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Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/01/2024, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
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N. 6523/2022 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di GENOVA
SEZIONE SETTIMA CIVILE
In persona del giudice Unico dott. Roberto Braccialini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6523/2022 promossa da :
C.F. , parte Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata VIALE BRUNO BUOZZI 82 00197 ROMA ITALIA presso lo studio dell'Avv. IANNOTTA FEDERICA che la rappresenta e difende in forza di procura a margine delle difese introduttive
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. CASALI DI MONTICELLI STEFANO e SCIASCIA CANNIZZARO GIUSEPPE ( ) Via Regione C.F._1
Siciliana n. 20 92024 CANICATTI'; elettivamente domiciliato in C/O AVV. DUFOUR BERTE' GIUSEPPE-VIA BRIGATA LIGURIA, 3/11 16121 presso il difensore avv. CASALI DI MONTICELLI Pt_1
STEFANO
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni in data 3.10.2023 come da verbali dattiloscritti inoltrati via PCT di seguito riprodotti:
Nell'interesse di Pt_1 Parte_1
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gli avv.ti Antonella Iannotta e Federica Iannotta depositano chiedendo specifica autorizzazione in tal senso, copia del decreto di trasferimento dell'immobile staggito per cui è causa, al prezzo di € 2.248.000,00, emesso dal Giudice dell'Esecuzione nella procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Genova n. 590/2021 di che trattasi, in data 14 settembre 2023 e comunicato in data 20 settembre 2023; Si riportano a tutti i precedenti atti e precisano le seguenti conclusioni: Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni avversa eccezione deduzione e richiesta, previa, in ogni caso, la revoca e l'annullamento dei provvedimenti cautelari e, precisamente, dell'ordinanza del G.E. dott.sa Tabacchi alle date 26-28 aprile 2022 di rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. della procedura esecutiva immobiliare n. 590/2021 R.G.E., contenente la condanna dell'opponente
[...] al pagamento delle spese di soccombenza, Parte_1 nonché del “decreto” emesso dal Tribunale di Genova, Sezione VII, in composizione collegiale, alle date 30 giugno – 15 luglio 2022, reso nel procedimento n. 4123/2022 R.G., a definizione del reclamo avverso la predetta ordinanza del G.E., con cui è stato rigettato il reclamo e la reclamante è stata Parte_1 condannata al pagamento delle spese di soccombenza nonché al pagamento dell'ulteriore somma di € 21.209,00, a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., 1) previa, all'occorrenza, l'integrazione del contraddittorio nei confronti della banca mutuante Controparte_2
e previa, all'occorrenza, la sospensione del presente giudizio,
[...] in attesa della definizione del giudizio pendente dinanzi alla Corte di Appello di Brescia recante n.792/2020 R.G., tra
[...]
e accertare e Parte_1 Controparte_2 dichiarare la nullità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, 1325, 1343, 1344 e 1345 cod.civ., del contratto di mutuo fondiario stipulato per atto Notaio in Persona_1
Campomorone (GE) del 20 aprile 2010, rep. 1176, racc. 987, per difetto della causa concreta e/o per illiceità della causa e/o del motivo comune determinante e perché, comunque, il contratto è
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contrario a norme imperative ovvero posto in elusione di norme imperative e stante il superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 II comma TUB, e per l'effetto: a) accertare e dichiarare che la non aveva Controparte_1
e non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della Parte_1
b) accertare e dichiarare, in ogni caso, l'illegittimità e/o nullità del pignoramento di cui all'esecuzione immobiliare n. 590/2021 R.G.E. pendente dinanzi al Tribunale di Genova e promossa dalla nei confronti della Controparte_1 [...] trascritto in data 7 gennaio 2022, Parte_1 presentazione n. 18 presso l Direzione Organizzazione_1
Provinciale di , Servizio di Pt_1 Organizzazione_2
Pubblicità Immobiliare, Reg. gen. n. 367, Reg. part. n. 293; c) condannare, in ogni caso, la Controparte_1
(procedente) al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla in ragione dell'illegittima Parte_1 iniziativa esecutiva intrapresa, in misura pari, quantomeno, al valore del bene staggito di € 2.248.000,00 (duemilioniduecentoquarantotto/00), come rinveniente dalla vendita forzata ed in conseguenza della stessa o nella maggior somma che si riterrà di giustizia;
2) accertata e dichiarata la nullità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, 1325, 1343, 1344 e 1345 cod.civ., del contratto di mutuo fondiario stipulato per atto Notaio
[...]
in Campomorone (GE) del 20 aprile 2010, rep. 1176, racc. Per_1
987, per difetto di causa e/o per illiceità della causa e/o del motivo comune determinante e perché, comunque, il contratto è contrario a norme imperative ovvero posto in elusione di norme imperative e stante, altresì, il superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 II comma TUB, previa, all'occorrenza, l'integrazione del contraddittorio nei confronti della banca mutuante
[...]
e previa, all'occorrenza, la sospensione del Controparte_2 presente giudizio in attesa della definizione del giudizio pendente dinanzi alla Corte di Appello di Brescia recante n. 792/2020 R.G., tra e Parte_1 Controparte_2
dichiarare la nullità dell'ipoteca volontaria, concessa in forza
[...] del predetto atto per atto Notaio in Campomorone Persona_1
(GE) del 20 aprile 2010, rep. 1176, racc. 987, a garanzia del mutuo
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fondiario di che trattasi, iscritta in data 26 aprile 2010 (presentazione n. 65 presso l Organizzazione_3
di , Reg.
[...] Pt_1 Organizzazione_4 gen. n. 12964, Reg. part. n. 2611) sul seguente immobile: “area edificabile della superficie complessiva di 1727 (millesettecentoventisette) metri quadrati, in un sol corpo confinante con le particelle 861, 439, 443, 442 e 336 del Foglio 90 del Catasto terreni, Via Carlo Bosio, terreno annesso al fabbricato civico 4 di Via Carlo Bosio e particelle 455 e 868 del Foglio 90 del Catasto terreni. Tale area è costituita dalle seguenti porzioni di terreno: A) porzione di terreno della superficie catastale di metri quadrati 1270 (milleduecentosettanta), iscritta nel Catasto dei Terreni del Comune di alla Sezione 1, Foglio 90, Part. 116, Pt_1 orto irriguo, Classe 1, Are 12 e centiare 70, R.D. Euro 48,21 e R.A. Euro 22,96;
B) porzione di terreno della superficie catastale di metri quadrati 84 (ottantaquattro), iscritta nel Catasto dei Terreni del
Comune di alla Sezione 1, Foglio 90, Part. 854, ente urbano Pt_1 senza reddito;
C) porzione di terreno della superficie catastale di metri quadrati 373 (trecentosettantre), iscritta nel Catasto dei Fabbricati del Comune di alla Pt_1
Sezione GEB, Foglio 69, Part. 897, area urbana, metri quadrati 373, senza rendita. Detta porzione di terreno risulta altresì censita nel Catasto dei terreni del Comune di alla Sezione 1, Foglio 90, Pt_1
Part. 897, Ente Urbano, Are 0,3 Centiare 73 – Senza reddito” ed estesa, ai sensi dell'art. 2811 cod.civ., al fabbricato in corso di costruzione, censito al Catasto Fabbricati del Comune di al Pt_1
“Foglio GEB/69, Particella 897, Cat.F1”;
3) con ordine al competente di Organizzazione_5 provvedere alla relativa cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca, con esonero di sua responsabilità;
4) con vittoria di spese, onorari e spese generali, oltre accessori di legge.
5) In via istruttoria, all'occorrenza, si reiterano le richieste avanzate con la memoria ex art. 183 VI co. n. 2 cod.proc.civ., e si chiede l'ammissione di CTU, diretta ad accertare:
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a) il valore cauzionale e il valore di mercato, alla data del contratto di mutuo (20 aprile 2010) e, comunque, alla data della prima erogazione (23 aprile 2010), degli immobili oggetto dell'ipoteca volontaria, concessa in forza dell'atto a rogito Notaio in Campomorone (GE) Persona_1 del 20 aprile 2010, rep. 1176, racc. 987, a garanzia del mutuo fondiario di che trattasi (iscritta in data 26 aprile 2010 presentazione n. 65 presso l' , provinciale di Servizio di Organizzazione_3 Org_2 Pt_1
Pubblicità Immobiliare, Reg. gen. n. 12964, Reg. part. n. 2611) e precisamente:
- dell'“area edificabile della superficie complessiva di 1727 (millesettecentoventisette) metri quadrati, in un sol corpo confinante con le particelle 861, 439, 443, 442 e 336 del
Foglio 90 del Catasto terreni, Via Carlo Bosio, terreno annesso al fabbricato civico 4 di Via Carlo Bosio e particelle 455 e 868 del Foglio 90 del Catasto terreni, costituita dalle seguenti porzioni di terreno:
A) porzione di terreno della superficie catastale di metri quadrati 1270 (milleduecentosettanta), iscritta nel Catasto dei Terreni del Comune di alla Sezione 1, Foglio 90, Part. 116,
Pt_1 orto irriguo, Classe 1, Are12 e centiare 70, R.D. Euro 48,21 e R.A. Euro 22,96; B) porzione di terreno della superficie catastale di metri quadrati 84 (ottantaquattro), iscritta nel Catasto dei Terreni del Comune di alla Sezione 1, Foglio 90, Part. 854, ente urbano
Pt_1 senza reddito;
C) porzione di terreno della superficie catastale di metri quadrati 373 (trecentosettantre), iscritta nel Catasto dei Fabbricati del Comune di alla Sezione GEB, Foglio 69, Part. 897, area
Pt_1 urbana, metri quadrati 373, senza rendita. Detta porzione di terreno risulta altresì censita nel Catasto dei terreni del Comune di
Pt_1 alla Sezione 1, Foglio 90, Part. 897, Ente Urbano, Are 0,3 Centiare 73 – Senza reddito” ed estesa, ai sensi dell'art. 2811 cod.civ., al fabbricato in corso di costruzione, censito al Catasto Fabbricati del Comune di al “Foglio GEB/69, Particella 897, Cat.F1”;
Pt_1
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b) il valore cauzionale ed il valore di mercato nonché la destinazione d'uso, anche in relazione alla natura di lusso, o meno, dell'intera opera, ad ultimazione dei lavori finanziati, accertando e quantificando, altresì, i relativi costi di costruzione;
c) la consistenza e la natura delle opere effettivamente realizzate alla data di notifica del pignoramento di che trattasi (2 dicembre 2021) e, quindi, alla data del 21 ottobre 2021, così come risultanti dallo stato di avanzamento lavori e di cui al provvedimento del Org_6 del 12 ottobre 2021, Prot. 12/10/2021.0360509.U e al
[...] provvedimento del del 14 dicembre 2021, Prot. Org_6
14/12/2021.0450411.U (cfr. doc.ti nn. 10 e 11) – previo, all'occorrenza, eventuale accesso presso il Comune per l'esame degli atti e dei rilievi fotografici allegati e/o collegati a detti provvedimenti -nonché dalla perizia d'ufficio, redatta dal nominato ausiliario del CTU, arch. , datata 13 dicembre Persona_2
2019, espletata nell'ambito del giudizio già pendente dinanzi al Tribunale di Roma, n. 56521/2016 R.G., definito con sentenza n. 5222 del 25 marzo 2021 (già in atti: cfr. doc. n. 35 del fascicolo della opposizione ex art. 615 II co. c.p.c., fascicolo prodotto come doc. n. 4), nonché dai SAL (dal 5° al 13°), che si producono (doc.ti nn. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20), accertando, altresì, il valore cauzionale e/o di mercato delle opere effettivamente realizzate, nonché i relativi costi;
d) se le somme finanziate superavano il limite di finanziabilità di cui all'art. 38 II comma TUB e, quindi, fossero o meno superiori all'80% del valore dell'immobile ipotecato ovvero al costo delle opere da eseguire Roma, 5 ottobre 2023 Avv. Antonella Iannotta Avv. Federica Iannotta
*** FOGLIO DI PC Nell'interesse della convenuta opposta, Controparte_1 con l'Avv. Stefano Casali di Monticelli del Foro di Milano e l'Avv. Giuseppe Sciascia Cannizzaro del Foro di Agrigento si rassegnano le seguenti CONCLUSIONI: Voglia il Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per i motivi di cui in atti o con ogni miglior
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formula, ritenere e dichiarare improcedibili, inammissibili o comunque nel merito rigettare, poiché infondate sia in fatto che in diritto, le domande introduttive del presente giudizio Respingere la richiesta di CTU volta alla stima dell'immobile allo stato attuale in quanto ultronea ed esplorativa in ragione della documentazione in atti proveniente dalla medesima controparte. Condannare l'opponente alla rifusione delle spese di lite, anche per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.
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**** ABSTRACT: opposizione all'esecuzione – riassunzione per il merito oppositivo – infondatezza dei motivi, rigetto – condanna alle spese e responsabilità aggravata. INDICE della DECISIONE
$ 1: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO: LE DIFESE INTRODUTTIVE
$ 2: Motivi della decisione
$ 2.1: INAMMISSIBILITA' PER PRECEDENTE OPPOSIZIONE
$ 2.2: I MOTIVI OPPOSITIVI INERENTI LA NULLITA' DEL RAPPORTO SOSTANZIALE: RINVIO AI PRECEDENTI PROVVEDIMENTI DEPOSITATI
$ 3: STATUIZIONI FINALI: RIGETTO OPPOSIZIONE, SPESE PROCESSUALI, DISPOSITIVO
$1: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO: LE DIFESE INTRODUTTIVE Con atto di citazione del 21.07.2022, la Società
[...] procedeva a riassunzione ex art. 616 c.p.c. del Parte_1 procedimento esecutivo R.G. 590-1/2020, nell'ambito del quale la stessa impresa aveva promosso opposizione ai sensi dell'art. 615.2 c.p.c. avverso l'esecuzione immobiliare inizita in suo danno da in tale procedimento era stata resa l'ordinanza Controparte_1 di rigetto della sospensione dal GE Dott. Tabacchi in data 26.4.2022. L'opponente rappresentava quanto segue.
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In data 18.11.2021 le veniva notificato il precetto con il quale la le intimava il pagamento di 4.265.843,33 euro, oltre CP_1
Iva ed interessi, in virtù del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 20.04.2010, originariamente stipulato con , Org_7 prima divenuta ed ora , a garanzia del CP_2 Controparte_3 quale la mutuataria aveva concesso Parte_1 ipoteca volontaria, per complessivi 8.400.000,00 euro sull'area edificabile della superficie di 1.7277 mq, confinante con le particelle 861,439,442,336 del foglio 90, di Via Carlo Bosio, terreno annesso al fabbricato civico 4 di Via Carlo Bosio e particelle 455 e 868 del foglio 90 del Catasto Terreni. Con successivo atto di pignoramento presso terzi, la società opposta aveva pignorato l'intero fabbricato di Via Carlo Bosio n.2D costituito da n. 28 locali ad uso rimessa e n. 8 unità ad uso abitativo, nati a seguito di intervento di costruzione sulle aree oggetto di garanzia ipotecaria, censito al Catasto Fabbricati del Comune di al foglio GEB/69, particella 897, Cat. F1. Pt_1
In data 15.03.2022 la proponeva Parte_1 opposizione all'esecuzione, ex art. 615.2 c.p.c. con contestuale istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c., per difetto di legittimazione di controparte e per invalidità/nullità del titolo azionato, stante il difetto della causa concreta del contratto di mutuo fondiario edilizio e per l'illiceità della causa determinante, avendo in concreto le parti perseguito e realizzato finalità diverse da quelle proprie del contratto anche in violazione dell'art. 38 T.U.B. Il Ge Dott.ssa provvedeva con ordinanza di Controparte_4 rigetto della domanda di sospensiva ed assegnava i termini per la riassunzione del giudizio di merito, condannando l'opponente alla rifusione delle spese. Avverso tale ordinanda la Parte_1 proponeva reclamo (R.G. 4123/2022) dinnanzi al Tribunale di Genova, VII sez. che con provvedimento del 15.07.2022 rigettava il reclamo e condannava la reclamante alle spese di giudizio. In sede di riassunzione, l'opponente eccepiva quanto segue:
- Carenza di legittimazione attiva della in Controparte_1 assenza di cessione del contratto di mutuo a fronte della sola cessione del preteso credito, con conseguente difetto di legittimazione dell'opposta all'esercizio delle azioni contrattuali
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così come ad invocare domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.
- Nullità del contratto di mutuo per mancanza di causa e/o illeceità della causa/motivo comune poiché l'uso distorto delle somme mutuate, per finalità estranee alla realizzazione dell'opera finanziata
(ovvero nuovo edificio residenziale su tre piani fuori terra con 8 abitazioni e due piani interrati destinati ad autorimessa con 28 box dei quali 10 pertinenziali e 5 posti moto) comporta la mancanza della causa concreta.
- Superamento del limite di finanziabilità ex art 38.2 T.U.B. poiché la somma finanziata (4.200.000,00 euro) eccede di gran lunga l'80% dei costi (quantificati in euro 1.233.000,00 per le opere realmente realizzate ed euro 2.900.000,00 per le opere che avrebbero dovuto essere realizzate).
Per i motivi sopra esposti, chiedeva - previo annullamento dei provvedimenti cautelari di cui all'ordinanza della Dott. Tabacchi - dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario, dell'ipoteca volontaria e l'inesistenza del diritto di a procedere CP_1 ad esecuzione forzata nei propri confronti;
dichiarare l'illegittimità e nullità del pignoramento di cui all'esecuzione immobiliare RGE 590/21; condannare la al risarcimento dei danni CP_1 subiti dalla in via istruttoria Parte_1
l'ammissione di CTU per la stima degli immobili ipotecati. Con comparsa del 3.10.2022 si costituiva nel giudizio di merito la società replicando che le eccezioni Controparte_1 sollevate da parte opposta erano già state respinte con sentenza N. 672/2020 del Tribunale di Bergamo, avverso la quale la stessa aveva proposto impugnazione, a tutt'oggi pendente, innanzi la Corte d'Appello di Brescia (rg 792/2020). La riproposizione di tali domande è preclusa dall'art. 39.1 c.p.c. Richiamava gli atti difensivi dei precedenti gradi di giudizio e replicava, comunque, come segue:
- Il superamento del limite di finanziabilità non comporterebbe comunque la nullità dell'intero contratto bensì una riqualificazione dello stesso, con l'eliminazione del peculiare regime fondiario in un ordinario mutuo ipotecario, con la solo esclusione della disciplina speciale fondiaria e dei relativi privilegi.
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- Il contratto di mutuo fondiario non è un mutuo di scopo e per la sua validità è sufficiente la prestazione di una garanzia reale anche su immobili di terzi datori di ipoteca.
Chiedeva, dunque, di dichiarare inammissibili le domande di controparte;
respingere la richiesta di CTU e condannare l'opponente alle spese di lite ed ex art. 96 c.p.c Lo scrivente all'udienza del 21.03.2023 assegnava i termini per il deposito delle memorie 183.6 c.p.c. con le quale le parti si richiamavano agli atti introduttivi, contestavano le reciproche tesi e insistevano nelle proprie domande. All'udienza cartolare del 3.10.2023 la causa passava in decisione sulle conclusioni rassegnate in epigrafe
$2: Motivi della decisione
$2.1: INAMMISSIBILITA' PER PRECEDENTE OPPOSIZIONE Preliminarmente va ammessa la produzione da ultimo depositata da il decreto di Parte_1 trasferimento del 14.9.2023 per un prezzo di euro 170 mila + 2.078.000 è atto processuale di formazione successiva allo spirare dei termini preclusivi per le richieste istruttorie. Tale ammissibilità non comporta però alcun mutamento del quadro decisionale, dal momento che la rilevanza dimostrativa di tale atto è praticamente nulla rispetto alle esatte tematiche contenziose che qui si dibattono e, nello specifico, lascia inalterate le obiezioni che muove alla richiesta di istruttoria CP_1 tecnico-estimativa, visto che il corrispettivo di vendita del compendio – conseguente a vendita forzata – non è parametro decisivo per stabilire il limite di finanziabilità dell'intervento edilizio a suo tempo messo in campo dalla dante causa dell'odierna opponente. Per tale ragione, e per quanto ulteriormente osservato nel successivo paragrafo 2.2 in relazione e con rinvio al paragrafo 6 dell'ordinanza collegiale del 30.6.2022, si conferma il diniego di licenziare l'istruttoria tecnica richiesta da
[...] nelle sue note deduttivo-istruttorie e reiterata in Parte_1 sede conclusionale. Così riassunte le difese introduttive delle parti, è di tutta evidenza che il primo e fondamentale nodo decisorio riguarda il rapporto tra l'odierna opposizione esecutiva e il giudizio pendente
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presso il Distretto bresciano, in cui sono state esaminate in prime cure dal Tribunale di Bergamo (sentenza 10.6.2020 n. 672) le medesime eccezione di invalidità del mutuo fondiario erogato a suo tempo da attualmente pende il giudizio di appello avanti CP_2 la Corte del merito di Brescia. Risulta documentalmente comprovato che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore del creditore bancario mutuante, avanti il detto Tribunale, l'odierna mutuataria ha fatto valere i seguenti motivi di opposizione:
• nullità del mutuo fondiario 20.4.2010 perché mutuo di scopo, erogato per finalità diverse da quelle contemplate in contratto;
• nullità del rapporto finanziario per essere rimasto incompiuto il manufatto che dove essere realizzato Contro con la provvista fornita da Si tratta, all'evidenza, nelle medesime ragioni di doglianza sulla validità degli atti contrattuali presupposti che
[...] ha prospettato presso questo Foro. Parte_1
Orbene, è noto che, mentre la presenza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale di per sé non consente di eccepire in sede esecutiva fatti estintivi, modificativi o impeditivi sulla genesi del titolo stesso, tale preclusione non si riscontra in presenza di un titolo esecutivo stragiudiziale, rispetto al quale le possibilità di contestazione sono prospettabili tutto campo, essendo mancato un precedente momento di cognizione giudiziaria. Nel caso qui discussione, è bensì vero che le contestazioni che ha sviluppato contro il contratto di Parte_1 mutuo fondiario si appuntano contro un titolo stragiudiziale;
ma si deve anche considerare che nel caso specifico
[...] aveva sviluppato le stesse identiche eccezione di Parte_1 nullità del finanziamento ipotecario nell'opposizione a decreto ingiuntivo di cui si è detto. Si può quindi sciogliere questo punto la riserva anticipata dal giudice dell'esecuzione dr.ssa TABACCHI nel suo provvedimento del 26.4.2022, nella parte in cui - pur ammettendo l'opposizione esecutiva di - faceva Parte_1 notare che nell'ambito del giudizio di riassunzione per il merito si sarebbe inevitabilmente posta la problematica della coesistenza di due opposizioni pendenti sulle medesime questioni sostanziali.
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Vi si legge:
“…
- quanto alla ammissibilità del presente giudizio di opposizione non si concorda sulla eccezione di parte resistente, stante che la inammissibilità sussisterebbe nella diversa ipotesi in cui l'opponente - che avesse già richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo al giudice dell'opposizione pre- esecutiva- si rivolgesse per le medesime ragioni anche al giudice dell'esecuzione (cfr. Cass. 26285/2019). Nel caso di specie, non si è ancora consumato il potere di chiedere la sospensione della esecuzione, che legittimamente viene esercitato nella presente sede;
il problema potrà piuttosto porsi con riguardo all'instaurando giudizio di merito ai sensi dell'art. 616 c.p.c.;
…” Nell'ordinanza a verbale di udienza del 21.3.2023 si è anticipato che la diversità delle parti sostanziali e la pendenza dei giudizi in fasi diverse non consentiva l'applicazione dell'articolo 39
c.p.c. Considerazione, cui va aggiunto che si ritiene inapplicabile anche l'art. 295 c.p.c., che riguarda i rapporti di pregiudizialità, per l'autonomia che intercorre tra la fase di cognizione e la fase di esecuzione. La problematica della “doppia opposizione” comunque è stata presa in esame dalla giurisprudenza di legittimità che, in un recente provvedimento, ha (ripreso e) trattato esattamente il caso che ne occupa, concludendo per l'inammissibilità in sede oppositiva esecutiva delle medesime ragioni già sottoposte al vaglio di un giudizio di merito, di cognizione ordinaria, per l'inevitabile duplicazione che ne discenderebbe. Questa la massima della decisione che qui rileva (Cassaz. Sez. 3 - , Ordinanza n. 8220 del 22/03/2023 (Rv. 667362 - 01) Presidente: RUBINO LINA. Estensore: ): Testimone_1
“… Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo non giudiziale, ma impugnato giudizialmente, possono essere dedotti esclusivamente fatti e questioni sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo, come tali non già deducibili nel giudizio di impugnazione dello stesso, determinandosi, altrimenti, la violazione del principio del "ne bis idem" ed eventualmente anche quello della certezza del diritto attraverso un possibile
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contrasto di giudicati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della Corte territoriale che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione esattoriale fondata su sanzione amministrativa irrogata dalla affermando che CP_5 la questione dell'estensione retroattiva del trattamento sanzionatorio più mite, introdotto con il d.lgs. n. 72 del 2015, era stata già posta all'attenzione del giudice dell'impugnazione del provvedimento sanzionatorio azionato come titolo esecutivo, il quale, nel giudizio ancora pendente, avrebbe rivalutato la sanzione da applicare alla luce dell'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del citato d.lgs. dichiarata con la sopravvenuta ad opera della sentenza n. 63 del 2019 della Corte cost.).
…" Per quanto sopra considerato, deve quindi concludersi per l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione proposta da in quanto riproduttiva di tutte le Parte_1 ragioni di contestazione già delibate negativamente dal Tribunale di Bergamo, con decisione attualmente sottoposta all'esame della Corte d'appello di Brescia.
$ 2.2: I MOTIVI OPPOSITIVI INERENTI LA NULLITA' DEL RAPPORTO SOSTANZIALE: RINVIO AI PRECEDENTI PROVVEDIMENTI DEPOSITATI A voler dissentire da tale impostazione, di per sè risolutiva, e volendo in qualche modo approfondire le contestazioni sostanziali prospettate dalla società opponente, non si può che ribadire il giudizio negativo che è stato anticipato nella sede esecutiva presso questa VII Sezione con i provvedimenti del G.E. in data 20.4.2022 (proced. R.g. 550/2020 sub 1) e dal Collegio per il reclamo nella successiva ordinanza del 30.6.2022. Tali determinazioni contengono un esame non sommario delle ragioni oppositive, di cui escludono (condivisibilmente) il fondamento e dispongono per l'ulteriore corso esecutivo, che poi ha trovato sbocco nella vendita del compendio immobiliare già di proprietà di realizzato anche con la Parte_1 provvista economica derivante dal mutuo in contestazione.
Il recente Dm 110 del 2023 consente una motivazione particolarmente succinta di tali negative, realizzabile con riferimento alle ampie e convincenti argomentazioni svolte nei tre
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provvedimenti richiamati. Così a dirsi in particolare che:
• le eccezioni di tipo “soggettivo” relative alla legittimazione sostanziale di a coltivare la CP_1 procedura espropriativa immobiliare sono state trattate e risolte nell'ordinanza 26.4.2022 depositata in tale data dal G.E. nel procedimento espropriativo r.g.e. 550/2020;
• le eccezioni relative alla natura del rapporto di mutuo ed all'assenza di alcuna nullità a seguito dell'impiego di una parte della provvista per estinguere precedenti posizioni debitorie delle società, danti causa di figurano parimenti Parte_1 escluse nelle due ordinanze, monocratrica e collegiale, rese in sede esecutiva. E' appena il caso di aggiungere che i due precedenti anticipatori sono del tutto conformi alla giurisprudenza formatasi in materia di mutuo fondiario ed a tale proposito sia consentito il rinvio al paragrafo 5 dell'ordinanza collegiale, che di tali precedenti di legittimità fornisce precisa indicazione:
“…
14 15
…” Più in generale, rispetto alle plurime contestazioni di nullità prospettate dalla Società opponente, tutta l'impostazione dell'opposizione di pare risentire di un Parte_1 equivoco di fondo. Ad avviso dello scrivente, infatti, vengono prospettate come ragioni di nullità negoziale quelli che sono non già vizi genetici del contratto di mutuo, ma potrebbero costituire al più profili rilevanti per una sua patologia funzionale, i quali pertanto avrebbero potuto determinare non l'invalidità del rapporto finanziario, ma la sua risoluzione per fatto e responsabilità non della Banca mutuante, ma della mutuataria stessa: in relazione all'infelice scelta degli appaltatori e al mancato rispetto dei tempi costruttivi previsti. Ed invece gli inadempimenti di Parte_1
- e non della – diventerebbero, in tesi di , fattore di Org_7 CP_6 invalidità del contratto di mutuo: il che è veramente arduo da recepire e condividere. Un breve cenno anche per la questione del superamento del
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limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 TUB, sul quale in sede esecutiva – in una dimensione provvisoria ai soli fini sospensivi - sono già state esposte le ragioni per cui l'eccezione svolta al riguardo dall'opponente non è stata ritenuta ragione di stasi del procedimento espropriativo. Sul punto sono da ultimo intervenute le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione che, nella nota decisione del 16.11.2022 n. 33719, hanno stabilito che: “ In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”.
A prescindere da tale (definitivo) assetto giurisprudenziale dato alla materia, nel caso di specie paiono allo scrivente anche decisive le considerazioni svolte in fatto dalla Finanziaria opposta, e fatte proprie dal Collegio nell'ordinanza 30.6.2022 (vedi paragrafo 6), secondo cui i limiti in questione non vanno riferiti all'esito della successiva vendita forzata, ma alle previsione di valore commerciale dell'immobile che la mutuataria intendeva realizzare con il mutuo conseguito: le quali erano in linea con le 13 erogazioni Contro finanziarie progressivamente assicurate da al costruttore/committente. Si possono richiamare sul punto le pagg. da 6 a 10 della comparsa di risposta del 3.10.2022, che CP_1 tali delucidazioni economiche illustra con dovizia di particolari.
$3: STATUIZIONI FINALI: RIGETTO OPPOSIZIONE, SPESE PROCESSUALI, DISPOSITIVO Conclusivamente, vuoi per la ragione pregiudiziale relativa le sorti della “doppia opposizione” secondo i dettami di cui alla Cassaz. 8220/23, vuoi per le ulteriori disamine dei singoli motivi oppositivi – se mai ritenuta ancora possibile – deve concludersi per la totale reiezione dell'opposizione proposta da
[...] con la sua citazione del 21.7.2022, con Parte_1
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conseguente proseguibilità del procedimento espropriativo in corso (peraltro, prossimo all'esaurimento). La rifusione delle spese processuali è la necessaria conseguenza della soccombenza di . Esse vengono CP_6 liquidate tenendo conto, per la fase esecutiva, del doppio grado di giudizio reso necessario dalle richieste di sospensione esecutiva, con conferma dei provvedimenti resi dal G.E. e dal Reclamo per quanto attiene le corrispondenti liquidazioni (rispettivamente, euro 3248 per la fase monocratica ed euro 21209 per il reclamo collegiale), corrispondenti ai parametri del previgente D.M. 55 del 2014. Per l'odierna opposizione di merito, torna applicabile
“ratione temporis” il D.M. 147/2022 ed i corrispondenti parametri tariffari medi ivi previsti, che possono riconoscersi per le prime due fasi processuali in relazione ad uno scaglione di valore superiore a 4 milioni di euro (valore del mutuo contestato e dell'espropriazione immobiliare). Per la fase istruttoria, in cui sono state avanzate istanze acquisitive ma che ha avuto seguito solo documentale, si possono attribuire i minimi tariffari, mentre nulla è dovuto per la fase conclusiva, non risultando depositate la comparsa conclusionale e note di replica di . CP_1
Analiticamente, pertanto, e per scansione di fase:
Per un totale di euro 31.666 oltre accessori e imposte. Da ultimo, va presa in considerazione la domanda di condanna dell'opponente per responsabilità aggravata, che la parte opposta ripropone nelle sue difese finali. Tale condanna risulta già anticipata nel provvedimento collegiale del 30.6.2022 in base alle seguenti considerazioni
17 18
sviluppate nel paragrafo 8):
“…
.
…”
In questa definitiva sede decisionale, tale condanna va confermata ma con una rivisitazione della sua determinazione economica. Essa discende non tanto e non solo dall'infondatezza dei motivi prospettati, posto che almeno uno (quello della limitazione di cui all'art. 38 T.U.B.) presentava all'epoca ancora risposte ondivaghe nella giurisprudenza. La mala fede dell'opponente riposa piuttosto, e fondamentalmente, nella totale strumentalità dell'iniziativa oppositiva, diretta palesemente solo a “prendere tempo” e inceppare la procedura espropriativa utilizzando argomenti e ragioni che già avevano ricevuto totale sconfessione in un giudizio a contraddittorio pieno. Ciò va apprezzato in un contesto nel quale: a) il debito restitutorio era manifesto, visto che le determinazioni economiche sulle somme dovute non erano contestate e la recepita nullità del finanziamento, se mai dichiarata conformemente alle attese di , CP_6 avrebbe comportato l'obbligo restitutorio di capitale e accessori: in tal modo, consentendo la prosecuzione dell'azione esecutiva fino al suo completo sbocco
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espropriativo; b) Sono state prospettate come motivi di nullità, quelle che semmai erano ragioni di inadempimento della mutuataria, determinando così una torsione della corretta dialettica negozial/processuale, per cui il soggetto inadempiente, invece di essere sanzionato con la risoluzione contrattuale
– che pure avrebbe determinato le restituzioni del caso in favore della mutuante – si gioverebbe di tale sua condotta per azzerare i propri obblighi restitutori contrattuali. Quanto all'apprezzamento della “male fede” nel promuovere e coltivare la seconda opposizione, si tenga presente che la decisione della Cassazione del 2023 – la n. 8220 citata in esordio del paragrafo 2 – era già stata anticipata fin dal 2015 da altra decisione della Suprema Corte, che così statuiva (v. Cassaz. sez. 6 -
3, Ordinanza n. 3277 del 18/02/2015 (Rv. 634447 - 01),
Presidente: Finocchiaro M. Estensore: Barreca GL : “ Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame.”
Le due ultime sottolineature sono dello scrivente e vogliono rimarcare che tale decisione, oltre che ribadire un orientamento granitico sui limiti dell'opponibilità dei titoli esecutivi giudiziali, di fatto già introduceva la medesima limitazione preclusiva anche per le opposizioni su titoli stragiudiziali, per il caso di contemporaneità di altro giudizio pendente avanti l'A.G. imperniato sulle medesime tematiche contenziose riprodotte nell'opposizione esecutiva: come esattamente nell'odierno caso. E' dunque nella strumentalità dell'opposizione frapposta, che si risolve in un vero caso di abuso del diritto di azione, che va ravvisato il preciso fondamento della pronuncia di responsabilità aggravata qui ribadita. Per la misura della condanna, non convince la totale
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duplicazione delle spese operato dal Reclamo e pare più equo fare riferimento ai parametri liquidatori normalmente adottati per casi analoghi, che si collocano in una forbice assai raramente superiore alla metà delle spese finali liquidate per la soccombenza. Per tale ragione, si ritiene di dover equitativamente determinare in euro 15.000 la giusta sanzione per la condotta dilatoria sopra censurata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, respinge l'opposizione proposta da con atto di citazione in riassunzione del Parte_1
21 luglio 2022 e per l'effetto dichiara la legittimità degli atti esecutivi intrapresi dalla procedente e la Controparte_1 proseguibilità dell'azione esecutiva. Condanna la società opponente a rifondere alla procedente le spese dell'odierno opposizione, liquidate in euro 31.666 per compensi professionali, oltre a spesa forfait 15%, IVA e CPA come per legge. Condanna a rifondere altresì Parte_1 alla procedente le spese del subprocedimento sospensivo r.g. 550/2020 sub 1 come da ordinanza 26 Aprile 2022 del GE, nonché le spese liquidate in sede di reclamo con ordinanza 30 giugno 2022 (euro 3248 per fase monocratica ed euro 21209 per reclamo collegiale, oltre accessori e imposte se dovute). Condanna infine a Parte_1 corrispondere a l'ulteriore somma di euro 15.000, CP_1 con interessi legali dall'odierna data al saldo, a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Genova, 12 gennaio 2024 il Giudice unico designato
Dr. Roberto Braccialini
20
N. 6523/2022 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di GENOVA
SEZIONE SETTIMA CIVILE
In persona del giudice Unico dott. Roberto Braccialini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6523/2022 promossa da :
C.F. , parte Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata VIALE BRUNO BUOZZI 82 00197 ROMA ITALIA presso lo studio dell'Avv. IANNOTTA FEDERICA che la rappresenta e difende in forza di procura a margine delle difese introduttive
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. CASALI DI MONTICELLI STEFANO e SCIASCIA CANNIZZARO GIUSEPPE ( ) Via Regione C.F._1
Siciliana n. 20 92024 CANICATTI'; elettivamente domiciliato in C/O AVV. DUFOUR BERTE' GIUSEPPE-VIA BRIGATA LIGURIA, 3/11 16121 presso il difensore avv. CASALI DI MONTICELLI Pt_1
STEFANO
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni in data 3.10.2023 come da verbali dattiloscritti inoltrati via PCT di seguito riprodotti:
Nell'interesse di Pt_1 Parte_1
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gli avv.ti Antonella Iannotta e Federica Iannotta depositano chiedendo specifica autorizzazione in tal senso, copia del decreto di trasferimento dell'immobile staggito per cui è causa, al prezzo di € 2.248.000,00, emesso dal Giudice dell'Esecuzione nella procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Genova n. 590/2021 di che trattasi, in data 14 settembre 2023 e comunicato in data 20 settembre 2023; Si riportano a tutti i precedenti atti e precisano le seguenti conclusioni: Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni avversa eccezione deduzione e richiesta, previa, in ogni caso, la revoca e l'annullamento dei provvedimenti cautelari e, precisamente, dell'ordinanza del G.E. dott.sa Tabacchi alle date 26-28 aprile 2022 di rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. della procedura esecutiva immobiliare n. 590/2021 R.G.E., contenente la condanna dell'opponente
[...] al pagamento delle spese di soccombenza, Parte_1 nonché del “decreto” emesso dal Tribunale di Genova, Sezione VII, in composizione collegiale, alle date 30 giugno – 15 luglio 2022, reso nel procedimento n. 4123/2022 R.G., a definizione del reclamo avverso la predetta ordinanza del G.E., con cui è stato rigettato il reclamo e la reclamante è stata Parte_1 condannata al pagamento delle spese di soccombenza nonché al pagamento dell'ulteriore somma di € 21.209,00, a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., 1) previa, all'occorrenza, l'integrazione del contraddittorio nei confronti della banca mutuante Controparte_2
e previa, all'occorrenza, la sospensione del presente giudizio,
[...] in attesa della definizione del giudizio pendente dinanzi alla Corte di Appello di Brescia recante n.792/2020 R.G., tra
[...]
e accertare e Parte_1 Controparte_2 dichiarare la nullità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, 1325, 1343, 1344 e 1345 cod.civ., del contratto di mutuo fondiario stipulato per atto Notaio in Persona_1
Campomorone (GE) del 20 aprile 2010, rep. 1176, racc. 987, per difetto della causa concreta e/o per illiceità della causa e/o del motivo comune determinante e perché, comunque, il contratto è
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contrario a norme imperative ovvero posto in elusione di norme imperative e stante il superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 II comma TUB, e per l'effetto: a) accertare e dichiarare che la non aveva Controparte_1
e non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della Parte_1
b) accertare e dichiarare, in ogni caso, l'illegittimità e/o nullità del pignoramento di cui all'esecuzione immobiliare n. 590/2021 R.G.E. pendente dinanzi al Tribunale di Genova e promossa dalla nei confronti della Controparte_1 [...] trascritto in data 7 gennaio 2022, Parte_1 presentazione n. 18 presso l Direzione Organizzazione_1
Provinciale di , Servizio di Pt_1 Organizzazione_2
Pubblicità Immobiliare, Reg. gen. n. 367, Reg. part. n. 293; c) condannare, in ogni caso, la Controparte_1
(procedente) al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla in ragione dell'illegittima Parte_1 iniziativa esecutiva intrapresa, in misura pari, quantomeno, al valore del bene staggito di € 2.248.000,00 (duemilioniduecentoquarantotto/00), come rinveniente dalla vendita forzata ed in conseguenza della stessa o nella maggior somma che si riterrà di giustizia;
2) accertata e dichiarata la nullità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, 1325, 1343, 1344 e 1345 cod.civ., del contratto di mutuo fondiario stipulato per atto Notaio
[...]
in Campomorone (GE) del 20 aprile 2010, rep. 1176, racc. Per_1
987, per difetto di causa e/o per illiceità della causa e/o del motivo comune determinante e perché, comunque, il contratto è contrario a norme imperative ovvero posto in elusione di norme imperative e stante, altresì, il superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 II comma TUB, previa, all'occorrenza, l'integrazione del contraddittorio nei confronti della banca mutuante
[...]
e previa, all'occorrenza, la sospensione del Controparte_2 presente giudizio in attesa della definizione del giudizio pendente dinanzi alla Corte di Appello di Brescia recante n. 792/2020 R.G., tra e Parte_1 Controparte_2
dichiarare la nullità dell'ipoteca volontaria, concessa in forza
[...] del predetto atto per atto Notaio in Campomorone Persona_1
(GE) del 20 aprile 2010, rep. 1176, racc. 987, a garanzia del mutuo
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fondiario di che trattasi, iscritta in data 26 aprile 2010 (presentazione n. 65 presso l Organizzazione_3
di , Reg.
[...] Pt_1 Organizzazione_4 gen. n. 12964, Reg. part. n. 2611) sul seguente immobile: “area edificabile della superficie complessiva di 1727 (millesettecentoventisette) metri quadrati, in un sol corpo confinante con le particelle 861, 439, 443, 442 e 336 del Foglio 90 del Catasto terreni, Via Carlo Bosio, terreno annesso al fabbricato civico 4 di Via Carlo Bosio e particelle 455 e 868 del Foglio 90 del Catasto terreni. Tale area è costituita dalle seguenti porzioni di terreno: A) porzione di terreno della superficie catastale di metri quadrati 1270 (milleduecentosettanta), iscritta nel Catasto dei Terreni del Comune di alla Sezione 1, Foglio 90, Part. 116, Pt_1 orto irriguo, Classe 1, Are 12 e centiare 70, R.D. Euro 48,21 e R.A. Euro 22,96;
B) porzione di terreno della superficie catastale di metri quadrati 84 (ottantaquattro), iscritta nel Catasto dei Terreni del
Comune di alla Sezione 1, Foglio 90, Part. 854, ente urbano Pt_1 senza reddito;
C) porzione di terreno della superficie catastale di metri quadrati 373 (trecentosettantre), iscritta nel Catasto dei Fabbricati del Comune di alla Pt_1
Sezione GEB, Foglio 69, Part. 897, area urbana, metri quadrati 373, senza rendita. Detta porzione di terreno risulta altresì censita nel Catasto dei terreni del Comune di alla Sezione 1, Foglio 90, Pt_1
Part. 897, Ente Urbano, Are 0,3 Centiare 73 – Senza reddito” ed estesa, ai sensi dell'art. 2811 cod.civ., al fabbricato in corso di costruzione, censito al Catasto Fabbricati del Comune di al Pt_1
“Foglio GEB/69, Particella 897, Cat.F1”;
3) con ordine al competente di Organizzazione_5 provvedere alla relativa cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca, con esonero di sua responsabilità;
4) con vittoria di spese, onorari e spese generali, oltre accessori di legge.
5) In via istruttoria, all'occorrenza, si reiterano le richieste avanzate con la memoria ex art. 183 VI co. n. 2 cod.proc.civ., e si chiede l'ammissione di CTU, diretta ad accertare:
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a) il valore cauzionale e il valore di mercato, alla data del contratto di mutuo (20 aprile 2010) e, comunque, alla data della prima erogazione (23 aprile 2010), degli immobili oggetto dell'ipoteca volontaria, concessa in forza dell'atto a rogito Notaio in Campomorone (GE) Persona_1 del 20 aprile 2010, rep. 1176, racc. 987, a garanzia del mutuo fondiario di che trattasi (iscritta in data 26 aprile 2010 presentazione n. 65 presso l' , provinciale di Servizio di Organizzazione_3 Org_2 Pt_1
Pubblicità Immobiliare, Reg. gen. n. 12964, Reg. part. n. 2611) e precisamente:
- dell'“area edificabile della superficie complessiva di 1727 (millesettecentoventisette) metri quadrati, in un sol corpo confinante con le particelle 861, 439, 443, 442 e 336 del
Foglio 90 del Catasto terreni, Via Carlo Bosio, terreno annesso al fabbricato civico 4 di Via Carlo Bosio e particelle 455 e 868 del Foglio 90 del Catasto terreni, costituita dalle seguenti porzioni di terreno:
A) porzione di terreno della superficie catastale di metri quadrati 1270 (milleduecentosettanta), iscritta nel Catasto dei Terreni del Comune di alla Sezione 1, Foglio 90, Part. 116,
Pt_1 orto irriguo, Classe 1, Are12 e centiare 70, R.D. Euro 48,21 e R.A. Euro 22,96; B) porzione di terreno della superficie catastale di metri quadrati 84 (ottantaquattro), iscritta nel Catasto dei Terreni del Comune di alla Sezione 1, Foglio 90, Part. 854, ente urbano
Pt_1 senza reddito;
C) porzione di terreno della superficie catastale di metri quadrati 373 (trecentosettantre), iscritta nel Catasto dei Fabbricati del Comune di alla Sezione GEB, Foglio 69, Part. 897, area
Pt_1 urbana, metri quadrati 373, senza rendita. Detta porzione di terreno risulta altresì censita nel Catasto dei terreni del Comune di
Pt_1 alla Sezione 1, Foglio 90, Part. 897, Ente Urbano, Are 0,3 Centiare 73 – Senza reddito” ed estesa, ai sensi dell'art. 2811 cod.civ., al fabbricato in corso di costruzione, censito al Catasto Fabbricati del Comune di al “Foglio GEB/69, Particella 897, Cat.F1”;
Pt_1
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b) il valore cauzionale ed il valore di mercato nonché la destinazione d'uso, anche in relazione alla natura di lusso, o meno, dell'intera opera, ad ultimazione dei lavori finanziati, accertando e quantificando, altresì, i relativi costi di costruzione;
c) la consistenza e la natura delle opere effettivamente realizzate alla data di notifica del pignoramento di che trattasi (2 dicembre 2021) e, quindi, alla data del 21 ottobre 2021, così come risultanti dallo stato di avanzamento lavori e di cui al provvedimento del Org_6 del 12 ottobre 2021, Prot. 12/10/2021.0360509.U e al
[...] provvedimento del del 14 dicembre 2021, Prot. Org_6
14/12/2021.0450411.U (cfr. doc.ti nn. 10 e 11) – previo, all'occorrenza, eventuale accesso presso il Comune per l'esame degli atti e dei rilievi fotografici allegati e/o collegati a detti provvedimenti -nonché dalla perizia d'ufficio, redatta dal nominato ausiliario del CTU, arch. , datata 13 dicembre Persona_2
2019, espletata nell'ambito del giudizio già pendente dinanzi al Tribunale di Roma, n. 56521/2016 R.G., definito con sentenza n. 5222 del 25 marzo 2021 (già in atti: cfr. doc. n. 35 del fascicolo della opposizione ex art. 615 II co. c.p.c., fascicolo prodotto come doc. n. 4), nonché dai SAL (dal 5° al 13°), che si producono (doc.ti nn. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20), accertando, altresì, il valore cauzionale e/o di mercato delle opere effettivamente realizzate, nonché i relativi costi;
d) se le somme finanziate superavano il limite di finanziabilità di cui all'art. 38 II comma TUB e, quindi, fossero o meno superiori all'80% del valore dell'immobile ipotecato ovvero al costo delle opere da eseguire Roma, 5 ottobre 2023 Avv. Antonella Iannotta Avv. Federica Iannotta
*** FOGLIO DI PC Nell'interesse della convenuta opposta, Controparte_1 con l'Avv. Stefano Casali di Monticelli del Foro di Milano e l'Avv. Giuseppe Sciascia Cannizzaro del Foro di Agrigento si rassegnano le seguenti CONCLUSIONI: Voglia il Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per i motivi di cui in atti o con ogni miglior
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formula, ritenere e dichiarare improcedibili, inammissibili o comunque nel merito rigettare, poiché infondate sia in fatto che in diritto, le domande introduttive del presente giudizio Respingere la richiesta di CTU volta alla stima dell'immobile allo stato attuale in quanto ultronea ed esplorativa in ragione della documentazione in atti proveniente dalla medesima controparte. Condannare l'opponente alla rifusione delle spese di lite, anche per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.
***
**** ABSTRACT: opposizione all'esecuzione – riassunzione per il merito oppositivo – infondatezza dei motivi, rigetto – condanna alle spese e responsabilità aggravata. INDICE della DECISIONE
$ 1: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO: LE DIFESE INTRODUTTIVE
$ 2: Motivi della decisione
$ 2.1: INAMMISSIBILITA' PER PRECEDENTE OPPOSIZIONE
$ 2.2: I MOTIVI OPPOSITIVI INERENTI LA NULLITA' DEL RAPPORTO SOSTANZIALE: RINVIO AI PRECEDENTI PROVVEDIMENTI DEPOSITATI
$ 3: STATUIZIONI FINALI: RIGETTO OPPOSIZIONE, SPESE PROCESSUALI, DISPOSITIVO
$1: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO: LE DIFESE INTRODUTTIVE Con atto di citazione del 21.07.2022, la Società
[...] procedeva a riassunzione ex art. 616 c.p.c. del Parte_1 procedimento esecutivo R.G. 590-1/2020, nell'ambito del quale la stessa impresa aveva promosso opposizione ai sensi dell'art. 615.2 c.p.c. avverso l'esecuzione immobiliare inizita in suo danno da in tale procedimento era stata resa l'ordinanza Controparte_1 di rigetto della sospensione dal GE Dott. Tabacchi in data 26.4.2022. L'opponente rappresentava quanto segue.
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In data 18.11.2021 le veniva notificato il precetto con il quale la le intimava il pagamento di 4.265.843,33 euro, oltre CP_1
Iva ed interessi, in virtù del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 20.04.2010, originariamente stipulato con , Org_7 prima divenuta ed ora , a garanzia del CP_2 Controparte_3 quale la mutuataria aveva concesso Parte_1 ipoteca volontaria, per complessivi 8.400.000,00 euro sull'area edificabile della superficie di 1.7277 mq, confinante con le particelle 861,439,442,336 del foglio 90, di Via Carlo Bosio, terreno annesso al fabbricato civico 4 di Via Carlo Bosio e particelle 455 e 868 del foglio 90 del Catasto Terreni. Con successivo atto di pignoramento presso terzi, la società opposta aveva pignorato l'intero fabbricato di Via Carlo Bosio n.2D costituito da n. 28 locali ad uso rimessa e n. 8 unità ad uso abitativo, nati a seguito di intervento di costruzione sulle aree oggetto di garanzia ipotecaria, censito al Catasto Fabbricati del Comune di al foglio GEB/69, particella 897, Cat. F1. Pt_1
In data 15.03.2022 la proponeva Parte_1 opposizione all'esecuzione, ex art. 615.2 c.p.c. con contestuale istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c., per difetto di legittimazione di controparte e per invalidità/nullità del titolo azionato, stante il difetto della causa concreta del contratto di mutuo fondiario edilizio e per l'illiceità della causa determinante, avendo in concreto le parti perseguito e realizzato finalità diverse da quelle proprie del contratto anche in violazione dell'art. 38 T.U.B. Il Ge Dott.ssa provvedeva con ordinanza di Controparte_4 rigetto della domanda di sospensiva ed assegnava i termini per la riassunzione del giudizio di merito, condannando l'opponente alla rifusione delle spese. Avverso tale ordinanda la Parte_1 proponeva reclamo (R.G. 4123/2022) dinnanzi al Tribunale di Genova, VII sez. che con provvedimento del 15.07.2022 rigettava il reclamo e condannava la reclamante alle spese di giudizio. In sede di riassunzione, l'opponente eccepiva quanto segue:
- Carenza di legittimazione attiva della in Controparte_1 assenza di cessione del contratto di mutuo a fronte della sola cessione del preteso credito, con conseguente difetto di legittimazione dell'opposta all'esercizio delle azioni contrattuali
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così come ad invocare domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.
- Nullità del contratto di mutuo per mancanza di causa e/o illeceità della causa/motivo comune poiché l'uso distorto delle somme mutuate, per finalità estranee alla realizzazione dell'opera finanziata
(ovvero nuovo edificio residenziale su tre piani fuori terra con 8 abitazioni e due piani interrati destinati ad autorimessa con 28 box dei quali 10 pertinenziali e 5 posti moto) comporta la mancanza della causa concreta.
- Superamento del limite di finanziabilità ex art 38.2 T.U.B. poiché la somma finanziata (4.200.000,00 euro) eccede di gran lunga l'80% dei costi (quantificati in euro 1.233.000,00 per le opere realmente realizzate ed euro 2.900.000,00 per le opere che avrebbero dovuto essere realizzate).
Per i motivi sopra esposti, chiedeva - previo annullamento dei provvedimenti cautelari di cui all'ordinanza della Dott. Tabacchi - dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario, dell'ipoteca volontaria e l'inesistenza del diritto di a procedere CP_1 ad esecuzione forzata nei propri confronti;
dichiarare l'illegittimità e nullità del pignoramento di cui all'esecuzione immobiliare RGE 590/21; condannare la al risarcimento dei danni CP_1 subiti dalla in via istruttoria Parte_1
l'ammissione di CTU per la stima degli immobili ipotecati. Con comparsa del 3.10.2022 si costituiva nel giudizio di merito la società replicando che le eccezioni Controparte_1 sollevate da parte opposta erano già state respinte con sentenza N. 672/2020 del Tribunale di Bergamo, avverso la quale la stessa aveva proposto impugnazione, a tutt'oggi pendente, innanzi la Corte d'Appello di Brescia (rg 792/2020). La riproposizione di tali domande è preclusa dall'art. 39.1 c.p.c. Richiamava gli atti difensivi dei precedenti gradi di giudizio e replicava, comunque, come segue:
- Il superamento del limite di finanziabilità non comporterebbe comunque la nullità dell'intero contratto bensì una riqualificazione dello stesso, con l'eliminazione del peculiare regime fondiario in un ordinario mutuo ipotecario, con la solo esclusione della disciplina speciale fondiaria e dei relativi privilegi.
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- Il contratto di mutuo fondiario non è un mutuo di scopo e per la sua validità è sufficiente la prestazione di una garanzia reale anche su immobili di terzi datori di ipoteca.
Chiedeva, dunque, di dichiarare inammissibili le domande di controparte;
respingere la richiesta di CTU e condannare l'opponente alle spese di lite ed ex art. 96 c.p.c Lo scrivente all'udienza del 21.03.2023 assegnava i termini per il deposito delle memorie 183.6 c.p.c. con le quale le parti si richiamavano agli atti introduttivi, contestavano le reciproche tesi e insistevano nelle proprie domande. All'udienza cartolare del 3.10.2023 la causa passava in decisione sulle conclusioni rassegnate in epigrafe
$2: Motivi della decisione
$2.1: INAMMISSIBILITA' PER PRECEDENTE OPPOSIZIONE Preliminarmente va ammessa la produzione da ultimo depositata da il decreto di Parte_1 trasferimento del 14.9.2023 per un prezzo di euro 170 mila + 2.078.000 è atto processuale di formazione successiva allo spirare dei termini preclusivi per le richieste istruttorie. Tale ammissibilità non comporta però alcun mutamento del quadro decisionale, dal momento che la rilevanza dimostrativa di tale atto è praticamente nulla rispetto alle esatte tematiche contenziose che qui si dibattono e, nello specifico, lascia inalterate le obiezioni che muove alla richiesta di istruttoria CP_1 tecnico-estimativa, visto che il corrispettivo di vendita del compendio – conseguente a vendita forzata – non è parametro decisivo per stabilire il limite di finanziabilità dell'intervento edilizio a suo tempo messo in campo dalla dante causa dell'odierna opponente. Per tale ragione, e per quanto ulteriormente osservato nel successivo paragrafo 2.2 in relazione e con rinvio al paragrafo 6 dell'ordinanza collegiale del 30.6.2022, si conferma il diniego di licenziare l'istruttoria tecnica richiesta da
[...] nelle sue note deduttivo-istruttorie e reiterata in Parte_1 sede conclusionale. Così riassunte le difese introduttive delle parti, è di tutta evidenza che il primo e fondamentale nodo decisorio riguarda il rapporto tra l'odierna opposizione esecutiva e il giudizio pendente
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presso il Distretto bresciano, in cui sono state esaminate in prime cure dal Tribunale di Bergamo (sentenza 10.6.2020 n. 672) le medesime eccezione di invalidità del mutuo fondiario erogato a suo tempo da attualmente pende il giudizio di appello avanti CP_2 la Corte del merito di Brescia. Risulta documentalmente comprovato che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore del creditore bancario mutuante, avanti il detto Tribunale, l'odierna mutuataria ha fatto valere i seguenti motivi di opposizione:
• nullità del mutuo fondiario 20.4.2010 perché mutuo di scopo, erogato per finalità diverse da quelle contemplate in contratto;
• nullità del rapporto finanziario per essere rimasto incompiuto il manufatto che dove essere realizzato Contro con la provvista fornita da Si tratta, all'evidenza, nelle medesime ragioni di doglianza sulla validità degli atti contrattuali presupposti che
[...] ha prospettato presso questo Foro. Parte_1
Orbene, è noto che, mentre la presenza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale di per sé non consente di eccepire in sede esecutiva fatti estintivi, modificativi o impeditivi sulla genesi del titolo stesso, tale preclusione non si riscontra in presenza di un titolo esecutivo stragiudiziale, rispetto al quale le possibilità di contestazione sono prospettabili tutto campo, essendo mancato un precedente momento di cognizione giudiziaria. Nel caso qui discussione, è bensì vero che le contestazioni che ha sviluppato contro il contratto di Parte_1 mutuo fondiario si appuntano contro un titolo stragiudiziale;
ma si deve anche considerare che nel caso specifico
[...] aveva sviluppato le stesse identiche eccezione di Parte_1 nullità del finanziamento ipotecario nell'opposizione a decreto ingiuntivo di cui si è detto. Si può quindi sciogliere questo punto la riserva anticipata dal giudice dell'esecuzione dr.ssa TABACCHI nel suo provvedimento del 26.4.2022, nella parte in cui - pur ammettendo l'opposizione esecutiva di - faceva Parte_1 notare che nell'ambito del giudizio di riassunzione per il merito si sarebbe inevitabilmente posta la problematica della coesistenza di due opposizioni pendenti sulle medesime questioni sostanziali.
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Vi si legge:
“…
- quanto alla ammissibilità del presente giudizio di opposizione non si concorda sulla eccezione di parte resistente, stante che la inammissibilità sussisterebbe nella diversa ipotesi in cui l'opponente - che avesse già richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo al giudice dell'opposizione pre- esecutiva- si rivolgesse per le medesime ragioni anche al giudice dell'esecuzione (cfr. Cass. 26285/2019). Nel caso di specie, non si è ancora consumato il potere di chiedere la sospensione della esecuzione, che legittimamente viene esercitato nella presente sede;
il problema potrà piuttosto porsi con riguardo all'instaurando giudizio di merito ai sensi dell'art. 616 c.p.c.;
…” Nell'ordinanza a verbale di udienza del 21.3.2023 si è anticipato che la diversità delle parti sostanziali e la pendenza dei giudizi in fasi diverse non consentiva l'applicazione dell'articolo 39
c.p.c. Considerazione, cui va aggiunto che si ritiene inapplicabile anche l'art. 295 c.p.c., che riguarda i rapporti di pregiudizialità, per l'autonomia che intercorre tra la fase di cognizione e la fase di esecuzione. La problematica della “doppia opposizione” comunque è stata presa in esame dalla giurisprudenza di legittimità che, in un recente provvedimento, ha (ripreso e) trattato esattamente il caso che ne occupa, concludendo per l'inammissibilità in sede oppositiva esecutiva delle medesime ragioni già sottoposte al vaglio di un giudizio di merito, di cognizione ordinaria, per l'inevitabile duplicazione che ne discenderebbe. Questa la massima della decisione che qui rileva (Cassaz. Sez. 3 - , Ordinanza n. 8220 del 22/03/2023 (Rv. 667362 - 01) Presidente: RUBINO LINA. Estensore: ): Testimone_1
“… Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo non giudiziale, ma impugnato giudizialmente, possono essere dedotti esclusivamente fatti e questioni sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo, come tali non già deducibili nel giudizio di impugnazione dello stesso, determinandosi, altrimenti, la violazione del principio del "ne bis idem" ed eventualmente anche quello della certezza del diritto attraverso un possibile
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contrasto di giudicati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della Corte territoriale che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione esattoriale fondata su sanzione amministrativa irrogata dalla affermando che CP_5 la questione dell'estensione retroattiva del trattamento sanzionatorio più mite, introdotto con il d.lgs. n. 72 del 2015, era stata già posta all'attenzione del giudice dell'impugnazione del provvedimento sanzionatorio azionato come titolo esecutivo, il quale, nel giudizio ancora pendente, avrebbe rivalutato la sanzione da applicare alla luce dell'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del citato d.lgs. dichiarata con la sopravvenuta ad opera della sentenza n. 63 del 2019 della Corte cost.).
…" Per quanto sopra considerato, deve quindi concludersi per l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione proposta da in quanto riproduttiva di tutte le Parte_1 ragioni di contestazione già delibate negativamente dal Tribunale di Bergamo, con decisione attualmente sottoposta all'esame della Corte d'appello di Brescia.
$ 2.2: I MOTIVI OPPOSITIVI INERENTI LA NULLITA' DEL RAPPORTO SOSTANZIALE: RINVIO AI PRECEDENTI PROVVEDIMENTI DEPOSITATI A voler dissentire da tale impostazione, di per sè risolutiva, e volendo in qualche modo approfondire le contestazioni sostanziali prospettate dalla società opponente, non si può che ribadire il giudizio negativo che è stato anticipato nella sede esecutiva presso questa VII Sezione con i provvedimenti del G.E. in data 20.4.2022 (proced. R.g. 550/2020 sub 1) e dal Collegio per il reclamo nella successiva ordinanza del 30.6.2022. Tali determinazioni contengono un esame non sommario delle ragioni oppositive, di cui escludono (condivisibilmente) il fondamento e dispongono per l'ulteriore corso esecutivo, che poi ha trovato sbocco nella vendita del compendio immobiliare già di proprietà di realizzato anche con la Parte_1 provvista economica derivante dal mutuo in contestazione.
Il recente Dm 110 del 2023 consente una motivazione particolarmente succinta di tali negative, realizzabile con riferimento alle ampie e convincenti argomentazioni svolte nei tre
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provvedimenti richiamati. Così a dirsi in particolare che:
• le eccezioni di tipo “soggettivo” relative alla legittimazione sostanziale di a coltivare la CP_1 procedura espropriativa immobiliare sono state trattate e risolte nell'ordinanza 26.4.2022 depositata in tale data dal G.E. nel procedimento espropriativo r.g.e. 550/2020;
• le eccezioni relative alla natura del rapporto di mutuo ed all'assenza di alcuna nullità a seguito dell'impiego di una parte della provvista per estinguere precedenti posizioni debitorie delle società, danti causa di figurano parimenti Parte_1 escluse nelle due ordinanze, monocratrica e collegiale, rese in sede esecutiva. E' appena il caso di aggiungere che i due precedenti anticipatori sono del tutto conformi alla giurisprudenza formatasi in materia di mutuo fondiario ed a tale proposito sia consentito il rinvio al paragrafo 5 dell'ordinanza collegiale, che di tali precedenti di legittimità fornisce precisa indicazione:
“…
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…” Più in generale, rispetto alle plurime contestazioni di nullità prospettate dalla Società opponente, tutta l'impostazione dell'opposizione di pare risentire di un Parte_1 equivoco di fondo. Ad avviso dello scrivente, infatti, vengono prospettate come ragioni di nullità negoziale quelli che sono non già vizi genetici del contratto di mutuo, ma potrebbero costituire al più profili rilevanti per una sua patologia funzionale, i quali pertanto avrebbero potuto determinare non l'invalidità del rapporto finanziario, ma la sua risoluzione per fatto e responsabilità non della Banca mutuante, ma della mutuataria stessa: in relazione all'infelice scelta degli appaltatori e al mancato rispetto dei tempi costruttivi previsti. Ed invece gli inadempimenti di Parte_1
- e non della – diventerebbero, in tesi di , fattore di Org_7 CP_6 invalidità del contratto di mutuo: il che è veramente arduo da recepire e condividere. Un breve cenno anche per la questione del superamento del
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limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 TUB, sul quale in sede esecutiva – in una dimensione provvisoria ai soli fini sospensivi - sono già state esposte le ragioni per cui l'eccezione svolta al riguardo dall'opponente non è stata ritenuta ragione di stasi del procedimento espropriativo. Sul punto sono da ultimo intervenute le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione che, nella nota decisione del 16.11.2022 n. 33719, hanno stabilito che: “ In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”.
A prescindere da tale (definitivo) assetto giurisprudenziale dato alla materia, nel caso di specie paiono allo scrivente anche decisive le considerazioni svolte in fatto dalla Finanziaria opposta, e fatte proprie dal Collegio nell'ordinanza 30.6.2022 (vedi paragrafo 6), secondo cui i limiti in questione non vanno riferiti all'esito della successiva vendita forzata, ma alle previsione di valore commerciale dell'immobile che la mutuataria intendeva realizzare con il mutuo conseguito: le quali erano in linea con le 13 erogazioni Contro finanziarie progressivamente assicurate da al costruttore/committente. Si possono richiamare sul punto le pagg. da 6 a 10 della comparsa di risposta del 3.10.2022, che CP_1 tali delucidazioni economiche illustra con dovizia di particolari.
$3: STATUIZIONI FINALI: RIGETTO OPPOSIZIONE, SPESE PROCESSUALI, DISPOSITIVO Conclusivamente, vuoi per la ragione pregiudiziale relativa le sorti della “doppia opposizione” secondo i dettami di cui alla Cassaz. 8220/23, vuoi per le ulteriori disamine dei singoli motivi oppositivi – se mai ritenuta ancora possibile – deve concludersi per la totale reiezione dell'opposizione proposta da
[...] con la sua citazione del 21.7.2022, con Parte_1
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conseguente proseguibilità del procedimento espropriativo in corso (peraltro, prossimo all'esaurimento). La rifusione delle spese processuali è la necessaria conseguenza della soccombenza di . Esse vengono CP_6 liquidate tenendo conto, per la fase esecutiva, del doppio grado di giudizio reso necessario dalle richieste di sospensione esecutiva, con conferma dei provvedimenti resi dal G.E. e dal Reclamo per quanto attiene le corrispondenti liquidazioni (rispettivamente, euro 3248 per la fase monocratica ed euro 21209 per il reclamo collegiale), corrispondenti ai parametri del previgente D.M. 55 del 2014. Per l'odierna opposizione di merito, torna applicabile
“ratione temporis” il D.M. 147/2022 ed i corrispondenti parametri tariffari medi ivi previsti, che possono riconoscersi per le prime due fasi processuali in relazione ad uno scaglione di valore superiore a 4 milioni di euro (valore del mutuo contestato e dell'espropriazione immobiliare). Per la fase istruttoria, in cui sono state avanzate istanze acquisitive ma che ha avuto seguito solo documentale, si possono attribuire i minimi tariffari, mentre nulla è dovuto per la fase conclusiva, non risultando depositate la comparsa conclusionale e note di replica di . CP_1
Analiticamente, pertanto, e per scansione di fase:
Per un totale di euro 31.666 oltre accessori e imposte. Da ultimo, va presa in considerazione la domanda di condanna dell'opponente per responsabilità aggravata, che la parte opposta ripropone nelle sue difese finali. Tale condanna risulta già anticipata nel provvedimento collegiale del 30.6.2022 in base alle seguenti considerazioni
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sviluppate nel paragrafo 8):
“…
.
…”
In questa definitiva sede decisionale, tale condanna va confermata ma con una rivisitazione della sua determinazione economica. Essa discende non tanto e non solo dall'infondatezza dei motivi prospettati, posto che almeno uno (quello della limitazione di cui all'art. 38 T.U.B.) presentava all'epoca ancora risposte ondivaghe nella giurisprudenza. La mala fede dell'opponente riposa piuttosto, e fondamentalmente, nella totale strumentalità dell'iniziativa oppositiva, diretta palesemente solo a “prendere tempo” e inceppare la procedura espropriativa utilizzando argomenti e ragioni che già avevano ricevuto totale sconfessione in un giudizio a contraddittorio pieno. Ciò va apprezzato in un contesto nel quale: a) il debito restitutorio era manifesto, visto che le determinazioni economiche sulle somme dovute non erano contestate e la recepita nullità del finanziamento, se mai dichiarata conformemente alle attese di , CP_6 avrebbe comportato l'obbligo restitutorio di capitale e accessori: in tal modo, consentendo la prosecuzione dell'azione esecutiva fino al suo completo sbocco
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espropriativo; b) Sono state prospettate come motivi di nullità, quelle che semmai erano ragioni di inadempimento della mutuataria, determinando così una torsione della corretta dialettica negozial/processuale, per cui il soggetto inadempiente, invece di essere sanzionato con la risoluzione contrattuale
– che pure avrebbe determinato le restituzioni del caso in favore della mutuante – si gioverebbe di tale sua condotta per azzerare i propri obblighi restitutori contrattuali. Quanto all'apprezzamento della “male fede” nel promuovere e coltivare la seconda opposizione, si tenga presente che la decisione della Cassazione del 2023 – la n. 8220 citata in esordio del paragrafo 2 – era già stata anticipata fin dal 2015 da altra decisione della Suprema Corte, che così statuiva (v. Cassaz. sez. 6 -
3, Ordinanza n. 3277 del 18/02/2015 (Rv. 634447 - 01),
Presidente: Finocchiaro M. Estensore: Barreca GL : “ Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame.”
Le due ultime sottolineature sono dello scrivente e vogliono rimarcare che tale decisione, oltre che ribadire un orientamento granitico sui limiti dell'opponibilità dei titoli esecutivi giudiziali, di fatto già introduceva la medesima limitazione preclusiva anche per le opposizioni su titoli stragiudiziali, per il caso di contemporaneità di altro giudizio pendente avanti l'A.G. imperniato sulle medesime tematiche contenziose riprodotte nell'opposizione esecutiva: come esattamente nell'odierno caso. E' dunque nella strumentalità dell'opposizione frapposta, che si risolve in un vero caso di abuso del diritto di azione, che va ravvisato il preciso fondamento della pronuncia di responsabilità aggravata qui ribadita. Per la misura della condanna, non convince la totale
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duplicazione delle spese operato dal Reclamo e pare più equo fare riferimento ai parametri liquidatori normalmente adottati per casi analoghi, che si collocano in una forbice assai raramente superiore alla metà delle spese finali liquidate per la soccombenza. Per tale ragione, si ritiene di dover equitativamente determinare in euro 15.000 la giusta sanzione per la condotta dilatoria sopra censurata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, respinge l'opposizione proposta da con atto di citazione in riassunzione del Parte_1
21 luglio 2022 e per l'effetto dichiara la legittimità degli atti esecutivi intrapresi dalla procedente e la Controparte_1 proseguibilità dell'azione esecutiva. Condanna la società opponente a rifondere alla procedente le spese dell'odierno opposizione, liquidate in euro 31.666 per compensi professionali, oltre a spesa forfait 15%, IVA e CPA come per legge. Condanna a rifondere altresì Parte_1 alla procedente le spese del subprocedimento sospensivo r.g. 550/2020 sub 1 come da ordinanza 26 Aprile 2022 del GE, nonché le spese liquidate in sede di reclamo con ordinanza 30 giugno 2022 (euro 3248 per fase monocratica ed euro 21209 per reclamo collegiale, oltre accessori e imposte se dovute). Condanna infine a Parte_1 corrispondere a l'ulteriore somma di euro 15.000, CP_1 con interessi legali dall'odierna data al saldo, a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Genova, 12 gennaio 2024 il Giudice unico designato
Dr. Roberto Braccialini
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