Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 31/03/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 147/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente
2. dr. Lia Di Benedetto Consigliere
3. dr. Mariagrazia Pisapia Consigliere rel. ha pronunciato in grado di appello, in data 31/03/2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 499/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Marco Parte_1
Alfano, con domicilio eletto in Scafati (SA), alla Via M. D'Ungheria is. 10 scala A n. 102;
PARTE APPELLANTE
E
in persona del suo Dirigente Regionale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi CP_1
Anziano dell'Avvocatura Distrettuale INAIL di Salerno, e presso di lui elettivamente domiciliato in Salerno alla via A. De Leo n.12
PARTE APPELLATA
E
e Controparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio eletto in Salerno al Corso Vittorio Emanuele, n. 58;
PARTI APPELLATE
NONCHÉ
Controparte_4
PARTE APPELLATA- non costituita
1
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con due distinti ricorsi di primo grado, depositati entrambi in data 21/11/2022,
[...]
proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di Parte_1
iscrizione ipotecaria n. 10076202200004043000, notificata il 31.10.2022, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento:
a) n. 10020170010896323000, asseritamente notificata in data 11.11.2017 per l'importo euro
12.077,22, anni 2010/2017, a titolo di debito relativo a contributi Ente CP_1
Creditore I.N.A.I.L. sede territoriale di Salerno;
b) n. 10020160002780369000 asseritamente notificata in data 15.04.2016 per l'importo euro
327,19 anno 2012, a titolo di debito relativo a sanzioni ex L. 689/81, Enti Creditori
Direzione Provinciale del Lavoro dell'Aquila e Direzione Terrioriale del Lavoro di
CP_2
c) n. 10020160009782158000 asseritamente notificata in data 01.06.2016 per l'importo euro
4.510,13 anno 2015, a titolo di debito relativo a sanzioni ex L. 689/81, Enti Creditori
Direzione Provinciale del Lavoro dell'Aquila e Direzione Terrioriale del Lavoro di
CP_2
Parte ricorrente evidenziata, anzitutto, che la cartella di cui al punto sub.a) era già stata oggetto di opposizione, contrassegnata da R.G. n. 6351/17 e definita con sentenza del
Tribunale di Nocera Inferiore n. 1181/22, la quale aveva parzialmente accolto la domanda proposta, dichiarando la prescrizione delle somme sino al 2012, rideterminando l'importo dovuto in euro 4.572,64. Pertanto, la pretesa azionata dall' doveva Controparte_5
ritenersi illegittima in quanto mancante del titolo, non essendo la cartella in questione stata riemessa e nuovamente notificata con gli importi aggiornati.
Quanto invece alle cartelle di cui ai punti sub. b) e sub. c), eccepiva, l'omessa o Parte_1
illegittima notifica degli atti esattoriali presupposti nonché la prescrizione dei crediti contributivi e chiedeva, altresì, di dichiarare la nullità degli interessi e delle sanzioni applicate.
2 Ritualmente instauratosi il contraddittorio, le parti resistenti contrastavano in fatto ed in diritto le domande avanzate dal ricorrente e ne chiedevano il disattendimento, con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di G.L., acquisita la documentazione e riuniti i processi connessi, con sentenza n. 425/2023 emessa in data 02/03/2023 rigettava le domande avanzate dal compensando le spese di lite, asserendo che il ricorso difettava Parte_1 dell'interesse ad agire, in quanto l'impugnazione aveva portata molto limitata rispetto al debito complessivamente accumulato e non influiva in modo determinante sull'atto che si intendeva far caducare.
Avverso tale sentenza interponeva gravame, con ricorso Parte_1
depositato nella Cancelleria di questa Corte in data 31/08/2023, deducendo l'erroneità della pronuncia nella parte in cui aveva dichiarato non sussistente l'interesse ad agire, perchè il ricorso era teso alla richiesta di annullamento dell'iscrizione ipotecaria impugnata in relazione alle sole cartelle rientranti nella giurisdizione del Tribunale, in funzione di G.L. o comunque alla riduzione dell'iscrizione ipotecaria medesima.
Parte appellante ribadiva poi, la mancanza di prova della notifica dei titoli esecutivi originanti le cartelle di pagamento e dei successivi atti di riscossione ed eccepiva, altresì, la prescrizione quinquennale dei crediti portati dalle cartelle, anche tenuto conto della sospensione ex art. 37 co. 2 D.L. 18/2020 e successivo art. 11. co. 9 D.L. 183/2020.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituivano l' , l' CP_1 [...]
e l' Controparte_2 Controparte_3
chiedendo il rigetto del gravame, con vittoria delle spese di lite.
[...]
L , invece, benché regolarmente vocata in giudizio, non si Controparte_4
costituiva.
All'esito dell'udienza fissata ai sensi dell'art. ex art. 127-ter c.p.c, lette le conclusioni scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti in conformità all'invito formulato con precedente decreto, la causa veniva decisa come da dispositivo.
*****
L'appello proposto da è parzialmente fondato e va accolto Parte_1
per nei limiti e per i motivi che seguono.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell' Controparte_6
, la quale regolarmente vocata in giudizio non si è costituita.
[...]
Contrariamente a quanto asserito dal Giudice di prime cure, deve ritenersi sussistente l'interesse all'agire del ricorrente che, con i ricorsi depositati in primo grado, Parte_1
3 chiedeva l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria impugnata in relazione alle cartelle rientranti nella giurisdizione del Tribunale in funzione di G.L. e, comunque, la riduzione dell'iscrizione ipotecaria medesima. Ed infatti, la detta iscrizione ipotecaria, pur non potendo essere annullata in toto, ben poteva essere ridimensionata nel quantum, riconducendola nella misura corretta, con la riduzione ai sensi dell'art. 2872 c.c..
Tale risultato giuridicamente possibile ed utilmente conseguibile, concretizza l'interesse ad agire del ricorrente.
Ciò posto, in relazione alla cartella sub. a) – n.10020170010896323000 - notificata in data
11.11.2017 per l'importo euro 12.077,22, anni 2010/2017, a titolo di debito relativo a contributi sede territoriale di Salerno, le doglianze di CP_1 Controparte_7
parte appellante possono trovare limitato accoglimento, in quanto il Tribunale di Nocera
Inferiore, con precedente sentenza n. 1181/22 non impugnata e passata in giudicato, si è già pronunciato, ritenendo detta cartella da un lato validamente notificata e dall'altro ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione di parte dei crediti portati dalla stessa e, segnatamente fino al 2012, con importo residuo pari ad € 4.572,64. La sentenza citata, “defalcato l'importo estinto per prescrizione”, ha ridotto l'importo della cartella opposta ad euro 4572,64. Dunque, la comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata può essere ritenuta valida, per quanto riguarda la cartella pocanzi richiamata, solo fino a tale importo di € 4.572,64, mentre va annullata per il differente importo, già ritenuto prescritto in altro precedente passato in giudicato.
La comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata non si presta invece ad essere
“convalidata” con riferimento alle altre due cartelle di pagamento, di cui ai punti b e c
(rispettivamente, identificate con il n. 10020160002780369000, e n.
10020160009782158000), in mancanza di prova offerta da parte dell' Controparte_4
circa la regolare notifica delle stesse, non avendo depositato nel fascicolo
[...]
telematico di primo grado le relate di notifica. Del resto, pur volendo considerare valida la notifica di tali atti impositivi, i crediti dagli stessi portati sarebbero comunque prescritti, considerato che il diritto alla riscossione dei contributi si prescrive nel termine di cinque anni. Ai sensi dell'art. 3 commi 9 e 10 della L n. 335/1995: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati……b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza
e di assistenza sociale obbligatoria. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della
4 presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente…”.
A decorrere dal 1° gennaio 1996 la prescrizione è, pertanto, divenuta quinquennale. Al riguardo la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha statuito che “...La normativa sopra esaminata non stabilisce peraltro un'espressa deroga all' art. 252 disp. att. c.c., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale;
in base a questa disposizione, quando una nuova legge stabilisca un termine, in particolare di prescrizione, più breve di quello fissato dalla legge anteriore, il nuovo termine si applica anche alle prescrizioni in corso, ma decorre dalla data di entrata in vigore della legge che ne ha disposto l'abbreviazione, purché,
a norma della legge precedente, non residui un termine minore. A questa regola bisogna far riferimento per affermare che con l'entrata in vigore della legge che ha introdotto il nuovo regime per la prescrizione dei contributi relativi a periodi precedenti opera, fuori dei casi di conservazione del precedente termine decennale, il nuovo termine di prescrizione più breve, che comincia peraltro a decorrere dalla data del 1 gennaio 1996; detto termine non può essere quindi superiore a cinque anni, mentre può essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente” (cfr. Cass. Civ. SSUU sent. n.
6173/2008).
Nel caso di specie, infatti, tra le date di presunta notifica delle cartelle di pagamento
(15.04.2016 e 01.06.2016) e quella del primo atto interruttivo depositato (ingiunzione di pagamento n. 10020229003996735000 notificata in data 27.07.2022) la prescrizione quinquennale era già maturata, pur considerando la sospensione dei termini, di giorni
311(circa dieci mesi), prevista dal Decreto Cura Italia n. 18/2020 dal 23 febbraio al 30 giugno
2020 (129 giorni) e dal decreto Milleproroghe n. 183/2020 dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021 (182 giorni).
Per quanto detto, l'appello proposto da deve essere parzialmente accolto, Parte_1
nei limiti sopra descritti, e la sentenza di primo grado deve essere riformata.
Le spese del procedimento, in considerazione dell'esistenza di punti di reciproca soccombenza possono essere interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 425/2023, emessa in data 02/03/2023 dal Tribunale di
[...]
Nocera Inferiore, ogni diversa istanza reietta o comunque assorbita, così provvede:
a) In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della impugnata sentenza, annulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202200004043000,
5 limitatamente ai crediti previdenziali portati nelle cartelle di pagamento nn.
10020160009782158000 e 10020160002780369000 nonché in relazione alla cartella di pagamento n. 10020170010896323000 fino all'importo di € 4.572,64;
b) Compensa interamente le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio;
Salerno, 31/03/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Mariagrazia Pisapia Dr. Maura Stassano
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