnica che per gli oneri di ctu) seguono il medesimo riparto, con applicazione dei valori medi per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, n composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nel giudizio iscritto al n. 2860/2020 e Parte_1 Parte_2 sulle domande riconvenzionali articolate dai convenuti e l'arch. Controparte_3
così provvede: Controparte_2
1. dichiara la propria incompetenza territoriale in favore del Collegio arbitrale in ordine alle domande formulate nei riguardi della convenuta con assorbimento Controparte_3 delle domande riconvenzionali formulate da quest'ultima, per le ragioni indicate in motivazione;
2. accoglie in parte la domanda attorea nei riguardi dell'altro convenuto P_ per le ragioni di cui in parte motiva e per l'effetto, accertato il grave inadempimento dello
[...] stesso in relazione al contratto d'opera intellettuale intercorso tra le parti, dichiara la risoluzione contrattuale del rapporto medesimo e condanna a corrispondere in favore degli Controparte_2 attori, a titolo risarcitorio, l'importo di euro 43.720,00, di cui euro 23.720,00 in favore del Pt_2
e euro 20.000,00 in favore del , oltre rivalutazione monetaria nei limiti
[...] Parte_1 indicati in parte motiva;
3. rigetta le ulteriori domande principali e riconvenzionali, per quanto indicato in motivazione.
4. Condanna gli attori e a rimborsare in favore della Parte_1 Parte_2 convenuta le spese di lite, che quantifica per la fase di ATP in euro Controparte_3
2.900,00 per compensi professionali al difensore e per il merito in euro 6.700,00 per compensi, oltre accessori come dovuti per legge;
5. Condanna a rimborsare agli attori e Controparte_2 Parte_1 Pt_2 le spese di lite, quantificate per la fase di ATP in euro 3.818,90 per esborsi ctu e in euro
[...]
2.900,00 per compensi al difensore e per il merito in euro 545,00 per esborsi e in euro 6.700,00 per compensi di difesa, oltre accessori come dovuti per legge.
Così è deciso in Trani il 13 agosto 2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3 - CONT/CONTRATTUALE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 2860/2020 R.G.A.C.C. tra
, c.f. e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Patrizia Alboreo e Angelo Mascolo, C.F._2 giusta mandato trasmesso nel fascicolo telematico
- ATTORI
Contro
(c.f./p.iva: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Michelangelo Ferrazzano, giusta mandato trasmesso nel fascicolo telematico
- CONVENUTA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._3
Gabriele Lipari giusta procura rilasciata su foglio separato e trasmessa nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Anna Maria Scommegna, in Barletta, via
Indipendenza 30
- CONVENUTO
- CONVENUTA
Avente ad oggetto: appalto
Conclusioni (come da udienza di p.c. del 8.5.2025):
Attori: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di citazione”;
Convenuto “precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione”; P_
Convenuta “insiste per l'accoglimento delle richieste Controparte_1 istruttorie articolate nelle memorie istruttorie e non accolte;
in subordine precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella memoria prima memoria istruttoria”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 25-26.6.2020 e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio innanzi a codesto Tribunale la (d'ora Controparte_3 innanzi anche solo ”) e l'arch. al fine di ivi sentir dichiarare la CP_1 Controparte_2 risoluzione per inadempimento dei contratti di appalto e di affidamento di incarico di progettista e direzione Lavori intercorsi tra le parti, con conseguente condanna dell'appaltatrice all'asportazione dall'immobile dei beni di sua proprietà e condanna dei convenuti alla restituzione degli acconti versati e, in via solidale, al risarcimento del danno arrecato, pari ad euro 80.000,00, nonché al ristoro delle spese di locazione, di messa in sicurezza del fabbricato e di altre somme non quantificabili.
Hanno dedotto, in estrema sintesi, gli attori, a fondamento della propria domanda: i) che in data 20.2.2019 il aveva affidato all'arch. l'incarico tecnico professionale Parte_1 P_ di effettuare i rilievi del fabbricato di via Porta Reale 37 in Barletta, nonché la progettazione architettonica, il computo metrico, la direzione dei lavori e quant'altro indicato nel contratto stesso e che in pari data analogo contratto era stato stipulato tra gli attori e il in ordine “alle sole P_ parti comuni dello stesso fabbricato”; ii) che con successivi contratti di appalto in data 27/2/19
l'esecuzione dei lavori era stata commissionata all'impresa iii) che Controparte_4 le opere erano state eseguite “in maniera erronea per colpa concorrente del progettista-direttore dei lavori e della impresa costruttrice”, essendo emerse lesioni negli immobili del secondo e terzo piano;
iv) che era stato depositato ricorso per A.T.P., nel corso del quale il nominato ctu aveva individuato i vizi lamentati – in sintesi riconducibili all'erroneo spostamento dei tramezzi – e attribuito la “responsabilità…al progettista/direttore dei lavori e all'impresa costruttrice” e aveva quantificato il danno “in maniera presuntiva in €. 70.000,00 circa”; v) che, tuttavia, il ctu aveva errato nel rinvenire una concorrente responsabilità del 20% in capo al , Parte_2 proprietario dell'appartamento in 3° piano, in ragione della realizzazione dell'immobile in modo difforme dalle disposizioni urbanistiche, atteso che lo stesso era pure committente, onde “il progettista/direttore dei lavori e l'impresa costruttrice non potevano ignorare la situazione dei luoghi, sia sotto il profilo amministrativo/urbanistico che sotto il profilo statico vero e proprio” e poiché le irregolarità amministrative non avevano avuto incidenza sulle problematiche statiche del bene;
vi) che i convenuti erano responsabili a titolo contrattuale ed extracontrattuale dei “danni rilevati nell'appartamento del , in cui i lavori dovevano essere eseguiti” e dei danni Parte_1 al solaio divisorio con il sovrastante appartamento del sig. , posto al terzo piano, il Parte_2 quale aveva appaltato opere soltanto in relazione alle parti comuni dell'edificio; vii) che, in ragione della natura indivisibile della prestazione risarcitoria, gli attori sarebbero creditori solidali in relazione alle prestazioni relative agli immobili;
viii) che, invece, spetterebbe al la Parte_1 restituzione degli acconti versati, pari ad euro 500,00 in favore dell'arch. e di €. P_
13.000,00 in favore della , nonché il risarcimento dei costi di locazione che Controparte_1 lo stesso ha dovuto sostenere in ragione del dissesto della abitazione, pari ad euro 400,00/mensili “a far tempo dal 10/10/19”, dei danni rivendicati da quale proprietaria del primo Parte_3 piano e dei costi di e. 600,00 rivendicati in sede monitoria dall'ing. “per asserite CP_5 operazioni di messa in sicurezza tuttavia conseguenti alle negligenti operazioni poste in essere dal direttore dei lavori-progettista e dalla impresa edile”; ix) che il avrebbe diritto Parte_2 alla restituzione dell'acconto di euro 3.000,00 versato in favore dell'appaltatrice ed al risarcimento del danno per mancata percezione del canone locatizio di e. 310,00 mensili già versato dalla conduttrice a far tempo, dalla data del dissesto e della ordinanza di sgombero del Parte_4
19/3/19, “alla quale dovrà rimborsare le spese di trasloco ammontanti orientativamente ad €.
1.500,00”; oltre al risarcimento dell'importo di e. 600,00 dovuto per le medesime causali in favore dell'ing. x) che i contratti di appalto e di prestazione professionale dovrebbero inoltre essere CP_5 ritenuti risolti per fatto e colpa dei convenuti.
Hanno concluso, dunque, nei seguenti termini: “1) Dichiararsi risolti per fatto e colpa rispettivamente della e dell'architetto i contratti di Controparte_1 Controparte_2 appalto in data 27/2/19 e i contratti di affidamento professionale in data 20/2/19, e tutti gli eventuali altri atti conseguenti o collegati, stanti i motivi indicati nel ricorso per CTU e nel presente atto, nonché ordinarsi alla di asportare dall'immobile per cui è causa Controparte_1 tutti i beni di sua proprietà. 2) Condannarsi il convenuto arch. alla restituzione in favore P_ dell'attore della somma di €. 500,00 versata come acconto. 3) Condannarsi la Parte_1 [...]
alla restituzione in favore del sig. della somma di €. Controparte_1 Parte_1
13.000,00 e in favore del sig. della somma di €. 3.000,00, rispettivamente versate Parte_2 in acconto per le opere da eseguirsi. 4) Condannarsi i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni provocati all'immobile di proprietà degli attori, che si costituiscono quali creditori solidali, quantificati in €. 70.000,00 ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta congrua dal Tribunale. 5) Condannarsi i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare: -al sig.
gli importi da questi versati a far tempo dal 10/10/19 quali canoni di locazione per Parte_1
l'abitazione che egli ha dovuto prendere in fitto a seguito dell'inagibilità del proprio immobile e fino alla data in cui detto immobile sarà stato riparato;
-al sig. tutte le somme che Parte_1 costui dovrà essere costretto eventualmente a sborsare in favore della sig.ra Parte_3 per gli asseriti danni che la stessa afferma aver subito a seguito di dissesto;
-al sig. Parte_1 tutte le somme che questi potrebbe o dovrebbe versare in favore dell'ing. che ha agito CP_5 ingiuntivamente per le prestazioni asseritamente eseguite e cagionate dagli inadempimenti dei convenuti;
-al sig. l'equivalente della mancata percezione dei canoni locativi del Parte_2 suo immobile occupato dalla signora fino al momento in cui l'immobile sarà Parte_4 ritenuto agibile nonché le spese che egli dovrà rimborsare alla predetta sig.ra per il Pt_4 trasloco necessitato dal dissesto;
-al sig. tutte le somme che questi potrebbe o Parte_2 dovrebbe versare in favore dell'ing. che ha agito ingiuntivamente per le prestazioni CP_5 asseritamente eseguite e cagionate dagli inadempimenti dei convenuti;
-ad entrambi gli attori le spese -orientativamente quantificabili in €. 10.000,00- per la messa in sicurezza del fabbricato. 6)
Condannarsi i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori delle spese e competenze del procedimento di CTU nonché al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio oltre al pagamento delle spese e competenze del CTP ing. . Persona_1
Con comparsa di risposta del 10.11.2020 si è costituito in giudizio la convenuta , CP_1 preliminarmente eccependo: i) l'incompetenza del Tribunale adito in virtù della clausola compromissoria contenuta nei contratti di appalto sottoscritti in data 27/02/2019; ii)
l'inammissibilità delle domande attoree per eccessiva genericità ed indeterminatezza in ordine alla pretesa natura solidale dell'obbligazione, nonché in merito all'an e quantum debeatur;
iii) il difetto di legittimazione attiva in relazione alle domande risarcitorie riguardanti soggetti terzi. Nel merito, ha invocato il rigetto delle avverse domande, eccependo e deducendo, in estrema sintesi: iv) che l'impresa, sotto la direzione del D.L., aveva effettuato dei saggi presso l'immobile oggetto dell'appalto, dal quale era emersa l'inidoneità dei tramezzi ad assolvere a funzioni strutturali portanti del solaio, onde si era proceduto alla relativa demolizione;
v) che, verificatasi un assestamento del solaio, era stato posto lo sgombero dell'immobile e, in seguito alle verifiche effettuate presso il piano sovrastante, anche in sede di ATP, erano emersi gravi ed insanabili abusi edilizi che erano stati causa dei dissesti statici;
vi) che, pertanto, alcuna responsabilità poteva attribuirsi all'impresa appaltatrice, che si era limitata a demolire tramezzi non aventi funzione strutturale, essendo i pregiudizi causati dalle “reticenze ed illiceità commesse dai committenti e dagli errori o sottovalutazioni progettuali commesse dal progettista e direttore dei lavori che aveva
l'obbligo di accertarsi dell'effettiva consistenza di tutte le unità immobiliari facenti parte del fabbricato, prima ancora di procedere con la progettazione dell'intervento”; vii) che la ctu svolta in sede di ATP sarebbe lacunosa ed omissiva, nella misura in cui non si è dato rilievo alle conseguenze degli interventi non assentiti acclarati presso l'immobile del e si è attribuita una Parte_1 percentuale di responsabilità all'appaltatrice “senza dare idonea giustificazione tecnica delle propria valutazione”; viii) che, inoltre anche la quantificazione risarcitoria determinata in €
70.000,00 dal ctu, sulla base di un prezzo di € 700,00/mq quale costo di riparazione sarebbe erronea, in quanto riferibile ad unità ad uso abitativo e non, come nel caso di specie, mere pertinenze, con costo inferiore;
ix) che i danni da “ritardi, aggravamenti e/o il mancato godimento delle unità immobiliari” sarebbero da “imputarsi agli attori stessi che si sono rifiutati di dare osservanza all'ordinanza sindacale di messa in sicurezza del fabbricato, nonostante compulsati dagli odierni deducenti che avevano ricevuto incarico di eseguire dette opere.”; x) che, in ordine al corrispettivo gli attori avrebbero corrisposto unicamente la somma di euro 3.300,00 (iva inclusa) a titolo di acconto. Ha, infine, articolato domanda in via riconvenzionale in relazione al corrispettivo dovuto per opere eseguite e non pagate, pari ad e. 6.380,00, come acclarato in sede di ATP, oltre ad “€.
1.500,00 per l'allestimento del cantiere, € 1.000,00 per il montacarichi scarico/carico merci, €
327,90 per rimozione serramenti esistenti…per un totale di € 9.207,90”, oltre ai “costi della messa in sicurezza” e per “i saggi effettuati all'esito dell'imbarcamento del solaio, per un importo di €
7.150,00” e, infine, al risarcimento del danno da “mancato utile percepito” pari al 30% del corrispettivo previsto in relazione alle “opere appaltate e non eseguite” e dunque nella misura di euro 27.037,63 per il 2° piano e di euro 14.400,00 per le parti comuni. Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “Per tutto quanto innanzi esposto, la
in persona del legale rappresentante pro tempore, come in Controparte_1 epigrafe rappresentata e difesa, insiste affinchè l'On. Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda e richiesta, accolga le seguenti gradate conclusioni: 1) In via preliminare ed assorbente, dichiarare la incompetenza del Giudice adito, per essere la controversia da devolvere al giudizio di un collegio arbitrale in virtù dell'art. 17 dei contratti di appalto del 27/02/2019; 2) Dichiarare
l'inammissibilità, oltre che infondatezza, elle domande attoree per eccessiva genericità ed indeterminatezza in ordine all'an e quantum debeatur;
3) Dichiarare, per le motivazioni esposte in narrativa, il difetto di legittimazione attiva in ordine alle domande rassegnate da parte attrice al punto 5) delle conclusioni ed in subordine accertarne e dichiararne l'inammissibilità e/o infondatezza;
4) rigettare integralmente le domande svolte da parte attrice perché destituite di fondamento in fatto ed in diritto, accertata l'assenza di responsabilità in capo alla società deducente per lemotivazioni esposte in narrativa;
5) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avverse e con rispettosa riserva di gravame, si chiede accertarsi gradualmente l'eventuale residuale responsabilità per gli eventi per cui è causa da parte dell'impresa appaltatrice, tenendo conto della maggiore incidenza causale degli abusivismi edilizi di cui si è argomentato in narrativa e quelli ulteriori ad accertarsi nel corso del giudizio e delle responsabilità proprie del tecnico progettista dell'intervento; In via riconvenzionale: 6) accertare
l'esistenza di opere edilizie abusive all'interno dell'unità immobiliare sita al terzo piano del fabbricato di Via Porta Reale 37 in Barletta di proprietà di e, per l'effetto, Parte_2 ordinarne la demolizione a carico dell'attore ; 7) accertare l'ingiustificata e Parte_2 illegittima interruzione dei rapporti contrattuali diappalto da parte degli attori e, per l'effetto, condannare, per le motivazioni esposte in narrativa, al pagamento in favore della Parte_1 società deducente della somma di euro 36.245,53, nonché e , in Parte_2 Parte_1 solido fra loro, al pagamento della somma di euro 21.550,00, o in quelle altre somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia. 8) condannare, in ogni caso, parte attrice al pagamento delle spese e competenze di lite”.
Con comparsa del 10.11.2020 si è costituito in giudizio l'altro convenuto P_
, preliminarmente eccependo la nullità della citazione in quanto effettuata a mezzo pec ma
[...] con atto analogico e non originale informatico e in assenza di attestazione di conformità; nel merito, ha invocato il rigetto delle formulate domande, deducendo ed eccependo, in sintesi: i) di non aver mai ricevuto somme a titolo di acconto;
ii) che in esecuzione dell'incarico ricevuto, aveva provveduto a svolgere le doverose indagini catastali e sopralluoghi ma che non gli era mai stato consentito, nonostante le esplicite e ripetute richieste, l'accesso ai locali siti al terzo piano dell'immobile, di proprietà del sig. il quale aveva escluso che al piano medesimo Parte_2 vi fosse un immobile con destinazione abitativa;
iii) che dai sondaggi effettuati era emerso che le tramezzature avevano funzione di mera distribuzione degli ambienti, non assolvendo a funzioni strutturali, onde se ne era disposta la demolizione, d'accordo col committente e con l'impresa appaltatrice;
iv) che solo in seguito al manifestarsi delle lesioni e al sopralluogo effettuato unitamente ai VVFF, l'arch. aveva preso contezza dello stato del terzo piano e che, anche P_ in relazione al secondo piano, erano stati rimossi ulteriori tramezzi che da progetto dovevano rimanere intatti;
v) che, dunque, alcuna responsabilità era da ascrivere al convenuto, anche ai sensi dell'art. 2236 c.c., o che comunque tale responsabilità era residuale rispetto a quella degli attori, che avevano apportato modifiche agli appartamenti, che erano state causa del dissesto;
vi) che la ctu svolta in sede di ATP era lacunosa, non avendo adeguatamente considerato l'incidenza delle modifiche apportate all'appartamento del terzo piano sulla stabilità del fabbricato, né avendo sufficientemente valutato la responsabilità del proprietario dell'appartamento del secondo piano, atteso che “il tramezzo demolito al piano secondo su indicazione dell'arch. era già stato P_ oggetto di un intervento precedente col quale si era ridotta la lunghezza della suddetta parete ovvero era stato mal realizzato ab origine”; viii) che la quantificazione del danno sarebbe eccessiva rispetto ai prezzi di mercato e che in merito il Ctu non avrebbe indicato i criteri di determinazione dell'importo indicato e le opere da effettuarsi;
mentre gli ulteriori esborsi non sarebbero dimostrati.
Ha altresì formulato domanda riconvenzionale in relazione ai compensi maturati e non corrisposti per l'opera professionale prestata e precisamente: “a) per i lavori di manutenzione straordinaria relativi all'appartamento del secondo piano di proprietà del sig. sulla scorta degli Parte_1 accordi intercorsi, il suddetto attore deve corrispondere il 50% di quanto convenuto, ovvero il 7% di 76.277,00 euro, oltre il 4% di INARCASSA e spese, per un totale di € 3.146,58 come da n. 3/2019 già inviato all'attore (all. 7); b) per i lavori relativi alle parti comuni, sulla scorta degli accordi intercorsi i due attori devono la somma di € 792,48, che va suddivisa, imputandosi la somma di €
535,12 al sig. e la somma di € 257,36 al sig. (all. 8); c) per la Parte_1 Parte_2 direzione dei lavori di messa in sicurezza del solaio interpiano, la somma di € 1.258,00, da ripartirsi in parti eguali tra i sigg. e i quali quindi devono € Parte_1 Parte_2
629,00 cadauno (all. 9)”;
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, • in via preliminare dichiarare la nullità della citazione per nullità della notificazione peri motivi esposti in narrativa;
• in via principale, ritenere
e dichiarare che nulla è dovuto dall'arch. agli attori ai sensi dell'art. 2236 c.c. e per i P_ motivi tutti, di fatto e di diritto, esposti in narrativa;
• in via subordinata, nella denegata ipotesi che il Tribunale ritenga sussistere una responsabilità del convenuto, ritenere e dichiarare che la quota di responsabilità ascrivibile all'arch. sia comunque inferiore al 40% per i motivi tutti, di P_ fatto e di diritto, esposti in narrativa. In via riconvenzionale, condannare gli attori al pagamento di quanto dovuto in forza dei contratti di conferimento di incarico stipulati tra essi e l'arch. P_
e precisamente, condannare il sig. al pagamento di € 4.310,70 ed il sig.
[...] Parte_1 al pagamento di € 886,36 e per l'effetto compensare tali somme con quanto Parte_2 eventualmente fosse condannato a pagare agli attori.”
La causa è stata istruita la causa a mezzo documentale e con ordinanza del 14.6.2024 è stata formulata proposta conciliativa (“riconoscimento da parte dei convenuti dell'importo onnicomprensivo di euro 50.000,00 in favore degli attori, fermo il riparto interno di responsabilità tra i condebitori nella proporzione acclarata in sede di ATP, oltre ad un contributo forfettario per ristoro spese di lite di euro 5.000,00 oltre accessori. Spese di ctu a carico dei convenuti”), accettata dagli attori e dal convenuto rifiutata dall'altra convenuta. P_
All'udienza del 8.5.2025 previa precisazione delle conclusioni ad opera delle parti nel senso indicato in intestazione, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 190 c.p.c.
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La domanda attorea è fondata soltanto in parte e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito enunciate.
1. Le questioni in rito. L'incompetenza del Tribunale nei rapporti attori-Edilcasa. Le domande riconvenzionali di quest'ultima.
In via preliminare e di rito, deve dichiararsi l'incompetenza del Tribunale in relazione alla domanda articolata dagli attori nei riguardi della convenuta , con conseguente assorbimento CP_1 di quelle riconvenzionali di adempimento e risarcimento articolate da quest'ultima, per le ragioni di seguito indicate. Come accennato, la predetta convenuta ha preliminarmente sollevato (tempestivamente, dovendo il termine per la costituzione esser parametrato ll'udienza fissata nell'atto di citazione in rinnovazione) eccezione di incompetenza del giudice adito in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 17 dei contratti di appalto intercorsi tra le parti, ai sensi del quale “In caso di controversia sulla esecuzione degli obblighi e sulla sussistenza dei diritti rinvenienti dal presente contratto, le parti sin d'ora si obbligano a definire la risoluzione della stessa ad un collegio arbitrale scelti da ognuna delle parti e da un terzo arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di
Trani”
Occorre ricordare, in punto di diritto, con riguardo all'eccezione di arbitrato, che mentre la pattuizione di un arbitrato rituale determina l'incompetenza del giudice ordinario a conoscere della domanda, quella di arbitrato c.d. “irrituale” comporta soltanto l'improponibilità della medesima qualora la controparte sollevi ritualmente la relativa eccezione (Cass. Civ. SS.UU. n. 24153/2013 e
Cass. Civ., sez. I, 28 giugno 2000, n. 8429). Al fine di determinare se si verta in tema di arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria alla stregua dei normali canoni ermeneutici ricavabili dall'art. 1362 c.c. e, dunque, facendo riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, anche successivo alla conclusione del contratto, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato e dovendosi tener conto delle maggiori garanzie offerte dallo arbitrato rituale quanto all'efficacia esecutiva del lodo, al regime delle impugnazioni ed alla possibilità per il giudice di concedere la sospensiva, quali elementi idonei ad orientare l'interprete, nel dubbio, in favore della qualificazione quale arbitrato rituale (cfr. Cass.,
Sez. I, 7/08/2019, n. 21059; 13/03/2019, n. 7198; Cass., Sez. II, 10/05/2018, n. 11313).
Ciò premesso, nel caso di specie, dinanzi ad una clausola priva di chiari indici formali, in un senso o nell'altro (mancando qualsivoglia riferimento al giudizio di diritto ed alle formalità di procedura, ma anche alla volontà che la “controversia sia definita…mediante determinazione contrattuale” ex art. 808 ter c.p.c.) deve ritenersi che la clausola pattuita tra le parti statuisca un arbitrato c.d. rituale, quale strumento da privilegiare nelle ipotesi dubbie.
L'accoglimento dell'eccezione di incompetenza comporta, anzitutto, l'assorbimento delle domande riconvenzionali formulate dalla stessa convenuta (in sintesi, Controparte_1 domanda di demolizione delle opere abusive e domanda di corresponsione del corrispettivo e risarcitoria), che le ha articolate in via subordinata, come evincibile dal tenore delle conclusioni rassegnate, nelle quali l'eccezione è stata formulata “In via preliminare ed assorbente”. D'altro canto, il Tribunale ritiene condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la formulazione di una domanda riconvenzionale, quand'anche non espressamente subordinata al rigetto dell'eccezione di compromesso, non comporta rinunzia a quest'ultima, ma anzi l'esame della riconvenzionale deve ritenersi ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, poiché la fondatezza di questa eccezione sarebbe incompatibile con la proposizione di altra domanda (v. Cass. civ. sez. II, 14/01/2022, n.1061; Sez. II, Ord. n. 19823 del 2020; Sez. I, n. 20139 del 2018).
Né in ordine a tali domande riconvenzionali potrebbe dichiararsi parimenti l'incompetenza del Tribunale, non avendo gli attori a loro volta sollevato eccezione di compromesso sulle domande stesse e trattandosi di eccezioni in senso stretto non rilevabile d'ufficio.
Le domande riconvenzionali, in conclusione, devono considerarsi implicitamente assorbite dall'eccezione preliminare sollevata dalla parte convenuta ed accolta dal Tribunale.
Sotto altro aspetto, la declaratoria di incompetenza nel rapporto tra attori e convenuta non comporta alcuna conseguenza processuale in ordine alle domande formulate nei CP_1 riguardi dell'altro convenuto atteso che l'attore ha agito nei riguardi dei due convenuti P_ invocando una loro responsabilità solidale (peraltro allegando differenti titoli di responsabilità), con conseguente non configurabilità di inscindibilità di cause e/o litisconsorzio necessario, ben potendo il creditore rivalersi per l'intero anche nei confronti di un solo debitore (v. Cass. Civ. n. 2854/2016;
Cass. Civ. n. 2854/2015).
1.2. Le altre questioni di rito.
L'accoglimento dell'eccezione di compromesso comporta l'assorbimento anche delle ulteriori eccezioni in rito formulate dalla convenuta , atteso che l'eventuale declaratoria di CP_1 inammissibilità delle domande e/o del difetto di legittimazione presuppongono, come è noto, la competenza del Tribunale a decidere. Tali eccezioni, tuttavia, devono esser vagliate (nella misura e nel limiti in cui costituiscono questioni rilevabili d'ufficio), in relazione all'altro convenuto. Le stesse, tuttavia, sono infondate, in quanto:
- alcuna inammissibilità per “genericità o indeterminatezza” può essere ravvisata, apparendo la domanda attorea sufficientemente delineata nel petitum (azione di risoluzione contrattuale, restituzione e risarcimento del danno) e nella causa petendi (inadempimento, responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'appaltatore e del professionista d'opera intellettuale) ed afferendo viceversa la fondatezza delle pretese al merito della causa;
- non è ravvisabile un difetto di legittimazione attiva in ordine alle domande rassegnate da parte attrice al punto 5) delle conclusioni, atteso che con tali domande gli attori non hanno inteso rivendicare il risarcimento di danni subiti da altri soggetti – cioè esercitando in nome proprio diritti altrui – ma semplicemente rivendicare pregiudizi subiti o “eventualmente” subendi dagli attori medesimi, in forza di richieste risarcitorie formulate o a formularsi da parte di terzi soggetti (sig.ri
, ); cosicché, tali domande sono ammissibili in rito, non concretando alcuna Pt_3 CP_5 Pt_4 violazione del divieto di cui all'art. 81 c.p.c., fermo il vaglio meritorio delle stesse (sul quale v. infra).
2. Il merito. L'esatta perimetrazione delle domande e le premesse giuridiche.
Passando, dunque, al merito della causa, giova anzitutto svolgere una premessa che consente di compiutamente perimetrare il thema decidendum.
Gli attori, come detto, hanno esercitato azione di risoluzione da inadempimento, restituzione e di risarcimento del danno, invocando la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei convenuti e richiedendo la loro condanna solidale.
Ne consegue che, una volta accertato il nesso di causalità delle diverse condotte, alcun rilievo potrà avere, nella prospettiva attorea, il diverso grado di responsabilità in ipotesi imputabile ai convenuti, trovando applicazione (anche per titoli di responsabilità diversi cfr. Cass. S.U.
13143/2022) il disposto di cui all'art. 2055 cod. civ., alla luce dell'interpretazione estensiva fornitane dalla giurisprudenza, con la conseguenza che l'eventuale corresponsabilità di più soggetti, anche con condotte autonome e distinte, dovrà ritenersi solidale, laddove le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno, a nulla rilevando, a differenza di quanto accade nel campo penalistico, l'assenza di un collegamento psicologico tra le stesse, ovvero le diverse conseguenze dannose derivanti da quell'evento unitario, le quali potranno assumere rilievo ai fini dell'eventuale azione di regresso tra i danneggianti (cfr. Cass. Civ. sez. III , 17/01/2019 , n. 1070;
Cass. Sez. civ. 3, n. 18899/2015, e Cass. pen. sez. VI, 05/02/2019, n.8666).
Il diverso grado di imputazione causale dell'evento, viceversa, può avere rilievo astratto in sede di riparto interno di responsabilità, secondo i criteri di cui all'art. 2055 commi 2 e 3 c.c. e, quindi, la gravità della rispettiva colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, ma ciò nei limiti in cui i condebitori abbiano articolato (tra di loro e non nei riguardi dell'attore danneggiato) domande (c.d. riconvenzionali trasversali) di accertamento del grado interno di responsabilità e di condanna.
Orbene, nel caso di specie, dunque, per ciò che concerne la posizione attorea, alcun rilievo può dispiegare la disputa – tra i convenuti – sul riparto interno di responsabilità, per modo che, statuita l'incompetenza del Tribunale a conoscere della domanda attorea nei confronti della
, resta da vagliare la responsabilità (solidale e, dunque, integrale) dell'altro convenuto CP_1
(cfr., Cass. n. 2066/2018); mentre deve esser effettuato il vaglio di sussistenza del P_ concorso di colpa del danneggiato ai fini della riduzione del risarcimento dovuto, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, del codice civile, tenendo conto dell'entità della colpa e dell'efficienza causale della negligenza del danneggiato nella produzione del danno.
Per ciò che attiene ai rapporti interni tra asseriti danneggianti solidali, i convenuti hanno formulato mere domande di accertamento, senza richieste di condanna. La , peraltro, ha CP_1 formulato una domanda di accertamento subordinata all'accoglimento della domanda attorea nei suoi riguardi e, dunque, da ritenersi assorbita dalla declaratoria di incompetenza, sulla scorta di quanto già osservato (“nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avverse e con rispettosa riserva di gravame, si chiede accertarsi gradualmente l'eventuale residuale responsabilità per gli eventi per cui è causa da parte dell'impresa appaltatrice, tenendo conto della maggiore incidenza causale degli abusivismi edilizi di cui si è argomentato in narrativa e quelli ulteriori ad accertarsi nel corso del giudizio e delle responsabilità proprie del tecnico progettista dell'intervento”). Il convenuto dal canto suo, ha formulato altresì domanda subordinata P_ di mero accertamento del riparto interno di responsabilità (“• in via subordinata, nella denegata ipotesi che il Tribunale ritenga sussistere una responsabilità del convenuto, ritenere e dichiarare che la quota di responsabilità ascrivibile all'arch. sia comunque inferiore al 40% per i P_ motivi tutti, di fatto e di diritto, esposti in narrativa”), onde, acclarata (per quanto si dirà innanzi al seguente paragrafo) la sua responsabilità, dovrà procedersi al vaglio di tale domanda “trasversale”, ferma l'assenza di una specifica domanda di regresso (e, dunque, di condanna) nei riguardi dell'altro condebitore solidale, con la conseguenza che la statuizione sarà suscettibile di astratto rilievo sul piano meramente dichiarativo.
3. (Segue) Il merito. La responsabilità del convenuto P_ Venendo, dunque, in primo luogo, all'esame della domanda nei riguardi del convenuto giova rilevare che, dato per dimostrato il titolo alla base della pretesa attorea (id est: P_ duplice contratto di conferimento di incarico professionale, riconducibile alla figura del contratto d'opera intellettuale di cui agli artt. 2233 e ss. cod. civ.: v. doc. all. fasc. attoreo e docc. 1 e 2 convenuto , gli attori hanno eccepito l'inadempimento del convenuto, allegando P_
l'erroneità della progettazione e direzione dei lavori e deducendo il legame causale tra tale inadempimento e la verificazione delle lesioni presso l'immobile di loro proprietà (cfr., per il generale criterio di riparto dell'onere della prova, gli articoli 1176, 1218 e ss. e 2967 cod. civ., nonché Cass. Civ. Sez. U., n. 13533/2001).
Il convenuto, dal canto suo, non ha dimostrato, come era suo onere fare, l'insussistenza dell'inadempimento o la non imputabilità dello stesso, anzi essendo emerso dall'istruttoria svolta la sussistenza della dedotta responsabilità professionale.
In relazione ai danni relativi all'appartamento del terzo piano, di proprietà del Pt_2
ed escluso dal conferimento dell'incarico, la responsabilità del convenuto è qualificabile
[...] quale extracontrattuale, sussistendone gli elementi costitutivi dati dalla condotta illecita (erronea progettazione-direzione dei lavori), dal danno-evento (lesioni murarie) e dai danni conseguenza risarcibili (sui quali cfr. infra).
In merito, preme rilevare i passaggi più significativi della ctu svolta in corso di causa, nella quale il nominato ausiliario ha chiarito che:
- “L'unità immobiliare di proprietà si colloca a piano secondo, mentre Parte_1
l'unità immobiliare di proprietà si colloca a piano terzo. Entrambe le unità Parte_2 immobiliari menzionate sono interessate da fenomeni di dissesto statico”;
- l'alloggio del secondo piano “è risultato essere oggetto, in tempi recenti, di opere di ristrutturazione”, con rimozione dell'intonaco, demolizione di alcune murature interne e svellimento di porzioni di pavimentazione;
ed è apparso al ctu con presenza di “diversi puntelli metallici posti in supporto del solaio sovrastante in diverse posizioni nell'alloggio” e con solaio che “ha subito un'evidente deformazione statica”;
- dagli atti è stato possibile verificare che in data 19/03/2019 il Sindaco del Comune di
Barletta. a seguito di intervento eseguito dall'Ufficio Tecnico Comunale e dai Vigili del Fuoco, aveva ordinato lo sgombero dell'immobile, che era poi stato messo in sicurezza con i riscontrati punteggi metallici;
- al piano terzo “è stato possibile riscontrare: un'importante lesione orizzontale passante sulla parte superiore del paramento murario perimetrale prospiciente e parallela la via Porta
Reale; diverse lesioni nella pavimentazione;
la frattura/distacco degli stipiti in pietra degli infissi”;
- In merito alle possibili cause determinanti il dissesto statico accertato negli immobili oggetto di causa, si è potuto constatare che:
1) Non risulta presente al secondo piano - oggetto dei lavori di ristrutturazione edilizia - il pannello murario ortogonale il muro prospiciente la Via Porta Reale ed invece presente a tutti gli altri piani (terra, primo, terzo), ciò che “di fatto determinava a tutti i livelli la presenza di un solaio caratterizzata da n. 2 luci (5.60 mt e 2.15 mt circa)” e tale elemento murario era stato “totalmente demolito” in seguito ai lavori diretti dall'arch. pur risultando “già parzialmente non P_ presente alla data del gennaio 2017”;
2) “risultava determinante anche il tramezzo dello spessore pari a l2 cm circa - anch' esso demolito a seguito dei succitati lavori - dividente due ambienti prospicienti la via Porta Reale, che seppur secondario, di fatto riduceva la luce del solaio, e con le dovute approssimazioni ne limitava la sua deformazione”;
3) “Risulta realizzato "in falso", rispetto ai muri portanti dell'edificio, il paramento murario di terzo piano, prospiciente la Via Porta Reale ed arretrato rispetto alla facciata principale”, e ciò “determina un aggravio di carichi (peso proprio, quota parte del solaio di copertura di piano terzo e peso del pergolato in legno) sul solaio sottostante (solaio di copertura piano secondo - calpestio piano terzo)”;
- “la causa principale scatenante il dissesto statico accertato nei luoghi oggetto di causa”,
è dunque individuata nei “recenti lavori di ristrutturazione di secondo piano”, con le demolizioni delle tramezzature che “ hanno di fatto indebolito lo schema resistente dello stabile, aumentando significativamente parte della luce del solaio di copertura di piano secondo”, fermo che
“probabilmente, lo stesso solaio di copertura di secondo piano, risultava già in condizioni di equilibrio precario, a causa del disallineamento delle strutture portanti di piano terzo”.
- sicché, una responsabilità maggiore (pari al 50%) è stata attribuita a “colui che ha progettato e diretto le opere in piano secondo, risulta attribuita una responsabilità maggiore poiché in quanto progettista e direttore dei lavori, ante progettazione avrebbe dovuto, analizzare approfonditamente lo stato dei luoghi dell'edificio al fine di conoscerne gli equilibri statici”, mentre una responsabilità minore (pari al 30%) è stata attribuita all'impresa esecutrice, “in proporzione al grado di conoscenze e capacità tecniche che lo stesso, con la propria esperienza lavorativa, ha potuto maturare sul campo”, con un residuo del 20% a carico del proprietario del Persona_2 piano terzo, in ragione delle opere eseguite presso il proprio immobile, peraltro realizzate in difformità dal titolo edilizio (nello specifico: dalla pratica edilizia in atti, è emersa una difformità tra grafici allegati alla pratica e stato dei luoghi, in quanto “una porzione di piano terzo, all'incirca quella destinata all'attuale cucina, non esisteva e di conseguenza non esisteva neanche una parte del paramento murario di tompagno.”).
Il Tribunale intende condividere le conclusioni del ctu in termini di accertamento del nesso di causalità tra condotta del progettista e direttore dei lavori e danno-evento, nonché in punto di attribuzione del riparto di responsabilità colposa a carico delle diverse parti in causa.
Il ctu, infatti, con percorso motivazionale congruo e ben articolato, ha chiaramente individuato le cause del fenomeno di dissesto evidenziatosi, attribuendole in misura maggiore ai lavori di ristrutturazione effettuati su progetto e sotto la direzione dell'arch. ed eseguiti P_ dalla (percentuale attribuita 80%) e, in misura minore, alla preesistenza dello stato del CP_1 piano terzo (percentuale attribuita 20 %).
Tale osservazione appare condivisibile – se sol si considera che, de facto, prima della realizzazione dei lavori predetti alcun fenomeno fessurativo si era realizzato (per quel che risulta dagli atti, nulla avendo detto in merito né le parti né il ctu) e che, per come tecnicamente argomentato dall'ausiliario, l'intervento risulta aver inciso sotto un duplice profilo su una staticità del fabbricato, sia pure già precaria.
Inoltre, appare condivisibile anche l'ascrizione di un concorso di responsabilità del 20% in capo al , in ragione del (pregresso) stato del suo immobile, che ha contribuito a Parte_2 rendere instabile il solaio e, dunque, sul piano causale, alla determinazione dell'evento.
Ne deriva che ei riguardi dell'attore, per come già indicato, il convenuto dovrà rispondere per l'intero, in forza del principio di equivalenza delle concause e della responsabilità solidale per l'unico fatto dannoso (art. 2055 cod. civ.); fermo il concorso colposo del danneggiato, pari al 20% con conseguente diminuzione proporzionale del risarcimento ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.p.c.
L'inadempimento del convenuto, inoltre, deve ritenersi di grave importanza, con conseguente risolubilità del contratto d'opera (art. 1453-1455 cod. civ.), tenendo conto dell'interesse del committente e del fatto che, per come acclarato anche dal ctu, le opere sono state interrotte, con ordinanza di sgombero dell'immobile, dopo soli sei giorni dall'inizio delle lavorazioni. 4. (segue) il riparto interno di responsabilità: la domanda riconvenzionale del P_
Quanto al riparto interno tra i condebitori solidali, appare altresì condivisibile la ripartizione di responsabilità individuata dal ctu (50% arch. 30% impresa appaltatrice), P_ tenendo conto della “gravità della rispettiva colpa e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate” (art. 2055, comma 2, cod. civ.), essendo imputabile in capo al direttore dei lavori e progettista un maggior rimprovero in termini soggettivi, essendo soggetto maggiormente qualificato e che, per l'appunto, ha operato la progettazione e direzione delle opere, avendo viceversa l'impresa materialmente eseguito le direttive del professionista. Né risulta condivisibile l'assunto del convenuto, secondo il quale lo stesso avrebbe ignorato il precedente stato dell'immobile del terzo piano, giacché, da un lato, il dissesto appare dovuto in via concausale alle opere effettuate al piano secondo e, dall'altro, lo stato del terzo piano (realizzazione “in falso”) risultava visibile ictu oculi e risultante dalla documentazione in atti.
Ne deriva, sul punto, che, ferma l'inammissibilità della domanda di accertamento formulata dalla , quella di accertamento articolata del convenuto (volta a far dichiarare che CP_1 P_ la percentuale di responsabilità del professionista è inferiore al 40%, poi ridotto al 30% nelle memorie istruttorie) deve essere respinta, né apparendo richiesta la generica indicazione della diversa percentuale di responsabilità concretamente individuata, ostando dunque una pronuncia in tal senso ai sensi del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.).
5. La domanda restitutoria.
Deve esser respinta, invece, la domanda restitutoria articolata dal quale Parte_1 conseguenza dell'effetto retroattivo dell'invocata risoluzione contrattuale, atteso che il convenuto ha negato di aver ricevuto il menzionato acconto di euro 500,00 e che la dazione del P_ corrispettivo è rimasta del tutto sfornita di supporto probatorio, non essendo stato prodotto alcunché sul piano documentale (dovendo dichiararsi inammissibile la produzione di cui al doc. n. 6 effettuata soltanto in comparsa conclusionale) ed essendo state respinte per inammissibilità le richieste istruttorie sul punto.
6. I danni risarcibili.
Acclarata, dunque, la responsabilità del convenuto e venendo al profilo dei danni P_ risarcibili, devono anzitutto riconoscersi i danni correlati alle spese necessarie per porre rimedio ai difetti strutturali cagionati per effetto dell'inadempimento. In ordine alla quantificazione di tali pregiudizi, giova tener conto del fatto che il nominato ctu – in buona sostanza – non è potuto procedere ad una stima effettiva di tali costi, avendo fornito un importo meramente orientativo. Sul punto, infatti, l'ausiliario ha osservato che: “attese le condizioni accertate dello stato dei luoghi ovvero del dissesto permanente del solaio di copertura del piano secondo, ritiene auspicabile un intervento che non sia mirato alla riparazione dello stesso solaio, ma bensì un intervento (in prima ipotesi) che contempli la demolizione e la ricostruzione dell'impalcato e del piano terzo secondo quanto effettivamente autorizzato e secondo quanto dettato dalle buone tecniche costruttive, irrigidendo il solaio in questione con una trave porta-muro da posizionarsi nella parte disallineata della costruzione”; ha altresì chiarito che “Per poter determinare i lavori da eseguire al fine di ottemperare all' ordinanza emessa dal Comune di Barletta e quindi attestare l'idoneità statica del solaio, è necessario effettuare una verifica della sicurezza strutturale dello stabile de quo, cosi come sancito dalla normativa tecnica di settore vigente” e previo “rispetto di un protocollo operativo”; sicchè “Solo sulla base di tali approfondimenti sarà possibile costruire un modello adegua to per effettuare una corretta diagnosi strutturale. studiare gli eventuali meccanismi di collasso del modello equivalente costruito e progettare gli interventi da eseguirsi”. Il ctu ha quindi espresso un mero “parere di stima riguardante l'importo delle opere da realizzarsi, vista la propria esperienza professionale”, stimando “un importo pari ad € 700 (settecento euro) per ogni metro quadrato di costruzione”, con conseguente importo pari ad euro 70.000,00, trattandosi “di una superficie totale di piano pari a circa 100,00 mq”.
Orbene, ferma la sussistenza dell' “an” del danno, in ordine alla quantificazione occorre avvalersi del potere equitativo, essendo difficile per il creditore dar prova dell'ammontare effettivo del danno medesimo, alla luce di quanto osservato dal ctu: sul punto, tuttavia, ritiene il Tribunale di dover ridurre l'importo quantificato dal ctu, tenendo conto del fatto che i costi per la ricostruzione del piano terzo secondo in conformità alle prescrizioni edilizie non appaiono legati sul piano causale
(1223 cod. civ.) al dedotto inadempimento (nel senso che, anche elidendo lo stesso, tali costi avrebbero dovuto esser sopportati dal proprietario) onde devono essere esclusi dal danno risarcibile.
L'importo, dunque, viene equitativamente rideterminato nella somma di euro 50.000,00, dalla quale deve detrarsi la percentuale del 20%, ascrivibile al concorso colposo del danneggiato, con quantificazione finale pari ad euro 40.000,00.
La somma, essendo propedeutica alla stabilizzazione del solaio divisorio degli appartamenti di titolarità degli attori, costituente solaio di interpiano, deve essere equamente ripartita tra gli stessi, quali soggetti su cui graverà la relativa spesa, con esclusione della solidarietà attiva, non avendo gli stessi richiesto la condanna al risarcimento in forma specifica (che avrebbe posto un problema di identità e indivisibilità dell'obbligazione), ma un mero ristoro per equivalente, agevolmente scomponibile in relazione alla effettiva imputazione del danno.
Devono essere respinte, sotto altro aspetto, e ad eccezione di quanto si dirà, le ulteriori richieste risarcitorie, in quanto:
- in merito agli importi versati da “a far tempo dal 10/10/19 quali canoni Parte_1 di locazione per l'abitazione che egli ha dovuto prendere in fitto a seguito dell'inagibilità del proprio immobile e fino alla data in cui detto immobile sarà stato riparato” il pregiudizio non può ritenersi dimostrato – non essendo stati comprovati né l'effettuazione delle spese (avendo prodotto in giudizio soltanto il contratto di locazione) né il nesso causale con il danno/ evento (non essendovi prova che in precedenza il risiedeva presso quell'immobile, ed anzi nei contratti in atti Pt_1 essendo indicato il diverso indirizzo di via Enaudi n. 12). In ogni caso, preme rilevare che l'asserito danneggiato, usando l'ordinaria diligenza (art. 1227, secondo comma cod. civ.), avrebbe dovuto, per lo meno entro un ragionevole lasso di tempo, adempiere all'ordinanza sindacale, effettuando i lavori necessari ed evitando il prodursi dell'asserito danno poi richiesto al debitore ovvero, in subordine, quantomeno richiedere, con l'odierna azione, una condanna al risarcimento in forma specifica, viceversa essendo rimessa al suo mero arbitrio l'esecuzione delle opere, con conseguente abusivo protrarsi del danno ed esclusione del meccanismo risarcitorio ai sensi del 2° comma della norma richiamata.
- in ordine alle somme richieste dal per quanto “dovrà essere costretto Parte_1 eventualmente a sborsare in favore della sig.ra per gli asseriti danni che la Parte_3 stessa afferma aver subito a seguito di dissesto”, trattasi di richiesta non supportata dalla prova di un danno, né presente (non essendovi prova di alcun esborso), né futuro, - mancando il presupposto ontologico di tale tipo di pregiudizio, costituito dalla certezza della verificabilità del danno nell'
“an” e dalla sua incertezza soltanto nel “quando”: nel caso in esame, infatti, il ha prodotto Pt_1 mere richieste risarcitorie, oltre ad un procedimento di mediazione, inidonee, come tali, a costituire evidenza di un pregiudizio patrimoniale, ben potendo accadere, per le ragioni più disparate, che alcuna somma venga corrisposta alla richiedente.
- discorso analogo vale per i danni che gli attori hanno rivendicato per quanto “potrebbero o dovrebbero” versare in favore dell'ing. per effetto della procedura monitoria da questi CP_5 azionata, non essendovi prova né di un danno attuale né di uno futuro, tale non potendosi individuare nelle spese – di cui peraltro non è stato provato l'esborso – asseritamente sostenute per la difesa nel giudizio di opposizione al D.I., atteso che il giudizio si è concluso con l'accoglimento dell'opposizione, ben potendo gli opponenti (ed anzi dovendo, con l'ordinaria diligenza, ex art. 1227, 2° comma cod. civ.) in sede di giudizio di secondo grado già azionato dallo CP_5 richiedere la riforma del capo sulle spese, indebitamente compensate dal primo giudice;
- parimenti va escluso il rimborso delle “spese -orientativamente quantificabili in €.
10.000,00- per la messa in sicurezza del fabbricato” non essendone dimostrato l'avvenuto esborso.
Può esser riconosciuto, viceversa, in favore del , “l'equivalente della Parte_2 mancata percezione dei canoni locativi del suo immobile occupato dalla signora Parte_4
” – essendovi prova del pregiudizio da mancato guadagno, dato dal contratto di locazione
[...] intercorso con la e dall'ordinanza di sgombero che ha costretto la conduttrice ad Pt_4 abbandonare l'immobile. In termini di quantum, tuttavia, il pregiudizio dovrà esser limitato al canone non percepito per un periodo ritenuto congruo di mesi 12, operando al riguardo il già menzionato disposto dell'art. 1227, comma 2°, cod. civ, con esclusione del risarcimento per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza: onde, deve ritenersi che, entro il lasso temporale indicato, il creditore avrebbe dovuto, in ossequio all'obbligo generale di buona fede, dare esecuzione all'ordinanza sindacale o, per lo meno, invocare nella presente sede il risarcimento in forma specifica, così interrompendo il meccanismo di determinazione del danno. Il danno patrimoniale, dunque, deve ritenersi limitato all'importo di euro 3.720,00, pari al canone annuo del contratto di locazione.
Non può esser riconosciuto, infine, il risarcimento per “le spese che egli dovrà rimborsare alla predetta sig.ra per il trasloco necessitato dal dissesto”, in quanto pregiudizio non Pt_4 dimostrato: irrilevante, in merito, deve ritenersi l'allegato indicizzato con la lettera i) alla seconda memoria istruttoria di parte attrice, trattandosi di mera fattura avente causale non riconducibile alla spesa rivendicata dal (ma, anzi, imputata al trasporto di masserizie dal piano 3°) e non Pt_1 essendone, in ogni caso, dimostrato il pagamento.
In conclusione, il danno da inadempimento subito dagli attori è quantificabile, al momento della presente pronuncia, per il in euro 23.720,00 e per il in euro Parte_2 Parte_1
20.000,00.
Tali somme, pur costituendo debito di valore, non devono essere rivalutate in base agli indici Istat, trattandosi di importi equitativamente quantificati alla data odierna, ad eccezione delle somme da mancato guadagno (e. 3.720,00), da rivalutarsi dalla maturazione del danno (12 mesi successivi allo sgombero) alla data odierna, sulla base degli Indici Istat del costo della vita.
Nulla deve esser riconosciuto, infine, in termini di interessi, in assenza di domanda (art. 112 c.p.c.).
7. La riconvenzionale del Convenuto Lamonaca
Deve essere respinta, infine, la domanda riconvenzionale di adempimento formulata dal convenuto Lamonaca, in quanto assorbita dall'accoglimento della domanda attorea di risoluzione contrattuale e dall'effetto retroattivo ricollegato alla pronuncia risolutoria.
8. Il riparto delle spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori nei riguardi della convenuta
[...]
e del convenuto nei riguardi degli attori. Tali spese sono Controparte_3 Controparte_2 liquidate come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n.55/2014 (come modificato dal DM n. 147/22), in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00, tenuto conto delle somme effettivamente riconosciute in favore delle parti vittoriose) con l'applicazione dei valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria e di quelli medi ridotti del 50% per la fase istruttoria, tenuto conto dell'attività difensiva prestata, del numero delle questioni giuridiche affrontate e dell'assenza della fase di assunzione delle prove. Anche le spese di ATP (sia per la difesa tecnica che per gli oneri di ctu) seguono il medesimo riparto, con applicazione dei valori medi per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, n composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nel giudizio iscritto al n. 2860/2020 e Parte_1 Parte_2 sulle domande riconvenzionali articolate dai convenuti e l'arch. Controparte_3
così provvede: Controparte_2
1. dichiara la propria incompetenza territoriale in favore del Collegio arbitrale in ordine alle domande formulate nei riguardi della convenuta con assorbimento Controparte_3 delle domande riconvenzionali formulate da quest'ultima, per le ragioni indicate in motivazione;
2. accoglie in parte la domanda attorea nei riguardi dell'altro convenuto P_ per le ragioni di cui in parte motiva e per l'effetto, accertato il grave inadempimento dello
[...] stesso in relazione al contratto d'opera intellettuale intercorso tra le parti, dichiara la risoluzione contrattuale del rapporto medesimo e condanna a corrispondere in favore degli Controparte_2 attori, a titolo risarcitorio, l'importo di euro 43.720,00, di cui euro 23.720,00 in favore del Pt_2
e euro 20.000,00 in favore del , oltre rivalutazione monetaria nei limiti
[...] Parte_1 indicati in parte motiva;
3. rigetta le ulteriori domande principali e riconvenzionali, per quanto indicato in motivazione.
4. Condanna gli attori e a rimborsare in favore della Parte_1 Parte_2 convenuta le spese di lite, che quantifica per la fase di ATP in euro Controparte_3
2.900,00 per compensi professionali al difensore e per il merito in euro 6.700,00 per compensi, oltre accessori come dovuti per legge;
5. Condanna a rimborsare agli attori e Controparte_2 Parte_1 Pt_2 le spese di lite, quantificate per la fase di ATP in euro 3.818,90 per esborsi ctu e in euro
[...]
2.900,00 per compensi al difensore e per il merito in euro 545,00 per esborsi e in euro 6.700,00 per compensi di difesa, oltre accessori come dovuti per legge.
Così è deciso in Trani il 13 agosto 2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto