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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 12/12/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE R.g. n. 1031 / 2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr. Ugo Iannini Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa congiuntamente iscritta al n. 1031 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 posta in decisione all'udienza del 10/12/2025 e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Parte_1 C.F._1
ES IN LA
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. FIORI MARCO CP_1 C.F._2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI: nell'interesse delle parti dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio e ribadite con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/12/2025.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile Parte_1 CP_1 in Sorso in data 5/5/2006, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
L'atto è stato iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2006, numero
10, parte I.
Dall'unione tra i coniugi è nata la figlia (Sassari, 3/3/2007). Persona_1
In considerazione del fatto che il rapporto coniugale è entrato gradatamente in crisi e che è venuta del tutto meno l'affectio coniugalis, le parti hanno congiuntamente domandato pronunciarsi sentenza di separazione personale.
Già in sede di proposizione del ricorso le parti hanno raggiunto un accordo e formulato conclusioni conformi in ordine alle questioni economiche e di mantenimento dei figli, ribadite con note scritte in sostituzione dell'udienza del 10/12/2025.
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali ed è stata rimessa alla decisione del Collegio.
***
Nel merito, risulta dagli atti la celebrazione del matrimonio, il regime patrimoniale della separazione dei beni, la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, nonché la circostanza che tra i coniugi già da tempo anteriore alla proposizione della domanda di separazione sia venuta meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tale circostanza, di per sé stessa ed in difetto di ulteriori elementi di segno contrario, evidenzia che i coniugi si siano tra loro allontanati per l'intollerabilità della convivenza sicché deve pronunciarsi la separazione.
Quanto alle complessive condizioni di separazione, sia patrimoniali che attinenti al mantenimento della figlia, su cui è intervenuto accordo tra le parti, si deve dare atto che tali condizioni siano rispettose sia dell'interesse della prole, sia dell'interesse dei coniugi separati ad avere una regolazione ragionevole dei reciproci residui rapporti, sicché le stesse devono essere trasfuse in dispositivo con compensazione integrale delle spese di lite.
La sentenza dovrà essere annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 369/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA di omologare la separazione personale dei coniugi Parte_1
2 e , alle condizioni di seguito indicate: Pt_1 CP_1
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la figlia maggiorenne continuerà ad abitare nella casa coniugale sita in Arzachrna alla Per_1 via Isola Longa n. 3 insieme al padre;
3) la casa coniugale, già di proprietà esclusiva di , resta a lui Parte_1 assegnata con tutti gli arredi e correi. Si dà atto che ha già trasferito la sua CP_1 residenza a Sorso nella via Rossini n. 9 ove è proprietaria di una abitazione. Si dà atto altresì che ella ha provveduto a ritirare dalla casa coniugale tutti i suoi effetti personali;
4) entrambi i genitori contribuiranno direttamente ed in maniera paritetica al mantenimento della figlia sia per le spese di carattere ordinario che per quelle di carattere straordinario;
queste Per_1 ultime vanno individuate secondo i criteri adottati con le linee guida del Consiglio Nazionale
Forense;
5) le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non vantare pretese economiche
l'una dall'altra”.
DICHIARA compensate le spese processuali.
ORDINA all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nei registri.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 10/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE R.g. n. 1031 / 2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr. Ugo Iannini Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa congiuntamente iscritta al n. 1031 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 posta in decisione all'udienza del 10/12/2025 e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Parte_1 C.F._1
ES IN LA
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. FIORI MARCO CP_1 C.F._2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI: nell'interesse delle parti dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio e ribadite con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/12/2025.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile Parte_1 CP_1 in Sorso in data 5/5/2006, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
L'atto è stato iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2006, numero
10, parte I.
Dall'unione tra i coniugi è nata la figlia (Sassari, 3/3/2007). Persona_1
In considerazione del fatto che il rapporto coniugale è entrato gradatamente in crisi e che è venuta del tutto meno l'affectio coniugalis, le parti hanno congiuntamente domandato pronunciarsi sentenza di separazione personale.
Già in sede di proposizione del ricorso le parti hanno raggiunto un accordo e formulato conclusioni conformi in ordine alle questioni economiche e di mantenimento dei figli, ribadite con note scritte in sostituzione dell'udienza del 10/12/2025.
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali ed è stata rimessa alla decisione del Collegio.
***
Nel merito, risulta dagli atti la celebrazione del matrimonio, il regime patrimoniale della separazione dei beni, la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, nonché la circostanza che tra i coniugi già da tempo anteriore alla proposizione della domanda di separazione sia venuta meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tale circostanza, di per sé stessa ed in difetto di ulteriori elementi di segno contrario, evidenzia che i coniugi si siano tra loro allontanati per l'intollerabilità della convivenza sicché deve pronunciarsi la separazione.
Quanto alle complessive condizioni di separazione, sia patrimoniali che attinenti al mantenimento della figlia, su cui è intervenuto accordo tra le parti, si deve dare atto che tali condizioni siano rispettose sia dell'interesse della prole, sia dell'interesse dei coniugi separati ad avere una regolazione ragionevole dei reciproci residui rapporti, sicché le stesse devono essere trasfuse in dispositivo con compensazione integrale delle spese di lite.
La sentenza dovrà essere annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 369/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA di omologare la separazione personale dei coniugi Parte_1
2 e , alle condizioni di seguito indicate: Pt_1 CP_1
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la figlia maggiorenne continuerà ad abitare nella casa coniugale sita in Arzachrna alla Per_1 via Isola Longa n. 3 insieme al padre;
3) la casa coniugale, già di proprietà esclusiva di , resta a lui Parte_1 assegnata con tutti gli arredi e correi. Si dà atto che ha già trasferito la sua CP_1 residenza a Sorso nella via Rossini n. 9 ove è proprietaria di una abitazione. Si dà atto altresì che ella ha provveduto a ritirare dalla casa coniugale tutti i suoi effetti personali;
4) entrambi i genitori contribuiranno direttamente ed in maniera paritetica al mantenimento della figlia sia per le spese di carattere ordinario che per quelle di carattere straordinario;
queste Per_1 ultime vanno individuate secondo i criteri adottati con le linee guida del Consiglio Nazionale
Forense;
5) le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non vantare pretese economiche
l'una dall'altra”.
DICHIARA compensate le spese processuali.
ORDINA all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nei registri.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 10/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
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