Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/06/2025, n. 3120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3120 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
proc. n. 714/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Alessia Santamaria, a scioglimento della riserva assunta come da ordinanza resa in data 30/03/2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 714 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: riconoscimento dello stato di apolidia, e vertente
TRA
, nata il [...] a [...], C.F. Parte_1
, rapp.ta e difesa dall'avv. MARIELLA CONSOLE, presso il cui C.F._1 studio elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
- RICORRENTE -
E
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
- RESISTENTE - con l'intervento del Pubblico Ministero, presso la Procura della Repubblica in sede conclusioni di parte ricorrente: “Chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta e con ogni pronunzia connessa, voglia accogliere le seguenti conclusioni: - in via principale: accertare e dichiarare lo status di apolide della sig.ra nata il [...] a [...]_1
(Macedonia) - in via istruttoria: acquisire la documentazione prodotta;
acquisire la seguente documentazione, che si allega con numerazione progressiva rispetto a quella già agli atti: 24. certificato
- 1 -
Esteri, informazioni ufficiali dall'Ambasciata o dal Consolato di Macedonia in Italia al fine di verificare se la ricorrente possa o meno – secondo la legislazione macedone in vigore - ottenere la cittadinanza di tale Stato;
Riserva, ove ritenuto necessario ed ove possibile il deposito di atto o certificato di nascita della ricorrente. Con vittoria di spese, onorari e diritti”; conclusioni di parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: Nel merito: - Assumersi la decisione secondo giustizia;
- con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge o, in subordine quantomeno compensate stante la scelta ad esclusiva volontà di parte di accedere alla via giudiziale alternativa a quella amministrativa. In via istruttoria: respingersi la domanda di esibizione documentale poiché indeterminata e, in ogni caso, concernente documentazione afferente un procedimento differente e di cui non si conosce lo stato”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso trasmesso telematicamente il giorno 11/01/2024 e depositato in data 12/01/2024, la ricorrente in epigrafe meglio identificata ha chiesto al Tribunale di accogliere le conclusioni rassegnate alle pagg. 5 e 6 del ricorso. Segnatamente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha dedotto:
− di essere giunta in Italia agli inizi degli anni Ottanta;
− di aver ottenuto il suo primo permesso di soggiorno nel 1987 e, da allora, di aver sempre vissuto a Torino;
− di aver convissuto more uxorio con , nato il [...] a [...]
Zagabria (Croazia) e deceduto il 19/09/2020, da cui ha avuto diversi figli, tra cui
, nato il [...] a [...], , Persona_2 Persona_3 nato il [...] a [...], e , nata il [...] a [...]
Torino;
− di risiedere attualmente a Torino, presso il campo nomadi di Strada Aeroporto, 235/25, insieme ai nipoti , nato il [...] a [...]_2
(TO), e , nata il [...] a [...] (figli di Parte_3 _2
), alla nipote nata il [...] ad [...],
[...] Persona_5
RA (figlia di ), ed al pronipote ON [...]
, nato a [...] il [...] (figlio di ); Parte_4 Persona_5
− di aver in precedenza vissuto anche con un'altra figlia di , _2 ER
, nata il [...] a [...];
[...]
− che del nucleo familiare, infine, fa parte anche un'altra nipote, RS
, nata a [...], il [...], anch'ella figlia di
[...] _2
, la quale è stata affidata ai nonni con provvedimento del Tribunale per
[...]
- 2 - i Minorenni di Torino del 14/08/2018, poiché i suoi genitori si sono allontanati, rendendosi irreperibili;
− che sua figlia, , ha ottenuto il riconoscimento della ON cittadinanza italiana ex art 4, co. 2, l. n. 91/1992;
− che anche i suoi nipoti e sono divenuti cittadini Pt_2 Persona_6 italiani ex art 4, co. 2, l. n. 91/1992;
− che sua nipote è cittadina italiana per nascita, mentre sua Persona_5 nipote è al momento priva di documenti;
RS
− di essere titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto convivente con i parenti cittadini italiani, di cui ha recentemente chiesto il rinnovo;
− di avere difficoltà ad ottenere il rilascio del titolo di soggiorno poiché sprovvista di passaporto;
− di essere stata titolare di un passaporto jugoslavo, che, in seguito alla dissoluzione della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, non è più riuscita a rinnovare;
− che, in quanto nata nel territorio dell'attuale Repubblica di Macedonia del Nord, si è rivolta alla rappresentanza consolare di tale Stato a Venezia, la quale nel 2009 ha rilasciato una dichiarazione, affermando che ella, non essendo stata registrata, non risultava essere cittadina macedone;
− di vivere in Italia ormai da circa quarant'anni e di non aver più fatto rientro nella Repubblica Macedone o in altri Stati della ex Jugoslavia;
− di non avere legami con nessun altro Stato;
− di essere, dunque, di fatto apolide, ma di avere necessità di formale riconoscimento di tale status (per tutti i profili qui richiamati v. pagg. 1 e 2 del ricorso). La difesa ha quindi testualmente argomentato: “Come risulta nel rapporto del CIR "In the Sun
- Alla luce del sole: Rapporto sul fenomeno dell'apolidia tra le comunità Rom in Italia" del febbraio 2013, molte famiglie Rom, come quella della sig.ra giunsero in Italia dall'ex Parte_1
Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia di cui possedevano i documenti, ma spesso non avevano la cittadinanza di alcuna delle repubbliche federate. Con lo smembramento e l'estinzione della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia i cittadini di questo Stato persero in modo automatico la propria cittadinanza jugoslava. Ciò in base alla regola di diritto internazionale in materia di trattati, la quale prevede che “lo Stato che subentra nel governo di un territorio non è vincolato dagli accordi conclusi dai predecessori” (chiamata anche regola della tabula rasa). Di conseguenza, nel momento della nascita delle varie Repubbliche balcaniche, le persone che si trovavano fuori dal loro Paese di origine non hanno ottenuto automaticamente la cittadinanza dei “nuovi” Stati. In particolare la Repubblica di Macedonia ha dichiarato la propria indipendenza nel settembre 1991 e, con la legge del 13/11/1992, ha concesso un anno di tempo ai cittadini delle altre repubbliche jugoslave residenti in Macedonia per richiedere la cittadinanza macedone, concedibile a condizione che avessero determinati requisiti (maggiore età, residenza sul territorio da 15 anni, mezzi di sostentamento). All'epoca dell'entrata in vigore di tale legge, tuttavia,
- 3 - la sig.ra si trovava già in Italia e, dunque, non poteva presentare tale richiesta. La legge Parte_1 sulla cittadinanza macedone attualmente in vigore, reperita on line tramite il link: https://www.refworld.org/docid/3f54916b4.html, prevede, all'art.4, che acquisti la cittadinanza macedone chi è nato in [...] macedone da almeno un genitore macedone, mentre all'art 26 del capitolo V sulle norme transitorie e finali, si stabilisce che, l'individuo che in base alle precedenti legislazioni ha avuto la cittadinanza della Repubblica di Macedonia, è considerato un cittadino della Repubblica di Macedonia in base alla legge. Evidentemente, pur essendo nata ad [...], e cioè nel territorio della Repubblica di Macedonia, la sig.ra non era stata registrata alla nascita come cittadina Parte_1 macedone, ma solo come cittadina jugoslava. Per tale motivo ella non ha potuto e non può ottenere la cittadinanza macedone. La sig.ra d'altra parte non gode di alcuna forma di protezione Parte_1 da parte di organismi internazionali e non ha neppure potuto, finora, ottenere la cittadinanza italiana, pur vivendo nel nostro Paese da quant'anni. Peraltro ella non ha alcun legame con altro Stato diverso dalla Macedonia e dall'Italia, dove è nato ed è sempre vissuto. Si ritiene, pertanto, che la sig.ra abbia diritto a vedersi riconosciuto lo status di apolide” (pagg. 4 e 5 del Parte_1 ricorso). In data 24/01/2024, è stato acquisito il nulla osta del P.M. Per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, si è costituita la p.a., precisando, in primo luogo, che:
✓ l'indeterminatezza della domanda di esibizione della documentazione non consente di fornire riscontro, in questa sede, alla predetta richiesta (pag. 2 della comparsa di costituzione);
✓ in via amministrativa, non risulta essere stata avanzata alcuna richiesta di riconoscimento dello status di apolide (pag. 2 della comparsa di costituzione);
✓ “laddove l'interessato adisca direttamente il giudice senza transitare per la via procedimentale, l'Amministrazione interviene — giova ribadire — non già in qualità di controinteressato in senso stretto, bensì per espletare una funzione di controllo, a tutela della certezza dei rapporti” (pag. 3 della comparsa di costituzione). Ha aggiunto, poi, dopo aver premesso l'alternatività del procedimento amministrativo all'accertamento giudiziale, che “nel caso di specie, la ricorrente ha optato per la via giudiziale: infatti, agli atti dell'Amministrazione non risulta presentata alcuna istanza dalla SI.ra per la Parte_5 certificazione dello status di apolide ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, né risulta presentata istanza o ricorso dal padre dei suoi figli (fino al 19/09/2020 – data del decesso di _1
. Dal ricorso non risultano neppure i dati anagrafici dei genitori della SI.ra ai
[...] Parte_5 fini di una verifica più estesa sulla condizione di cittadinanza degli stessi. Si rappresenta che non è intendimento dell'Amministrazione contestare nel merito la domanda giudiziale avanzata dalla ricorrente, bensì rilevare la carenza documentale della stessa ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 572/1993, in quanto non risultano prodotte istanze di iscrizione nel registro anagrafico/di cittadinanza delle Autorità diplomatiche e consolari dei Paesi con i quali i ricorrenti hanno rilevanti relazioni per discendenza (Macedonia), né prodotto il passaporto Jugoslavo già posseduto. Se è vero, dunque, che sussiste un interesse
- 4 - ad agire in capo alla ricorrente (ossia di vedersi riconosciuto lo status di apolide), l'Amministrazione convenuta non risulta, comunque, configurabile come contraddittore in senso tecnico in quanto la PA non ha in alcun modo dato causa al presente giudizio: non vi è alcun provvedimento di diniego o una mancata emissione di un provvedimento richiesto che abbiano, in qualche modo negato o ostacolato l'esercizio delle prerogative dell'odierna ricorrente. L'interessata gode, infatti, della facoltà di rivolgersi direttamente al giudice e, in tale ipotesi, l'Amministrazione prende parte al giudizio, per espletare una funzione di controllo, a tutela della certezza dei rapporti pur nella necessità di essere rappresentata in giudizio ove vocata” (pagg. 3 e 4 della comparsa di costituzione). Ha chiesto, dunque, di giudicarsi secondo giustizia, con vittoria di spese o, quantomeno, con compensazione delle stesse (pag. 4 della comparsa di costituzione). L'udienza di comparizione delle parti, inizialmente fissata per il giorno 10/10/2024, è stata sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Con ordinanza del giorno 08/11/2024, resa allo spirare del termine assegnato alle parti per il deposito di note di trattazione scritta, rilevato che: a) mancava agli atti un certificato storico di residenza relativo all'odierna ricorrente, nulla potendosi desumere dagli allegati nn. 3, 4 e 5 in ordine alla prolungata ed ininterrotta permanenza in Italia della ricorrente;
b) non era stato prodotto il passaporto jugoslavo della ricorrente, indispensabile anche per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese alla pag. 4 del ricorso e che, tra l'altro, in base a quanto emerso dagli atti, è nella disponibilità della ricorrente, non essendo stato ritirato dalle Autorità italiane;
c) non era stato chiarito come la ricorrente abbia in precedenza ottenuto il rilascio di plurimi permessi di soggiorno, per poi prospettare l'esistenza di problematiche solo in occasione dell'ultimo rinnovo;
d) non era stato chiarito – né dalla ricorrente né dalla p.a., che non ha specificato, sul punto, i controlli eseguiti e la documentazione richiesta al momento del rilascio dei permessi di soggiorno – il motivo per cui, nella documentazione depositata sub n. 2, la ricorrente venga indicata come cittadina macedone pur a fronte delle ben più risalenti risultanze dell'allegato n. 1; la trattazione della causa è stata rinviata all'udienza del giorno 27/03/2025, invitando le parti, entro la predetta data, a fornire chiarimenti, mediante deposito di memoria e di documentazione integrativa, in ordine ai profili indicati nella parte motiva del predetto provvedimento. La p.a. ha depositato una memoria e documentazione integrativa in data 13/03/2025. La ricorrente ha depositato una memoria e documentazione integrativa in data 26/03/2025. Con ordinanza resa in data 30/03/2025 – tenuto conto del fatto che le parti avevano già rassegnato le proprie rispettive conclusioni, avendo richiamato quelle tratte nel ricorso introduttivo, nella comparsa di costituzione nonché nelle note e nelle memorie
- 5 - precedentemente depositate – la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
***
1. Va precisato, in via preliminare, che oggetto del presente giudizio è l'accertamento dello stato di apolidia;
pertanto, secondo il disposto dell'art. 19-bis d.lgs. n. 150/2011, trova applicazione il rito semplificato di cognizione.
2. L'art. 3, co. 2, d.l. n. 13/2017, convertito con l. n. 46/2017, attribuisce le controversie di tipo analogo a quella che qui ci occupa alla competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, cittadinanza e libera circolazione dei cittadini dell'U.E. La competenza territoriale è fissata, invece, ai sensi dell'art. 4, co. 5, d.l. n. 13/2017, convertito con l. n. 46/2017, in base al luogo in cui il ricorrente ha la dimora, che, nel caso specifico, risulta Torino (TO), con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice.
3. Va poi considerato, in via ulteriore, che la previsione di un apposito procedimento amministrativo di certificazione di cui all'art. 17 d.P.R. n. 572/1993 non preclude la tutela innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria ex art. 19-bis d.lgs. n. 150/2011, come da tempo riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che, in relazione a tale questione, così ha statuito: “appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario il giudizio contenzioso instaurato con la domanda volta ad ottenere l'accertamento dello stato di apolidia di cui alla Convenzione di New York del 28 settembre 1954 ed all'art. 17 d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al tribunale dall'art. 9 cod. proc. civ., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art. 113 Cost. davanti al giudice ordinario” (Cass, Sez. Un. civili, sentenza 09/12/2008; Cass. n. 4262/2015). Tale interpretazione (che riconosce all'interessato la possibilità di dare avvio a due diversi iter procedurali, uno in via amministrativa e l'altro in via giudiziaria) trova ulteriore conferma anche nella Circolare esplicativa del decreto del del 22/11/1994 e Controparte_1 nella Circolare K 60.1 del 23/12/1994. 4. Va osservato, poi, sempre in limine litis, che parte ricorrente ha correttamente evocato in giudizio il , come da insegnamento della Suprema Corte di Controparte_1
Cassazione, che ha sostenuto che le controversie riguardanti lo stato di apolide, in difetto di diversa esplicita previsione del legislatore, devono essere proposte e decise nel contraddittorio con il (Cass., Sez. I, sentenza 04/04/ 2011 n. 7614). Controparte_2
5. Tanto premesso in punto di rito, il ricorso va rigettato, alla luce delle motivazioni che seguono. Secondo quanto previsto dalla Convenzione di New York del 28 settembre 1954, è definito apolide il soggetto che “nessuno Stato considera come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione” (art. 1, co. 1).
- 6 - La Suprema Corte di Cassazione, riprendendo la nozione convenzionale di “apolide”, ha precisato che si deve ritenere apolide “colui che si trova in un Paese di cui non è cittadino provenendo da altro Paese del quale ha perso formalmente o sostanzialmente la cittadinanza” (Cass., Sez. Un. civili, n. 28873 del 2008). In assenza di una normativa interna organica sull'apolidia, la procedura per il riconoscimento dello status di apolide va ricostruita facendo riferimento alle fonti internazionali applicabili (come la già citata convenzione di New York, ratificata in Italia con legge n. 306 del 1 febbraio 1962, o il Manuale per la protezione delle persone apolidi dell' del 2014) nonché, per quanto riguarda il diritto nazionale, alle poche CP_3 indicazioni contenute nella legge c.d. sulla cittadinanza (n. 91 del 5 febbraio 1992) e alle istruzioni ermeneutiche fornite dal Giudice di legittimità. Peraltro, come già in precedenza esposto, è pacifico che la previsione di un apposito procedimento amministrativo di certificazione della condizione di apolidia (art. 17 d.P.R. n. 572/1993), non precluda la tutela innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria ex art. 19-bis d.lgs. n. 150/2011. Tale interpretazione (che ammette, a scelta dell'interessato, due diversi iter procedurali, uno in via amministrativa e l'altro in via giudiziaria) trova conferma anche nella Circolare esplicativa del decreto del del 22/11/1994 e nella Circolare K 60.1 Controparte_1 del 23/12/1994 (“Procedimenti di concessione della cittadinanza italiana. Decreto Ministeriale 22 novembre 1994 recante disposizioni concernenti l'allegazione di ulteriori documenti di cui all'art. 1 comma 4 del D.P.R 18 aprile 1994 n. 362”). In ordine alla prova della condizione di apolide, per orientamento giurisprudenziale consolidato, “l'onere della prova gravante sul richiedente lo 'status' di apolide deve ritenersi attenuato, poiché quest'ultimo, oltre a godere della titolarità dei diritti della persona la cui attribuzione è svincolata dal possesso della cittadinanza, beneficia, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente, di un trattamento giuridico analogo a quello riconosciuto ai cittadini stranieri titolari di una misura di protezione internazionale;
ne consegue che eventuali lacune o necessità di integrazioni istruttorie per la suddetta dimostrazione possono essere colmate mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi da parte del giudice, che può richiedere informazioni o documentazione alle Autorità pubbliche competenti dello Stato italiano, di quello di origine o di quello verso il quale possa ravvisarsi un collegamento significativo con il richiedente medesimo” (v. Cass. sent. n. 4262 del 03/03/2015). Ancora, secondo quanto stabilito con sentenza n. 28153 del 24/11/2017, “nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento dello 'status' di apolide, il richiedente è tenuto ad allegare specificamente di non possedere la cittadinanza dello Stato o degli Stati con cui intrattenga o abbia intrattenuto legami significativi e di non essere nelle condizioni giuridiche e/o fattuali di ottenerne il riconoscimento alla luce dei sistemi normativi applicabili, operando il principio dell'attenuazione dell'onere della prova ed il conseguente obbligo di cooperazione istruttoria officiosa del giudice del merito soltanto al fine di colmare lacune probatorie derivanti dalla necessità di conoscere specificamente i sistemi normativi o procedimentali
- 7 - riguardanti la cittadinanza negli Stati di riferimento e di assumere informazioni o svolgere approfondimenti istruttori presso le autorità competenti”. Tale principio, già enunciato da Cass. n. 4262 del 03/03/2015, “non esclude che incomba sul richiedente l'onere di allegazione specifica non solo della condizione di 'non cittadino' dello Stato o degli Stati di prossimità, ma anche l'assenza dei presupposti normativi e/o fattuali che consentano al medesimo il riconoscimento dello status civitatis da parte di quei medesimi Stati, dovendo egli indicare tutti i fatti costitutivi del diritto invocato” (v. Cass. sent. n. 1183/2018). Ciò posto, venendo nuovamente al caso di specie, va rimarcato che, più volte, in corso di causa, è emersa la povertà contenutistica del ricorso e della documentazione ad esso allegata avuto precipuo riguardo alle generalità e vicende di cittadinanza dei genitori di
. In relazione a tale profilo, la ricorrente ha preso espressamente Parte_1 posizione, da ultimo con memoria depositata in data 26/03/2025. Ebbene, rileva il Tribunale che l'ampio richiamo a “vicende storico-politiche ben note”, ai “principi di diritto internazionale” e alle “vicende comuni a molte famiglie rom” (v. pag. 3 della memoria depositata in data 26/03/2025) non risulta dirimente ai fini della decisione del caso concreto che qui ci occupa, i cui tratti risultano decisamente opachi stante la già rilevata carenza di informazioni circa il vissuto migratorio della famiglia della ricorrente, che rileva, a dispetto di quanto sostenuto negli scritti difensivi, proprio per poter definitivamente escludere la sussistenza della possibilità, per , di acquistare la cittadinanza Parte_1 macedone. Va considerato, ad esempio, che l'art. 8 della Legge sulla Cittadinanza macedone regolamenta l'acquisto della cittadinanza della Repubblica di Macedonia del Nord nel peculiare caso dell'emigrante dalla Repubblica di Macedonia del Nord – e del suo discendente fino alla prima generazione – che può acquistarla per naturalizzazione anche se non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, punto 2, 6 e 10 della legge de qua. Ebbene, l'odierna ricorrente non ha prodotto certificato aggiornato di mancata naturalizzazione o di mancato riconoscimento della cittadinanza macedone in capo ai genitori (di cui non ha mai specificato le generalità), ma nemmeno si è fatta carico, nonostante abbia più volte lasciato intendere di avere ampia ed approfondita conoscenza della legge sulla cittadinanza della Repubblica di Macedonia, di spiegare i motivi per cui la procedura di naturalizzazione macedone facilitata non potrebbe avere per lei esito favorevole, così corroborando qui la prova dell'impossibilità di ottenere quella cittadinanza. Più in generale, allo stato, quanto alla persona dell'odierna ricorrente, non risulta documentalmente provata l'impossibilità di conseguire la cittadinanza macedone;
è dato acquisito, per contro, che, in documenti connotati da particolare importanza (permesso di soggiorno e carta di identità italiana), la ricorrente venga chiaramente indicata come cittadina macedone (v. documentazione indicata, sub n. 2, unitamente al ricorso nonché documentazione depositata, sub n. 25, in data 26/03/2025). Né vale sul punto obiettare
- 8 - che di tale circostanza dovrebbe rispondere la p.a. o, ancora, formulare ipotesi circa il funzionamento dei sistemi informatici (pag. 4 della memoria depositata nell'interesse della ricorrente in data 26/03/2025), perché trattasi di deduzioni troppo sbrigative che mal si conciliano con un vissuto sul T.N. di durata quasi quarantennale, ma più improntate a fornire una giustificazione ad un problema estemporaneo quale può essere la fabbricazione di documenti elettronici, senza contare che, nel corso della sua lunga permanenza in Italia, la ricorrente avrà senz'altro avuto altre carte d'identità e permessi di soggiorno sui quali, verosimilmente, il campo della cittadinanza sarà stato in qualche modo riempito con dati non inseriti a caso. Del resto, seguendo la suggestione offerta dalla ricorrente, dovrebbe, per assurdo, essere accettata l'idea che, nei documenti che rilascia, lo Stato italiano inserisce dei dati scientemente errati solo per aggirare gli ostacoli frapposti dagli applicativi in uso. Ora, venendo nuovamente al merito della controversia, dovendo questo Giudice accertare
“l'assenza dei presupposti normativi e/o fattuali che consentano al [richiedente] il riconoscimento dello status civitatis da parte” dello Stato di provenienza e degli Stati di prossimità (cfr. Cass. n. 4262 del 03/03/2015, cit., e – negli stessi termini – Cass. SS.UU. n. 28873/2008), occorre analizzare la legislazione nazionale dei Paesi con i quali la ricorrente ha un legame giuridico rilevante nella cornice della propria situazione individuale, ossia la Repubblica della Macedonia del Nord.
“Sotto tale profilo giova evidenziare come l'accertamento dello status di apolide, che si ricollega a una mera condizione negativa in fatto o in diritto della persona priva di ogni cittadinanza (Cass. Sez. Un., 9 dicembre 2008, n. 28873, in motivazione), presuppone la valutazione delle norme che regolano tale aspetto nello Stato con il quale il soggetto ha avuto un legame giuridicamente rilevante. In particolare, non può prescindersi dalla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 10 Cost., a termini del quale 'la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali'. In tema di apolidia, il punto di riferimento fondamentale, in materia pattizia, è costituito dalla Convenzione di New York del 28 settembre 1954, resa esecutiva in Italia con l. 1° febbraio 1962, n. 306. L'articolo 1 definisce apolide l'individuo che non è considerato cittadino da nessuno Stato, in virtù della propria legislazione 'une personne qu aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa lègislation'. Lo stesso articolo 1 integra questa nozione con il requisito, di carattere sostanziale, del non essere l'individuo parificato, nello Stato di residenza, ai cittadini di questo quanto ai diritti e ai doveri connessi al possesso della cittadinanza: 'considérées par les autorités compétentes du pays dans lequel ces personnes ont ètabli leur rèsidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays'. Tanto premesso, va ancora considerata la normale adozione di un criterio, ai fini dell'accertamento dell'apolidia, ristretto e maggiormente realistico, in funzione del quale si può pervenire al riconoscimento di tale stato a favore di coloro che siano privi della cittadinanza degli Stati con i quali intrattengano o abbiano intrattenuto rapporti rilevanti tali da dar vita ad un collegamento effettivo. Con riferimento alla fattispecie in esame, l'interpretazione della normativa vigente nella Repubblica di Macedonia assume carattere cogente, imponendosene, per le ragioni indicate, la sua deducibilità anche in sede di legittimità” (Cass., Sez. I civile, sentenza n. 15679/2013). Ebbene, nel caso di specie,
- 9 - non è emersa, allo stato, una impossibilità oggettiva, per la ricorrente, di conseguire la cittadinanza della Repubblica della Macedonia del Nord, in quanto, in pendenza di giudizio, non risulta essere stato documentato l'esperimento di alcun procedimento al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza della Repubblica della Macedonia del Nord. Si rileva, in proposito, che la giurisprudenza ha affermato che "non può essere riconosciuto lo status di apolide sulla base della mera allegazione della mancanza di iscrizione nei registri anagrafici del Paese più prossimo ragionando diversamente si farebbe dipendere lo status di apolidia non da una condizione oggettiva indipendente dalla volontà dell'interessato ma proprio dalla scelta del soggetto che rifiuta una cittadinanza che potrebbe facilmente acquisire" (Cass. civ., sez. l, sent., 24.11.2017, n. 28153). Applicando i predetti principi al caso di specie, deve, dunque, escludersi il riconoscimento alla ricorrente dello status di apolide, non essendo emersa dagli atti la sua carenza di legittimazione a dare avvio al procedimento volto ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza della Repubblica della Macedonia del Nord. Per di più, “quanto all'attestazione di contenuto negativo [v. allegato n. 1 depositato unitamente al ricorso] … deve rilevarsi che, come si evince dall'art. 24 della citata legge macedone sulla cittadinanza della Repubblica di Macedonia, assume natura sostanzialmente dichiarativa, ragion per cui l'omessa registrazione, da attribuirsi all'inerzia del soggetto interessato, non assume valore decisivo in merito al possesso della cittadinanza, alla quale, per altro, non risulta che [ ] abbia mai rinunciato. Tale conclusione non muta in Parte_1 relazione al principio affermato [dalla Suprema Corte di Cassazione] in merito agli oneri probatori posti a carico di lo stato di apolide, nel senso della mera sufficienza della produzione di atti a tal Parte_6 fine idonei (Cass., n. 14198 del 2007, in relazione al d.P.R. n. 573 del 1993, art. 17, contenente regolamento di esecuzione della l. 5 febbraio 1992, n. 91), in quanto, per le ragioni esposte, la suindicata documentazione di contenuto negativo circa la cittadinanza macedone (da provarsi, a mente dell'art. 23 della richiamata legge sulla cittadinanza) in base a passaporto, carta d'identità valida o certificazione del
) può dipendere esclusivamente da una scelta dell'interessato in merito alla Controparte_1 registrazione” (Cass., Sez. I civile, sentenza n. 15679/2013). Tale ricostruzione, di fatto, già operata dalla p.a. nella sua comparsa di costituzione (v. pagg. 3 e 4), non è stata contestata dall'odierna ricorrente che, per contro, ha sostenuto di aver “richiesto al Consolato Generale della Repubblica di Macedonia in Venezia di ottenere la cittadinanza macedone, ma tale possibilità le è stata esplicitamente negata”, in aperto contrasto, però, con le risultanze del documento 1 prodotto unitamente al ricorso, nel quale è dato leggere solamente che: “il Ministero degli Affari Interni della Repubblica di Macedonia con il suo documento con il numero rilasciato il 19/10/209 ha dichiarato che la signora , nata Parte_1
a Ohrid il 17/08/1966, non è stata registrata nel registro della cittadinanza della Repubblica di Macedonia e per tale motivo non risulta come cittadina della Repubblica di Macedonia”. Giova essere ribadito, quindi, che ha sì documentato di non essere inserita nel Parte_1 registro della cittadinanza della Macedonia, ma non ha provato l'esistenza di impedimenti
- 10 - oggettivi all'ottenimento della cittadinanza macedone. L'assenza di iscrizione nei registri anagrafici e nel registro della cittadinanza non costituisce, di per se stessa, prova sufficiente della mancanza dello status civitatis, laddove non venga dedotta alcuna precedente richiesta di iscrizione in tali registri. Invero, pur dovendosi dare rilievo a situazioni di apolidia "di fatto", è necessario che l'istante fornisca la prova, anche indiziaria, di atti di rifiuto, da parte dello Stato con cui il richiedente ha un legame, di prerogative normalmente connesse al possesso della cittadinanza. “In un caso analogo [la Suprema Corte di Cassazione], con la pronuncia n. 15679 del 2013, ha cassato la decisione resa dal giudice di merito che aveva riconosciuto lo status di apolide a un soggetto nato in [...] base dell'attestazione negativa circa il possesso della cittadinanza macedone rilasciata dall'Autorità consolare: ciò in quanto, secondo la legge macedone sulla cittadinanza, l'iscrizione nei registri anagrafici di tale Stato assume natura essenzialmente dichiarativa, ragion per cui l'omessa registrazione, da attribuirsi all'inerzia del soggetto interessato, non assume valore decisivo in merito al (mancato) possesso della cittadinanza. Al fine di stabilire in quali casi, a livello concreto, uno Stato non considera una persona come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione (art. 1, Convenzione di New York del 28/09/1954), possono fornire supporto le "Linee guida in materia di apolidia" elaborate dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR). Viene chiarito, in primo luogo, che il giudizio sull'apolidia è sempre un giudizio in fatto e in diritto: è necessario verificare, da un lato, cosa preveda la legge straniera nel caso concreto, dall'altro, quale sia l'atteggiamento dello Stato nei confronti di quel concreto individuo o, se ciò non sia possibile, nei confronti delle persone nella sua stessa posizione (doc. nr. 1, punti 16 e ss.). Laddove fatto e diritto non coincidano, in quanto le autorità competenti trattano un individuo come "non-cittadino" nonostante appaia integrare i requisiti per l'acquisizione automatica della cittadinanza (ad es., iure soli o iure sanguinis), è la posizione di tali autorità che deve pesare, più che la lettera della legge, al fine di valutare se questa persona sia o meno cittadina di un determinato Stato (doc. 1, pt. 30). Ciò, tuttavia, lascia aperta la seconda questione … circa l'onere di dimostrazione, in capo al richiedente, non solo di non essere cittadino dello Stato con cui ha un collegamento, ma anche dell'impossibilità di acquisire la cittadinanza in base alla legislazione di quello Stato, ovvero del rifiuto opposto dalle Autorità competenti a una specifica richiesta diretta a tal fine. Tale posizione può essere condivisa nei limiti che si esporranno. Merita innanzitutto di essere ribadito il principio, espresso dalle Sezioni Unite [della Corte di Cassazione] con la sentenza n. 28873 del 2008, secondo cui l'esame della domanda avente ad oggetto l'accertamento dello status di apolide deve essere condotto alla luce della legislazione in materia dello Stato di riferimento, presupponendo la valutazione delle norme che regolano tale aspetto nello Stato con il quale il soggetto ha avuto un legame giuridicamente rilevante. Proprio come chiariscono le Linee guida dell'UNHCR, il "fatto" (ad es., una certificazione anagrafica) deve essere illuminato dal "diritto" (la legge straniera sulla cittadinanza): ciò al fine di verificare quali siano, a livello normativo, le condizioni cui lo Stato con cui il richiedente ha un collegamento (ad es., perché vi è nato, vi ha risieduto per un certo periodo di tempo, o perché uno o entrambi i genitori sono cittadini di quello Stato) subordina l'acquisizione dello status civitatis. Dalle Linee guida dell' (doc. nr. 3, pt. 34-38) CP_3 può ulteriormente trarsi la distinzione tra il soggetto che, pur essendo privo di qualsiasi cittadinanza,
- 11 - potrebbe ottenere lo status di cittadino da parte dello Stato cui è legato attraverso semplici adempimenti di carattere burocratico o amministrativo;
e il soggetto che, nella medesima condizione, potrebbe tuttavia ottenere tale status soltanto attraverso l'integrazione di condizioni più onerose (ad es., la residenza stabile, per un certo periodo di tempo, in quel determinato Stato). Criterio non dissimile appare essere stato adottato, nella nostra legislazione, dall'art. 2 del D.P.R. 572/1993 ("Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91"), che così dispone: «Il figlio, nato in [...] genitori stranieri, non acquista la cittadinanza italiana per nascita ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge, qualora l'ordinamento del Paese di origine dei genitori preveda la trasmissione della cittadinanza al figlio nato all'estero, eventualmente anche subordinandola ad una dichiarazione di volontà da parte dei genitori o legali rappresentanti del minore, ovvero all'adempimento di formalità amministrative da parte degli stessi». Ciò significa - sulla scorta dell'interpretazione data dal Consiglio di Stato con il parere 2482/1992 - che il figlio di genitori stranieri non acquista la cittadinanza italiana iure soli qualora, secondo l'ordinamento del Paese dei genitori, potrebbe ottenere la cittadinanza di tale Paese attraverso delle mere dichiarazioni di volontà presso le autorità consolari o altre formalità di carattere amministrativo. Al contrario, viene acquisita la cittadinanza italiana qualora siano richieste condizioni di carattere sostanziale, quali il riassumere la residenza di tale Paese, prestarvi servizio militare, e simili. Tale criterio discretivo deve essere applicato anche nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento in questione, con la conseguenza che non può essere riconosciuto lo status di apolidia sulla base della mera allegazione della mancanza d'iscrizione nei registri anagrafici del Paese più prossimo. Come posto in luce da alcuni orientamenti della giurisprudenza di merito, ragionando diversamente si farebbe dipendere lo status di apolidia non da una condizione oggettiva, indipendente dalla volontà dell'interessato, ma proprio dalla scelta del soggetto che rifiuta una cittadinanza che potrebbe facilmente acquisire. Il dovere di cooperazione istruttoria officiosa del giudice del merito, da realizzarsi non soltanto sulla base di una rigorosa conoscenza della legge sulla cittadinanza del Paese più prossimo, ma anche con eventuale richiesta d'informazioni presso le autorità competenti relativamente ai requisiti ed alle condizioni effettive per il riconoscimento dello status civitatis, non esclude che sul richiedente incomba l'onere di allegare non solo di non essere cittadino degli Stati di prossimità, ma anche di fornire indicazioni sugli elementi impeditivi al riconoscimento dello status in questione. Come per il riconoscimento della protezione internazionale, l'onere di allegazione è specifico e il potere dovere- istruttorio officioso del giudice ha una funzione integrativa volta a colmare lacune probatorie dovute ad esigenze informative specifiche provenienti dalle autorità competenti.” (Cass., Sez. I civile, sentenza n. 28153/2017). Più in generale, venendo nuovamente alla fattispecie concreta, non può dirsi accertato, in questa sede, che la dedotta impossibilità di ottenere la cittadinanza verso lo Stato "più prossimo" è reale ed effettiva, tenuto conto dell'onere di allegare e dimostrare, per quanto possibile, tale condizione da parte della richiedente, anche se non necessariamente o esclusivamente mediante la richiesta inevasa di ottenere tale status. Tra l'altro, come già in precedenza evidenziato, il presente giudizio si connota per una significativa penuria di informazioni che, pur volendo, preclude al Tribunale di attivare qualsivoglia potere ufficioso: ogni eventuale richiesta officiosa d'informazioni alle autorità
- 12 - diplomatiche o consolari competenti se legata alle sole generalità della odierna ricorrente, avendo quest'ultima serbato assoluto silenzio circa il suo nucleo familiare d'origine, non potrebbe che esitare in risposte parziali o inconferenti. In definitiva, ritiene questo Giudice che la ricorrente non abbia fornito un quadro indiziario sufficiente rispetto alla propria impossibilità di ottenere la cittadinanza dall'unico Stato con cui la stessa ha un significativo collegamento. Invero, laddove l'interessato assuma di non aver mai avuto una qualche cittadinanza, come nel caso di specie, l'onere della prova non può che atteggiarsi nel senso di dover ritenere sufficiente un quadro indiziario che indichi il soggetto come non collegato con alcuno Stato, sì da rendere impossibili ulteriori accertamenti. L'onere della prova della sussistenza di tale qualità di apolide incombe sul richiedente, che può darla in ogni modo. Nel caso di specie, ciò non è avvenuto.
6. Va escluso, da ultimo, che la ricorrente abbia diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in base alla normativa vigente in materia. Non ricorre, invero, alla luce di quanto esposto in relazione al substrato fattuale della vicenda, alcuna delle ipotesi di cui agli artt. 1 e 9 l. n. 91/1992. La sostanziale irregolarità sul territorio non può dirsi esclusa sulla scorta dei soli allegati nn.
2-3 depositati unitamente al ricorso poiché troppo frammentato è il lasso temporale cui essi fanno riferimento, ferma la carenza di dettagli che connota il periodo di permanenza dell'odierna ricorrente in Italia.
7. L'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale, le difficoltà interpretative in merito alla legge straniera e la circostanza che il intimato si sia rimesso a giustizia CP_1 inducono a disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-. RIGETTA il ricorso;
-. COMPENSA integralmente le spese di lite. Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino, lì 15/04/2025 Il Giudice
dott.ssa Alessia Santamaria
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