Articolo 25 della Legge 5 agosto 1991, n. 249
Articolo 24Articolo 26
Versione
25 agosto 1991
Art. 25. (Decorrenza delle rivalutazioni) 1. Le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all'articolo 24, comma 1, sono rivalutate, ai sensi dell'articolo 10, con la stessa decorrenza e nella stessa misura di quelle determinate ai sensi della presente legge.
2. Per la prima applicazione dell'articolo 10, ai fini della rivalutazione degli importi di tutte le pensioni erogate dall'Ente, si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno in cui si e' verificata la variazione dell'indice che, ai sensi dell' articolo 20 della legge 23 novembre 1971, n. 1100 , ha determinato l'ultimo adeguamento delle pensioni, mentre per la rivalutazione del contributo soggettivo di cui all'articolo 12, comma 1, si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 25:
- Il testo dell'art. 20 della citata legge n. 1100/1971 e' il seguente:
Art. 20 (Misura della pensione diretta). - La misura della pensione di vecchiaia e della pensione di invalidita' e' di lire novecentosettantacinquemila annue.
L'importo predetto e' accresciuto di una quota pari al dieci per cento dell'ammmontare complessivamente accreditato, per effetto dei versamenti contributivi effettuati in conformita' al successivo articolo 31, a nome dell'iscritto alla data di liquidazione della pensione stessa.
Qualora l'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria subisca variazioni in aumento o in diminuzione pari o superiori al 12 per cento rispetto a quello rilevato per l'anno solare 1970, la misura della pensione derivante dei contributi personali a carico degli iscritti e' variata in eguale proporzione con delibera del consiglio di amministrazione dell'ente.
Analogamente, si procede ad un ulteriore adeguamento delle pensioni ogni qualvolta lo stesso indice medio annuo di cui al precedente comma subisca altra variazione in diminuzione o in aumento, pari o superiore al 12 per cento, rispetto a quello che ha determinato la precedente variazione.
La variazione di cui ai precedenti commi ha decorrenza dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello cui si riferisce il numero indice che ha dato luogo alla variazione medesima.
Per finanziare gli oneri dell'adeguamento il consiglio di amministrazione, in relazione alla situazione della gestione invalidita', vecchiaia e superstiti dell'ente, puo' variare la misura del contributo personale a carico degl iscritti".
Entrata in vigore il 25 agosto 1991