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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/10/2025, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c., nella causa civile in primo grado iscritta al n. 807 del
R.G. 2025, avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, 1° comma
c.p.c.), promossa
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
presso l'avv. Valerio Zicaro, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato in calce all'atto di citazione. –ATTORE–
CONTRO
(C.F. e P.I. ), quale Controparte_1 P.IVA_1
mandataria della (C.F. e P.I. Controparte_2
), a sua volta mandataria della (C.F. e P.I. P.IVA_2 CP_3
), elettivamente domiciliata presso l'avv. Francesco Torre, dal P.IVA_3
quale è rappresentata e difesa, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta. –CONVENUTA–
All'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 20.10.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti, e discusso la causa.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con
1 riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n. 4 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto, rispettivamente, dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
1. Con atto di citazione notificato in data 18.04.2025, ha Parte_1
proposto opposizione ex art. 615, co. 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatogli in data 31.03.2025, con cui la quale Controparte_1
mandataria della a sua volta mandataria della Controparte_2
cessionaria del credito originariamente vantato dalla CP_3 [...]
gli aveva intimato, sulla base del decreto ingiuntivo Controparte_4
del Tribunale di Roma n. 29041/2017 del 20.12.2017, il pagamento dell'importo complessivo di € 132.394,49, oltre interessi.
A sostegno dell'opposizione, l'attore ha dedotto: a) la nullità del precetto opposto ai sensi dell'art. 1418, co. 2 c.c., per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 1324, 1325, 1346 e 1703 e s.s. c.c., poiché nella cessione intercorsa tra la e la e nelle Controparte_4 CP_3
procure conferite dalla alla e da CP_3 Controparte_2
quest'ultima, quale procuratrice della alla CP_3 Controparte_1
non sarebbero specificamente indicati i crediti cui esse si riferiscono e, in
[...]
particolare, non si farebbe alcun riferimento al credito riveniente dal decreto ingiuntivo su menzionato;
b) la nullità del precetto per difetto di legittimazione attiva della la quale non avrebbe fornito alcuna prova in merito alla CP_3
circostanza che tra i crediti cedutile in blocco dalla Controparte_4
sia ricompreso quello derivante dal predetto decreto ingiuntivo.
[...]
L'opponente ha quindi concluso, chiedendo testualmente quanto segue: “in via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e del precetto, per i motivi esposti in premessa e che qui debbono intendersi integralmente trascritti;
in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o
l'inefficacia dell'atto di precetto, con conseguente inammissibilità e/o
2 improcedibilità dell'azione intrapresa, per tutte le ragioni sopra esposte e che qui debbono intendersi richiamate, con conseguente emanazione di ogni opportuno provvedimento;
condannare l'opposta al pagamento dei compensi e delle spese di lite”.
2. La quale mandataria della Controparte_1 [...]
a sua volta mandataria della si è costituita con Controparte_2 CP_3
comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.07.2025, sostenendo che i motivi di opposizione fossero infondati e chiedendo pertanto al Tribunale di accogliere le seguenti testuali conclusioni: “in via preliminare, rigettare
l'istanza di sospensione avanzata ex art. 624 e 615 c.p.c. in quanto priva dei presupposti previsti ex lege;
nel merito, rigettare l'opposizione promossa dal sig. in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque Parte_1
infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per
l'effetto confermare il diritto della a procedere all'esecuzione CP_3
forzata. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e compensi del presente giudizio, oltre accessori come per legge”.
3. All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c. del 20.10.2025, il Tribunale ha riservato il deposito della sentenza entro trenta giorni.
4. Tanto premesso in fatto, passando ora alla trattazione del merito, è opportuno soffermarsi, preliminarmente, sulla questione relativa alla titolarità, in capo alla del credito originariamente vantato dalla CP_3 Controparte_4
[...]
Si osserva, a tal proposito, che, secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte, “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta
3 operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Civ., Sez. VI-
I, ordinanza n. 24798 del 05.11.2020).
Quanto alla prova che, in tale ipotesi, il successore a titolo particolare è chiamato a fornire, la Suprema Corte ha chiarito che, ove non sia prodotto il contratto di cessione, “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 15884 del 13.06.2019).
Allorquando, tuttavia, il contenuto dell'avviso di cessione generi incertezza in ordine all'individuazione dei rapporti ceduti, la prova di cui trattasi può essere fornita attraverso documentazione di altra natura dalla quale poter trarre elementi utili in ordine alla titolarità del diritto azionato, come, ad esempio, la dichiarazione di cessione della creditrice cedente con indicazione del nominativo del debitore e dell'NDG relativo alla posizione controversa (in tal senso, Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 10200 del 16.04.2021).
Più recentemente, la Cassazione ha chiarito che, laddove il debitore ceduto contesti che il credito controverso sia riconducibile a quelli oggetto della cessione in blocco, sul creditore cessionario grava la relativa prova, la quale, tuttavia, può, di regola, essere fornita senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni.
In tale prospettiva, si segnala Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 17944 del
22.06.2023, secondo cui “in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi
4 cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264
c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro,
l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino
5 sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo”.
Ciò detto, a parere del Tribunale, ancorchè non risulti prodotto in atti il contratto di cessione, dalla documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta emerge inequivocabilmente l'inclusione del credito derivante dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 29041/2017 del 20.12.2017 tra quelli ceduti in blocco dalla alla Controparte_4 CP_3
In particolare, rilievo dirimente assume, sul punto, il contenuto dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24.07.2018 (all. n. 2 della comparsa di costituzione e risposta), ove si fa riferimento a “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di Controparte_4
finanziamento, chirografari ed ipotecari, e sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra 1982 e 2016, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti)”, locuzione, questa, idonea a ricomprendere anche il credito di cui trattasi, giacchè derivante, come desumibile dal ricorso per decreto ingiuntivo
(all. n. 1 della comparsa di costituzione e risposta), da contratto di finanziamento del 15.09.2010 in relazione al quale la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine è avvenuta in data 05.01.2015.
Tale conclusione è peraltro avvalorata dalla dichiarazione resa, in data
06.05.2025, dalla BNL BNP Paribas, la quale ha confermato che tra i crediti ceduti in blocco alla con contratto di cessione del 18.07.2018, il cui CP_3
avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24.07.2018, rientra quello derivante dal rapporto di finanziamento industriale n. 6099505.
D'altronde, diversamente opinando, non si spiegherebbe come l'opposta, pur non essendo titolare del credito, possa avere la disponibilità del ricorso per decreto ingiuntivo, del decreto ingiuntivo emesso in accoglimento della
6 domanda monitoria e della documentazione comprovante la notifica di esso ai debitori.
Ne consegue l'infondatezza del motivo di opposizione sub b).
5. Privo di pregio appare pure il motivo di opposizione sub a), dovendosi ritenere, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, che sia il contratto di cessione sia le procure conferite dalla alla CP_3 Controparte_2
e da quest'ultima, quale procuratrice della alla
[...] CP_3 [...]
siano rispettosi del principio di determinatezza ovvero di Controparte_1
determinabilità dei negozi giuridici, risultando ivi individuati con esattezza i rapporti cui essi si riferiscono.
Si rileva, a tal riguardo, che, come si evince dall'avviso di cessione, il contratto di cessione riguarda “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di
[...]
derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed Controparte_4
ipotecari, e sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra 1982
e 2016, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti)”, con la precisazione che “i dati identificativi dei Crediti ceduti (…) sono messi a disposizione da parte della Cedente e della Società, ai sensi dell'art.
7.1 della
Legge 130, sul sito internet https://bnl.it/it/Footer/Dati-Societari e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo Credito ceduto”.
Quanto, poi, alle procure conferite dalla alla CP_3 [...]
e da quest'ultima, quale procuratrice della alla Controparte_2 CP_3
le stesse fanno entrambe riferimento a “ogni Controparte_1
attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la Società è o sarà titolare”.
Non rileva, in senso contrario rispetto alla conclusione che precede, il principio
7 affermato dall'ordinanza della Suprema Corte, Sez. VI-I Civile, n. 28803 del
07.11.2019, richiamata dall'opponente nell'atto di citazione, secondo cui “è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la procura con la quale una banca conferisce ad una società il potere di gestione anche stragiudiziale dei propri crediti, definiti semplicemente come “crediti anomali”, poiché tale espressione non consente di individuare i rapporti oggetto dell'impegno negoziale, senza che possa utilmente richiamarsi la definizione di “crediti anomali” formulata dalla Banca d'Italia nelle proprie circolari, atteso che si tratta di disposizioni rivolte unicamente agli istituti di credito, quale espressione del suo potere di vigilanza, senza alcun riflesso sul piano negoziale”.
Nell'ambito di tale pronuncia si fa infatti riferimento ad un concetto – quello di
“crediti anomali” – senz'altro generico, che non consente, pertanto, di individuare con esattezza i crediti in relazione ai quali la banca abbia conferito ad altro soggetto il relativo potere di gestione, anche in sede stragiudiziale.
Nella fattispecie che ci occupa, invece, non può nutrirsi alcun dubbio in merito all'individuazione né dei crediti inclusi nel contratto cessione né di quelli oggetto delle procure, entrambi identificati sulla base di criteri oggettivi e, quindi, inequivoci.
Ed invero, la locuzione “tutti i crediti (…) derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra 1982 e 2016, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza”, presente nell'avviso di cessione, che riproduce sul punto quanto previsto dal contratto di cessione, contiene in sé tutti gli elementi necessari ai fini della precisa identificazione dei crediti ceduti, che sono costituiti da tutti i crediti che presentano tali caratteristiche, nessuno escluso.
Allo stesso modo, la locuzione “crediti dei quali la Società è o sarà titolare” non ingenera incertezze, riferendosi, evidentemente, a tutti i crediti, presenti e futuri, della senza esclusione alcuna. CP_3 CP_3
8 Da ultimo, è appena il caso di osservare che, alla luce di quanto esposto al punto
4) della presente motivazione, è indubitabile che il credito vantato dalla
[...]
nei confronti dell'opponente sulla base del decreto Controparte_4
ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 29041/2017 del 20.12.2017 rientri tra quelli da quest'ultima ceduti in blocco alla e, conseguentemente, CP_3
rientri altresì tra quelli oggetto delle procure su menzionate.
6. In definitiva, l'opposizione va rigettata, con condanna dell'attore soccombente alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di lite, che, alla luce della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e dell'ammontare del credito indicato nel precetto, sono liquidate, come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'attore alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre r.s.g. al 15%,
c.p.a. e i.v.a., se dovuta.
Così deciso in Castrovillari, il 20.10.2025.
Il Giudice
dott. Alessandro Paone
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