Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/06/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. R.G.3912 /2024 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott. LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott. CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3912/2024 R.G. promossa da:
(C.F. con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
SIVIERO GRAZIANO, con elezione di domicilio in presso avv. SIVIERO GRAZIANO;
e
, (C.F. ) con il patrocinio degli avv. RONA CP_1 C.F._2
SIMONE, con elezione di domicilio in VIA MORANDI, 28 C/O AVV. CRISTINA
BRANCATO 20026 NOVATE MILANESE, presso e nello studio dell'avv. RONA
SIMONE;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto pagina 1 di 4
CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale, così provvedere: Nel merito - pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da e con rito civile in Tromello (PV) il Parte_1 CP_1
6.12.2003 e di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti alla emananda sentenza, alle seguenti
CONDIZONI 1) disporre che la casa familiare sia definitivamente assegnata alla madre e che la figlia vivrà con la madre nella suddetta abitazione a Mede, Corso Italia 60 ove entrambe hanno la residenza anagrafica, e verrà affidata ad entrambi i genitori, secondo il regime della nuova legge 54/2006 in materia di affido condiviso, con diritto del padre di averla e tenerla con sé quando lo desidera, previo accordo con la madre ed in pari misura a questa, compatibilmente agli impegni della figlia ed a quelli lavorativi della madre e del padre, salvo sempre diverso accordo tra le parti;
2) pertanto alla luce della richiesta di affido congiunto, al fine di dare una regolarità alla gestione quotidiana dei figli disporre che il padre indicativamente e salvo diversi accordi tra i coniugi potrà vedere e tenere con sé la figlia non meno di tre sere alla settimana consecutive, nonché il sabato e la domenica dalla mattina alla sera, a settimane alterne, per un periodo di 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, in data da concordarsi e durante le vacanze natalizie alternando negli anni la festività di Natale con quella di Capodanno nonché, secondo lo stesso principio, alternando negli anni il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; qualora nei giorni e nei periodi indicati nei punti precedenti, uno dei genitori non potesse prendersi cura della figlia per ragioni di salute e/o di lavoro, i giorni di visita e il week end potranno essere differiti compatibilmente con gli impegni di entrambi e della figlia, sempre comunque previo accordo tra i coniugi;
restano sempre salvi i diversi accordi fra i genitori, per modifiche temporanee o permanenti del diritto di visita, 3) accertare e dichiarare che il Sig. debba versare a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della figlia minore un assegno di mantenimento di € 150,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi entro il giorno venticinque (25) di ciascun mese, mediante bonifico, da effettuarsi sul conto corrente della madre già conosciuto dal padre. 4) accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, che le spese extra-assegno ed extra mantenimento da sostenere nell'interesse della figlia, sono poste a carico dei genitori nella misura del 50 % ciascuno.
5) Nel richiamare il Protocollo tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Pavia (Prot. 2323/16) del 09 novembre 2016, per spese straordinarie si intenderanno le seguenti: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che pagina 2 di 4 non richiedono il preventivo accordo: a) gite scolastiche senza il pernottamento;
b) trasposto pubblico;
c) mensa, buoni pasto;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di specializzazione e master;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione;
viaggi e vacanze, b) spese per acquisto di automobile o moto;
c) spese per gli animali domestici presenti nel nucleo familiare che restino presso il genitore collocatario. 6) accertare e dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti, e che gli stessi coniugi hanno compiutamente regolato tra loro ogni altra questione economica. 7) disporre che l'assegno unico e universale per figli a carico venga percepito da
[...]
; 8) disporre che le detrazioni fiscali per figli a carico, ove dovute, vengano operate a Parte_1
favore di;
; 9) i coniugi si danno reciprocamente il consenso al rilascio e al rinnovo Parte_1 delle carte d'identità proprie e della figlia valide per l'espatrio come pure dei passaporti, con l'iscrizione della figlia sul documento di espatrio e concordano inoltre sulla possibilità di ciascuno di loro di portare la minore all'estero nei rispettivi periodi di vacanza - le parti rinunciano ad ogni altra domanda reciprocamente proposta, compresa la richiesta di pagamento a titolo di mantenimento dal 2014 ad oggi della somma di € 5.000,00 - le parti dichiarano di voler compensare integralmente le spese di lite - le parti dichiarano, fin d'ora, di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza pagina 3 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti, in occasione dell'udienza del 1.4.2025, precisavano congiuntamente le conclusioni come sopra riportato;
sussistono i presupposti per accogliere le stesse in quanto rispettose anche dell'interesse della prole.
Atteso l'accordo le spese devono intendersi compensate fra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, sez. II civ., in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
con rito civile in Tromello (PV) il 6.12.2003 (con atto trascritto nei CP_1
registri dello stato civile del Comune di Tromello, n 4, Parte I, anno 2003, come da doc
13 di parte ricorrente);
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del comune predetto di procedere alla trascrizione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) recepisce integralmente le conclusioni congiuntamente precisate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
4) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 3.4.2025
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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