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1 gennaio 2006
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30 giugno 2015
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1 ottobre 2018
1 ottobre 2018
Art. 116. (( (Attivita' in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi). )) (( 1. L'iscrizione consente agli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, indicati nelle sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b), d) ed f), con residenza o con sede legale nel territorio della Repubblica di operare negli altri Stati membri, in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 116-bis e 116-ter.
2. Gli intermediari di cui al comma 1 laddove, per l'esercizio dell'attivita' di intermediazione in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento in altro Stato membro, intendano avvalersi di soggetti iscritti alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), indicano nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 116-bis e 116-ter i dati identificativi relativi a tale intermediario, al fine di richiedere per detti soggetti l'estensione dell'operativita' nello Stato membro nel quale intende operare l'intermediario che di tale collaborazione si avvale.
3. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi rende nota, mediante annotazione integrativa dell'iscrizione al registro, l'indicazione degli altri Stati membri nei quali gli intermediari operano in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 108, comma 1 )) ((45)) --------------- AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio , che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".
2. Gli intermediari di cui al comma 1 laddove, per l'esercizio dell'attivita' di intermediazione in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento in altro Stato membro, intendano avvalersi di soggetti iscritti alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), indicano nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 116-bis e 116-ter i dati identificativi relativi a tale intermediario, al fine di richiedere per detti soggetti l'estensione dell'operativita' nello Stato membro nel quale intende operare l'intermediario che di tale collaborazione si avvale.
3. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi rende nota, mediante annotazione integrativa dell'iscrizione al registro, l'indicazione degli altri Stati membri nei quali gli intermediari operano in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 108, comma 1 )) ((45)) --------------- AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio , che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".
Commentari • 21
- 1. Delega unica agli intermediari:https://www.fiscooggi.it/ · 1
Con il provvedimento dell'8 agosto 2025, l'Agenzia delle entrate ha comunicato la data di avvio delle nuove funzionalità per la gestione della cosiddetta “delega unica” agli intermediari, che consentirà l'accesso ai servizi online sia dell'Agenzia delle entrate che dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdeR). Dall'8 dicembre 2025 tutte le operazioni di attivazione, rinnovo o revoca di una delega dovranno avvenire esclusivamente secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale del 2 ottobre 2024 (vedi articolo: Delega unica agli intermediari per i servizi online Ade-Ader ). La comunicazione della delega all'Agenzia delle entrate potrà avvenire per via digitale e in modo …
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Giurisprudenza • 98
- 1. Corte d'Appello Milano, sentenza 06/02/2025, n. 287Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O SEZIONE II CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Cesira D'ANELLA Presidente Dott.ssa Elena Mara GRAZIOLI Consigliere Dott.ssa EL ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 739 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il 7 marzo 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994 da Parte_1 (C.F. e P. I.V.A.: P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Peschiera Borromeo (MI), via Lombardia, n. 2/A ed …Leggi di più...
- interessi moratori·
- supplemento carburante·
- contratto di trasporto·
- risarcimento danni·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- art. 231/2002 d.lgs.·
- art. 645 c.p.c.·
- peso volumetrico·
- onere della prova·
- inadempimento contrattuale