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1 gennaio 1993
1 gennaio 1993
Art. 208.
(Limiti per il trasporto delle persone
con le macchine agricole)
1. Il trasporto per motivi di lavoro dell'accompagnatore di animali o di prodotti agricoli o di sostanze di uso agrario, nonche' degli addetti ai lavori agricoli, puo' essere consentito nel limite massimo di due unita' soltanto sulle trattrici agricole nonche' sulle macchine agricole operatrici semoventi a due o piu' assi aventi velocita' massima non superiore a 30 km/h; il trasporto di persone sui rimorchi agricoli e' ammesso nei limiti e con le modalita' fissate nell'articolo 209. E' comunque vietato il trasporto di persone in piedi.
2. Per effettuare il trasporto di persone occorre richiedere ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. l'accertamento dell'idoneita' della macchina stessa, attrezzata per il trasporto di persone. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., accertata l'idoneita' della macchina, annota sulla carta di circolazione il numero delle persone che possono essere trasportate, compreso il conducente, e l'attrezzatura prescritta.
3. Il trasporto di persone sui rimorchi agricoli puo' effettuarsi soltanto dal luogo dove ha sede l'azienda agricola o dal centro di raccolta al posto di lavoro, e viceversa.
4. Sulla carta di circolazione del rimorchio devono essere, inoltre, indicate le targhe delle trattrici alle quali il rimorchio stesso puo' essere agganciato.
(Limiti per il trasporto delle persone
con le macchine agricole)
1. Il trasporto per motivi di lavoro dell'accompagnatore di animali o di prodotti agricoli o di sostanze di uso agrario, nonche' degli addetti ai lavori agricoli, puo' essere consentito nel limite massimo di due unita' soltanto sulle trattrici agricole nonche' sulle macchine agricole operatrici semoventi a due o piu' assi aventi velocita' massima non superiore a 30 km/h; il trasporto di persone sui rimorchi agricoli e' ammesso nei limiti e con le modalita' fissate nell'articolo 209. E' comunque vietato il trasporto di persone in piedi.
2. Per effettuare il trasporto di persone occorre richiedere ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. l'accertamento dell'idoneita' della macchina stessa, attrezzata per il trasporto di persone. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., accertata l'idoneita' della macchina, annota sulla carta di circolazione il numero delle persone che possono essere trasportate, compreso il conducente, e l'attrezzatura prescritta.
3. Il trasporto di persone sui rimorchi agricoli puo' effettuarsi soltanto dal luogo dove ha sede l'azienda agricola o dal centro di raccolta al posto di lavoro, e viceversa.
4. Sulla carta di circolazione del rimorchio devono essere, inoltre, indicate le targhe delle trattrici alle quali il rimorchio stesso puo' essere agganciato.
Commentario • 1
- 1. Domanda di autorizzazionehttps://www.brocardi.it/ · 1
1. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti rientranti nell'ambito di applicazione del presente titolo devono essere autorizzati ai sensi delle seguenti disposizioni: a) per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 6, comma 13, si applica l'articolo 208; b) per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 6, comma 13 del presente decreto legislativo si applicano le disposizioni del Titolo III-bis della Parte Seconda. 2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve contenere in particolare una descrizione delle misure previste per garantire …
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Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Teramo, sentenza 28/11/2025, n. 1418Provvedimento: […] 7. Tanto premesso, tuttavia, CP_1 ha eccepito l'infondatezza della domanda risarcitoria ex art. 141 D. Lgs 07 settembre 2005 n. 209, in ragione dell'irregolarità del trasporto dell'attrice sulla macchina seminatrice trainata dal CP_2 in quanto realizzato in violazione degli artt. 206, 208 e 209 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, recante il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”. Orbene, sul punto, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, ratione temporis applicabile, “ 1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricoleLeggi di più...
- art. 141 D. Lgs. 209/2005·
- interessi compensativi·
- concorso di colpa·
- danno non patrimoniale·
- personalizzazione danno·
- tabelle risarcimento danno·
- spese mediche·
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- art. 1227 c.c.